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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 82 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Roseto degli Abruzzi (TE), alla c.da Santa Petronilla n. 55, rappresentato e difeso dall' Avv.to Monica Toro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Teramo (TE), alla via IV Novembre n.
1.giusta procura in atti.
L'avv. Monica Toro dichiara di voler ricevere le comunicazioni di atti e provvedimenti della presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata Ema_1 [...]
t. Email_2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_4
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
1 Sede di Teramo
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che dalla patologia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore del sig. , e relativamente al grado di invalidità Parte_1 accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Monica Toro procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte. Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre produrre ed eccepire, nei limiti e casi previsti dagli artt.421 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 16.1.2025 conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (Discopatia erniaria) presentata in via amministrativa in data 23.10.2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato come autotrasportatore di mezzi autoarticolati dal 1990 fino al 31/5/2023, addetto, in particolare, al trasporto di materiale edile, alle dipendenze della di seguito denominata Controparte_3 [...]
e poi denominata , con sede in Roseto degli Controparte_4 Controparte_5
Abruzzi (TE).
Precisava che le mansioni lavorative consistevano nella conduzione di mezzi pesanti con orari dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 circa, dal lunedì al venerdì, con partenza da
Roseto degli Abruzzi (TE) verso le varie destinazioni giornaliere, aggiungendo che l'espletamento di tali attività comportavano un'esposizione costante e quotidiana a vibrazioni
2 total body e assunzione di posizioni non ergonomiche, con conseguente sovraccarico biomeccanico del rachide e del tratto lombo-sacrale.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del
Ctu per non avere lo stesso considerato le risultanze istruttorie ed anche per aver considerato come rilevante la presenza di cause concorrenti, mentre, l' ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda sulla base dell'esito della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale –ernie discali del tratto lombo-sacrale, L4-L5, L5-S1 e L4
S1, ed interessamento foraminale bilaterale, periartrite scapolo-omerale bilaterale con calcificazioni, epicondilite sx –nella misura del 10%, giusta domanda amministrativa presentata in data 23.10.2023 e non accolta dall'Istituto, deducendo di avere svolto, dal 1990 fino al 31/5/2023, mansioni di autista di autotreni, addetto al trasporto di materiale edile, come tali comportanti un'esposizione costante e quotidiana a vibrazioni total body e assunzione di posizioni non ergonomiche.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta
3 dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha articolato la prova orale chiedendo di far confermare ai testimoni le seguenti circostanze fattuali:
- se il ricorrente ha lavorato dal 1990 fino al 31/5/2023, alle dipendenze della Ditta D
IU UN & C. snc di seguito denominata e poi Controparte_4 denominata , in Roseto degli Abruzzi (TE), come autista di autotreni Controparte_5 addetto al traposto di materiale edile;
- se le mansioni lavorative svolte dal ricorrente consistevano nella conduzione di mezzi pesanti con orari dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 circa dal lunedì al venerdì.
I testi escussi hanno confermato tali circostanze fattuali, risultando, dunque, dimostrato che il ricorrente abbia espletato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni di autista di autotreni.
Né in sede deduttiva, né in sede di articolazione della prova testimoniale, però, il ricorrente ha provveduto a precisare e a chiarire la natura o tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati, la natura del materiale trasportato o la tipologia di tragitto intrapreso.
La carenza deduttiva in ordine a tali elementi fattuali, fondamentali per comprendere la natura dell'esposizione a rischio a cui il ricorrente si è sottoposto, si è riverberata, inevitabilmente, sulle risultanze istruttorie, la cui rilevanza ai fini del decidere non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale.
Non è stato, infatti, né allegato, né dedotto in ricorso la tipologia dei mezzi utilizzati dal ricorrente o l'eventuale dotazione di sedili ergonomici, non è stata dedotta o allegata la natura dei tragitti seguiti dal lavoratore nel corso della sua prestazione lavorativa.
4 Risulta, dunque, impossibile stabilire, a causa della carenza deduttiva delle allegazioni del ricorso, la reale esposizione ai rischi da vibrazione all'intero corpo o la postura non corretta in autista professionista, atteso che non sono stati riportati i modelli di veicoli utilizzati, né è stato evidenziato se gli stessi fossero sprovvisti o meno di sedili di guida ergonomica e di idroguida. Circostanze che il ricorrente, a prescindere dalla documentazione che il datore di lavoro non ha fornito all' , avrebbe potuto inserire nell'articolazione della prova CP_1 testimoniale.
