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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3165/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRIN Parte_1 C.F._1
RE e dall'avv. LUCA ZONETTI giusta procura speciale in atti
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARPIGO IVAN CP_1 C.F._2 giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. ENRICO FIORETTI, dal quale rappresentato e difeso giusta procura
CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso di aver acquistato da in Parte_1 CP_1 data 8.07.2019 l'immobile facente parte del ubicato nel Comune di Controparte_3
Manziana, Via dei Platani n. 21, int. 2 (distinto al NCEU di detto Comune al foglio 7, particella
1755, sub. 17) al prezzo convenuto di € 66.000 e che, dopo aver riscontrato infiltrazioni e muffe nel proprio immobile, aveva azionato giudizio ex art. 696 bis c.p.c. recante RG 1946/2020 nel quale il CTU aveva accertato vizi strutturali dell'immobile di cattiva coibentazione, precisava che la ne fosse ben a conoscenza avendo lamentato i medesimi vizi, per cui ha agito ai sensi CP_1 dell'art. 1490 c.c. per la riduzione del prezzo di vendita in misura pari al costo dei lavori di ripristino e per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale subito in ragione del peggioramento delle proprie condizioni di salute documentate in atti.
Tutto quanto sopra premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale - accertare e dichiarare, che l'immobile di proprietà del Sig. acquistato per atto Notar l'8.7.2019, rep. 11388, Parte_1 Per_1 racc. 8033, dalla Sig.ra è affetto da gravi difetti e/o vizi, così come accertato dal CTU Ing. CP_1 Per_2 con relazione del 23.10.2021 e depositata il 24.10.2021 nel procedimento per ATP svoltosi presso
[...]
Codesto stesso Tribunale, con N. R. G. 1946/2020; - accertare e dichiarare, che in virtù della relazione dell'Ing.
il costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e delle altre opere, è di €. Persona_2
42.208,60, da attualizzare con recente incremento generale del costo delle materie prime;
- accertare e dichiarare, che l'attore ha subito danni patrimoniali per €. 4.783,24 ed €. 10.000,00 per danno biologico, secondo quanto emerso in narrativa;
- accertare e dichiarare, che l'attore ha diritto di ottenere ai sensi degli artt. 1492 e 1494 C.
C. la riduzione del prezzo di vendita di 66.000,00, in misura pari: i) al costo degli interventi di cui alla citata
CTU dell'Ing. ii) ad €. 4.783,24 per danni patrimoniali (come specificati in narrativa) e, iii) ad €. Per_2
10.000,00 per risarcimento del danno biologico, per complessivi €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; - condannare, per l'effetto, la Sig.ra al CP_1 pagamento del complessivo importo di €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, di quanto precede, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 C. C. la Sig.ra CP_1 al pagamento del complessivo importo di €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma maggiore
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o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la mancata denuncia dei vizi entro 8 giorni CP_1 dalla loro scoperta, avendo il ricorrente denunciato alla convenuta le infiltrazioni soltanto nel maggio 2020 pur avendone avuto cognizione nel novembre 2019; eccepiva di aver provveduto alla coibentazione dell'immobile nel corso dell'anno 2016 con l'ausilio della che Controparte_2 aveva anche edificato l'immobile nel 2009 e ha chiesto chiamarsi in causa detta società ai fini della garanzia di cui all'art. 1667 e 1669 c.c.
Tutto quanto sopra premesso la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla garanzia previsto dall'art. 1495 c.c. del Sig. e Parte_1 conseguentemente rigettare tutte le richieste di parte ricorrente;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la Sig.ra ignorò senza nessuna colpa i vizi della cosa con conseguente rigetto della richiesta di CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. formulata da parte ricorrente;
In via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte nel presente giudizio dal Sig. nei confronti della resistente, dichiararsi la tenuta a garantire e manlevare Parte_1 Controparte_2 integralmente la Sig.ra e conseguentemente dichiararla tenuta e condannare a tenerla indenne da CP_1 qualsiasi richiesta formulata dalla parte ricorrente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Rimaneva contumace il Controparte_3
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di legittimazione passiva quanto Controparte_2 all'azione ex art. 1490 c.c. azionata dal ricorrente, deduceva la decadenza e la prescrizione dall'azione e la sua infondatezza nel merito.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28.10.2025 con la presente sentenza.
Rileva preliminarmente il Tribunale che la legittimazione ad agire e la titolarità, dal lato attivo e passivo, delle posizioni giuridiche controverse non sono oggetto di contestazione e possono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e provate.
Osserva ancora in via preliminare il Tribunale che la domanda giudiziale deve qualificarsi come azione estimatoria (o “quanti minoris”) ai sensi dell'art. 1492 c.c., con contestuale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c.
L'inquadramento della fattispecie tra le norme in materia di vendita deriva dalla
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valutazione della prospettazione dell'istante, quanto in particolare all'espresso riferimento al minore valore del bene oggetto di vendita (cfr. le conclusioni del ricorso, e all'evidenza data dall'istante al fatto che i vizi oggetto di causa possono ritenersi “intrinseci” al bene, con la conseguenza che dai medesimi non può non derivare un minor valore dell'immobile rispetto al prezzo di vendita. Come è noto, la qualificazione della domanda rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio;
cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000).
