Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 845
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata alla residenza del ricorrente e che il precedente ricorso fosse stato rigettato, rendendo l'atto definitivo.

  • Inammissibile
    Violazione della legge n. 197/2022

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, dato che la questione era già stata decisa in un precedente giudizio.

  • Inammissibile
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, dato che la questione era già stata decisa in un precedente giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 845
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 845
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo