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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2289 / 2024 promosso da:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...], in Persona_1 proprio e – unitamente a , nata in Controparte_2
Argentina il 28.5.1976 – in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale delle minori:
3. , nata in [...] il [...], Persona_2
e
4. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nata in [...] il Controparte_4
02.02.1987;
7. nata in [...] il Controparte_5
20.12.2004;
8. , nato in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e – unitamente a , nata Controparte_6 in Argentina il 17.01.1976 – in qualità di legale rappresen- tante ed esercente la responsabilità genitoriale del minore:
9. , nato in [...] Controparte_7 il 16.06.2007;
10. , nata in [...] il [...], Persona_4 in proprio e – unitamente a , nato in Controparte_8
Pag. 2 di 10 Argentina il 20.09.1984 – in qualità di legale rappresentan- te ed esercente la responsabilità genitoriale dei minori:
11. , nato in [...] il [...], e CP_8
12. , nato in [...] il [...]; Parte_1
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel
Dromi del Foro di Roma, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_9
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_9 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Per_5
nato a [...] il [...], il quale
[...] emigrava in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argen- tino, come si evince dal Certificato elettorale n. 03197037, rila- sciato il 07.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori ( Camara Nacional Electoral) do- ve risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_9 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
Pag. 3 di 10 2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte-
Pag. 4 di 10 resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della citta- dinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudi- ziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della ri- mozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ricono- scimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg-
Pag. 5 di 10 ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Va in primo luogo ribadito che l'avo degli odierni ricorrenti era emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argenti- no come si evince dal Certificato elettorale depositato in atti che attesta che il predetto non risulta registrato presso il Registro na- zionale degli elettori nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori ai 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, sicché non avendo mai perso la cittadi- nanza italiana l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione dello status civitatis: in particolare il matrimonio della sig.ra – cittadina italiana iure sanguinis Persona_6
Pag. 6 di 10 quale figlia del cittadino italiano (e già vedova Persona_5 del sig. con cui aveva contratto precedente Persona_7 matrimonio, cfr. allegato 05) – con il sig. , cit- Controparte_1 tadino argentino, il 31.07.1943, in data anteriore all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana, e la successiva nascita, in Argen- tina, il giorno 12.02.1946, sempre anteriormente all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana del 1948, del figlio CP_1
, da cui discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
Orbene, sulla scorta della legge al tempo vigente, quest'ultimo non aveva acquisito la cittadinanza italiana dalla madre, non solo in quanto la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvi casi marginali non ricorrenti nella fattispecie – unicamente per via pa- terna (cfr. l'art. 1 della l. n. 555/1912), ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assume- re una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi… La donna cittadina che si ma- rita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”). Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Co- stituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendente- mente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino stra- niero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quan- to comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente in- feriorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della
Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzional- mente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione de- gli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 7 di 10 Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria”. L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per ef- fetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente
Pag. 8 di 10 in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti.
5. – Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e te- nuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_9
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in [...] il [...]; Persona_2
4. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nata in [...] il Controparte_4
02.02.1987;
7. nata in [...] il Controparte_5
20.12.2004;
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
Pag. 9 di 10 9. , nato in [...] Controparte_7 il 16.06.2007;
10. , nata in [...] il [...]; Persona_4
11. , nato in [...] il [...]; CP_8
12. , nato in [...] il [...]; Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- per l'effetto al e, per esso, Per_8 Controparte_9 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Miglionico (MT), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizio- ni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della citta- dinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comu- nicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 06.12.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 10 di 10
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 10 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. R.G. 2289 / 2024 promosso da:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...], in Persona_1 proprio e – unitamente a , nata in Controparte_2
Argentina il 28.5.1976 – in qualità di legale rappresentante ed esercente la responsabilità genitoriale delle minori:
3. , nata in [...] il [...], Persona_2
e
4. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nata in [...] il Controparte_4
02.02.1987;
7. nata in [...] il Controparte_5
20.12.2004;
8. , nato in [...] il [...], in Controparte_1 proprio e – unitamente a , nata Controparte_6 in Argentina il 17.01.1976 – in qualità di legale rappresen- tante ed esercente la responsabilità genitoriale del minore:
9. , nato in [...] Controparte_7 il 16.06.2007;
10. , nata in [...] il [...], Persona_4 in proprio e – unitamente a , nato in Controparte_8
Pag. 2 di 10 Argentina il 20.09.1984 – in qualità di legale rappresentan- te ed esercente la responsabilità genitoriale dei minori:
11. , nato in [...] il [...], e CP_8
12. , nato in [...] il [...]; Parte_1
tutti rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel
Dromi del Foro di Roma, giusta procure in atti;
-parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_9
Ministro p.t.;
-parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
FATTO E DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della cittadinanza CP_9 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea retta ed ininterrotta del cittadino italiano sig. Per_5
nato a [...] il [...], il quale
[...] emigrava in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argen- tino, come si evince dal Certificato elettorale n. 03197037, rila- sciato il 07.06.2023, attestante la non registrazione dell'avo presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori ( Camara Nacional Electoral) do- ve risultano iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età.
A sostegno della domanda, gli odierni ricorrenti hanno prodotto documenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza italiana.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_9 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
Pag. 3 di 10 2. – Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva inoltre che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istitui- to le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Euro- pea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in mate- ria di "stato di cittadinanza italiana".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che il loro avo era nato nel territorio di un
Comune che rientra nella competenza del Distretto della Corte di
Appello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tri- bunale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di im- migrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cit- tadini dell'Unione Europea.
3. – In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione. Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno stato di obiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale inte-
Pag. 4 di 10 resse consiste, dunque, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazio- ne da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza italiana), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa stante l'esistenza, nella linea di discendenza dei ricorrenti, di passaggi generazionali per linea femminile avvenuti in epoca precostituzionale, circostanza che, com'è noto, impedisce il riconoscimento per via amministrativa del possesso della citta- dinanza italiana iure sanguinis.
In questa sede, pertanto, si ritiene doveroso offrire continuità ap- plicativa all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per effet- to della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, la tito- larità della cittadinanza italiana va riconosciuta, in sede giudi- ziaria, a tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per effetto di una legge inco- stituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegittimamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della ri- mozione dell'illegittimo impedimento legislativo, in considerazione della natura permanente ed imprescrittibile del diritto al ricono- scimento della cittadinanza (cfr. Cass. Sezioni Unite 4466/2009,
19428/2017, 6205/2014).
Sussiste dunque l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. – Nel merito, com'è noto, per principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati ita- liani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discenden- te di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori so- no ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg-
Pag. 5 di 10 ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sangui- nis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero, si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'avo emigra- to); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di cassa- zione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
Va in primo luogo ribadito che l'avo degli odierni ricorrenti era emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argenti- no come si evince dal Certificato elettorale depositato in atti che attesta che il predetto non risulta registrato presso il Registro na- zionale degli elettori nel quale si trovano iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori ai 16 anni e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, sicché non avendo mai perso la cittadi- nanza italiana l'ha trasmessa iure sanguinis ai propri discendenti.
Al riguardo, la linea di discendenza riportata in ricorso trova esat- to riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Più precisamente, dalla documentazione depositata emergono eventi astrattamente interruttivi della linea di trasmissione dello status civitatis: in particolare il matrimonio della sig.ra – cittadina italiana iure sanguinis Persona_6
Pag. 6 di 10 quale figlia del cittadino italiano (e già vedova Persona_5 del sig. con cui aveva contratto precedente Persona_7 matrimonio, cfr. allegato 05) – con il sig. , cit- Controparte_1 tadino argentino, il 31.07.1943, in data anteriore all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana, e la successiva nascita, in Argen- tina, il giorno 12.02.1946, sempre anteriormente all'entrata in vi- gore della Costituzione Italiana del 1948, del figlio CP_1
, da cui discendono gli odierni ricorrenti.
[...]
Orbene, sulla scorta della legge al tempo vigente, quest'ultimo non aveva acquisito la cittadinanza italiana dalla madre, non solo in quanto la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvi casi marginali non ricorrenti nella fattispecie – unicamente per via pa- terna (cfr. l'art. 1 della l. n. 555/1912), ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della cittadinanza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero (Art. 10. l. n. 555/1912 “La donna maritata non può assume- re una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi… La donna cittadina che si ma- rita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché' il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”). Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Co- stituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendente- mente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino stra- niero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quan- to comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente in- feriorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matri- monio, dei diritti del cittadino italiano. Inoltre, la sentenza della
Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzional- mente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L. 555/1912 per violazione de- gli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Pag. 7 di 10 Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da madre cittadina italiana a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da madre cittadina italiana dopo quella data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina italiana nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna italiana nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che: “ La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria”. L'interpretazione del Supremo Collegio consente, così, di ri- conoscere lo status civitatis di tutti coloro che - potenziali cittadini italiani - non hanno acquisito quello status esclusivamente per ef- fetto di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di cittadinanza originario illegit- timamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente
Pag. 8 di 10 in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legi- slativo ed in considerazione della natura permanente ed impre- scrittibile del diritto al riconoscimento della cittadinanza (cfr.
Cass. s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna cittadina italiana con un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza italiana, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti sono cittadini italia- ni e disporsi l'adozione, da parte del , dei Controparte_9 provvedimenti conseguenti.
5. – Quanto alle spese di lite, in ragione della peculiarità della materia, della circostanza che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e te- nuto anche conto della mancata costituzione di parte resistente, si ritengono sussistenti i presupposti per compensarle integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_9
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
2. , nato in [...] il [...]; Persona_1
3. , nata in [...] il [...]; Persona_2
4. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
5. , nata in [...] il [...]; Persona_3
6. , nata in [...] il Controparte_4
02.02.1987;
7. nata in [...] il Controparte_5
20.12.2004;
8. , nato in [...] il [...]; Controparte_1
Pag. 9 di 10 9. , nato in [...] Controparte_7 il 16.06.2007;
10. , nata in [...] il [...]; Persona_4
11. , nato in [...] il [...]; CP_8
12. , nato in [...] il [...]; Parte_1 sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
- per l'effetto al e, per esso, Per_8 Controparte_9 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Miglionico (MT), ov- vero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizio- ni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della citta- dinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comu- nicazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 06.12.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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