Gli elementi deduttivi e probatori a disposizione non consentono, dunque, di stabilire se l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia avuto quella sufficiente efficacia causale per il determinarsi della malattia denunciata, mancando ogni indicazione circa la intensità dell'esposizione al rischio.
Né è possibile fondarsi, ai fini della prova dell'esposizione al rischio, su una considerazione assiomatica per cui il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero è intrinseco alla mansione di autista professionale.
Sotto il profilo medico legale, allo stesso modo, il CTU, dott.ssa , ha Persona_2 correttamente ritenuto che la mancanza di elementi da cui poter quantificare il livello,
l'intensità ed il tipo di esposizione a WBW cui il ricorrente è stato sottoposto, non consentono di stabilire che l'attività lavorativa da egli svolta abbia avuto quella sufficiente efficacia causale per il determinarsi, manifestarsi e aggravarsi di un quadro clinico di spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale
L5-S1.
Il CTU ha anche sottolineato che, stante l'assenza di prova della intensità della esposizione a rischio, è possibile ritenere che altri fattori, come ad esempio una probabile predisposizione individuale (età, indice di massa corporea, aspetti costituzionali, ecc.) abbiano giocato un ruolo non secondario per l'insorgenza della patologia denunciata, concludendo nei seguenti termini: “si può ritenere che la patologia posta in diagnosi non trova un adeguato rapporto causale con la lavorazione alla quale l'assicurato è stato esposto ovvero non appaiono soddisfatti, in termini di “ragionevole certezza” ovvero di “rilevante grado di probabilità”, i criteri valutativi della genesi professionale della patologia, in funzione dei rischi ai quali il lavoratore è stato esposto per l'attività lavorativa svolta.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risultando, peraltro, coerente con la carenza deduttiva sopra evidenziata in punto di allegazioni difensive sulla esposizione al rischio.
5 Il CTU, inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del ricorrente, ha evidenziato come la malattia denunciata come “ernia discale del tratto lombo-sacrale” in realtà si è concretizzata in un quadro di “spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale L5-S1” (vedasi referti RMN lombo-sacrale del 15.11.2023 e TC rachide lombo-sacrale del 31.03.2023), sottolineando che la patologia suddetta, ovvero spondilodiscopatia del tratto lombare, causata da vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici, è stata inserita dal
Legislatore nel D.M. 10 giugno 2024 nella Lista II “Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.
Va, pertanto, ribadito che il quadro probatorio, così come emerso dagli atti di causa e dall'istruttoria processuale, fa ritenere che la patologia diagnosticata non trovi un adeguato rapporto causale con le lavorazioni svolte dall'assicurato, non risultando soddisfatti, in termini di “ragionevole certezza” ovvero di “rilevante grado di probabilità”, i criteri valutativi della genesi professionale della patologia, in funzione dei rischi ai quali il lavoratore è stato esposto nel corso della sua vita lavorativa.
La domanda pertanto respinta, in quanto non è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome non casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente (pur se diagnosticata come spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale L5-S1), che verosimilmente ha indotto lo stesso a proporre domanda per il riconoscimento dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente, anche in ragione della carenza deduttiva evidenziata.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in via solidale, considerata la necessità di tale attività istruttoria ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 82/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
6 • Previa compensazione della metà, pone le spese di lite a carico della parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00, già al netto della compensazione, oltre IVA e
CPA come per legge;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 25/11/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in Roseto degli Abruzzi (TE), alla c.da Santa Petronilla n. 55, rappresentato e difeso dall' Avv.to Monica Toro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso C.F._2 il suo studio in Teramo (TE), alla via IV Novembre n.
1.giusta procura in atti.
