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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4699/2022 depositato il 08/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019AG0029974 CATASTO-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento, avverso la sentenza che la vedeva soccombente nella causa intentata dai contribuenti in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento catastale n. AG0029974/19 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Agrigento - Ufficio Provinciale del Territorio, notificato in data 14/05/2019, con il quale veniva rettificato il classamento e la rendita catastale dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Indirizzo_1, piano terra, Dati_Catastali_1 , subalterno 6, attribuendo allo stesso la categoria catastale C1, Classe 6 con una rendita castale di € 1.264,29# a fronte di quella proposta, tramite procedura DOCFA, di
Classe 1 con una rendita catastale di € 590,31#; fondava il ricorso ex art. 17/bis del D. lgs n. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC in data 02/07/2019 e depositato telematicamente presso la segretaria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 30/11/2019, opponendo: - 1. violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/73 quale conseguenza del difetto di legittimazione attiva;
- 2. violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e degli articoli 23,24, 53
e 97 della Costituzione per difetto di motivazione;
- 3. inesistenza della pretesa tributaria.
L'Ufficio non si costituiva in primo grado, perché dall'interrogazione del sistema meccanografico informativo delle commissioni tributarie non risultava la costituzione in giudizio dei ricorrenti, per cui ritenendo che avessero accettato la proposta formulata e regolarmente notificata al difensore, unitamente alla bozza delle controdeduzioni, chiudeva la pratica;
allegava la proposta di mediazione formulata in sede di esame del ricorso/reclamo, con cui, in parziale accoglimento dell'istanza di mediazione, è stato proposto il classamento in categoria C/1 di quarta classe con conseguente rendita catastale di € 932,72#.
Nonostante la regolare notifica dell'appello i contribuenti appellati non si costituivano.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento sia fondato, quindi, debba essere accolto, con la riforma della sentenza gravata.
Il Collegio osserva che quanto indicato dall'Ufficio a motivazione per la mancata costituzione in primo grado, appare verosimile, considerato anche la scarna documentazione prodotta dal ricorrente in quella fase.
Con l'appello l'Ufficio ha integrato la documentazione esistente con gli atti che confermano la legittimità delle proprie azioni debitamente delegate dal Direttore;
in particolare viene evidenziata la volontà deflattiva manifestata nella proposta di mediazione e nella bozza delle controdeduzioni, inviate e ricevute per PEC il
31/10/2019, dal procuratore dei ricorrenti ma non prodotte;
con tali atti si accoglieva parzialmente l'istanza di mediazione, proponendo il classamento in categoria C/1, quarta classe con rendita catastale di € 932,72
#.
Dalle produzioni dell'Ufficio viene provata la legittimazione ad agire da parte del firmatario degli atti funzionario della carriera direttiva, per cui l'atto è pienamente legittimo.
Il Collegio osserva che appare corretta l'affermazione dell'Ufficio secondo cui la verifica e l'eventuale rettifica di classamento possa essere effettuata senza sopralluogo, facendo diretto riferimento a classamenti di unità immobiliari similari e presenti nelle vicinanze già assoggettate a censimento;
inoltre è stato specificato nell'avviso impugnato, che si è operato nella rideterminazione della rendita, sulla base dei documenti presentati con la procedura DOCFA, ed in quelli degli archivi catastali, specificando gli elementi determinanti il classamento, rifacendosi ad unità immobiliari limitrofe simili nelle caratteristiche.
Pertanto, il Collegio ritiene corretto il classamento come proposto nella mediazione, con classe IV e rendita catastale di € 932,72#; conseguentemente riforma la sentenza gravata sulla scorta del classamento detto.
In ordine alla motivazione dell'appello riguardante le spese dei due gradi di giudizio, attesa la condotta processuale delle parti, alternativamente inerte nei due gradi del giudizio induce alla compensazione della totalità delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento e riforma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio.
