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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7250 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4610 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
[...]
Avv. PICA MARIO e
. COOP. Controparte_1
Avv. FRASCINO ELENA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 997 del 2019 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “
pag. 2/21 pag. 3/21 pag. 4/21 pag. 5/21 pag. 6/21 pag. 7/21 pag. 8/21 pag. 9/21 pag. 10/21 pag. 11/21 pag. 12/21 pag. 13/21 pag. 14/21 pag. 15/21 pag. 16/21 pag. 17/21 pag. 18/21 L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La prima censura attiene a ciò che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione limitandosi, piuttosto, a copiare la comparsa di costituzione della controparte. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché l'appellante non indica neppure quali parti della sentenza sarebbero state copiate né quali motivate non adeguatamente. La seconda critica attiene al fatto che se il Tribunale avesse considerato che l'odierno appellante aveva partecipato alla procedura di mediazione avrebbe potuto compensare le spese di lite. L'assunto è privo di fondamento non foss'altro perché non argomentato e non posto neppure in relazione alla motivazione della sentenza gravata. Il terzo motivo censura la sentenza che non ha ritenuto “clausole compromissorie”, soggette agli artt. 1341 e 1342 c.c., quelle relative al pagamento dei premi ed al pagamento del risarcimento. Rileva la Corte che il motivo non appare neppure comprensibile poiché sostiene che si debbano configurare come compromissorie delle clausole che nulla hanno a che vedere con la scelta del giudice privato. E, pertanto, anche questo deve dichiararsi inammissibile. Assume, inoltre, che gli artt. 3 e 4 delle clausole generali di polizza sono vessatorie e, pertanto, necessitano della sottoscrizione. Il motivo è inammissibile poiché, a fronte della motivata decisione del Tribunale, l'appellante non utilizza argomenti per confutarne la correttezza e nulla deduce per fornire la dimostrazione della natura vessatoria delle clausole in discorso. Col quarto motivo l'appellante critica la sentenza che ha applicato al contratto in esame la disciplina della fideiussione. E' pacifico tra le parti, oltre che previsto in contratto, che la
[...]
Assicurazione, per effetto della suddetta polizza, si costituiva CP_1 fidejussore solidale a favore del e nell'interesse del contraente, a CP_2 garanzia delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione quadro del 23.05.2007 rep. 1917 e successive, stipulata tra il Controparte_3 ed il Consorzio PIP di per la realizzazione del piano di Parte_1 insediamenti produttivi in località Colle Mura.
pag. 19/21 Appare dirimente, sul punto, rilevare che l'articolo 7 del contratto recita testualmente “il contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione” e che l'articolo 9 stabilisce che l'assicurato “per la liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga” deve consegnare l'originale della polizza con l'annotazione dello svincolo o una dichiarazione del Comune che liberi la società da ogni responsabilità”, non essendo sufficiente dunque la semplice disdetta (come invece previsto dalle polizze meramente assicurative). Sebbene, quindi, in calce all'atto vengono richiamate le “condizioni generali di assicurazione”, tale espressione non è di per sé sufficiente ad attribuire all'atto natura di contratto assicurativo, ove si consideri che in dette condizioni viene ribadito che l'impresa assicuratrice assume un impegno di garanzia costituendosi fideiussore solidale a favore del
CP_2
E che le parti abbiano inteso applicare le regole della fideiussione è reso evidente anche dal richiamo esplicito agli artt. 1952, 1953 e 1957, contenuto nelle condizioni generali. Né si rinviene il richiamo che, stando all'appellante, le parti avrebbero fatto all'art. 2952 c.c. Essendo stata esclusa la risoluzione di diritto del contratto prevista dall'art. 1901 c.c., il quinto motivo d'appello deve ritenersi assorbito. Va ribadito, comunque, che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il contratto di polizza fideiussoria assicurativa costituisce una vera e propria fideiussione alla quale accede il semplice uso di una terminologia assicurativa cui si applica, pertanto, la disciplina vigente in materia di fideiussione (cfr Cass.n.1724/2016). Alla quale, nel caso di specie, non è stata fornita la prova che le parti abbiano espressamente voluto derogare. Anche il sesto motivo è inammissibile. L'appellante lamenta che il Tribunale, nel condannare il al Parte_1 pagamento, non avrebbe tenuto conto di quanto versato, malgrado non fosse contestato. Osserva la Corte che il non indica né il documento che Parte_1 comproverebbe il pagamento da detrarre né gli atti difensivi dai quali emergerebbe la mancata contestazione della circostanza. Sicchè la censura deve ritenersi generica e, come tale, inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
pag. 20/21
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna il Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] [...] nella misura che Controparte_1 Pt_2 liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 21/21
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4610 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente tra Parte_1
[...]
