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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/07/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1284/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1284/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Raffaele Fiore, elettivamente domiciliati in Barletta, alla via
Imbriani n. 13, presso lo studio del difensore
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele di Mauro e Aristide P.IVA_1
Guerrasio, elettivamente domiciliato in Foggia, al C.so Roma, 2, presso la sede del CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, pubblicata in data 13.8.2018 a definizione della controversia iscritta al n. 1408/2015 promossa nei confronti del da , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2015, , e Parte_1 Parte_2 [...] hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Cerignola, il Parte_3
, per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro Controparte_2 occorso nelle giornate del 9 e 10 Giugno 2014 e condannarlo al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 2.260,00 o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto che:
- essi sono comproprietari, all'interno di un più vasto comprensorio, di un fondo rustico sito in agro di Cerignola, identificato catastalmente con la particella 124, foglio di mappa 125, dell'estensione di 2 ettari;
- tale fondo rustico è attraversato da una condotta idrica di proprietà del;
CP_1
- nei giorni del 9 e 10 Giugno 2014 essi non avevano potuto procedere alla raccolta del grano per il fatto che la superficie, corrispondente alla particella indicata, era stata interessata da un sovrabbondante riversamento di acqua, fuoriuscita a causa di una rottura dalla condotta del;
Controparte_2
- la richiesta risarcitoria era stata quantificata in € 1.960,00, essendo stato calcolato in 70 quintali di grano duro il raccolto non effettuato ed in € 28,00 il mancato introito per quintale, in aggiunta ad € 300,00, necessari per l'aratura speciale, imposta dal riversamento di acqua, al fine di ripristinare la normale ossigenazione del terreno;
- ogni tentativo di definire bonariamente la controversia era rimasto inevaso.
, e hanno concluso chiedendo: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“dichiararsi il responsabile del sinistro occorso e per l'effetto condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni in favore degli attori in misura di € 2.260,00 o di altra somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 1408/2015.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea nell'an e nel CP_1 quantum e chiedendone il rigetto con refusione delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita unicamente a mezzo di c.t.u. tecnica nominando all'uopo la dott.ssa agr. Per_1
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata definita con sentenza n. 470/2018 con la quale il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, ritenendola infondata e non provata, compensando integralmente le spese legali e ponendo definitivamente a carico degli attori le sole spese anticipate per la c.t.u. Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 13.2.2019, hanno interposto gravame
, e deducendone l'erroneità e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo: “in riforma della impugnata sentenza n. 470/2018 del Giudice di Pace di Cerignola, voglia accogliere le seguenti conclusioni. a-dichiararsi il Controparte_2
responsabile del sinistro occorso in data 9/10 Giugno 2014 nel fondo di proprietà
[...] degli appellanti, dell'estensione di due ettari, posto in agro di Cerignola, e per l'effetto condannarsi detto al risarcimento dei danni in favore degli appellanti in misura di € CP_1
2.160,00 oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT , a far data dal 9/6/2014 fino al soddisfo, nonché alla corresponsione degli ulteriori interessi legali sul quantum risarcitorio per il periodo intercorrente fra la data della sentenza e quella dell'effettivo pagamento;
b- porsi a carico del convenuto la spesa inerente CP_1 alla C.T.U. e per l'effetto condannarsi il alla Controparte_2 restituzione in favore degli appellanti dell'importo di € 350,00 da essi anticipato a tale titolo .
Vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
Con comparsa depositata in data 9.5.2019 si è costituito in appello il , deducendo la CP_1 correttezza delle conclusioni dell'impugnata sentenza ed il rigetto integrale del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese. Ha altresì chiesto la condanna degli appellanti alla restituzione in suo favore della somma di € 235,00 corrisposta a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2023.
Precisate le conclusioni, e pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, all'udienza del 7.04.2025
è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Gli appellanti hanno introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'applicazione – al caso di specie
– dell'art. 115 c.p.c. Gli appellanti ha censurato globalmente la sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo che questi avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova incombente su di essi a fronte della contestazione dei fatti operata solo in via generica dal in occasione della CP_1 costituzione nel giudizio.
