CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2436/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9110/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20113T0014160000012021010 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10690/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.05.2025, la “Ricorrente_1” S.p.A. - Società_1
ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.2011/3T/001416/000/001/2021/010 (Allegato n. 1), notificato in data 19.02.2025, avente ad oggetto la richiesta di € 61,40 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021, in relazione al contratto di locazione anno 2011, serie 3T, n. 001416.
A fondamento del ricorso, la Società contribuente ha dedotto:
1) che l'avviso impugnato era illegittimo, in quanto l'imposta di registro per l'anno 2021 era già stata correttamente assolta da essa contribuente in data 26 gennaio 2021, in sede di rinnovo per un'ulteriore annualità del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 131/1986, entro il termine di trenta giorni previsto espressamente al co. 3 del citato articolo (Allegato n. 2);
2) che l'avviso de quo era, altresì, illegittimo, perché assolutamente carente di motivazione, con conseguente violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
3) che, a fronte dell'assoluta infondatezza della pretesa tributaria, erano configurabili tutti i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con le controdeduzioni depositate in data 29.05.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^ di Roma, al solo fine di chiedere la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'imposta richiesta e di avere comunicato il provvedimento di annullamento totale in sede di autotutela (provvedimento allegato agli atti).
La Società contribuente ha depositato, in data 10.10.2025, una memoria con cui ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, previo accertamento dell'annullamento dell'avviso opposto, con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 23.10.2025, nessuno è comparso e, quindi, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo regolarmente comunicato dalle Parti.
* * *
Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^ di Roma (Ente creditore) che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della Società contribuente (procedendo anche a comunicare il provvedimento di annullamento totale dell'opposto avviso di accertamento;
cfr. allegato sub 1), tenuto altresì conto delle conclusioni conformi delle Parti, - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
2 A fronte delle conclusioni conformi delle Parti anche in punto di spese, deve dichiararsi la compensazione delle spese di lite;
del resto, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 30.10.2025
Si comunichi
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
3
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9110/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 Spa -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20113T0014160000012021010 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10690/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 13.05.2025, la “Ricorrente_1” S.p.A. - Società_1
ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n.2011/3T/001416/000/001/2021/010 (Allegato n. 1), notificato in data 19.02.2025, avente ad oggetto la richiesta di € 61,40 a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni per l'anno 2021, in relazione al contratto di locazione anno 2011, serie 3T, n. 001416.
A fondamento del ricorso, la Società contribuente ha dedotto:
1) che l'avviso impugnato era illegittimo, in quanto l'imposta di registro per l'anno 2021 era già stata correttamente assolta da essa contribuente in data 26 gennaio 2021, in sede di rinnovo per un'ulteriore annualità del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 131/1986, entro il termine di trenta giorni previsto espressamente al co. 3 del citato articolo (Allegato n. 2);
2) che l'avviso de quo era, altresì, illegittimo, perché assolutamente carente di motivazione, con conseguente violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000;
3) che, a fronte dell'assoluta infondatezza della pretesa tributaria, erano configurabili tutti i presupposti per una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con le controdeduzioni depositate in data 29.05.2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^ di Roma, al solo fine di chiedere la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'imposta richiesta e di avere comunicato il provvedimento di annullamento totale in sede di autotutela (provvedimento allegato agli atti).
La Società contribuente ha depositato, in data 10.10.2025, una memoria con cui ha dichiarato di aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere, previo accertamento dell'annullamento dell'avviso opposto, con compensazione delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 23.10.2025, nessuno è comparso e, quindi, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo regolarmente comunicato dalle Parti.
* * *
Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^ di Roma (Ente creditore) che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della Società contribuente (procedendo anche a comunicare il provvedimento di annullamento totale dell'opposto avviso di accertamento;
cfr. allegato sub 1), tenuto altresì conto delle conclusioni conformi delle Parti, - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
2 A fronte delle conclusioni conformi delle Parti anche in punto di spese, deve dichiararsi la compensazione delle spese di lite;
del resto, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006)
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Roma 30.10.2025
Si comunichi
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
3