Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 12154/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...] (Avv. NAVARRA Parte_1
GIUSEPPE);
E
nato a [...], in data [...] (Avv. NAVARRA GIUSEPPE); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi note in sostituzione di udienza del 05/02/2025
Conclusioni del P.M.: Non si oppone, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n.1524/2024 dei 12-13/03/2024 ;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la
- in data 03/02/2025, le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. I coniugi vivranno separatamente, ciascuno libero di scegliere la propria sede di residenza e/o domicilio, comunicando all'altro coniuge l'eventuale cambio della stes- sa e con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La moglie rimarrà proprietaria esclusiva, come di fatto, della casa coniugale sita in
Carini nella via Priamo n. 45; tuttavia la stessa consentirà l'uso dell'immobile anche alle figlie e l'uso della sola depandance (sita al lato destro rispetto all'ingresso princi- pale della residenza e composta da ingresso cucinino e stanzetta) al marito, il quale continuerà ad occuparsi, come sempre fatto, della cura del terreno pertinente con re- lativo verde.
3. Tutte le spese relative ad ogni utenza del detto immobile, quali luce, gas, acqua, sa- ranno suddivise a metà tra marito e moglie (anche per contribuire alle spese di resi- denza delle figlie e ); anche le relative tasse saranno equamente sud- Per_1 Per_2 divise tra i coniugi. Il marito rinuncia ad ogni tipo di rivalsa relativa ai costi sostenuti per qualsivoglia tipo di lavoro effettuato nel detto immobile. La figli manter- Per_3 rà la propria residenza in Palermo nella via Partanna Mondello 71.
4. La madre verserà entro il giorno 28 di ogni mese la somma di € 450,00 quale con- tributo al mantenimento delle tre figli , e ciò fino alla loro Per_3 Per_1 Per_2 indipendenza economica, avendo le stesse intrapreso un serio percorso di studi uni- versitari. L'importo pattuito tiene conto anche della suddivisione dei costi relativa all'ex casa coniugale
5. Tutte le somme relative al contratto di mutuo stipulato dagli ex coniugi con Credit
Agricole, ivi comprese le spese di assicurazione e le spese del conto, continueranno ad essere a carico di entrambi i coniugi;
lo stesso varrà per tutte le necessarie spese del cont cointestato. Tutte le spese ed i debiti già contratti dai coniugi quali, a CP_2 titolo esemplificativo e non esaustivo: finanziamento Compass, finanziamento Findo- mestic, assicurazione fondo restano a carico di entrambi i coniugi nella CP_2 misura del 50% ciascuno.
6. Le spese straordinarie sostenute dalle figli , quali a titolo Per_3 Per_1 Per_2 esemplificativo: spese mediche (ivi comprese quelle dentistiche già in corso per la fi- glia virginia, con debito residuo di e 3700), tasse universitari ed altre spese scolasti- che, spese trasporto pubblico o per mezzi di trasporto della prole, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie sopra elencate a titolo esemplificativo si intendono preventivamente autorizzate.
7. I coniugi esprimono, sin d'ora, assenso reciproco al rilascio e rinnovo del rispettivo passaporto.
8. Entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia as- segno alimentare o di mantenimento;
9. I coniugi, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, decidono di dare attuazione ed esecuzione alle condizioni dello stesso;
10. Le spese del presente procedimento si intendono totalmente compensate tra le parti.”
- così come confermato dalle note in sostituzione di udienza del 05/02/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 29/06/1995, da , Parte_1 nata a [...] in data [...] e da nato a PALERMO in [...] Controparte_1
12/10/1969, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 36, parte II, serie
A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tec- niche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.