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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1689/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199004462492000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199004462492000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020199004462492000, ricevuta il 9.05.2022. a titolo di II.DD. + I.V.A. 2019, per complessivi 3.997,42 euro.
Contribuente: relativa alle seguenti cartelle:
1) n. 03020170007443287000;
2) n. 03020140018496703000.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
L'appello denuncia un difetto motivazionale della sentenza di primo grado e ripropone la questione del difetto di notificazione degli atti presupposti.
L'appello non è fondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dopo aver verificato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento portanti crediti tributari ha rigettato il ricorso ex adverso proposto.
La sentenza appare correttamente motivata anche alla luce del principio applicabile al processo tributario stabilito dall'ultimo comma dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. che statuisce che “nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è
succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore”.
Nel caso di specie la Corte ha appunto motivato la sentenza facendo riferimento al punto di fatto risolutivo e cioè che le cartelle di pagamento regolarmente notificate risultavano non più contestabili.
Del resto non puo' dubitarsi delle legittimità delle notifiche delle cartelle sulla scorta della insussistenza della ricevuta di ritorno della cad
Sul punto si ribadisce come nelle notifiche postali “dirette” mediante consegna della cartella di pagamento a diversa dal destinatario non è necessaria la lettera informativa.
Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-5 civile, con l'ordinanza 30 gennaio - 24 giugno 2020, n. 12470.
La Cassazione ha affrontato la questione circa gli adempimenti che devono essere effettuati dall'Ente della SI, laddove quest'ultimo opti per la notifica “diretta”
al contribuente con consegna a persona diversa dal medesimo destinatario.
Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602[1] (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione
– conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
La ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il prefato comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”;
Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola,
dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1689/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1069/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 2 e pubblicata il 29/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199004462492000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020199004462492000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 229/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020199004462492000, ricevuta il 9.05.2022. a titolo di II.DD. + I.V.A. 2019, per complessivi 3.997,42 euro.
Contribuente: relativa alle seguenti cartelle:
1) n. 03020170007443287000;
2) n. 03020140018496703000.
I Giudici di prime cure hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha proposto appello il contribuente.
L'appello denuncia un difetto motivazionale della sentenza di primo grado e ripropone la questione del difetto di notificazione degli atti presupposti.
L'appello non è fondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado dopo aver verificato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento portanti crediti tributari ha rigettato il ricorso ex adverso proposto.
La sentenza appare correttamente motivata anche alla luce del principio applicabile al processo tributario stabilito dall'ultimo comma dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. che statuisce che “nel caso di domande manifestamente fondate o infondate la sentenza è
succintamente motivata e la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, a un precedente conforme di una giurisdizione superiore”.
Nel caso di specie la Corte ha appunto motivato la sentenza facendo riferimento al punto di fatto risolutivo e cioè che le cartelle di pagamento regolarmente notificate risultavano non più contestabili.
Del resto non puo' dubitarsi delle legittimità delle notifiche delle cartelle sulla scorta della insussistenza della ricevuta di ritorno della cad
Sul punto si ribadisce come nelle notifiche postali “dirette” mediante consegna della cartella di pagamento a diversa dal destinatario non è necessaria la lettera informativa.
Questo è quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. VI-5 civile, con l'ordinanza 30 gennaio - 24 giugno 2020, n. 12470.
La Cassazione ha affrontato la questione circa gli adempimenti che devono essere effettuati dall'Ente della SI, laddove quest'ultimo opti per la notifica “diretta”
al contribuente con consegna a persona diversa dal medesimo destinatario.
Da un punto di vista normativo, la modalità del c.d. “invio diretto” della cartella di pagamento è disciplinato dall'art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602[1] (nel secondo capoverso), il quale così recita: “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Ebbene, “in tal caso” prosegue il citato comma “la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto” dal consegnatario, per tale ragione
– conclude il Collegio – “trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/82”.
La ratio della norma è costituita dallo stesso dato letterale in parola, ossia il prefato comma 1, il quale disciplina l'iter della “forma semplificata” con la notifica diretta ad opera dell'agente della riscossione;
in tale fattispecie, ovverosia con la consegna della cartella esattoriale “nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda”, nonché a “portiere dello stabile”, “la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da tali soggetti”;
Il richiamo del comma 6 (sempre dell'art. 26), il quale menziona l'art. 60, D.P.R. n. 600/73 deve trovare applicazione “per quanto non è regolato” dall'articolo in parola,
dunque – in buona sostanza – non opera il precetto del comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta .