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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
CARRA TO, EL
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1374/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Foggia - . 71100 Foggia FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1037/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-410-10 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-406-17 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-412-16 AP (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-412-16 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-403-109 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1037/2019, pronunciata in data 25/09/2019 e depositata in data 21/11/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, i ricorsi riuniti (rubricati ai nn. 435/2015, 436/2015, 438/2015, 439/2015 e 440/2015) presentati dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti della Provincia di Foggia avverso gli avvisi di accertamento protocolli n. 76213 rif. 65025/410/10, n. 76213 rif. 65025/406/17, n. 76213 rif. 65025/412/16, n. 76213 rif. 65025/403/109 e n.
76213 rif. 65025/421/75.
Tali atti impositivi erano stati emessi dalla Provincia di Foggia in relazione al tributo AP per l'anno 2009, in quanto la società ricorrente, per conto di società proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ottenute le concessioni necessarie per la realizzazione delle opere di connessione per il collegamento della produzione elettrica alla rete Società_1, aveva predisposto i cavidotti su suolo pubblico (appartenente all'Amministrazione provinciale), interrandoli.
Tali cavidotti erano necessari per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici) al punto di connessione stabilito da Società_1 e, quindi, alle rete di distribuzione.
Le concessioni erano state rilasciate in applicazione delle previsioni dell'allora vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.), approvato dal Consiglio della Provincia di Foggia il 14/06/1996 con delibera n. 372.
In sede contenziosa, Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione: difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, difetto di sottoscrizione, violazione del contraddittorio e, nel merito, assenza del presupposto impositivo poiché sono da ritenersi esenti le occupazioni realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (impianti fotovoltaici, nel caso in esame).
La Provincia di Foggia, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure, previa riunione dei ricorsi, rigettava i gravami non ritenendo meritevoli di accoglimento le doglianze partecipate dalla società contribuente.
Contro tale decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la società Ricorrente_1 S. r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità degli atti impositivi.
La Provincia di Foggia si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 16/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla società contribuente nei ricorsi introduttivi, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso gli atti impositivi proposte con i medesimi ricorsi, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento degli atti.
Con unico motivo d'appello, la difesa di Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure avrebbero ritenuto <l'obbligo al pagamento della tassa tosap non dall'interpretazione delle norme racchiuse negli artt. 47 e 49 del d.lvo 507 1993, come anche l'ente impositore ha fatto, ma dal tenore contratto sottoscritto tra le parti in forza quale la società ricorrente_1 srl si sarebbe impegnata a corrispondere somme pattuite>>.
Orbene, il suolo pubblico appartiene per sua natura alla generalità dei cittadini e pertanto l'uso privato che il singolo fa del suolo stesso presuppone una limitazione del diritto di disponibilità da parte della collettività.
Pertanto la sottrazione del suolo pubblico al godimento della collettività va compensata dall'esborso di una somma di denaro a titolo occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), regolamentata dal D.Lgs. n.
507/1993, artt. 38 – 57.
Tanto premesso, la lamentata illegittimità degli avvisi di accertamento, per difetto di motivazione, sussiste nel caso de quo, per cui le doglianze sono fondate, nei termini che seguono.
La vicenda in esame riguarda l'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'appellante, interessata dalla installazione di cavidotti estesi dall'impianto di produzione dell'energia al punto di connessione stabilito dall'Società_1.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (Cass. 11449/2016).
Ebbene, secondo l'Ente impositore, il siffatto presupposto si sarebbe realizzato atteso che, con l'installazione dei cavidotti in questione, veniva in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico interessata da detta occupazione, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio dell'appellante società.
Infatti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93: <sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province>>.
Al comma 2 del medesimo articolo: <ono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi carattere stabile, nonché sottostanti medesimo, comprese quelle poste in essere condutture ed impianti servizi pubblici gestiti regime concessione amministrativa>>.
In sintesi, da tali previsioni normative, emerge che:
- gli spazi sovrastanti il suolo pubblico sono soggetti a tassa (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93);
- gli spazi sottostanti il suolo pubblico sono soggetti a tassa (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93);
- gli spazi sui quali non si esercita servitù di pubblico passaggio non sono parimenti soggetti a tassa (art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93).
Il caso, che ci occupa, riguarda le occupazioni sottostanti il suolo.
In generale, i cavidotti e le condutture nel sottosuolo pubblico non sono esenti dalla AP poiché il presupposto del tributo è l'occupazione di qualsiasi spazio (sottostante il suolo) che comporti una sottrazione all'uso pubblico.