Avv. PICA MARIO e
. COOP. Controparte_1
Avv. FRASCINO ELENA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 997 del 2019 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “
pag. 2/21 pag. 3/21 pag. 4/21 pag. 5/21 pag. 6/21 pag. 7/21 pag. 8/21 pag. 9/21 pag. 10/21 pag. 11/21 pag. 12/21 pag. 13/21 pag. 14/21 pag. 15/21 pag. 16/21 pag. 17/21 pag. 18/21 L'appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non è fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. La prima censura attiene a ciò che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione limitandosi, piuttosto, a copiare la comparsa di costituzione della controparte. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità poiché l'appellante non indica neppure quali parti della sentenza sarebbero state copiate né quali motivate non adeguatamente. La seconda critica attiene al fatto che se il Tribunale avesse considerato che l'odierno appellante aveva partecipato alla procedura di mediazione avrebbe potuto compensare le spese di lite. L'assunto è privo di fondamento non foss'altro perché non argomentato e non posto neppure in relazione alla motivazione della sentenza gravata. Il terzo motivo censura la sentenza che non ha ritenuto “clausole compromissorie”, soggette agli artt. 1341 e 1342 c.c., quelle relative al pagamento dei premi ed al pagamento del risarcimento. Rileva la Corte che il motivo non appare neppure comprensibile poiché sostiene che si debbano configurare come compromissorie delle clausole che nulla hanno a che vedere con la scelta del giudice privato. E, pertanto, anche questo deve dichiararsi inammissibile. Assume, inoltre, che gli artt. 3 e 4 delle clausole generali di polizza sono vessatorie e, pertanto, necessitano della sottoscrizione. Il motivo è inammissibile poiché, a fronte della motivata decisione del Tribunale, l'appellante non utilizza argomenti per confutarne la correttezza e nulla deduce per fornire la dimostrazione della natura vessatoria delle clausole in discorso. Col quarto motivo l'appellante critica la sentenza che ha applicato al contratto in esame la disciplina della fideiussione. E' pacifico tra le parti, oltre che previsto in contratto, che la
[...]
Assicurazione, per effetto della suddetta polizza, si costituiva CP_1 fidejussore solidale a favore del e nell'interesse del contraente, a CP_2 garanzia delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione quadro del 23.05.2007 rep. 1917 e successive, stipulata tra il Controparte_3 ed il Consorzio PIP di per la realizzazione del piano di Parte_1 insediamenti produttivi in località Colle Mura.
pag. 19/21 Appare dirimente, sul punto, rilevare che l'articolo 7 del contratto recita testualmente “il contraente riconosce che la presente fideiussione è imposta dalla legge per conseguire il dilazionamento e, pur essendo prestata in forma di polizza, conserva natura esclusiva di fideiussione” e che l'articolo 9 stabilisce che l'assicurato “per la liberazione dall'obbligo di pagamento dei premi di proroga” deve consegnare l'originale della polizza con l'annotazione dello svincolo o una dichiarazione del Comune che liberi la società da ogni responsabilità”, non essendo sufficiente dunque la semplice disdetta (come invece previsto dalle polizze meramente assicurative). Sebbene, quindi, in calce all'atto vengono richiamate le “condizioni generali di assicurazione”, tale espressione non è di per sé sufficiente ad attribuire all'atto natura di contratto assicurativo, ove si consideri che in dette condizioni viene ribadito che l'impresa assicuratrice assume un impegno di garanzia costituendosi fideiussore solidale a favore del
CP_2
E che le parti abbiano inteso applicare le regole della fideiussione è reso evidente anche dal richiamo esplicito agli artt. 1952, 1953 e 1957, contenuto nelle condizioni generali. Né si rinviene il richiamo che, stando all'appellante, le parti avrebbero fatto all'art. 2952 c.c. Essendo stata esclusa la risoluzione di diritto del contratto prevista dall'art. 1901 c.c., il quinto motivo d'appello deve ritenersi assorbito. Va ribadito, comunque, che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il contratto di polizza fideiussoria assicurativa costituisce una vera e propria fideiussione alla quale accede il semplice uso di una terminologia assicurativa cui si applica, pertanto, la disciplina vigente in materia di fideiussione (cfr Cass.n.1724/2016). Alla quale, nel caso di specie, non è stata fornita la prova che le parti abbiano espressamente voluto derogare. Anche il sesto motivo è inammissibile. L'appellante lamenta che il Tribunale, nel condannare il al Parte_1 pagamento, non avrebbe tenuto conto di quanto versato, malgrado non fosse contestato. Osserva la Corte che il non indica né il documento che Parte_1 comproverebbe il pagamento da detrarre né gli atti difensivi dai quali emergerebbe la mancata contestazione della circostanza. Sicchè la censura deve ritenersi generica e, come tale, inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante.
pag. 20/21
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello; condanna il Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] [...] nella misura che Controparte_1 Pt_2 liquida in euro 10.000,00, oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso nella camera di consiglio del 30.11.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 21/21