E' destituita di fondamento l'eccezione di decadenza dall'azione per non avere l'attore denunciato il vizio nel termine di 8 giorni dalla scoperta.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 9515 del 06/05/2005, in tal senso anche Cass. sez. 2, Sentenza n. 5732 del
10/03/2011, Cass. sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016).
Peraltro, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti risulta dalla stessa ricostruzione svolta dalla parte convenuta che detti vizi erano stati riconosciuti dalla CP_1 che aveva interessato per provvedere alla rimessa in pristino la società costruttrice
[...]
[cfr. all. 6 del fascicolo attoreo]. CP_2
Ai fini della validità del riconoscimento oggetto di disamina, non occorre necessariamente una volontà espressa in tal senso, potendosene desumere gli effetti anche da un riconoscimento derivante da facta concludentia : "il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata può avvenire anche per facta - concludentia, quali l'esecuzione di riparazione o la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita" (cfr. Trib. Roma n. 14664/2012 e Cass. n. 7301/2010).
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione svolta dalla società convenuta atteso
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che nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente denunciato i vizi e ha instaurato giudizio per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause di muffe e infiltrazioni riscontrate. Tali atti sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni UN (cfr. in tal senso Cass
SSUU n. 1872/2019).
Nel caso di specie risulta provata, in base alle evidenze emerse a seguito della Ctu espletata nel giudizio RG 1946/2020, l'esistenza e la gravità dei vizi per come descritti nell'atto introduttivo del giudizio e che hanno costretto, parte attrice, vista l'inerzia della controparte, a rivolgersi a questo Tribunale, al fine di porvi rimedio.
Il Ctu Ing. , infatti, dopo aver descritto nel dettaglio il bene immobile oggetto di Per_2 indagine, soffermandosi sull'intercorso contratto di compravendita e sulle particolari caratteristiche costruttive e l'analitica composizione interna ed esterna dello stesso bene, è passato allo scrutinio degli argomenti fondamentali riguardanti la diagnostica delle infiltrazioni negli edifici, in stretta corrispondenza, poi, con i denunciati vizi di parte attrice e ha confermato che i fenomeni di infiltrazioni e muffe dedotti dal ricorrente sono dovuti a problematiche costruttive rimaste irrisolte anche a fronte dell'intervento posto in essere dalla società convenuta e pertanto non appaiono ascrivibili alle sola posizione terranea dell'immobile.
Orbene, sviluppando le suddette indagini il perito dell'Ufficio, nel rispondere con valutazioni del tutto condivisibili, perché immuni da vizi logici e supportate da adeguato riscontro tecnico, oltre che alla luce di una metodologia sviluppata in stretta aderenza con la documentazione presente in atti, ha, dapprima, rappresentato, con dovizia di particolari, gli stessi aspetti metodologici applicati nello svolgimento degli accurati accertamenti svolti, ha dettagliatamente descritto i fenomeni infiltrativi distinguendo la differente origine per ciascun ambiente: umidità da risalita, infiltrazioni della facciata da ruscellamento dell'acqua, fenomeni infiltrativi provenienti dal solaio per la presenza di ponti termici, tutti fenomeni idonei a causare danni sotto il profilo estetico, igienico e strutturale cfr. conclusioni della perizia in atti, il CTU precisa che “nel caso in oggetto i danni sono dovuti ad umidità di risalita capillare o ascendente e ad umidità da condensazione superficiale o interstiziale e ad umidità meteorica o di infiltrazione”).
Il perito del Tribunale ha altresì precisato che “l'origine del fenomeno è dovuto per la maggior parte al fatto che la somma delle acque infiltrate da superficie (pioggia, ruscellamento dalla scala della facciata sud-est, impianto smaltimento acque meteoriche posizionato nel cortile di pertinenza della villetta) arriva al “sedimentario” (dove è
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impostata la costruzione), poco poroso, rallenta la dispersione, accumulandosi, formando una FALDA
TEMPORANEA quasi affiorante: detta acqua interessa la fondazione saturandola attraverso difetti e discontinuità inevitabili dal calcestruzzo), portando umidità e bagnato all'interno dei locali (pavimentazioni) e causando umidità per saturazione capillare nelle murature. Inoltre il solaio di primo calpestio presenta un vespaio areato, chiamato anche vuoto sanitario, che per definizione quell'intercapedine, dello spessore di 50/60 centimetri, che viene lasciata tra il terreno e la soletta del pianterreno: lo scopo di tale zona vuota è teoricamente quello di impedire che l'umidità, presente nel terreno al di sotto dell'abitazione, risalga attraverso il pavimento, inumidendo la struttura dell'edificio, che con il passare del tempo si degrada e rende l'ambiente abitativo insalubre (…)”.
Conclusioni quelle del Ctu rispetto alle quali la società convenuta non ha presentato osservazioni, limitandosi a contestarne il merito con la comparsa di costituzione soltanto nel presente giudizio.