L'avv. Monica Toro dichiara di voler ricevere le comunicazioni di atti e provvedimenti della presente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata Ema_1 [...]
t. Email_2
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2 alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_4
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
1 Sede di Teramo
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “ritenere e dichiarare la natura professionale della malattia lamentata dal sig. ; Parte_1
- accertare e dichiarare, quindi, che dalla patologia medesima derivano a carico del ricorrente postumi invalidanti permanenti, valutabili nella misura complessiva del 10%, o in quella maggiore o diversa che risulterà di giustizia;
-riconoscere, pertanto, in favore del sig. , e relativamente al grado di invalidità Parte_1 accertato in corso di causa, il diritto alla costituzione di una rendita o all'indennizzo in capitale del danno biologico, dalla data di proposizione della domanda amministrativa;
- per l'effetto, condannare l' , con sede in Teramo, in persona del suo Legale CP_1 Rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dell'istante la prestazione economica che sarà dovuta alla stessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dell' Avv. Monica Toro procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito: rigettare la domanda proprosta dal ricorrente perche' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte. Con riserva di ulteriormente allegare, dedurre produrre ed eccepire, nei limiti e casi previsti dagli artt.421 c.p.c.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, , con ricorso ex Parte_1 articolo 442 c.p.c. depositato in data 16.1.2025 conveniva in giudizio l' al fine di CP_1 vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (Discopatia erniaria) presentata in via amministrativa in data 23.10.2023 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda deduceva di aver lavorato come autotrasportatore di mezzi autoarticolati dal 1990 fino al 31/5/2023, addetto, in particolare, al trasporto di materiale edile, alle dipendenze della di seguito denominata Controparte_3 [...]
e poi denominata , con sede in Roseto degli Controparte_4 Controparte_5
Abruzzi (TE).
Precisava che le mansioni lavorative consistevano nella conduzione di mezzi pesanti con orari dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 circa, dal lunedì al venerdì, con partenza da
Roseto degli Abruzzi (TE) verso le varie destinazioni giornaliere, aggiungendo che l'espletamento di tali attività comportavano un'esposizione costante e quotidiana a vibrazioni
2 total body e assunzione di posizioni non ergonomiche, con conseguente sovraccarico biomeccanico del rachide e del tratto lombo-sacrale.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 25/11/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del
Ctu per non avere lo stesso considerato le risultanze istruttorie ed anche per aver considerato come rilevante la presenza di cause concorrenti, mentre, l' ha chiesto il rigetto della CP_1 domanda sulla base dell'esito della consulenza espletata.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale –ernie discali del tratto lombo-sacrale, L4-L5, L5-S1 e L4
S1, ed interessamento foraminale bilaterale, periartrite scapolo-omerale bilaterale con calcificazioni, epicondilite sx –nella misura del 10%, giusta domanda amministrativa presentata in data 23.10.2023 e non accolta dall'Istituto, deducendo di avere svolto, dal 1990 fino al 31/5/2023, mansioni di autista di autotreni, addetto al trasporto di materiale edile, come tali comportanti un'esposizione costante e quotidiana a vibrazioni total body e assunzione di posizioni non ergonomiche.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1 specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta
3 dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente ha articolato la prova orale chiedendo di far confermare ai testimoni le seguenti circostanze fattuali:
- se il ricorrente ha lavorato dal 1990 fino al 31/5/2023, alle dipendenze della Ditta D
IU UN & C. snc di seguito denominata e poi Controparte_4 denominata , in Roseto degli Abruzzi (TE), come autista di autotreni Controparte_5 addetto al traposto di materiale edile;
- se le mansioni lavorative svolte dal ricorrente consistevano nella conduzione di mezzi pesanti con orari dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30 circa dal lunedì al venerdì.
I testi escussi hanno confermato tali circostanze fattuali, risultando, dunque, dimostrato che il ricorrente abbia espletato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni di autista di autotreni.
Né in sede deduttiva, né in sede di articolazione della prova testimoniale, però, il ricorrente ha provveduto a precisare e a chiarire la natura o tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati, la natura del materiale trasportato o la tipologia di tragitto intrapreso.
La carenza deduttiva in ordine a tali elementi fattuali, fondamentali per comprendere la natura dell'esposizione a rischio a cui il ricorrente si è sottoposto, si è riverberata, inevitabilmente, sulle risultanze istruttorie, la cui rilevanza ai fini del decidere non appare in alcun modo sufficiente a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia professionale.
Non è stato, infatti, né allegato, né dedotto in ricorso la tipologia dei mezzi utilizzati dal ricorrente o l'eventuale dotazione di sedili ergonomici, non è stata dedotta o allegata la natura dei tragitti seguiti dal lavoratore nel corso della sua prestazione lavorativa.
