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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9689 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41835/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2025, discussione fissata ex articolo 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
tramite P.E.C. Email_1
ATTORE
Contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
con l'intervento della pagina 1 di 9 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1 Nel merito in via principale, accertarsi e dichiararsi la falsità della dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 sarebbe avvenuta in data 29 novembre 2023 a mani proprie del sig. Pt_1
nonché accertarsi e dichiararsi che la firma apposta nel suddetto avviso di ricevimento non sia
[...] in alcun modo riferibile al sig. stesso. Parte_1 In ogni caso, spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, integralmente rifuse. In via istruttoria: ammettere le prove richieste nella memoria istruttoria.
Nell'interesse della convenuta di Milano: Voglia Controparte_1 il Tribunale, In via preliminare
Dichiarare nulla la citazione per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici a fondamento della querela di falso;
Dichiarare inammissibile l'azione cosi come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c e per mancata notifica dell'atto al Pubblico Ministero territorialmente competente;
Dichiarare inammissibile l'azione per carenza del requisito della procura specifica;
Nel merito
Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 novembre 2024, l'attore conveniva Parte_1
in giudizio l' di Milano, al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
68846941918-5, relativa alla notificazione, in data 29.11.2023, dell'avviso di accertamento n.
T9D05OB04190/2023, di cui aveva, in realtà, avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, il 23 aprile 2024, della comunicazione n. 0687720240001461100, che lo informava dell'avvenuto affidamento in carico all' della sua posizione debitoria per l'avvio della relativa CP_1 pagina 2 di 9 attività di riscossione;
tali atti formavano, quindi, oggetto di impugnazione avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano (R.G.R. n. 4907/2024).
Sosteneva, in particolare, la falsità materiale della sottoscrizione, che risultava apposta a suo nome in qualità di destinatario sull'avviso di ricevimento impugnato, nonostante nel giorno della consegna si trovasse in luogo distante dalla sua abitazione e non potesse, quindi, aver ricevuto personalmente il plico e firmato l'avviso di ricevimento.
La consegna del plico era, infatti, avvenuta il giorno 29 novembre 2023 presso la sua abitazione sita a
Milano in via Rho n. 3, mentre lui si trovava a Roma per lavoro presso la struttura alberghiera Villa
Tuscolana, struttura gestita dalla società Benacus s.r.l., di cui era anche socio.
Riferiva, quindi, di essere partito per Roma il giorno 27 novembre 2023 con il treno Italo n. 9975 delle
9:15, per poi far ritorno a Milano, terminati i propri incombenti lavorativi, in data 1 dicembre 2024 con il treno Italo n. 9956 delle ore 15:05, come risultava dai relativi biglietti ferroviari nominativi.
E la circostanza della sua presenza a Roma presso la struttura alberghiera nel periodo 27 novembre
2023 - 1 dicembre 2023, dunque, poteva essere agevolmente confermata dai dipendenti quel giorno in servizio presso l'hotel, tra i quali tali , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
. Per_4 Persona_5
La raccomandata non era, quindi, stata consegnata a lui personalmente presso il luogo di residenza in
Milano.
Chiedeva, pertanto, previo ordine all'amministrazione convenuta di esibire in giudizio l'originale del documento impugnato di falso, la declaratoria di falsità della sottoscrizione a lui attribuita apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68846941918-5, relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023. pagina 3 di 9 Nel costituirsi in giudizio la convenuta di Milano Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso sotto il profilo del difetto di valida procura speciale, che risultava del tutto generica, non indicando specificamente gli atti a cui si riferiva,
e rilasciata per impugnare atti nei confronti del diverso soggetto , Controparte_3
nonché - della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, parte necessaria del giudizio ai sensi degli art. 221 comma 3 e 70 c.p.c..
