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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. UN. 5-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. Massimiliano Segarizzi Giudice relatore dott. Francesco Laus Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
FRENELL SICILY S.R.L., con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via della Mostra n. 3,
Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al R.I. di Bolzano n. 02945800213, con l'Avv. prof. Fabio
Marelli del foro di Milano e l'Avv. Christoph Perathoner del foro di Bolzano;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2
CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dagli ultimi tre bilanci risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d)
CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a pagina 1 di 4 seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto esposto dalla ricorrente, che ha dato delle difficoltà nell'esecuzione del progetto Bilancia 1 e del fallimento del percorso di composizione negoziata, tanto da indicare nel bilancio al 30.09.2024 la sussistenza di un ammontare di debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a complessivi euro 2.229.990,86 e di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 15.353.770,78 a fronte di crediti complessivi pari ad euro 658.840,83, con una perdita di esercizio pari ad euro 2.676.327,87;
• dalla relazione finale d.d. 17.12.2024 dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata, dott. Riccardo Ranalli, emerge che la società è sostanzialmente inattiva dal mese di luglio 2024 e che le passività esistenti nei confronti dei dipendenti, pari complessivamente ad euro 506.961,00 sono per la più parte state oggetto di decreto ingiuntivo, nonché che la liquidità necessaria per la prosecuzione dell'attività societaria, stimata in euro 500.000,00, è stata richiesta invano al socio principale;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di FRENELL SICILY S.R.L. (c.f.
02945800213), con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via della Mostra n. 3; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Massimiliano Segarizzi;
nomina
Curatore della procedura l'Avv. Bruno Mellarini con studio in Merano;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
pagina 2 di 4 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 08/05/2025 ore 10.00 davanti al Giudice
Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Massimiliano Segarizzi dott.ssa Francesca Bortolotti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di: dott.ssa Francesca Bortolotti Presidente dott. Massimiliano Segarizzi Giudice relatore dott. Francesco Laus Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Tribunale,
- nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato in proprio dalla società
FRENELL SICILY S.R.L., con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via della Mostra n. 3,
Partita IVA, codice fiscale e iscrizione al R.I. di Bolzano n. 02945800213, con l'Avv. prof. Fabio
Marelli del foro di Milano e l'Avv. Christoph Perathoner del foro di Bolzano;
- esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
- rilevato che:
• sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 comma 2
CCI, dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
• il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI;
• dagli ultimi tre bilanci risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 1 comma 1 lett. d)
CCI ai fini della qualificazione quale “impresa minore”;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a pagina 1 di 4 seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività
d'impresa;
• è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile da quanto esposto dalla ricorrente, che ha dato delle difficoltà nell'esecuzione del progetto Bilancia 1 e del fallimento del percorso di composizione negoziata, tanto da indicare nel bilancio al 30.09.2024 la sussistenza di un ammontare di debiti esigibili entro l'esercizio successivo pari a complessivi euro 2.229.990,86 e di debiti esigibili oltre l'esercizio successivo pari ad euro 15.353.770,78 a fronte di crediti complessivi pari ad euro 658.840,83, con una perdita di esercizio pari ad euro 2.676.327,87;
• dalla relazione finale d.d. 17.12.2024 dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata, dott. Riccardo Ranalli, emerge che la società è sostanzialmente inattiva dal mese di luglio 2024 e che le passività esistenti nei confronti dei dipendenti, pari complessivamente ad euro 506.961,00 sono per la più parte state oggetto di decreto ingiuntivo, nonché che la liquidità necessaria per la prosecuzione dell'attività societaria, stimata in euro 500.000,00, è stata richiesta invano al socio principale;
- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di FRENELL SICILY S.R.L. (c.f.
02945800213), con sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Via della Mostra n. 3; nomina
Giudice delegato per la procedura il dott. Massimiliano Segarizzi;
nomina
Curatore della procedura l'Avv. Bruno Mellarini con studio in Merano;
ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
pagina 2 di 4 dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.; fissa
l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 08/05/2025 ore 10.00 davanti al Giudice
Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1; assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
− ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
− ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
− ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
− ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 − ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Bolzano, il 17/01/2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Massimiliano Segarizzi dott.ssa Francesca Bortolotti
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