Nondimeno le contestazioni della società finiscono con l'infrangersi contro le specifiche evidenze ottenute all'esito dell'applicazione di un'indagine tecnico - metodologica ineccepibile sotto ogni profilo, che non lascia spazio ad alcun punto di contraddizione e/o lacunoso. Peraltro,
l'infondatezza delle contestazioni alla CTU della Contea possono desumersi anche CP_2 dall'incapacità della società di far fronte ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa, seppur interessata alla risoluzione delle predette problematiche sin dal 2012. Appare infatti evidente che se l'approccio metodologico e operativo della società convenuta fosse stato idoneo a risolvere i fenomeni infiltrativi non si sarebbe originato il presente contenzioso.
Le predette valutazioni, dunque, non possono che condurre all'accoglimento integrale dell'avanzata domanda di parte attrice, e quindi al riconoscimento della finale posta risarcitoria di
Euro 34.715,64 oltre IVA corrispondente all'importo necessario per provvedere all'eliminazione delle problematiche riscontrate.
L'ulteriore domanda risarcitoria per il ristoro dei danni non patrimoniali svolta dal ricorrente è invece infondata e deve essere rigettata.
Invero le plurime patologie dalle quali è affetto l' non appaiono riconducibili ai vizi Pt_1 dell'immobile oggetto di causa e risultano insorte in epoca ben più risalente rispetto alla compravendita dell'immobile del 2019 (cfr. certificazione medica in atti), né risulta in alcun modo dimostrato che il peggioramento delle condizioni di salute del medesimo sia eziologicamente riconducibile ai fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile. La domanda risarcitoria formulata in via equitativa deve quindi essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla convenuta nei confronti CP_1 della società si osserva quanto segue. Controparte_2
E' preliminarmente destituita di fondamento la tesi della società secondo cui la convenuta
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sarebbe decaduta dalla possibilità di formulare detta domanda riconvenzionale.
Invero la si è tempestivamente costituita per cui la domanda, svolta nei confronti della CP_1 società convenuta anch'essa ritualmente costituita, deve ritenersi correttamente svolta. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con orientamento maggioritario, ha chiarito che detta domanda è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269 c.p.c. Invero, nelle ipotesi di cui alle lettere a)-c), non si può esigere l'impiego delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione” che non può configurarsi una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio, risultando, dunque, sufficiente e corretto formulare la domanda riconvenzionale trasversale nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, con l'unica precisazione che, qualora il convenuto destinatario della stessa risulti contumace, allora detta comparsa dovrà essergli notificata (cfr. Cass. ordinanza 9441 del 23 marzo 2022, conferma Cass. 12558/1999 e 6846/2017).
Nel caso di specie la ha formulato la domanda di manleva ai sensi dell'art. 1667 e 1669 c.c. CP_1 nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata pertanto la domanda riconvenzionale trasversale non può che ritenersi ammissibile, a nulla rilevando la circostanza per cui la medesima convenuta, aderendo all'orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità abbia chiesto in via prudenziale e in applicazione dell'art. 269 c.p.c. di essere comunque autorizzata a chiamare in causa la società con differimento dell'udienza di comparizione.
Nel merito la domanda è fondata.
Correttamente parte convenuta ha inquadrato l'azione nell'alveo dell'art. 1669 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni
e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore” (cfr. Cass. 632/2014).
La ha tempestivamente denunciato nel 2012 e nel 2016 i vizi infiltrativi riscontrati dopo CP_1 aver richiesto accertamenti alla ditta costruttrice per i difetti dell'opera. La società peraltro ha provveduto ad approntare riparazioni che non sono risultate definitive.
Inoltre, con scrittura privata in atti del 29.01.2016 la società espressamente riconosce i difetti di
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costruzione impegnandosi alla coibentazione dell'immobile.
Trova applicazione, dunque, il principio affermato in materia dalla Suprema Corte secondo cui
"l'intervento operato dalla società costruttrice - anche se attraverso il concreto espletamento da parte di terzi e nel diniego formale dell'esistenza di vizi tali da giustificare l'intervento del costruttore - con riferimento ai supposti vizi dovuti all'insufficiente impermeabilizzazione, non può che intendersi come conseguenza di un riconoscimento implicito degli stessi;
riconoscimento di vizi e difformità dell'opera che per la sua validità agli effetti dell'art.
1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi ad una confessione stragiudiziale circa la sua responsabilità; con la conseguente superfluità - in questo caso - della denuncia del committente prescritta a pena di decadenza" (così Cass. Sez. 3, n. 6263 del 2012).
Come è noto, la giurisprudenza ha svincolato l'obbligazione ripristinatoria e riparatoria riferita a gravi difetti costruttivi dagli angusti limiti temporali in cui è ristretta dall'art. 1669 c.c., almeno tutte le volte in cui si sia in presenza di riconoscimento di tali difetti da parte del costruttore, soprattutto se accompagnato dall'impegno di provvedere alla loro eliminazione. Tale riconoscimento, peraltro, non necessita di forme determinate, ma ben può risultare anche da fatti concludenti, desumibili ad esempio da riparazioni spontaneamente eseguite sull'opera realizzata.
La ragione di ciò si rinviene nella ricostruzione del riconoscimento dei vizi denunciati in termini di "nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in 10 anni dall'originario compimento dell'opera, si sostituisce a quello originario impedendo il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità stabilita in un anno dalla denuncia ed al contempo lasciando impregiudicata, qualora il difetto - nonostante le riparazioni apportate - riemerga prima che siano decorsi i 10 anni, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista" (Cassazione civile sez. II, 18/08/1981, n. 4936).
Il riconoscimento dei vizi da parte del costruttore (così come dell'appaltatore) supera dunque ogni eventuale problematica inerente la decadenza e/o prescrizione della denuncia e della relativa azione, in forza del principio secondo cui "nel giudizio contro il costruttore di un immobile per il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave difetto di costruzione, ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'eccezione del costruttore che, senza contestare il difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle opere, si risolve nel riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente (o i suoi aventi causa) dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., dovendosi estendere alla responsabilità dell'appaltatore costruttore dell'immobile la regola del capoverso dell'art. 1667 c.c., per il quale, ai fini della garanzia dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, la denuncia dei vizi, da parte del committente, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, indicato dalla medesima norma, non e necessaria se l'appaltatore riconosce le difformità o i vizi dell'opera" (Cass. Sez. 2, n. 2733 del 05/02/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avendo l'appaltatore non solo riconosciuto espressamente i vizi, ma
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essendosi anche impegnato ad eliminarli (come in effetti ha fatto nel 2012 e nel 2016), non possono trovare applicazione i termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1669 c.c.
Ciò premesso, ritiene lo scrivente magistrato che la domanda riconvenzionale trasversale di manleva deve essere accolta.
Invero i vizi sopra dettagliatamente individuati all'esito della CTU già esaminata sono incontrovertibilmente riconducibili a difetti costruttivi imputabili alla società convenuta.
La giurisprudenza, di merito e legittimità, ha interpretato la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. abbandonando le rigidità iniziali che avevano portato a ritenere la sua applicazione solo ai casi in cui dalle deficienze costruttive fosse derivata una apprezzabile menomazione del bene, tale da comprometterne la statica ovvero la stessa conservazione. Nel corso del tempo, invero, si è affermata una diversa esegesi della fattispecie normativa in esame sintetizzata nella seguente massima: "i gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 cod. civ. possono dare luogo all'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in alterazioni che pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento" (Cass. n. 4692/1999).
All'esito dell'espletata CTU non può che concludersi nel senso che i vizi infiltrativi oggetto di causa incidono ictu oculi sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile pregiudicandone in maniera apprezzabile il godimento.
La deve quindi essere condannata a manlevare dal risarcimento del CP_2 CP_2 CP_1 danno così come sopra accertato.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle afferenti a tutte l'effettuata Ctu, per come già liquidate nel corso del procedimento per ATP, seguono il criterio della soccombenza e, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati facendo richiamo al principio del c.d. "decisum" ed alla concreta attività processuale svolta, trovano ristoro come da dispositivo.
Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti del rimasto CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo accertamento nell'immobile per cui è lite dei gravi vizi per come emersi in sede istruttoria, condanna la convenuta a corrispondere CP_1
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in favore della controparte la complessiva somma di Euro 34.715,64 oltre IVA oltre agli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, corrispondente all'importo necessario per provvedere all'eliminazione delle problematiche riscontrate;
b) rigetta per il resto la domanda risarcitoria del ricorrente;
c) pone definitivamente a carico della medesima conventa le spese riguardanti l'espletata CP_1
Ctu, per come già liquidate nel corso del procedimento per ATP così come documentate in atti;
d) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale di condanna CP_1 [...]
a tenere indenne e manlevare dalla condanna di cui ai capi a) e c); CP_2 CP_1
e) condanna e alla refusione, nei confronti del ricorrente, delle spese CP_1 Controparte_2 di lite, che si determinano in complessivi Euro 14.103 ciascuno, oltre spese vive, rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
f) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_2 CP_1 in € 14.103 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
g) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del condominio rimasto contumace.
Civitavecchia, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitelli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3165/2022 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. PELLEGRIN Parte_1 C.F._1
RE e dall'avv. LUCA ZONETTI giusta procura speciale in atti
RICORRENTE contro
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARPIGO IVAN CP_1 C.F._2 giusta procura speciale in atti;
CONVENUTA
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. ENRICO FIORETTI, dal quale rappresentato e difeso giusta procura
CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Vendita di cose immobili
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , premesso di aver acquistato da in Parte_1 CP_1 data 8.07.2019 l'immobile facente parte del ubicato nel Comune di Controparte_3
Manziana, Via dei Platani n. 21, int. 2 (distinto al NCEU di detto Comune al foglio 7, particella
1755, sub. 17) al prezzo convenuto di € 66.000 e che, dopo aver riscontrato infiltrazioni e muffe nel proprio immobile, aveva azionato giudizio ex art. 696 bis c.p.c. recante RG 1946/2020 nel quale il CTU aveva accertato vizi strutturali dell'immobile di cattiva coibentazione, precisava che la ne fosse ben a conoscenza avendo lamentato i medesimi vizi, per cui ha agito ai sensi CP_1 dell'art. 1490 c.c. per la riduzione del prezzo di vendita in misura pari al costo dei lavori di ripristino e per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale subito in ragione del peggioramento delle proprie condizioni di salute documentate in atti.
Tutto quanto sopra premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale - accertare e dichiarare, che l'immobile di proprietà del Sig. acquistato per atto Notar l'8.7.2019, rep. 11388, Parte_1 Per_1 racc. 8033, dalla Sig.ra è affetto da gravi difetti e/o vizi, così come accertato dal CTU Ing. CP_1 Per_2 con relazione del 23.10.2021 e depositata il 24.10.2021 nel procedimento per ATP svoltosi presso
[...]
