Ordinanza presidenziale 13 novembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 22492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22492 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22492/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06206/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Monti, Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto di inquadramento ad agente in prova e successivamente agente della Polizia di Stato, di cui ai decreti del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24 novembre 2021, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 9 dicembre 2021 (n. 6038), e del 1° febbraio 2022, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio il 21 febbraio 2022 (n. 826), nella parte in cui dispongono per i ricorrenti la nomina ai suddetti ruoli con anzianità giuridica ed economica decorrente, rispettivamente, dal 27 luglio 2021 e dal 27 novembre 2021, anziché dalla data spettante in ragione della posizione in graduatoria e dei titoli posseduti; provvedimenti notificati presso i singoli Reparti a partire dal 9 marzo 2022 con nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. 333/SAAN/212°/AA.0., anch’essa oggetto di impugnazione;
nonché, qualora occorra:
- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 21 del 15 marzo 2019, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all’assunzione straordinaria di 1.851 allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico indetto con decreto del 18 maggio 2017;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 19 aprile 2019, concernente la convocazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei soggetti selezionati per tale scorrimento, con riferimento anche agli allegati 1 e 2;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019, recante convocazione agli accertamenti anche per ulteriori soggetti con punteggio compreso tra 8,250 e 8,750 decimi, e relativi allegati;
- del decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13 agosto 2019, pubblicato nella G.U.R.I. n. 64, con il quale è stato disposto l’avvio al corso di formazione (c.d. 208° corso) di 1.851 allievi agenti, nonché dei relativi allegati contenenti gli elenchi dei convocati, nella parte in cui non contemplano i ricorrenti;
- del provvedimento – ove esistente – di convocazione agli accertamenti per gli idonei ex art. 2 del decreto 6 giugno 2019 in possesso dei nuovi requisiti (età e titolo di studio);
- dei provvedimenti individuali di avviamento al corso di formazione successivo;
- del calendario di convocazione dei concorrenti ai sensi dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020 (convertito in l. n. 77/2020), relativo al successivo 212° corso;
- del decreto ministeriale n. 103 del 13 luglio 2018, pubblicato nella G.U.R.I. n. 208 del 7 settembre 2018, nella parte in cui prevede quale limite anagrafico massimo per la partecipazione al concorso il non aver compiuto 26 anni;
- dell’art. 6, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 335/1982, nella parte in cui fa rinvio al limite di età stabilito da regolamento.
E per l’accertamento del diritto dei ricorrenti:
- a non subire discriminazioni rispetto ai colleghi ammessi in precedenza, sulla base del medesimo punteggio e posizione in graduatoria, ma esclusi solo per l’applicazione retroattiva dei nuovi limiti anagrafici introdotti dal d.m. n. 103/2018 in attuazione dell’art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 (conv. in l. n. 12/2019);
anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale:
- dell’art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018, conv. in l. n. 12/2019, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 51 e 97 Cost.;
- dell’art. 1, comma 1, lett. e), del medesimo decreto-legge, per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35 e 97 Cost.;
- dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, per le medesime ragioni costituzionali, nella parte in cui non prevede la retrodatazione della nomina a favore dei candidati che, in virtù di provvedimenti giurisdizionali, hanno successivamente ottenuto l’ammissione alle fasi selettive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa NA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti – risultati vincitori della procedura assunzionale straordinaria prevista dall’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020 – impugnano i provvedimenti con cui sono stati nominati agenti della Polizia di Stato, deducendone l’illegittimità nella parte in cui non viene loro riconosciuta una retrodatazione giuridica ed economica della nomina. Contestualmente, chiedono la condanna del Ministero al risarcimento del danno, sia per equivalente sia in forma specifica, mediante ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici sin dall’anno 2019.
