Art. 12. Collegio dei revisori
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.