Codesto stesso Tribunale, con N. R. G. 1946/2020; - accertare e dichiarare, che in virtù della relazione dell'Ing.
il costo degli interventi necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni e delle altre opere, è di €. Persona_2
42.208,60, da attualizzare con recente incremento generale del costo delle materie prime;
- accertare e dichiarare, che l'attore ha subito danni patrimoniali per €. 4.783,24 ed €. 10.000,00 per danno biologico, secondo quanto emerso in narrativa;
- accertare e dichiarare, che l'attore ha diritto di ottenere ai sensi degli artt. 1492 e 1494 C.
C. la riduzione del prezzo di vendita di 66.000,00, in misura pari: i) al costo degli interventi di cui alla citata
CTU dell'Ing. ii) ad €. 4.783,24 per danni patrimoniali (come specificati in narrativa) e, iii) ad €. Per_2
10.000,00 per risarcimento del danno biologico, per complessivi €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; - condannare, per l'effetto, la Sig.ra al CP_1 pagamento del complessivo importo di €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, totale o parziale, di quanto precede, condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1494 C. C. la Sig.ra CP_1 al pagamento del complessivo importo di €. 56.991,84 oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma maggiore
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o minore che dovesse emergere in corso di causa e che fosse ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre gli interessi ed il maggior danno ex art. 1224 C. C., limitando in ogni caso detto importo alla somma massima di €. 52.000,00; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva la mancata denuncia dei vizi entro 8 giorni CP_1 dalla loro scoperta, avendo il ricorrente denunciato alla convenuta le infiltrazioni soltanto nel maggio 2020 pur avendone avuto cognizione nel novembre 2019; eccepiva di aver provveduto alla coibentazione dell'immobile nel corso dell'anno 2016 con l'ausilio della che Controparte_2 aveva anche edificato l'immobile nel 2009 e ha chiesto chiamarsi in causa detta società ai fini della garanzia di cui all'art. 1667 e 1669 c.c.
Tutto quanto sopra premesso la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale accertare e dichiarare la decadenza dal diritto alla garanzia previsto dall'art. 1495 c.c. del Sig. e Parte_1 conseguentemente rigettare tutte le richieste di parte ricorrente;
in via principale e nel merito accertare e dichiarare che la Sig.ra ignorò senza nessuna colpa i vizi della cosa con conseguente rigetto della richiesta di CP_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c. formulata da parte ricorrente;
In via subordinata e nel merito nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande proposte nel presente giudizio dal Sig. nei confronti della resistente, dichiararsi la tenuta a garantire e manlevare Parte_1 Controparte_2 integralmente la Sig.ra e conseguentemente dichiararla tenuta e condannare a tenerla indenne da CP_1 qualsiasi richiesta formulata dalla parte ricorrente;
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Rimaneva contumace il Controparte_3
Si costituiva in giudizio che eccepiva la carenza di legittimazione passiva quanto Controparte_2 all'azione ex art. 1490 c.c. azionata dal ricorrente, deduceva la decadenza e la prescrizione dall'azione e la sua infondatezza nel merito.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era decisa all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 28.10.2025 con la presente sentenza.
Rileva preliminarmente il Tribunale che la legittimazione ad agire e la titolarità, dal lato attivo e passivo, delle posizioni giuridiche controverse non sono oggetto di contestazione e possono pertanto ritenersi circostanze pacifiche e provate.
Osserva ancora in via preliminare il Tribunale che la domanda giudiziale deve qualificarsi come azione estimatoria (o “quanti minoris”) ai sensi dell'art. 1492 c.c., con contestuale risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1494 c.c.
L'inquadramento della fattispecie tra le norme in materia di vendita deriva dalla
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valutazione della prospettazione dell'istante, quanto in particolare all'espresso riferimento al minore valore del bene oggetto di vendita (cfr. le conclusioni del ricorso, e all'evidenza data dall'istante al fatto che i vizi oggetto di causa possono ritenersi “intrinseci” al bene, con la conseguenza che dai medesimi non può non derivare un minor valore dell'immobile rispetto al prezzo di vendita. Come è noto, la qualificazione della domanda rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio;
cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000).
E' destituita di fondamento l'eccezione di decadenza dall'azione per non avere l'attore denunciato il vizio nel termine di 8 giorni dalla scoperta.
Invero la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ. per la denunzia dei vizi della cosa venduta, pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa, decorre solo dal momento in cui il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio, con la conseguenza che ove la scoperta avvenga per gradi ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sull'entità del vizio stesso, occorre fare riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta (cfr. Cass. sez. 2,
Sentenza n. 9515 del 06/05/2005, in tal senso anche Cass. sez. 2, Sentenza n. 5732 del
10/03/2011, Cass. sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016).
Peraltro, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti risulta dalla stessa ricostruzione svolta dalla parte convenuta che detti vizi erano stati riconosciuti dalla CP_1 che aveva interessato per provvedere alla rimessa in pristino la società costruttrice
[...]