2. La vicenda trae origine dal concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza in data 18 maggio 2017.
2.1. A seguito della conversione, con modificazioni, del d.l. n. 135/2018, l’art. 11, comma 2-bis, lett. b), della l. n. 12/2019 ha autorizzato l’assunzione straordinaria, nei limiti delle facoltà assunzionali, di 1.851 allievi agenti mediante scorrimento della graduatoria della sola prova scritta, a condizione che i candidati fossero in possesso, al 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 335/1982, come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, in particolare quanto a titolo di studio ed età anagrafica.
In esecuzione di tale disposizione, l’Amministrazione ha escluso dalla procedura i candidati che, pur avendo ottenuto punteggi pari o superiori a quelli minimi richiesti, risultavano privi del requisito anagrafico alla data indicata. Tra questi figuravano anche gli odierni ricorrenti.
3. Costoro hanno quindi impugnato i provvedimenti di esclusione, proponendo ricorsi dinanzi al T.A.R. Lazio. In esecuzione delle ordinanze cautelari adottate nell’ambito dei suddetti giudizi, alcuni degli odierni ricorrenti sono stati ammessi con riserva alle successive fasi selettive e giudicati idonei all’esito degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e dell’efficienza fisica. Tuttavia, non sono stati inclusi tra i candidati ammessi al 208° corso di formazione avviato con decreto del 12 agosto 2019, anche in ragione della riforma in appello delle ordinanze cautelari che avevano disposto le ammissioni con riserva le quali, tra l’altro, non disponevano l’ammissione tout court ma la condizionavano alla compatibilità con le esigenze organizzative dell’Amministrazione cui rimaneva, dunque, riservato una spazio di valutazione nell’esecuzione del provvedimento.
4. In parallelo, questo Tribunale, con plurime ordinanze emesse in giudizi analoghi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della predetta normativa (art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135/2018), ritenendo che il riferimento al possesso dei requisiti alla data del 1° gennaio 2019 violasse gli artt. 3, 97 e 77 Cost. All’esito di tali rimessioni, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 243/2021, ha restituito gli atti al giudice a quo , ritenendo che l’intervento sopravvenuto dell’art. 260-bis incidesse sulla rilevanza delle questioni sollevate.
4.1. Infatti, a fronte del contenzioso diffuso, il legislatore è intervenuto con l’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020 (conv. in l. n. 77/2020), autorizzando l’assunzione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando originario, che avessero ottenuto alla prova scritta un punteggio pari o superiore a 8,250 e fossero risultati idonei agli accertamenti successivi. In attuazione di tale disposizione, gli odierni ricorrenti sono stati convocati per la frequenza del 212° corso di formazione e nominati agenti della Polizia di Stato con decorrenza giuridica e retributiva fissata al 27 novembre 2021.
5. Con il presente ricorso, i ricorrenti contestano tale provvedimento, ritenendo che l’omessa retrodatazione costituisca una lesione del principio di parità di trattamento e una conseguenza ingiusta dell’iniziale esclusione, poi rimossa dalla normativa sopravvenuta.
6. Le censure dedotte si articolano su più livelli. In via principale, viene denunciata l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., disparità di trattamento, mancata esecuzione degli obblighi derivanti dai provvedimenti giurisdizionali, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e violazione del principio di buona amministrazione. I ricorrenti ritengono che l’Amministrazione avrebbe dovuto ammetterli sin dall’avvio del 208° corso, con conseguente diritto a una nomina avente decorrenza analoga a quella dei candidati ammessi in quella tornata. Ne deriverebbe, in tesi, un diritto alla ricostruzione della carriera e alla corresponsione delle retribuzioni maturate nel periodo di ritardo.
7. In subordine, viene proposta domanda risarcitoria per equivalente, ai sensi degli artt. 30 c.p.a. e 2043 c.c., con quantificazione del danno pari a euro 33.557,18 per ciascun ricorrente, oltre oneri contributivi e previdenziali.
7.1. In ulteriore subordine, viene richiesta la liquidazione equitativa del danno patrimoniale e non patrimoniale, compreso quello da perdita di chance, connesso alla ritardata assunzione e alla minore anzianità maturata in carriera.