Tuttavia, sono esenti le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici (es. reti idriche, gas, fognature) qualora sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione, come nel caso di specie.
Ed invero, per conto di società proprietarie degli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, l'appellante società aveva curato l'intero iter amministrativo, presso i vari Enti Pubblici, al fine di acquisire le dovute autorizzazioni per le opere di connessione.
Orbene, l'inesistenza del presupposto impositivo Tosap discende dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 372 del 14/06/1996.
Infatti, all'art. 38 – rubricato esenzione dalla tassa – è espressamente previsto: < dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art 49 D.Lgs. 507/93: …g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 3, comma 62 della L.
549/95>>.
Il richiamato art. 49 (sulle esenzioni) prevede quanto segue:
<
1. Sono esenti dalla tassa:
… e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima…>>.
D'altronde, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997: <i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, cui al capo ii del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. i prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa...>>.
Sul punto, con la recente sentenza n. 3860/2025, la Corte di Cassazione ha precisato: <in tema di t.o.s. a.p. alla società produzione dell'energia elettrica (società_1 s.p.a.) è applicabile la disposizione
“agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)>>.
Pertanto, entro i termini suesposti, il motivo di gravame è fondato, e va dunque accolto.
Le argomentazioni di Parte appellata sono palesemente caratterizzate da genericità e prive del necessario e adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impositivi impugnati.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Foggia, lì 16 gennaio 2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Andrea Lupi
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente
CARRA TO, EL
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1374/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Foggia - . 71100 Foggia FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1037/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 6 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-421-75 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-410-10 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-406-17 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-412-16 AP (COMUNALE-PROVINCIALE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-412-16 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 65025-403-109 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1037/2019, pronunciata in data 25/09/2019 e depositata in data 21/11/2019, la
Commissione Tributaria Provinciale di Foggia rigettava, con compensazione delle spese di giudizio, i ricorsi riuniti (rubricati ai nn. 435/2015, 436/2015, 438/2015, 439/2015 e 440/2015) presentati dalla società Ricorrente_1 S.r.l. nei confronti della Provincia di Foggia avverso gli avvisi di accertamento protocolli n. 76213 rif. 65025/410/10, n. 76213 rif. 65025/406/17, n. 76213 rif. 65025/412/16, n. 76213 rif. 65025/403/109 e n.
76213 rif. 65025/421/75.
Tali atti impositivi erano stati emessi dalla Provincia di Foggia in relazione al tributo AP per l'anno 2009, in quanto la società ricorrente, per conto di società proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ottenute le concessioni necessarie per la realizzazione delle opere di connessione per il collegamento della produzione elettrica alla rete Società_1, aveva predisposto i cavidotti su suolo pubblico (appartenente all'Amministrazione provinciale), interrandoli.
Tali cavidotti erano necessari per connettere gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici) al punto di connessione stabilito da Società_1 e, quindi, alle rete di distribuzione.
Le concessioni erano state rilasciate in applicazione delle previsioni dell'allora vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.), approvato dal Consiglio della Provincia di Foggia il 14/06/1996 con delibera n. 372.
In sede contenziosa, Parte ricorrente affidava le proprie difese ai seguenti motivi d'impugnazione: difetto di motivazione degli avvisi di accertamento, difetto di sottoscrizione, violazione del contraddittorio e, nel merito, assenza del presupposto impositivo poiché sono da ritenersi esenti le occupazioni realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi (impianti fotovoltaici, nel caso in esame).
La Provincia di Foggia, ritualmente evocata in causa, si costituiva in giudizio ribadendo la correttezza del proprio operato e la legittimità della pretesa tributaria.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure, previa riunione dei ricorsi, rigettava i gravami non ritenendo meritevoli di accoglimento le doglianze partecipate dalla società contribuente.
Contro tale decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la società Ricorrente_1 S. r.l., a mezzo del proprio difensore di fiducia, depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma della sentenza impugnata.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante reiterava le motivazioni, già argomentate in primo grado, sottese alla nullità degli atti impositivi.
La Provincia di Foggia si costituiva nel presente giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese processuali.
All'udienza del 16/01/2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
In primis, tenendo presente che nel processo tributario, caratterizzato dalla introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, il thema decidendum è limitato alle censure specificamente dedotte dalla società contribuente nei ricorsi introduttivi, occorre dare riscontro alle contestazioni avverso gli atti impositivi proposte con i medesimi ricorsi, le quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l'annullamento degli atti.