[cfr. all. 6 del fascicolo attoreo]. CP_2
Ai fini della validità del riconoscimento oggetto di disamina, non occorre necessariamente una volontà espressa in tal senso, potendosene desumere gli effetti anche da un riconoscimento derivante da facta concludentia : "il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata può avvenire anche per facta - concludentia, quali l'esecuzione di riparazione o la predisposizione di un'attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell'oggetto della vendita" (cfr. Trib. Roma n. 14664/2012 e Cass. n. 7301/2010).
Altrettanto infondata è l'eccezione di prescrizione svolta dalla società convenuta atteso
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che nel caso di specie il ricorrente ha tempestivamente denunciato i vizi e ha instaurato giudizio per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare le cause di muffe e infiltrazioni riscontrate. Tali atti sono idonei a interrompere il decorso della prescrizione come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni UN (cfr. in tal senso Cass
SSUU n. 1872/2019).
Nel caso di specie risulta provata, in base alle evidenze emerse a seguito della Ctu espletata nel giudizio RG 1946/2020, l'esistenza e la gravità dei vizi per come descritti nell'atto introduttivo del giudizio e che hanno costretto, parte attrice, vista l'inerzia della controparte, a rivolgersi a questo Tribunale, al fine di porvi rimedio.
Il Ctu Ing. , infatti, dopo aver descritto nel dettaglio il bene immobile oggetto di Per_2 indagine, soffermandosi sull'intercorso contratto di compravendita e sulle particolari caratteristiche costruttive e l'analitica composizione interna ed esterna dello stesso bene, è passato allo scrutinio degli argomenti fondamentali riguardanti la diagnostica delle infiltrazioni negli edifici, in stretta corrispondenza, poi, con i denunciati vizi di parte attrice e ha confermato che i fenomeni di infiltrazioni e muffe dedotti dal ricorrente sono dovuti a problematiche costruttive rimaste irrisolte anche a fronte dell'intervento posto in essere dalla società convenuta e pertanto non appaiono ascrivibili alle sola posizione terranea dell'immobile.
Orbene, sviluppando le suddette indagini il perito dell'Ufficio, nel rispondere con valutazioni del tutto condivisibili, perché immuni da vizi logici e supportate da adeguato riscontro tecnico, oltre che alla luce di una metodologia sviluppata in stretta aderenza con la documentazione presente in atti, ha, dapprima, rappresentato, con dovizia di particolari, gli stessi aspetti metodologici applicati nello svolgimento degli accurati accertamenti svolti, ha dettagliatamente descritto i fenomeni infiltrativi distinguendo la differente origine per ciascun ambiente: umidità da risalita, infiltrazioni della facciata da ruscellamento dell'acqua, fenomeni infiltrativi provenienti dal solaio per la presenza di ponti termici, tutti fenomeni idonei a causare danni sotto il profilo estetico, igienico e strutturale cfr. conclusioni della perizia in atti, il CTU precisa che “nel caso in oggetto i danni sono dovuti ad umidità di risalita capillare o ascendente e ad umidità da condensazione superficiale o interstiziale e ad umidità meteorica o di infiltrazione”).
Il perito del Tribunale ha altresì precisato che “l'origine del fenomeno è dovuto per la maggior parte al fatto che la somma delle acque infiltrate da superficie (pioggia, ruscellamento dalla scala della facciata sud-est, impianto smaltimento acque meteoriche posizionato nel cortile di pertinenza della villetta) arriva al “sedimentario” (dove è
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impostata la costruzione), poco poroso, rallenta la dispersione, accumulandosi, formando una FALDA
TEMPORANEA quasi affiorante: detta acqua interessa la fondazione saturandola attraverso difetti e discontinuità inevitabili dal calcestruzzo), portando umidità e bagnato all'interno dei locali (pavimentazioni) e causando umidità per saturazione capillare nelle murature. Inoltre il solaio di primo calpestio presenta un vespaio areato, chiamato anche vuoto sanitario, che per definizione quell'intercapedine, dello spessore di 50/60 centimetri, che viene lasciata tra il terreno e la soletta del pianterreno: lo scopo di tale zona vuota è teoricamente quello di impedire che l'umidità, presente nel terreno al di sotto dell'abitazione, risalga attraverso il pavimento, inumidendo la struttura dell'edificio, che con il passare del tempo si degrada e rende l'ambiente abitativo insalubre (…)”.
Conclusioni quelle del Ctu rispetto alle quali la società convenuta non ha presentato osservazioni, limitandosi a contestarne il merito con la comparsa di costituzione soltanto nel presente giudizio.
Nondimeno le contestazioni della società finiscono con l'infrangersi contro le specifiche evidenze ottenute all'esito dell'applicazione di un'indagine tecnico - metodologica ineccepibile sotto ogni profilo, che non lascia spazio ad alcun punto di contraddizione e/o lacunoso. Peraltro,
l'infondatezza delle contestazioni alla CTU della Contea possono desumersi anche CP_2 dall'incapacità della società di far fronte ai fenomeni infiltrativi oggetto di causa, seppur interessata alla risoluzione delle predette problematiche sin dal 2012. Appare infatti evidente che se l'approccio metodologico e operativo della società convenuta fosse stato idoneo a risolvere i fenomeni infiltrativi non si sarebbe originato il presente contenzioso.
