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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4988/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa NA AC, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICHELE MARINO;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RO MA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato in data 10.06.2021, , Parte_2 premettendo di aver stipulato il contratto di assicurazione infortuni e salute n.
1/64452/150188929 per i danni occorsi durante il tempo libero e il lavoro, ha evocato in giudizio, davanti a questo Tribunale, la per sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta occorsa il giorno 26.09.2018, quantificati in euro 12.514,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
In particolare, l'attrice ha dedotto che in data 26.09.2018, alle ore 00:10, circa, all'interno della propria abitazione, inciampava nel tappeto situato sul pavimento del salone e cadeva a terra riportando lesioni personali di varia natura e entità per le quali era stata trasportata al
Presidio Ospedaliero di Salerno ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo massiccio facciale, trauma cranico non commotivo, trauma contusivo ginocchia”.
1 Costituitasi in giudizio l' ha eccepito: 1) l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1 domanda attorea;
2) l'inapplicabilità della garanzia dovendo riconoscersi all'attrice, sulla base dei criteri di valutazione e indennizzo indicati espressamente nella polizza, una invalidità permanente inferiore al 5% e, dunque, non risarcibile;
3) nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che l'indennizzo venga liquidato secondo i criteri e entro i limiti previsti dalla polizza, con le esclusioni, le limitazioni, la franchigia e i massimali prescritti.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi e consulenza medico-legale.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Innanzitutto, va rilevato che gli esiti del dibattito processuale hanno fornito la dimostrazione del fatto narrato dall'attrice nei propri scritti difensivi, nella sua dimensione storica e fenomenica.
Ed infatti, il testimone, NO IC, ascoltato all'udienza del 14.07.2022, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, attesa l'intrinseca coerenza delle relative dichiarazioni che appaiono, tra l'altro, collimanti con la dinamica dedotta nell'atto di citazione, ha confermato la ricostruzione del fatto dannoso operata dall'attrice, raccontando, in particolare, dello scivolamento della a faccia a terra, dopo essere inciampata Parte_2 nel tappeto che si trovava nel salone, evidenziando altresì le condizioni del volto, il sangue promanante dalla bocca e dal naso e riferendo, infine, anche dei momenti successivi all'evento.
Più analiticamente, il teste IC NO ha dichiarato “…sono il convivente di
[...]
ricordo che era circa mezzanotte e io mi trovavo in camera da letto, Persona_1 al livello superiore della nostra abitazione. Improvvisamente ho sentito gridare e sono sceso al livello inferiore e, precisamente, nel salone dove ho visto in un mare Parte_1 di sangue… si trovava a faccia a terra sul parquet, a distanza da qualche centimetro dal tappeto…l'orlo del tappeto era piegato… ha detto di essere inciampata CP_3 nel tappeto…il sangue fuoriusciva, in particolare, dal naso e dalla bocca, e ho dovuto prendere degli asciugamani per frenare la stessa fuoriuscita, mentre lei era ancora con la
2 faccia a terra in quanto non riusciva ad alzarsi… sono stato io a portare in ospedale Pt_1
con la mia macchina”.
[...]
Dall'istruttoria effettuata, questo Giudice ritiene che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta a causa dell'inciampo nell'orlo del tappeto presente nel salone.
Parimenti, all'esito di una valutazione integrale del materiale probatorio, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra il pavimento dell'unità abitativa coperto dal tappeto e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano sul punto, le già valorizzate dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio il quale secondo i noti criteri medico-legali ha riconosciuto “il nesso di causalità come unico, immediato e diretto tra la caduta sul pavimento, di lungo in avanti “ e che “sono da escludere …altre e diverse cause nella genesi delle lesioni”).
Sempre in relazione al nesso causale che lega il danno evento al danno conseguenza, appare, altresì, accertato anche dalla relazione del medico legale dell'assicurazione, che a causa della caduta l'attrice ha patito conseguenze pregiudizievoli alla sua salute.
Ciò è già sufficiente ai fini dell'applicazione della garanzia e della liquidazione dell'indennizzo previsti dalla polizza n. 1/644/52/150188929 stipulata dall'attrice con la
Compagnia convenuta, la quale copre ogni “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una delle altre prestazioni garantite nel contratto”, e per l'indennizzo del danno subito dall'attrice.
In ogni caso, non risulta dimostrato il fatto colposo dell'attrice, vittima del fatto dannoso, non essendo emersa nel corso dell'istruttoria alcuna negligenza da parte della stessa.