Palermo 26/02/2024.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/02/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
INNOCENTE ALFIO, Relatore
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4699/2022 depositato il 08/09/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 211/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 15/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2019AG0029974 CATASTO-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello tempestivo è dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento, avverso la sentenza che la vedeva soccombente nella causa intentata dai contribuenti in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento catastale n. AG0029974/19 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Agrigento - Ufficio Provinciale del Territorio, notificato in data 14/05/2019, con il quale veniva rettificato il classamento e la rendita catastale dell'immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Indirizzo_1, piano terra, Dati_Catastali_1 , subalterno 6, attribuendo allo stesso la categoria catastale C1, Classe 6 con una rendita castale di € 1.264,29# a fronte di quella proposta, tramite procedura DOCFA, di
Classe 1 con una rendita catastale di € 590,31#; fondava il ricorso ex art. 17/bis del D. lgs n. 546/92, notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo PEC in data 02/07/2019 e depositato telematicamente presso la segretaria della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento in data 30/11/2019, opponendo: - 1. violazione dell'articolo 42 del D.P.R. n. 600/73 quale conseguenza del difetto di legittimazione attiva;
- 2. violazione dell'articolo 7 dello statuto del contribuente, dell'articolo 3 della legge n. 241/1990 e degli articoli 23,24, 53
e 97 della Costituzione per difetto di motivazione;
- 3. inesistenza della pretesa tributaria.
L'Ufficio non si costituiva in primo grado, perché dall'interrogazione del sistema meccanografico informativo delle commissioni tributarie non risultava la costituzione in giudizio dei ricorrenti, per cui ritenendo che avessero accettato la proposta formulata e regolarmente notificata al difensore, unitamente alla bozza delle controdeduzioni, chiudeva la pratica;
allegava la proposta di mediazione formulata in sede di esame del ricorso/reclamo, con cui, in parziale accoglimento dell'istanza di mediazione, è stato proposto il classamento in categoria C/1 di quarta classe con conseguente rendita catastale di € 932,72#.
Nonostante la regolare notifica dell'appello i contribuenti appellati non si costituivano.
All'odierna udienza fissata per la trattazione della causa, sentiti il relatore ed esaminate le conclusioni delle parti, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminati gli atti del giudizio, ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento sia fondato, quindi, debba essere accolto, con la riforma della sentenza gravata.
Il Collegio osserva che quanto indicato dall'Ufficio a motivazione per la mancata costituzione in primo grado, appare verosimile, considerato anche la scarna documentazione prodotta dal ricorrente in quella fase.
Con l'appello l'Ufficio ha integrato la documentazione esistente con gli atti che confermano la legittimità delle proprie azioni debitamente delegate dal Direttore;
in particolare viene evidenziata la volontà deflattiva manifestata nella proposta di mediazione e nella bozza delle controdeduzioni, inviate e ricevute per PEC il
31/10/2019, dal procuratore dei ricorrenti ma non prodotte;
con tali atti si accoglieva parzialmente l'istanza di mediazione, proponendo il classamento in categoria C/1, quarta classe con rendita catastale di € 932,72
#.
Dalle produzioni dell'Ufficio viene provata la legittimazione ad agire da parte del firmatario degli atti funzionario della carriera direttiva, per cui l'atto è pienamente legittimo.
Il Collegio osserva che appare corretta l'affermazione dell'Ufficio secondo cui la verifica e l'eventuale rettifica di classamento possa essere effettuata senza sopralluogo, facendo diretto riferimento a classamenti di unità immobiliari similari e presenti nelle vicinanze già assoggettate a censimento;
inoltre è stato specificato nell'avviso impugnato, che si è operato nella rideterminazione della rendita, sulla base dei documenti presentati con la procedura DOCFA, ed in quelli degli archivi catastali, specificando gli elementi determinanti il classamento, rifacendosi ad unità immobiliari limitrofe simili nelle caratteristiche.
Pertanto, il Collegio ritiene corretto il classamento come proposto nella mediazione, con classe IV e rendita catastale di € 932,72#; conseguentemente riforma la sentenza gravata sulla scorta del classamento detto.
In ordine alla motivazione dell'appello riguardante le spese dei due gradi di giudizio, attesa la condotta processuale delle parti, alternativamente inerte nei due gradi del giudizio induce alla compensazione della totalità delle spese dei due gradi.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Palermo, sezione XII, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Agrigento e riforma la sentenza gravata, per quanto di ragione.
Compensa interamente le spese dei due gradi di giudizio.
Palermo 26/02/2024.
Il Relatore Il Presidente