Le predette valutazioni, dunque, non possono che condurre all'accoglimento integrale dell'avanzata domanda di parte attrice, e quindi al riconoscimento della finale posta risarcitoria di
Euro 34.715,64 oltre IVA corrispondente all'importo necessario per provvedere all'eliminazione delle problematiche riscontrate.
L'ulteriore domanda risarcitoria per il ristoro dei danni non patrimoniali svolta dal ricorrente è invece infondata e deve essere rigettata.
Invero le plurime patologie dalle quali è affetto l' non appaiono riconducibili ai vizi Pt_1 dell'immobile oggetto di causa e risultano insorte in epoca ben più risalente rispetto alla compravendita dell'immobile del 2019 (cfr. certificazione medica in atti), né risulta in alcun modo dimostrato che il peggioramento delle condizioni di salute del medesimo sia eziologicamente riconducibile ai fenomeni infiltrativi presenti nell'immobile. La domanda risarcitoria formulata in via equitativa deve quindi essere rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale trasversale formulata dalla convenuta nei confronti CP_1 della società si osserva quanto segue. Controparte_2
E' preliminarmente destituita di fondamento la tesi della società secondo cui la convenuta
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sarebbe decaduta dalla possibilità di formulare detta domanda riconvenzionale.
Invero la si è tempestivamente costituita per cui la domanda, svolta nei confronti della CP_1 società convenuta anch'essa ritualmente costituita, deve ritenersi correttamente svolta. La giurisprudenza di legittimità, infatti, con orientamento maggioritario, ha chiarito che detta domanda è assoggettata alle forme e ai termini previsti dal codice di procedura civile per la proposizione della domanda riconvenzionale “in senso stretto” (con ciò intendendosi quella formulata dal convenuto nei confronti dell'attore), con conseguente inapplicabilità dell'art. 269 c.p.c. Invero, nelle ipotesi di cui alle lettere a)-c), non si può esigere l'impiego delle forme prescritte per la chiamata in causa del terzo “per l'evidente ragione” che non può configurarsi una “chiamata in causa” nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio, risultando, dunque, sufficiente e corretto formulare la domanda riconvenzionale trasversale nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, con l'unica precisazione che, qualora il convenuto destinatario della stessa risulti contumace, allora detta comparsa dovrà essergli notificata (cfr. Cass. ordinanza 9441 del 23 marzo 2022, conferma Cass. 12558/1999 e 6846/2017).
Nel caso di specie la ha formulato la domanda di manleva ai sensi dell'art. 1667 e 1669 c.c. CP_1 nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata pertanto la domanda riconvenzionale trasversale non può che ritenersi ammissibile, a nulla rilevando la circostanza per cui la medesima convenuta, aderendo all'orientamento minoritario della giurisprudenza di legittimità abbia chiesto in via prudenziale e in applicazione dell'art. 269 c.p.c. di essere comunque autorizzata a chiamare in causa la società con differimento dell'udienza di comparizione.
Nel merito la domanda è fondata.
Correttamente parte convenuta ha inquadrato l'azione nell'alveo dell'art. 1669 c.c., come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la denuncia di gravi difetti di costruzione, oltre che dal committente e suoi aventi causa, può essere fatta anche dagli acquirenti dell'immobile, in base al principio che le disposizioni di cui all'art. 1669 cod. civ. mirano a disciplinare le conseguenze dannose di quei difetti che incidono profondamente sugli elementi essenziali dell'opera e che influiscono sulla durata e solidità della stessa, compromettendone la conservazione e configurano, quindi, una responsabilità extracontrattuale, sancita per ragioni
e finalità di interesse generale, con la conseguenza che la relativa azione, nonostante la collocazione della norma tra quelle in materia di appalto, è data non solo al committente e suoi aventi causa nei confronti dell'appaltatore, ma anche all'acquirente nei confronti del costruttore venditore” (cfr. Cass. 632/2014).
La ha tempestivamente denunciato nel 2012 e nel 2016 i vizi infiltrativi riscontrati dopo CP_1 aver richiesto accertamenti alla ditta costruttrice per i difetti dell'opera. La società peraltro ha provveduto ad approntare riparazioni che non sono risultate definitive.
Inoltre, con scrittura privata in atti del 29.01.2016 la società espressamente riconosce i difetti di
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costruzione impegnandosi alla coibentazione dell'immobile.
Trova applicazione, dunque, il principio affermato in materia dalla Suprema Corte secondo cui
"l'intervento operato dalla società costruttrice - anche se attraverso il concreto espletamento da parte di terzi e nel diniego formale dell'esistenza di vizi tali da giustificare l'intervento del costruttore - con riferimento ai supposti vizi dovuti all'insufficiente impermeabilizzazione, non può che intendersi come conseguenza di un riconoscimento implicito degli stessi;
riconoscimento di vizi e difformità dell'opera che per la sua validità agli effetti dell'art.
1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi ad una confessione stragiudiziale circa la sua responsabilità; con la conseguente superfluità - in questo caso - della denuncia del committente prescritta a pena di decadenza" (così Cass. Sez. 3, n. 6263 del 2012).