Eccepiva, poi, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
anche perché l'agente postale notificatore non sarebbe tenuto a verificare l'identità del soggetto a cui consegna la raccomandata. Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione della validità della notificazione, rimessa alla valutazione del giudice di tributario.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
All'udienza di trattazione l'attore, presente personalmente, confermava la querela di falso proposta ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c. insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti i testimoni e Persona_4 Persona_1 Tes_1
su circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento della presenza dell'attore a Roma, nel luogo
[...]
di lavoro, al momento della consegna della raccomandata presso la sua abitazione e, all'esito, veniva fissata discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
*****
pagina 4 di 9 Il Tribunale preliminarmente rileva la palese infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito riproposte dall'ente convenuto al momento della precisazione delle conclusioni senza tener conto della successiva evoluzione degli eventi processuali.
Innanzitutto, può certamente ritenersi infondata l'eccezione formulata dall'ente convenuto in ordine al difetto di procura speciale relativa al presente giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c.
Da una semplicissima lettura della procura in questione si evince, infatti, non solo che essa è stata rilasciata specificamente per la proposizione di “querela di falso, sia in via principale che incidentale,
avverso la sottoscrizione e le attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento e la relazione di
notificazione e di ogni altro atto od attestazione ad essi connesso relativo alla notificazione dell'avviso
di accertamento dell'avviso di accertamento n, T9D05OB04190/2023 emesso dall'
[...]
”, senza che sia più necessaria ai fini della sua validità ex art. 221 c.p.c. Controparte_4
l'indicazione specifica del documento impugnato (Cass. 19.8.2015, n. 16919), ma anche che in essa si fa riferimento al soggetto , come invece sostenuto dalla difesa Controparte_3
dell'amministrazione convenuta, posto che si fa espresso riferimento al documento emesso da
[...]
– Milano 2. CP_3 CP_4
Allo stesso modo è infondata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio ai sensi degli artt. 221 comma 3 e 70 c.p.c. - dal momento che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente comunicato da parte della cancelleria per il suo intervento necessario al Pubblico Ministero
che, in data 21.12.2024, vi ha apposto il visto.
pagina 5 di 9 Sempre in via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso formulata dalla convenuta di Milano sollevata Controparte_1
senza avvedersi che la domanda dell'attore, lungi dall'investire la falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore, ha ad oggetto semplicemente l'accertamento della falsità materiale della firma attribuita nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al ricevente Parte_1
in qualità di “destinatario persona fisica” che afferma, invece, di non averla mai apposta.
E per l'accertamento della falsità materiale della sottoscrizione è sempre ammissibile la querela di falso sia che si tratti di atto pubblico sia che si tratti di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e la sottoscrizione, come si desume proprio dall'orientamento consolidato della suprema corte richiamato dallo stesso ente convenuto, secondo cui “Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi
tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto
della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per
rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass. 10.4.2018
n. 8766; Cass. 14.5.2019 n. 12707; Cass.
6.11.2020 n. 24841).
Innegabile, quindi, l'ammissibilità della querela di falso proposta per accertare la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata al fine di recidere il collegamento tra la dichiarazione di recezione e il soggetto a cui è attribuita la firma.
L'eccezione di inammissibilità della querela deve, pertanto, essere disattesa.
Ciò premesso, nel merito la querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione a lui attribuita apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68846941918-5, relativa alla notificazione, in data 29.11.2023, dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 è fondata. pagina 6 di 9 Dal semplice esame della ricevuta di avvenuta consegna in questione risulta che l'agente postale notificatore ha barrato la casella relativa alla dicitura “destinatario persona fisica”, indicato come
, così che la firma impugnata di falso risulta inequivocabilmente attribuita all'attore, Parte_1
indicando che la consegna sarebbe avvenuta in data 29.11.2023 all'indirizzo della sua abitazione di
Milano, via Rho n. 3 (v. doc. 3 di parte attrice;
doc. 1 di parte convenuta).
All'esito dell'istruttoria è emerso, tuttavia, che l'attore alla data indicata nell'avviso di ricevimento si trovava nei pressi di Roma, alla struttura alberghiera Villa Tuscolana ove svolge la propria attività
lavorativa.