8. Da ultimo, i ricorrenti chiedono, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135/2018 e dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono alcuna forma di retrodatazione giuridica o economica per i soggetti assunti in virtù della nuova disciplina, malgrado il loro pregresso inserimento nella graduatoria e il possesso dei requisiti originari. Secondo parte ricorrente, tale lacuna normativa determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento e una violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.
9. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, diffusamente argomentando circa la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso. In via preliminare, l’Amministrazione eccepisce l’infondatezza delle censure, evidenziando come la nomina dei ricorrenti sia avvenuta nel pieno rispetto della normativa sopravvenuta, senza alcun margine di discrezionalità in ordine alla decorrenza. In particolare, evidenzia che l’art. 260-bis non prevede alcuna retroattività, sicché non sussisterebbe alcuna violazione di legge. Quanto alla domanda risarcitoria, contesta in radice l’illiceità della condotta amministrativa, l’esistenza di un danno ingiusto e l’eventuale sussistenza del nesso causale.
10. All’udienza di smaltimento del 17 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che seguono.
12. Occorre, in primo luogo, rilevare che l’art. 11, comma 2-bis, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019, ha autorizzato l’assunzione straordinaria di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso bandito con decreto del 18 maggio 2017, limitatamente ai candidati che risultassero in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dall’art. 6 del d.P.R. n. 335 del 1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95 del 2017. In tale contesto, l’Amministrazione ha legittimamente ritenuto di dover applicare i nuovi limiti anagrafici, escludendo quanti, come i ricorrenti, risultavano fuori età al momento indicato.
La preclusione posta dal legislatore, per quanto oggetto di contestazione anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, non lasciava margini di discrezionalità all’Amministrazione, la quale ha pertanto dato pedissequa attuazione al dettato normativo.
13. Successivamente, con l’art. 260-bis del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, il legislatore è intervenuto per superare il contenzioso derivante dall’applicazione dei nuovi limiti anagrafici, autorizzando un ulteriore scorrimento straordinario della medesima graduatoria, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili, in favore dei candidati che, pur esclusi per motivi anagrafici, avessero riportato un punteggio pari o superiore a 8,250/10 e risultassero idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali.
La disposizione citata ha così consentito di definire la posizione dei ricorrenti, già coinvolti in contenziosi giurisdizionali, disponendone l’assunzione straordinaria e l’avvio al 212° corso di formazione. All’esito del corso, gli stessi sono stati inquadrati nella qualifica di agenti della Polizia di Stato, con decorrenza giuridica fissata al 27 novembre 2021, data di completamento della necessaria formazione.
13.1. Va tuttavia osservato che la normativa sopravvenuta non ha introdotto alcuna deroga espressa al principio generale, previsto dall’art. 6-bis, comma 5, del d.P.R. n. 335 del 1982, secondo cui la decorrenza giuridica della qualifica di agente coincide con la conclusione del corso di formazione effettivamente svolto. L’art. 260-bis non ha, dunque, previsto la possibilità di retrodatare la nomina né sotto il profilo giuridico né sotto quello economico.
Deve ritenersi, pertanto, che la diversa decorrenza riconosciuta ai ricorrenti rispetto ai frequentatori del 208° corso si fondi su una distinzione normativa legittima, derivante da un intervento legislativo sopravvenuto volto a risolvere un contenzioso in atto, senza disporre effetti retroattivi in senso proprio. La pretesa parificazione tra situazioni che, per quanto originate dallo stesso concorso, si sono sviluppate su binari diversi a seguito di norme speciali e successivi eventi processuali, non può trovare fondamento in assenza di una chiara previsione legislativa.
13.2. Non va poi trascurato che i ricorrenti non hanno mai frequentato il 208° corso né risultavano tra i destinatari dei relativi provvedimenti di avvio. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito (cfr. TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 13591/2022) che l’anzianità di servizio, in assenza di esplicite deroghe, decorre dal completamento del corso effettivamente seguito, principio che costituisce regola ordinamentale del comparto sicurezza.
