Articolo 12 della Legge 12 febbraio 1968, n. 132
Articolo 11Articolo 13
Versione
27 marzo 1968
Art. 12. Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori, con funzioni di vigilanza sulla attivita' amministrativa dell'ente ospedaliero, e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro con funzioni di presidente e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale.
Entrata in vigore il 27 marzo 1968
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