4 Risulta, dunque, impossibile stabilire, a causa della carenza deduttiva delle allegazioni del ricorso, la reale esposizione ai rischi da vibrazione all'intero corpo o la postura non corretta in autista professionista, atteso che non sono stati riportati i modelli di veicoli utilizzati, né è stato evidenziato se gli stessi fossero sprovvisti o meno di sedili di guida ergonomica e di idroguida. Circostanze che il ricorrente, a prescindere dalla documentazione che il datore di lavoro non ha fornito all' , avrebbe potuto inserire nell'articolazione della prova CP_1 testimoniale.
Gli elementi deduttivi e probatori a disposizione non consentono, dunque, di stabilire se l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia avuto quella sufficiente efficacia causale per il determinarsi della malattia denunciata, mancando ogni indicazione circa la intensità dell'esposizione al rischio.
Né è possibile fondarsi, ai fini della prova dell'esposizione al rischio, su una considerazione assiomatica per cui il rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero è intrinseco alla mansione di autista professionale.
Sotto il profilo medico legale, allo stesso modo, il CTU, dott.ssa , ha Persona_2 correttamente ritenuto che la mancanza di elementi da cui poter quantificare il livello,
l'intensità ed il tipo di esposizione a WBW cui il ricorrente è stato sottoposto, non consentono di stabilire che l'attività lavorativa da egli svolta abbia avuto quella sufficiente efficacia causale per il determinarsi, manifestarsi e aggravarsi di un quadro clinico di spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale
L5-S1.
Il CTU ha anche sottolineato che, stante l'assenza di prova della intensità della esposizione a rischio, è possibile ritenere che altri fattori, come ad esempio una probabile predisposizione individuale (età, indice di massa corporea, aspetti costituzionali, ecc.) abbiano giocato un ruolo non secondario per l'insorgenza della patologia denunciata, concludendo nei seguenti termini: “si può ritenere che la patologia posta in diagnosi non trova un adeguato rapporto causale con la lavorazione alla quale l'assicurato è stato esposto ovvero non appaiono soddisfatti, in termini di “ragionevole certezza” ovvero di “rilevante grado di probabilità”, i criteri valutativi della genesi professionale della patologia, in funzione dei rischi ai quali il lavoratore è stato esposto per l'attività lavorativa svolta.”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risultando, peraltro, coerente con la carenza deduttiva sopra evidenziata in punto di allegazioni difensive sulla esposizione al rischio.
5 Il CTU, inoltre, in risposta alle osservazioni critiche del ricorrente, ha evidenziato come la malattia denunciata come “ernia discale del tratto lombo-sacrale” in realtà si è concretizzata in un quadro di “spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale L5-S1” (vedasi referti RMN lombo-sacrale del 15.11.2023 e TC rachide lombo-sacrale del 31.03.2023), sottolineando che la patologia suddetta, ovvero spondilodiscopatia del tratto lombare, causata da vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici, è stata inserita dal
Legislatore nel D.M. 10 giugno 2024 nella Lista II “Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità”.
Va, pertanto, ribadito che il quadro probatorio, così come emerso dagli atti di causa e dall'istruttoria processuale, fa ritenere che la patologia diagnosticata non trovi un adeguato rapporto causale con le lavorazioni svolte dall'assicurato, non risultando soddisfatti, in termini di “ragionevole certezza” ovvero di “rilevante grado di probabilità”, i criteri valutativi della genesi professionale della patologia, in funzione dei rischi ai quali il lavoratore è stato esposto nel corso della sua vita lavorativa.
La domanda pertanto respinta, in quanto non è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome non casualmente derivante dall'attività lavorativa espletata.
3. La natura controvertibile del giudizio, attesa la patologia effettivamente sofferta dal ricorrente (pur se diagnosticata come spondilodiscoartrosi con artrosi interapofisaria del rachide lombo-sacrale e protrusione discale L5-S1), che verosimilmente ha indotto lo stesso a proporre domanda per il riconoscimento dell'eziologia professionale, giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, per il resto poste a carico della parte soccombente, anche in ragione della carenza deduttiva evidenziata.
Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in via solidale, considerata la necessità di tale attività istruttoria ai fini del decidere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 82/2025 così provvede:
• Rigetta la domanda;
6 • Previa compensazione della metà, pone le spese di lite a carico della parte ricorrente, che liquida in € 1.500,00, già al netto della compensazione, oltre IVA e
CPA come per legge;
• Pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Teramo, 25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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