13.3 In ogni caso, va osservato che nell’ambito del presente giudizio non risulta fornita prova dell’avvenuta ammissione con riserva di tutti i ricorrenti al 208° corso, per effetto di provvedimenti cautelari ottenuti nei procedimenti precedenti. Non emergono, in particolare, elementi che attestino l’adozione di ordinanze aventi contenuto immediatamente esecutivo, non condizionato da valutazioni organizzative dell’Amministrazione. In più casi, come evidenziato dalla difesa erariale, le ordinanze cautelari sono state, invero, riformate in sede di appello, oppure formulavano ammissioni condizionate alla compatibilità con le esigenze logistiche e gestionali.
14. Ne consegue che la disparità lamentata dai ricorrenti non integra una violazione del principio di eguaglianza, ma si colloca nell’ambito della discrezionalità legislativa in materia di reclutamento straordinario. La scelta del legislatore, tesa a favorire una composizione del contenzioso in atto con l’assunzione dei soggetti che avevano impugnato la loro esclusione, ma senza attribuire effetti retroattivi, appare non irragionevole, e non si pone in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.
14.1. È peraltro evidente che l’eventuale attribuzione di una decorrenza anticipata avrebbe comportato un intervento retroattivo in senso proprio, potenzialmente lesivo dell’interesse di altri soggetti già in servizio, che si sarebbero visti superati in anzianità da colleghi immessi successivamente. Anche sotto questo profilo, dunque, la scelta del legislatore si rivela coerente con l’esigenza di tutelare l’affidamento dei terzi e garantire la certezza dei rapporti giuridici.
15. Alla luce delle considerazioni che precedono, non risulta neppure configurabile, in capo all’Amministrazione, una responsabilità da fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., atteso che non è ravvisabile un comportamento colposo né un esercizio illegittimo del potere, essendosi l’Amministrazione limitata ad applicare le disposizioni vigenti.
15.1 Deve, altresì, escludersi che l’Amministrazione fosse giuridicamente obbligata a disporre l’inquadramento dei ricorrenti con decorrenza anteriore rispetto a quella fissata in attuazione dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, poiché non è stata fornita prova dell’esistenza di provvedimenti giurisdizionali esecutivi da cui derivasse un obbligo specifico in tal senso.
15.2 In particolare, non risultano agli atti elementi idonei a dimostrare che le ordinanze cautelari ottenute nei procedimenti precedenti imponessero all’Amministrazione un obbligo immediato e incondizionato di ammissione al 208° corso di formazione, né che i ricorrenti fossero stati effettivamente destinatari di provvedimenti giurisdizionali dal contenuto esecutivo inequivoco. Come evidenziato anche dalla difesa erariale, molte di tali ordinanze sono state successivamente riformate in sede di appello o, comunque, formulate in termini tali da subordinare l’ammissione alle esigenze organizzative dell’Amministrazione, lasciando a quest’ultima un margine di valutazione tecnica e logistica.
15.3 In assenza di un obbligo giuridico chiaro, specifico e attuale, non può dunque configurarsi una responsabilità dell’Amministrazione ex articolo 2043 c.c.., né può sostenersi che l’operato amministrativo abbia generato un danno ingiusto in capo ai ricorrenti.
16. Infine, non può trovare accoglimento la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 11, comma 2-bis, e dell’art. 260-bis del d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, in quanto, a seguito dell’intervento legislativo sopravvenuto, non emergono profili di incostituzionalità che superino la soglia della non manifesta infondatezza. La norma censurata, pur incidendo su una situazione giuridica soggettiva, si inserisce in un contesto di reclutamento straordinario e tiene conto di vincoli di finanza pubblica e di copertura normativa, che ne sorreggono la legittimità costituzionale.
17. Deve concludersi che il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
18. In considerazione della peculiarità della controversia e della complessità del quadro normativo di riferimento, si ravvisano i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
NA TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI | TA CA |
IL SEGRETARIO