Invero, sul punto, nulla risulta contestato dalla Compagnia convenuta, che non è stata capace di incrinare la ricostruzione dei profili dinamici del fatto come narrati dell'attrice ed evidenziati dal testimone escusso.
2. Si tratta allora di valutare e quantificare le conseguenze dannose di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento.
All'uopo, può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott.
, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per Persona_2 discostarsene [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (Cass. Civ. sentenza n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le
3 ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass. Civ. sentenza n. 4352 del 2019; Cass.
Civ. sentenza n. 7364 del 2012; Cass. Civ. Sentenza n. 10222 del 2009; Cass. Civ. sentenza n. 10668 del 2005)].
Ebbene dalla predetta relazione emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha subito:
1) “la deviazione del setto, l'ipertrofia dei turbinati inferiori, l'iperplasia della mucosa e le verosimili sinechie endonasali, tutte secondarie alle fratture, hanno determinato una stenosi nasale di grado marcato. Questo complesso atonomo-funzionale, in uno al gibbo, all'iperalgesia dell'ala nasale destra, alla cicatrice dorsale e al turgore zigomatico, è nell'insieme valutabile nella misura del 10%”; 2) per quanto riguarda i danni al ginocchio sinistro, il consulente ha accertato che “permane sul versante rotuleo infero-mediale un versamento cronico, di tipo sinovitico…quantificabile …nella misura del 2%”.
Nell'elaborato viene, dunque, dato atto del riscontro di un postumo permanente determinabile nella misura del 12% (somma tra il danno permanente al volto e al ginocchio sinistro).
Per quanto concerne i criteri di valutazione dell'invalidità permanete, il CTU ha usato la tabella INAIL, più volte richiamata nello stesso contratto di polizza (a titolo esemplificativo, dall'art.
2.5.1 lett. B (pag. 12 di 68) “La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità Permanente accertata secondo i criteri e la Tabella di Valu- tazione indicati all'Art. 6.5 “Criteri di valutazione dell'Invalidità Permanente” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, o dalla Tabella Inail, se operante”), e applicata per analogia, visto che nella tabella elaborata dalla nulla viene riportato riguardo ai CP_1 danni alla piramide nasale, occorsi all'attrice.
2.1 Per quanto concerne, invece, il criterio di liquidazione da utilizzare, l'articolo 6.6. del contratto di polizza prescrive che “l'indennizzo per invalidità permanente da infortunio viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla somma assicurata per l'invalidità permanente la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati dal precedente art.
6.5 “Criteri di valutazione dell'invalidità permanente” o dalla tabella INAIL se operante”.
4 Per tradurre in termini monetari il suddetto criterio di liquidazione con le risultanze medico legali surriferite, occorre, innanzitutto, detrarre dai 12 punti di invalidità permanete riconosciuti, i 5 punti di franchigia previsti nella polizza.
Ne consegue, che l'invalidità permanente è pari al 7% (12 - 5= 7).
Occorre, poi, applicare al valore del massimale di polizza, nel caso di specie € 500.000,00, la percentuale corrispondente al grado di invalidità al netto della franchigia (7%).
Secondo i predetti calcoli, l'attrice avrebbe, dunque, diritto, a titolo di danno permanente, a una somma pari a € 35.000,00.
Secondo, però, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va anche nella specie ribadito, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass., 13/2/2002, n.
2078).
Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato “secondo giustizia ed equità”, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass.,
13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice nell'atto di citazione ha richiesto il pagamento a titolo di indennizzo “della somma di € 12.514,39 ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo e comunque non oltre la somma di € 20.000,00 con espressa rinuncia all'esubero”.
Trattasi, pertanto, innanzitutto, di domanda avente ad oggetto una somma certa e determinata senza alcuna (ulteriore) richiesta di liquidazione del danno “secondo giustizia ed equità”.
L'ultrapetizione non sussiste solo qualora manchi una limitazione alla domanda, limitazione che può ritenersi insussistente laddove l'attore abbia fatto riferimento alla somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa” (Cass. Civ. sentenza n. 12159 del 7 maggio 2021).
5 Nella specie, invece, sussiste la limitazione posta dall' attrice alla domanda, la quale ha chiesto la liquidazione dell'importo di € 12.514,39 e, invero, anche la “somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa”, ma ha rinunciato espressamente ad una somma superiore a € 20.000,00.
Conseguentemente, la predetta indicazione offerta dall'attrice nell'atto di citazione, modificata solo in sede di precisazione delle conclusioni (e, dunque, oltre i limiti temporali previsti per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), alla luce delle risultanze peritali (ove ha riformulato la propria domanda e quantificato la pretesa in €
35.000,00), ha limitato l'oggetto della pretesa a € 20.000,00, cosicché il giudice è vincolato al predetto importo nel provvedere alla giusta liquidazione del danno, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_1 della somma di € 20.000,00.
