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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025218841000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- intimazione di pagamento n. 29320239025218841000, notificata al debitore in data 18.12.2023
- e relativa alla cartella di pagamento n. 29320130001418616000 notificata in data 03/05/2013,
- recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente, COMUNE DI BIANCAVILLA,
- a titolo di ICI
- anno 2006
in ragione delle seguenti censure:
- asserita mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
- asserita violazione della legge n. 197/2022 (c.d. legge di bilancio 2023);
- asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
In via preliminare ed assorbente si è eccepita da ADER l'inammissibilità e la improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto controparte ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320130001418616000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania (prima
Commissione Tributaria Provinciale) prodotta in atti. Ricorso definito nel giudizio iscritto a ruolo con RG
n. 1178/2014 in data 11/12/2019 con il deposito della sentenza che ha rigettato il ricorso con riferimento alla cartella oggi impugnata, rilevando che la detta risultava essere stata notificata alla residenza del ricorrente e non era stata tempestivamente impugnata, divenendo definitiva.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, · rigetta il ricorso · condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. · spese compensate. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026. Il Giudice monocratico Mariano
CA
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CC MARIANO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2024 depositato il 05/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025218841000 I.C.I. 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- intimazione di pagamento n. 29320239025218841000, notificata al debitore in data 18.12.2023
- e relativa alla cartella di pagamento n. 29320130001418616000 notificata in data 03/05/2013,
- recante l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente, COMUNE DI BIANCAVILLA,
- a titolo di ICI
- anno 2006
in ragione delle seguenti censure:
- asserita mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato;
- asserita violazione della legge n. 197/2022 (c.d. legge di bilancio 2023);
- asserita prescrizione del credito iscritto a ruolo.
Si è costituita ADER Sicilia, deducendo:
- l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 d.lgs. 546\1992;
- l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante quanto segue.
In via preliminare ed assorbente si è eccepita da ADER l'inammissibilità e la improponibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire in quanto controparte ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29320130001418616000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania (prima
Commissione Tributaria Provinciale) prodotta in atti. Ricorso definito nel giudizio iscritto a ruolo con RG
n. 1178/2014 in data 11/12/2019 con il deposito della sentenza che ha rigettato il ricorso con riferimento alla cartella oggi impugnata, rilevando che la detta risultava essere stata notificata alla residenza del ricorrente e non era stata tempestivamente impugnata, divenendo definitiva.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, Sez. XV, definitivamente pronunciando in composizione monocratica sul ricorso, come in epigrafe proposto, · rigetta il ricorso · condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in favore del resistente in euro 220, 00, oltre iva, cpa e spese generali. · spese compensate. Così deciso in Catania nella camera di consiglio della XV sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, 12.1.2026. Il Giudice monocratico Mariano
CA