Con unico motivo d'appello, la difesa di Parte appellante si duole della pronuncia giudiziale laddove i Giudici di prime cure avrebbero ritenuto <l'obbligo al pagamento della tassa tosap non dall'interpretazione delle norme racchiuse negli artt. 47 e 49 del d.lvo 507 1993, come anche l'ente impositore ha fatto, ma dal tenore contratto sottoscritto tra le parti in forza quale la società ricorrente_1 srl si sarebbe impegnata a corrispondere somme pattuite>>.
Orbene, il suolo pubblico appartiene per sua natura alla generalità dei cittadini e pertanto l'uso privato che il singolo fa del suolo stesso presuppone una limitazione del diritto di disponibilità da parte della collettività.
Pertanto la sottrazione del suolo pubblico al godimento della collettività va compensata dall'esborso di una somma di denaro a titolo occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), regolamentata dal D.Lgs. n.
507/1993, artt. 38 – 57.
Tanto premesso, la lamentata illegittimità degli avvisi di accertamento, per difetto di motivazione, sussiste nel caso de quo, per cui le doglianze sono fondate, nei termini che seguono.
La vicenda in esame riguarda l'occupazione del suolo pubblico, da parte dell'appellante, interessata dalla installazione di cavidotti estesi dall'impianto di produzione dell'energia al punto di connessione stabilito dall'Società_1.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (AP), il presupposto impositivo va individuato, ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico (Cass. 11449/2016).
Ebbene, secondo l'Ente impositore, il siffatto presupposto si sarebbe realizzato atteso che, con l'installazione dei cavidotti in questione, veniva in qualche modo limitato l'uso collettivo della parte di suolo pubblico interessata da detta occupazione, con conseguente sottrazione della superficie all'uso pubblico a vantaggio dell'appellante società.
Infatti, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93: <sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province>>.
Al comma 2 del medesimo articolo: <ono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi carattere stabile, nonché sottostanti medesimo, comprese quelle poste in essere condutture ed impianti servizi pubblici gestiti regime concessione amministrativa>>.
In sintesi, da tali previsioni normative, emerge che:
- gli spazi sovrastanti il suolo pubblico sono soggetti a tassa (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93);
- gli spazi sottostanti il suolo pubblico sono soggetti a tassa (art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93);
- gli spazi sui quali non si esercita servitù di pubblico passaggio non sono parimenti soggetti a tassa (art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93).
Il caso, che ci occupa, riguarda le occupazioni sottostanti il suolo.
In generale, i cavidotti e le condutture nel sottosuolo pubblico non sono esenti dalla AP poiché il presupposto del tributo è l'occupazione di qualsiasi spazio (sottostante il suolo) che comporti una sottrazione all'uso pubblico.
Tuttavia, sono esenti le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici (es. reti idriche, gas, fognature) qualora sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione, come nel caso di specie.
Ed invero, per conto di società proprietarie degli impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, l'appellante società aveva curato l'intero iter amministrativo, presso i vari Enti Pubblici, al fine di acquisire le dovute autorizzazioni per le opere di connessione.
Orbene, l'inesistenza del presupposto impositivo Tosap discende dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 372 del 14/06/1996.
Infatti, all'art. 38 – rubricato esenzione dalla tassa – è espressamente previsto: < dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art 49 D.Lgs. 507/93: …g) le occupazioni di suolo pubblico realizzate per innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi ai sensi dell'art. 3, comma 62 della L.
549/95>>.
Il richiamato art. 49 (sulle esenzioni) prevede quanto segue:
<
1. Sono esenti dalla tassa:
… e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima…>>.
D'altronde, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997: <i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, cui al capo ii del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. i prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa...>>.
Sul punto, con la recente sentenza n. 3860/2025, la Corte di Cassazione ha precisato: <in tema di t.o.s. a.p. alla società produzione dell'energia elettrica (società_1 s.p.a.) è applicabile la disposizione
“agevolativa” di cui all'art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell'una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)>>.
Pertanto, entro i termini suesposti, il motivo di gravame è fondato, e va dunque accolto.
Le argomentazioni di Parte appellata sono palesemente caratterizzate da genericità e prive del necessario e adeguato corredo probatorio, assertive e inidonee a superare la valenza giuridica delle disposizioni di legge in materia.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dispone l'annullamento degli atti impositivi impugnati.
Spese compensate, stante la peculiarità e complessità del caso concreto sotto il profilo giuridico.
Così deciso in Foggia, lì 16 gennaio 2026.
Il Giudice EL Il Presidente
Dott. Antonio Carra Dott. Andrea Lupi