2.3 In ragione della specifica richiesta delle parte attorea e delle contestazioni di parte convenuta, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. Civ. sentenza n. 1712 del 1995; Cass. Civ. sentenza n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (26 .09.2018) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 26.09.2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Civ. Sentenze n. 5287 del 1987 n.
5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma
6 di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (Cass. Civ. sentenza n. 13470 del 1999; Cass. Civ. sentenza n.
4030 del 1998).
2.4 Nessun ristoro può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea poiché la polizza non riporta tale voce di danno e non prevede tale garanzia.
2.5. Nessun importo può essere riconosciuto neppure a titolo di “indennità per ricovero e convalescenza” dato che l'attrice non è stata ricoverata e, quindi, non è stata in convalescenza, né è stata sottoposta a immobilizzazioni di arti.
3. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, si liquidano ai minimi dello scaglione da 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate.
4. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_2 della somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 26.09.2018
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
B) condanna, altresì, la Compagnia convenuta a rifondere alla parte attorea le spese processuali, che si liquidano in € 237,00 per spese vive e € 2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7 C) pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta la spese della CTU, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
03 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
NA AC
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa NA AC, ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4988/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MICHELE MARINO;
ATTORE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RO MA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto citazione ritualmente notificato in data 10.06.2021, , Parte_2 premettendo di aver stipulato il contratto di assicurazione infortuni e salute n.
1/64452/150188929 per i danni occorsi durante il tempo libero e il lavoro, ha evocato in giudizio, davanti a questo Tribunale, la per sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti a causa della caduta occorsa il giorno 26.09.2018, quantificati in euro 12.514,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
In particolare, l'attrice ha dedotto che in data 26.09.2018, alle ore 00:10, circa, all'interno della propria abitazione, inciampava nel tappeto situato sul pavimento del salone e cadeva a terra riportando lesioni personali di varia natura e entità per le quali era stata trasportata al
Presidio Ospedaliero di Salerno ove le veniva diagnosticato “trauma contusivo massiccio facciale, trauma cranico non commotivo, trauma contusivo ginocchia”.
1 Costituitasi in giudizio l' ha eccepito: 1) l'infondatezza in fatto e in diritto della CP_1 domanda attorea;
2) l'inapplicabilità della garanzia dovendo riconoscersi all'attrice, sulla base dei criteri di valutazione e indennizzo indicati espressamente nella polizza, una invalidità permanente inferiore al 5% e, dunque, non risarcibile;
3) nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza della domanda avversaria, ha chiesto che l'indennizzo venga liquidato secondo i criteri e entro i limiti previsti dalla polizza, con le esclusioni, le limitazioni, la franchigia e i massimali prescritti.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione documentale, escussione dei testi e consulenza medico-legale.
La causa è stata, dunque, rinviata all'udienza del 27.11.2025 per la discussione ex art. 281- sexies c.p.c.
All'esito della predetta udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.., il
Giudice ha riservato la decisione ex art 281-sexies c.p.c. ultimo comma.
***
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Innanzitutto, va rilevato che gli esiti del dibattito processuale hanno fornito la dimostrazione del fatto narrato dall'attrice nei propri scritti difensivi, nella sua dimensione storica e fenomenica.
Ed infatti, il testimone, NO IC, ascoltato all'udienza del 14.07.2022, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, attesa l'intrinseca coerenza delle relative dichiarazioni che appaiono, tra l'altro, collimanti con la dinamica dedotta nell'atto di citazione, ha confermato la ricostruzione del fatto dannoso operata dall'attrice, raccontando, in particolare, dello scivolamento della a faccia a terra, dopo essere inciampata Parte_2 nel tappeto che si trovava nel salone, evidenziando altresì le condizioni del volto, il sangue promanante dalla bocca e dal naso e riferendo, infine, anche dei momenti successivi all'evento.
Più analiticamente, il teste IC NO ha dichiarato “…sono il convivente di
[...]
ricordo che era circa mezzanotte e io mi trovavo in camera da letto, Persona_1 al livello superiore della nostra abitazione. Improvvisamente ho sentito gridare e sono sceso al livello inferiore e, precisamente, nel salone dove ho visto in un mare Parte_1 di sangue… si trovava a faccia a terra sul parquet, a distanza da qualche centimetro dal tappeto…l'orlo del tappeto era piegato… ha detto di essere inciampata CP_3 nel tappeto…il sangue fuoriusciva, in particolare, dal naso e dalla bocca, e ho dovuto prendere degli asciugamani per frenare la stessa fuoriuscita, mentre lei era ancora con la
2 faccia a terra in quanto non riusciva ad alzarsi… sono stato io a portare in ospedale Pt_1
con la mia macchina”.