Come è noto, la giurisprudenza ha svincolato l'obbligazione ripristinatoria e riparatoria riferita a gravi difetti costruttivi dagli angusti limiti temporali in cui è ristretta dall'art. 1669 c.c., almeno tutte le volte in cui si sia in presenza di riconoscimento di tali difetti da parte del costruttore, soprattutto se accompagnato dall'impegno di provvedere alla loro eliminazione. Tale riconoscimento, peraltro, non necessita di forme determinate, ma ben può risultare anche da fatti concludenti, desumibili ad esempio da riparazioni spontaneamente eseguite sull'opera realizzata.
La ragione di ciò si rinviene nella ricostruzione del riconoscimento dei vizi denunciati in termini di "nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in 10 anni dall'originario compimento dell'opera, si sostituisce a quello originario impedendo il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità stabilita in un anno dalla denuncia ed al contempo lasciando impregiudicata, qualora il difetto - nonostante le riparazioni apportate - riemerga prima che siano decorsi i 10 anni, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista" (Cassazione civile sez. II, 18/08/1981, n. 4936).
Il riconoscimento dei vizi da parte del costruttore (così come dell'appaltatore) supera dunque ogni eventuale problematica inerente la decadenza e/o prescrizione della denuncia e della relativa azione, in forza del principio secondo cui "nel giudizio contro il costruttore di un immobile per il risarcimento dei danni conseguenti ad un grave difetto di costruzione, ai sensi dell'art. 1669 c.c., l'eccezione del costruttore che, senza contestare il difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle opere, si risolve nel riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente (o i suoi aventi causa) dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c., dovendosi estendere alla responsabilità dell'appaltatore costruttore dell'immobile la regola del capoverso dell'art. 1667 c.c., per il quale, ai fini della garanzia dei vizi dell'opera eseguita dall'appaltatore, la denuncia dei vizi, da parte del committente, nel termine di sessanta giorni dalla scoperta, indicato dalla medesima norma, non e necessaria se l'appaltatore riconosce le difformità o i vizi dell'opera" (Cass. Sez. 2, n. 2733 del 05/02/2013).
Ebbene, nel caso di specie, avendo l'appaltatore non solo riconosciuto espressamente i vizi, ma
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essendosi anche impegnato ad eliminarli (come in effetti ha fatto nel 2012 e nel 2016), non possono trovare applicazione i termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1669 c.c.
Ciò premesso, ritiene lo scrivente magistrato che la domanda riconvenzionale trasversale di manleva deve essere accolta.
Invero i vizi sopra dettagliatamente individuati all'esito della CTU già esaminata sono incontrovertibilmente riconducibili a difetti costruttivi imputabili alla società convenuta.
La giurisprudenza, di merito e legittimità, ha interpretato la disposizione di cui all'art. 1669 c.c. abbandonando le rigidità iniziali che avevano portato a ritenere la sua applicazione solo ai casi in cui dalle deficienze costruttive fosse derivata una apprezzabile menomazione del bene, tale da comprometterne la statica ovvero la stessa conservazione. Nel corso del tempo, invero, si è affermata una diversa esegesi della fattispecie normativa in esame sintetizzata nella seguente massima: "i gravi difetti di costruzione che a norma dell'art. 1669 cod. civ. possono dare luogo all'azione di responsabilità del committente nei confronti dell'appaltatore non si identificano soltanto con i fenomeni che incidono sulla stabilità dell'edificio, ma possono consistere in alterazioni che pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidono in modo globale sulla sua struttura e funzionalità e ne menomano apprezzabilmente il godimento" (Cass. n. 4692/1999).
All'esito dell'espletata CTU non può che concludersi nel senso che i vizi infiltrativi oggetto di causa incidono ictu oculi sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile pregiudicandone in maniera apprezzabile il godimento.
La deve quindi essere condannata a manlevare dal risarcimento del CP_2 CP_2 CP_1 danno così come sopra accertato.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle afferenti a tutte l'effettuata Ctu, per come già liquidate nel corso del procedimento per ATP, seguono il criterio della soccombenza e, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati facendo richiamo al principio del c.d. "decisum" ed alla concreta attività processuale svolta, trovano ristoro come da dispositivo.
Possono essere dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti del rimasto CP_3 contumace.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, previo accertamento nell'immobile per cui è lite dei gravi vizi per come emersi in sede istruttoria, condanna la convenuta a corrispondere CP_1
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in favore della controparte la complessiva somma di Euro 34.715,64 oltre IVA oltre agli interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, corrispondente all'importo necessario per provvedere all'eliminazione delle problematiche riscontrate;
b) rigetta per il resto la domanda risarcitoria del ricorrente;
c) pone definitivamente a carico della medesima conventa le spese riguardanti l'espletata CP_1
Ctu, per come già liquidate nel corso del procedimento per ATP così come documentate in atti;
d) in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale di condanna CP_1 [...]
a tenere indenne e manlevare dalla condanna di cui ai capi a) e c); CP_2 CP_1
e) condanna e alla refusione, nei confronti del ricorrente, delle spese CP_1 Controparte_2 di lite, che si determinano in complessivi Euro 14.103 ciascuno, oltre spese vive, rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
f) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che liquida Controparte_2 CP_1 in € 14.103 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa dovuti, come per legge;
g) dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti del condominio rimasto contumace.
Civitavecchia, 28 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Silvia Vitelli
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