I testi hanno in maniera chiara, precisa e concordante, confermato che l'attore in data 29 novembre
2023 si trovava effettivamente a Roma presso un Hotel denominato Villa Tuscolana.
Le dichiarazioni dei testimoni che hanno affermato che il doveva necessariamente essere Pt_1
presente, per la tipologia di lavoro svolto, presso la struttura alberghiera, per svolgere anche riunioni organizzative e meeting, sono pienamente attendibili e consentono di collocare il nei dintorni di Pt_1
Roma per tutto il periodo compreso tra il 27/11/2023 ed il 1/12/2023, trovando ulteriore conferma nei biglietti ferroviari nominativi – acquistati il 23.11.2023 - relativi al treno Italo n. 9975 delle ore 9:15
per Roma del giorno 27 novembre 2023 e al treno Italo n. 9956 delle ore 15:05 per Milano del giorno 1
dicembre 2023 (v. doc. 6 di parte attrice).
E' evidente, però, che se l'attore per tutto il periodo compreso tra il 27 novembre 2023 e il 1 dicembre
2023 si trovava con i testimoni e presso la Persona_4 Persona_1 Testimone_1
struttura alberghiera Villa Tuscolana di Frascati impegnato nella propria attività lavorativa, non poteva trovarsi, nel giorno della consegna, presso la sua abitazione di Milano ad apporre la firma sull'avviso di pagina 7 di 9 ricevimento dell'agente postale che stava consegnando la raccomandata, che recava la data del
29.11.2023.
La ricostruzione della vicenda come risultante dall'istruttoria consente di collocare l'attore al momento della consegna della raccomandata in luogo distante dalla sua abitazione e di escludere con certezza che possa aver apposto la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023.
E dunque, la sottoscrizione apposta al documento impugnato deve ritenersi apocrifa senza alcuna necessità di esperire una CTU grafologica sul tracciato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento impugnato deve,
pertanto, essere accolta.
Deve, invece, essere respinta la domanda dell'attore di “accertarsi e dichiararsi la falsità della
dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 secondo cui la notifica
dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 sarebbe avvenuta in data 29 novembre 2023 a
mani proprie del sig. trattandosi di circostanza non coperta da efficace fidefacente, Parte_1
contestabile nel giudizio di merito con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento.
La soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7.616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 41835/2024 promossa da Pt_1
contro
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 con atto di citazione notificato il 20 novembre 2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità Parte_1
della sottoscrizione attribuita all'attore in qualità di “destinatario persona fisica” apposta Parte_1
all'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 del 29.11.2023 relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023;
2) respinge ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta di Milano al pagamento a Controparte_1
favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre al Parte_1
15% per spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Fascilla, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2025, discussione fissata ex articolo 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41835 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...], elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
tramite P.E.C. Email_1
ATTORE
Contro
, rappresentata e Controparte_1
difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
CONVENUTA
con l'intervento della pagina 1 di 9 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
LITISCONSORTE
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'attore Voglia il Tribunale, Parte_1 Nel merito in via principale, accertarsi e dichiararsi la falsità della dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 sarebbe avvenuta in data 29 novembre 2023 a mani proprie del sig. Pt_1
nonché accertarsi e dichiararsi che la firma apposta nel suddetto avviso di ricevimento non sia
[...] in alcun modo riferibile al sig. stesso. Parte_1 In ogni caso, spese e competenze di causa, ivi compreso il rimborso spese generali di studio, integralmente rifuse. In via istruttoria: ammettere le prove richieste nella memoria istruttoria.
Nell'interesse della convenuta di Milano: Voglia Controparte_1 il Tribunale, In via preliminare
Dichiarare nulla la citazione per indeterminatezza degli elementi fattuali e giuridici a fondamento della querela di falso;
Dichiarare inammissibile l'azione cosi come introdotta da controparte per insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 221 c.p.c e per mancata notifica dell'atto al Pubblico Ministero territorialmente competente;
Dichiarare inammissibile l'azione per carenza del requisito della procura specifica;
Nel merito
Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite.
Condannare in ogni caso controparte alla integrale refusione delle spese e degli onorari di lite con ogni consequenziale statuizione di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 novembre 2024, l'attore conveniva Parte_1
in giudizio l' di Milano, al fine di ottenere la Controparte_2
declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n.
68846941918-5, relativa alla notificazione, in data 29.11.2023, dell'avviso di accertamento n.
T9D05OB04190/2023, di cui aveva, in realtà, avuto conoscenza solo in occasione della successiva notificazione, il 23 aprile 2024, della comunicazione n. 0687720240001461100, che lo informava dell'avvenuto affidamento in carico all' della sua posizione debitoria per l'avvio della relativa CP_1 pagina 2 di 9 attività di riscossione;
tali atti formavano, quindi, oggetto di impugnazione avanti alla Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano (R.G.R. n. 4907/2024).
Sosteneva, in particolare, la falsità materiale della sottoscrizione, che risultava apposta a suo nome in qualità di destinatario sull'avviso di ricevimento impugnato, nonostante nel giorno della consegna si trovasse in luogo distante dalla sua abitazione e non potesse, quindi, aver ricevuto personalmente il plico e firmato l'avviso di ricevimento.
La consegna del plico era, infatti, avvenuta il giorno 29 novembre 2023 presso la sua abitazione sita a
Milano in via Rho n. 3, mentre lui si trovava a Roma per lavoro presso la struttura alberghiera Villa
Tuscolana, struttura gestita dalla società Benacus s.r.l., di cui era anche socio.
Riferiva, quindi, di essere partito per Roma il giorno 27 novembre 2023 con il treno Italo n. 9975 delle
9:15, per poi far ritorno a Milano, terminati i propri incombenti lavorativi, in data 1 dicembre 2024 con il treno Italo n. 9956 delle ore 15:05, come risultava dai relativi biglietti ferroviari nominativi.
E la circostanza della sua presenza a Roma presso la struttura alberghiera nel periodo 27 novembre
2023 - 1 dicembre 2023, dunque, poteva essere agevolmente confermata dai dipendenti quel giorno in servizio presso l'hotel, tra i quali tali , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
. Per_4 Persona_5
La raccomandata non era, quindi, stata consegnata a lui personalmente presso il luogo di residenza in
Milano.
Chiedeva, pertanto, previo ordine all'amministrazione convenuta di esibire in giudizio l'originale del documento impugnato di falso, la declaratoria di falsità della sottoscrizione a lui attribuita apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68846941918-5, relativa alla notificazione dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023. pagina 3 di 9 Nel costituirsi in giudizio la convenuta di Milano Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della querela di falso sotto il profilo del difetto di valida procura speciale, che risultava del tutto generica, non indicando specificamente gli atti a cui si riferiva,
e rilasciata per impugnare atti nei confronti del diverso soggetto , Controparte_3
nonché - della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero, parte necessaria del giudizio ai sensi degli art. 221 comma 3 e 70 c.p.c..
Eccepiva, poi, l'inammissibilità della querela di falso proposta dall'attore in quanto volta all'accertamento della falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale sull'effettiva identità
del soggetto che ha ricevuto la raccomandata, non coperte da pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c.,
anche perché l'agente postale notificatore non sarebbe tenuto a verificare l'identità del soggetto a cui consegna la raccomandata. Le contestazioni mosse dall'attore atterebbero, piuttosto, ad una questione della validità della notificazione, rimessa alla valutazione del giudice di tributario.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto della querela di falso proposta dall'attore.
All'udienza di trattazione l'attore, presente personalmente, confermava la querela di falso proposta ai sensi dell'art. 99 disp. att. c.c. insistendo per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie.
Nel corso dell'istruttoria venivano assunti i testimoni e Persona_4 Persona_1 Tes_1
su circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento della presenza dell'attore a Roma, nel luogo
[...]
di lavoro, al momento della consegna della raccomandata presso la sua abitazione e, all'esito, veniva fissata discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
*****
pagina 4 di 9 Il Tribunale preliminarmente rileva la palese infondatezza delle eccezioni pregiudiziali di rito riproposte dall'ente convenuto al momento della precisazione delle conclusioni senza tener conto della successiva evoluzione degli eventi processuali.
Innanzitutto, può certamente ritenersi infondata l'eccezione formulata dall'ente convenuto in ordine al difetto di procura speciale relativa al presente giudizio e all'impugnazione di falso dei documenti indicati nell'atto di citazione ai sensi dell'art. 221 comma 2 c.p.c.
Da una semplicissima lettura della procura in questione si evince, infatti, non solo che essa è stata rilasciata specificamente per la proposizione di “querela di falso, sia in via principale che incidentale,
avverso la sottoscrizione e le attestazioni contenute nell'avviso di ricevimento e la relazione di
notificazione e di ogni altro atto od attestazione ad essi connesso relativo alla notificazione dell'avviso
di accertamento dell'avviso di accertamento n, T9D05OB04190/2023 emesso dall'
[...]
”, senza che sia più necessaria ai fini della sua validità ex art. 221 c.p.c. Controparte_4
l'indicazione specifica del documento impugnato (Cass. 19.8.2015, n. 16919), ma anche che in essa si fa riferimento al soggetto , come invece sostenuto dalla difesa Controparte_3
dell'amministrazione convenuta, posto che si fa espresso riferimento al documento emesso da
[...]
– Milano 2. CP_3 CP_4
Allo stesso modo è infondata l'eccezione di inammissibilità della querela di falso relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero – parte necessaria del giudizio ai sensi degli artt. 221 comma 3 e 70 c.p.c. - dal momento che l'atto introduttivo del giudizio è stato ritualmente comunicato da parte della cancelleria per il suo intervento necessario al Pubblico Ministero
che, in data 21.12.2024, vi ha apposto il visto.
pagina 5 di 9 Sempre in via preliminare si rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della querela di falso formulata dalla convenuta di Milano sollevata Controparte_1
senza avvedersi che la domanda dell'attore, lungi dall'investire la falsità ideologica delle dichiarazioni del pubblico ufficiale notificatore, ha ad oggetto semplicemente l'accertamento della falsità materiale della firma attribuita nell'avviso di ricevimento della raccomandata ordinaria al ricevente Parte_1
in qualità di “destinatario persona fisica” che afferma, invece, di non averla mai apposta.
E per l'accertamento della falsità materiale della sottoscrizione è sempre ammissibile la querela di falso sia che si tratti di atto pubblico sia che si tratti di scrittura privata riconosciuta o da considerarsi tale per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e la sottoscrizione, come si desume proprio dall'orientamento consolidato della suprema corte richiamato dallo stesso ente convenuto, secondo cui “Il valore di prova legale della scrittura privata riconosciuta o da considerarsi
tale, è limitato alla provenienza della dichiarazione del sottoscrittore e non si estende al contenuto
della medesima, sicché la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per
rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione” (Cass. 10.4.2018
n. 8766; Cass. 14.5.2019 n. 12707; Cass.
6.11.2020 n. 24841).
Innegabile, quindi, l'ammissibilità della querela di falso proposta per accertare la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata al fine di recidere il collegamento tra la dichiarazione di recezione e il soggetto a cui è attribuita la firma.
L'eccezione di inammissibilità della querela deve, pertanto, essere disattesa.
Ciò premesso, nel merito la querela di falso proposta dall'attore avverso la sottoscrizione a lui attribuita apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68846941918-5, relativa alla notificazione, in data 29.11.2023, dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 è fondata. pagina 6 di 9 Dal semplice esame della ricevuta di avvenuta consegna in questione risulta che l'agente postale notificatore ha barrato la casella relativa alla dicitura “destinatario persona fisica”, indicato come
, così che la firma impugnata di falso risulta inequivocabilmente attribuita all'attore, Parte_1
indicando che la consegna sarebbe avvenuta in data 29.11.2023 all'indirizzo della sua abitazione di
Milano, via Rho n. 3 (v. doc. 3 di parte attrice;
doc. 1 di parte convenuta).