[...]
Dall'istruttoria effettuata, questo Giudice ritiene che l'attrice abbia dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando di essere caduta a causa dell'inciampo nell'orlo del tappeto presente nel salone.
Parimenti, all'esito di una valutazione integrale del materiale probatorio, deve ritenersi provato il nesso di causalità tra il pavimento dell'unità abitativa coperto dal tappeto e le lesioni riportate in conseguenza della caduta (si vedano sul punto, le già valorizzate dichiarazioni testimoniali e le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio il quale secondo i noti criteri medico-legali ha riconosciuto “il nesso di causalità come unico, immediato e diretto tra la caduta sul pavimento, di lungo in avanti “ e che “sono da escludere …altre e diverse cause nella genesi delle lesioni”).
Sempre in relazione al nesso causale che lega il danno evento al danno conseguenza, appare, altresì, accertato anche dalla relazione del medico legale dell'assicurazione, che a causa della caduta l'attrice ha patito conseguenze pregiudizievoli alla sua salute.
Ciò è già sufficiente ai fini dell'applicazione della garanzia e della liquidazione dell'indennizzo previsti dalla polizza n. 1/644/52/150188929 stipulata dall'attrice con la
Compagnia convenuta, la quale copre ogni “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una delle altre prestazioni garantite nel contratto”, e per l'indennizzo del danno subito dall'attrice.
In ogni caso, non risulta dimostrato il fatto colposo dell'attrice, vittima del fatto dannoso, non essendo emersa nel corso dell'istruttoria alcuna negligenza da parte della stessa.
Invero, sul punto, nulla risulta contestato dalla Compagnia convenuta, che non è stata capace di incrinare la ricostruzione dei profili dinamici del fatto come narrati dell'attrice ed evidenziati dal testimone escusso.
2. Si tratta allora di valutare e quantificare le conseguenze dannose di cui l'attrice ha chiesto il risarcimento.
All'uopo, può farsi riferimento alla consulenza medico legale versata in atti, redatta dal dott.
, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, onde non vi sono ragioni per Persona_2 discostarsene [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico
d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante” (Cass. Civ. sentenza n. 1257 del 2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le
3 ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi
a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (Cass. Civ. sentenza n. 4352 del 2019; Cass.
Civ. sentenza n. 7364 del 2012; Cass. Civ. Sentenza n. 10222 del 2009; Cass. Civ. sentenza n. 10668 del 2005)].
Ebbene dalla predetta relazione emerge che, in conseguenza del sinistro, l'attrice ha subito:
1) “la deviazione del setto, l'ipertrofia dei turbinati inferiori, l'iperplasia della mucosa e le verosimili sinechie endonasali, tutte secondarie alle fratture, hanno determinato una stenosi nasale di grado marcato. Questo complesso atonomo-funzionale, in uno al gibbo, all'iperalgesia dell'ala nasale destra, alla cicatrice dorsale e al turgore zigomatico, è nell'insieme valutabile nella misura del 10%”; 2) per quanto riguarda i danni al ginocchio sinistro, il consulente ha accertato che “permane sul versante rotuleo infero-mediale un versamento cronico, di tipo sinovitico…quantificabile …nella misura del 2%”.
Nell'elaborato viene, dunque, dato atto del riscontro di un postumo permanente determinabile nella misura del 12% (somma tra il danno permanente al volto e al ginocchio sinistro).
Per quanto concerne i criteri di valutazione dell'invalidità permanete, il CTU ha usato la tabella INAIL, più volte richiamata nello stesso contratto di polizza (a titolo esemplificativo, dall'art.
2.5.1 lett. B (pag. 12 di 68) “La garanzia riguarda l'Infortunio che ha come conseguenza una Invalidità Permanente accertata secondo i criteri e la Tabella di Valu- tazione indicati all'Art. 6.5 “Criteri di valutazione dell'Invalidità Permanente” delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, o dalla Tabella Inail, se operante”), e applicata per analogia, visto che nella tabella elaborata dalla nulla viene riportato riguardo ai CP_1 danni alla piramide nasale, occorsi all'attrice.
2.1 Per quanto concerne, invece, il criterio di liquidazione da utilizzare, l'articolo 6.6. del contratto di polizza prescrive che “l'indennizzo per invalidità permanente da infortunio viene corrisposto in base alla TABELLA DI INDENNIZZO sotto riportata, applicando alla somma assicurata per l'invalidità permanente la percentuale da liquidare corrispondente al grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri indicati dal precedente art.
6.5 “Criteri di valutazione dell'invalidità permanente” o dalla tabella INAIL se operante”.
4 Per tradurre in termini monetari il suddetto criterio di liquidazione con le risultanze medico legali surriferite, occorre, innanzitutto, detrarre dai 12 punti di invalidità permanete riconosciuti, i 5 punti di franchigia previsti nella polizza.
Ne consegue, che l'invalidità permanente è pari al 7% (12 - 5= 7).
Occorre, poi, applicare al valore del massimale di polizza, nel caso di specie € 500.000,00, la percentuale corrispondente al grado di invalidità al netto della franchigia (7%).
Secondo i predetti calcoli, l'attrice avrebbe, dunque, diritto, a titolo di danno permanente, a una somma pari a € 35.000,00.
Secondo, però, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che va anche nella specie ribadito, nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112
c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n. 25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass., 13/2/2002, n.
2078).
Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato “secondo giustizia ed equità”, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate (cfr. Cass.,
13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345).
Orbene, nel caso di specie, l'attrice nell'atto di citazione ha richiesto il pagamento a titolo di indennizzo “della somma di € 12.514,39 ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo e comunque non oltre la somma di € 20.000,00 con espressa rinuncia all'esubero”.
Trattasi, pertanto, innanzitutto, di domanda avente ad oggetto una somma certa e determinata senza alcuna (ulteriore) richiesta di liquidazione del danno “secondo giustizia ed equità”.
L'ultrapetizione non sussiste solo qualora manchi una limitazione alla domanda, limitazione che può ritenersi insussistente laddove l'attore abbia fatto riferimento alla somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa” (Cass. Civ. sentenza n. 12159 del 7 maggio 2021).
5 Nella specie, invece, sussiste la limitazione posta dall' attrice alla domanda, la quale ha chiesto la liquidazione dell'importo di € 12.514,39 e, invero, anche la “somma maggiore o minore che risulti dovuta in corso di causa”, ma ha rinunciato espressamente ad una somma superiore a € 20.000,00.
Conseguentemente, la predetta indicazione offerta dall'attrice nell'atto di citazione, modificata solo in sede di precisazione delle conclusioni (e, dunque, oltre i limiti temporali previsti per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), alla luce delle risultanze peritali (ove ha riformulato la propria domanda e quantificato la pretesa in €
35.000,00), ha limitato l'oggetto della pretesa a € 20.000,00, cosicché il giudice è vincolato al predetto importo nel provvedere alla giusta liquidazione del danno, per non incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Pertanto, la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice CP_1 della somma di € 20.000,00.
2.3 In ragione della specifica richiesta delle parte attorea e delle contestazioni di parte convenuta, giova rammentare, poi, che nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi altresì conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. Civ. sentenza n. 1712 del 1995; Cass. Civ. sentenza n. 2796 del 2000).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (26 .09.2018) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 26.09.2018, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Civ. Sentenze n. 5287 del 1987 n.
5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma
6 di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice menzionato (“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (Cass. Civ. sentenza n. 13470 del 1999; Cass. Civ. sentenza n.
4030 del 1998).
2.4 Nessun ristoro può essere riconosciuto a titolo di invalidità temporanea poiché la polizza non riporta tale voce di danno e non prevede tale garanzia.
2.5. Nessun importo può essere riconosciuto neppure a titolo di “indennità per ricovero e convalescenza” dato che l'attrice non è stata ricoverata e, quindi, non è stata in convalescenza, né è stata sottoposta a immobilizzazioni di arti.
3. Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza, si liquidano ai minimi dello scaglione da 5.201,00 a € 26.000,00, tenuto conto dell'attività effettivamente posta in essere e della natura non complessa delle questioni giuridiche affrontate.
4. Le spese di c.t.u. sono poste a totale carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) accoglie la domanda avanzata da parte attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 Parte_2 della somma di € 20.000,00, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato alla data del sinistro e, quindi, applicati anno per anno, a partire dal 26.09.2018
e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
B) condanna, altresì, la Compagnia convenuta a rifondere alla parte attorea le spese processuali, che si liquidano in € 237,00 per spese vive e € 2.550,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
7 C) pone definitivamente a carico della Compagnia convenuta la spese della CTU, con conseguente diritto della parte vittoriosa di ripetere quanto eventualmente corrisposto in via provvisoria.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
03 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
NA AC
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