All'esito dell'istruttoria è emerso, tuttavia, che l'attore alla data indicata nell'avviso di ricevimento si trovava nei pressi di Roma, alla struttura alberghiera Villa Tuscolana ove svolge la propria attività
lavorativa.
I testi hanno in maniera chiara, precisa e concordante, confermato che l'attore in data 29 novembre
2023 si trovava effettivamente a Roma presso un Hotel denominato Villa Tuscolana.
Le dichiarazioni dei testimoni che hanno affermato che il doveva necessariamente essere Pt_1
presente, per la tipologia di lavoro svolto, presso la struttura alberghiera, per svolgere anche riunioni organizzative e meeting, sono pienamente attendibili e consentono di collocare il nei dintorni di Pt_1
Roma per tutto il periodo compreso tra il 27/11/2023 ed il 1/12/2023, trovando ulteriore conferma nei biglietti ferroviari nominativi – acquistati il 23.11.2023 - relativi al treno Italo n. 9975 delle ore 9:15
per Roma del giorno 27 novembre 2023 e al treno Italo n. 9956 delle ore 15:05 per Milano del giorno 1
dicembre 2023 (v. doc. 6 di parte attrice).
E' evidente, però, che se l'attore per tutto il periodo compreso tra il 27 novembre 2023 e il 1 dicembre
2023 si trovava con i testimoni e presso la Persona_4 Persona_1 Testimone_1
struttura alberghiera Villa Tuscolana di Frascati impegnato nella propria attività lavorativa, non poteva trovarsi, nel giorno della consegna, presso la sua abitazione di Milano ad apporre la firma sull'avviso di pagina 7 di 9 ricevimento dell'agente postale che stava consegnando la raccomandata, che recava la data del
29.11.2023.
La ricostruzione della vicenda come risultante dall'istruttoria consente di collocare l'attore al momento della consegna della raccomandata in luogo distante dalla sua abitazione e di escludere con certezza che possa aver apposto la propria sottoscrizione sull'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023.
E dunque, la sottoscrizione apposta al documento impugnato deve ritenersi apocrifa senza alcuna necessità di esperire una CTU grafologica sul tracciato.
La domanda di accertamento della falsità della sottoscrizione apposta al documento impugnato deve,
pertanto, essere accolta.
Deve, invece, essere respinta la domanda dell'attore di “accertarsi e dichiararsi la falsità della
dichiarazione contenuta nell'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 secondo cui la notifica
dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023 sarebbe avvenuta in data 29 novembre 2023 a
mani proprie del sig. trattandosi di circostanza non coperta da efficace fidefacente, Parte_1
contestabile nel giudizio di merito con ogni mezzo di prova consentito dall'ordinamento.
La soccombenza implica la condanna dell'ente convenuto al pagamento a favore dell'attore delle spese processuali che si liquidano, avuto riguardo ai parametri medi relativi alle cause di valore indeterminato di bassa complessità, in € 7.616,00 per compenso oltre al 15% per spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 41835/2024 promossa da Pt_1
contro
[...] Controparte_1
pagina 8 di 9 con atto di citazione notificato il 20 novembre 2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:
1) in accoglimento della querela di falso proposta dall'attore accerta e dichiara la falsità Parte_1
della sottoscrizione attribuita all'attore in qualità di “destinatario persona fisica” apposta Parte_1
all'avviso di ricevimento n. 68846941918-5 del 29.11.2023 relativo alla notifica dell'avviso di accertamento n. T9D05OB04190/2023;
2) respinge ogni altra domanda;
3) condanna la convenuta di Milano al pagamento a Controparte_1
favore dell'attore delle spese processuali che liquida in € 7.616,00 per compenso oltre al Parte_1
15% per spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
Milano, 25 novembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Fascilla
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