In particolare, hanno dedotto di aver provato di essere proprietari del fondo e di aver subito i danni lamentati a mezzo di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e di perizia estimativa di parte ai fini della prova del quantum richiesto, e che, di contro il si era limitato a CP_1 contestare in modo generico la pretesa attorea senza, tuttavia, articolare alcuna difesa tesa a smentirne la tesi.
L'appellato dal canto suo, ha evidenziato che, in fase di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, aveva contestato esplicitamente sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria avanzata deducendo che i fatti dedotti da controparte non avevano trovato alcun riscontro da parte dei tecnici del . CP_1
3.1 Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, appare opportuno precisare che il principio di non contestazione, evocato nel presente giudizio di appello, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. Si tratta di un principio di tradizionale applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti specialmente dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale.
Il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati sono posti fuori del thema probandum, non hanno bisogno di essere provati, devono, invece, essere considerati come esistenti dal giudice. La non contestazione consiste in un comportamento omissivo della controparte;
il carattere omissivo del comportamento rende particolarmente delicata l'individuazione da parte del giudice di quando un fatto sia effettivamente non contestato. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati "tout court” (cfr., Cass., sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1540) è stato affermato con riguardo al rito del lavoro e successivamente esteso al rito civile riformato.
Pertanto, la parte ha un preciso onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi. Solo i fatti, principali o secondari, rilevanti possono formare oggetto di prova, ma non tutti i fatti rilevanti sono bisognosi di prova: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono pacifici. Il difetto di contestazione implica l'ammissione dei fatti dedotti in giudizio se si tratta di fatti c.d. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti c.d. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituirebbe argomento di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Tanto premesso, tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20525/2020
“L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione”.
Con l'ordinanza 26908/2020 la Corte di Cassazione ha affermato: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”.
Con maggiore impegno esplicativo, il principio giuridico contenuto nell'art.115 c.p.c. è applicabile nel caso in cui l'atto di citazione e la documentazione allegata contengano tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per consentire al convenuto la possibilità, sin dalla costituzione in giudizio, di prendere posizione in modo specifico sui fatti di causa.
Nel caso di specie deve rilevarsi che i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale sono stati dedotti genericamente e contestati, seppure integralmente, in modo altrettanto generico.
Invero, gli appellanti nulla hanno dedotto sulla ricostruzione della dinamica dell'evento, non hanno allegato alcuna documentazione attestante l'evento dannoso ed il relativo nesso di causalità con l'affermata rottura della condotta idrica nei giorni 09 e 10 giugno 2014 limitandosi esclusivamente ad allegare documentazione fotografica non datata e non databile e una relazione tecnica di parte a firma del geom. Fiore.
L'appellato, dal canto suo, ha contestato complessivamente la pretesa risarcitoria, soprattutto avuto riguardo al quantum, evidenziando, anche all'udienza di trattazione celebrata in data
03.02.2016, che i fatti dedotti non avevano trovato alcun riscontro da parte dei tecnici del
, chiedendo ammettersi prova orale a mezzo del teste , sulla CP_1 Testimone_1 circostanza relativa al sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, prova testimoniale non ammessa dal GdP a scioglimento della riserva del 10.2.2016.
Conclusivamente, considerando tanto la genericità delle allegazioni attoree tanto quella delle difese del convenuto, non può dirsi che il Giudice di Pace non abbia valutato correttamente l'operatività dell'art. 115 nel caso di specie e, pertanto, tale ragione d'appello deve essere rigettata.
3.2 Venendo al merito, preliminarmente, va rilevato che la vicenda che ci occupa va inquadrata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - in quanto, come sostenuto ormai dalla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 2481 e 2482/2018; n. 27724/2018; n.
18325/2018; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4495; Cass. 23 marzo 2011, n. 6677; Cass. 19 maggio
2011, n. 11016), tale disciplina trova applicazione anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei concessionari.
Presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola.
Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Fatte le necessarie premesse di carattere sistematico, va, innanzitutto, rilevato che nel caso di specie sussiste il rapporto di custodia tra il e la condotta, essendo Controparte_1 circostanza incontestata e affermata anche da parte appellata con conseguente operatività nei confronti del della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa CP_1 custodia e prevenzione.
Tuttavia, sono stati contestati i profili relativi alla verificazione del fatto storico e al danno- evento subito dagli appellanti (ovvero, la rottura delle tubature e il conseguente evento di allagamento dei terreni di parte appellante); per tale ragione, questi ultimi avevano l'onere di provare sia il fatto storico per come dedotto sia il nesso di causalità tra i danni lamentati e la rottura delle tubazioni.
Tale prova non è stata fornita.
La pronuncia resa si attesta corretta e coerente con le risultanze assunte in istruttoria atteso che con motivazione che si condivide, il Giudice di Pace ha analizzato compiutamente gli esiti istruttori raccolti dandone conto in modo esaustivo nella sentenza appellata.
Il giudice di prime cure ha rilevato che, pur essendo stata fissata udienza di articolazione nei mezzi istruttori, parte attrice non aveva articolato alcuna prova orale attestante l'effettivo verificarsi dell'evento, vale a dire l'allagamento nelle giornate indicate nell'atto di citazione, né tantomeno aveva allegato documentazione a riscontro di quanto narrato, ad esempio sulla circostanza che fosse stato necessario un intervento di recupero, da parte di altro mezzo, della mietitrebbia affossata nel fondo a causa dell'allagamento.
Al verificarsi del fatto, non era stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare le dichiarazioni dei presenti in verbali;
operazione, quest'ultima, che ancorché non obbligatoria, avrebbero sicuramente fornito al Giudice un riscontro documentale certo circa l'effettiva rottura delle tubature, l'importanza della perdita e le condizioni del terreno al momento del fatto.
Parte appellante, unitamente all'atto introduttivo, ha provveduto ad allegare una perizia di parte, che non ha affatto contribuito ad indicare le cause e le modalità dell'evento di danno asseritamente verificatosi, né la tempistica del fatto, limitanfosi ad affermare che “Tale condotta nel periodo primaverile dell'anno 2014 si è rotta causando allagamenti vistosi nei campi con perdita di prodotto” (cfr. relazione c.t.p. in atti). La documentazione fotografica a corredo di tale relazione è risultata non datata e non databile e, pertanto, non facente prova dell'effettiva condizione del fondo al momento del fatto.
A tanto deve aggiungersi che, con decisione che si condivide, il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto irrilevanti gli esiti raggiunti dalla c.t.u. in atti, rilevando che lo stesso perito ha espressamente evidenziato come l'allagamento di cui è causa era avvenuto due anni prima della redazione della perizia e, pertanto, non era possibile osservare alcun tipo di danno sulle culture presenti, evidenziando, addirittura, l'impossibilità di quantificare esattamente l'estensione del fondo interessato dall'asserita perdita.
Alla luce di tali considerazioni, non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione dell'allagamento, dell'eziologia dello stesso, della sua entità e del nesso causale rispetto ai danni lamentati da parte attrice, odierna appellante. Per tali ragioni l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata.
4. Avuto riguardo alla domanda di restituzione avanzata da parte appellata della somma di €
235,00 corrisposta a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, deve anzitutto rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello” (cfr. Cass. 15 marzo 2021, n. 7144, Cass., 21 luglio 2020, n. 15457;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292). Tanto premesso, considerato che risulta documentato il versamento dell'intera imposta di registro da parte dell'appellato e che risulta altresì depositata in atti copia della sentenza n. 470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha integralmente compensato le spese del giudizio, poichè la compensazione riguarda tutte le spese, dunque anche quelle di registrazione, e le stesse debbono intendersi poste in misura della metà a carico di entrambe le parti del processo, gli appellanti devono essere condannati alla restituzione della somma di € 117,50, pari alla metà della spesa sostenuta dal . CP_1
5. Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e e si liquidano in favore dell'appellato , come specificato in dispositivo, in conformità al CP_1
D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti per lo scaglione corrispondente al valore dichiarato della domanda.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello interposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del e conferma la sentenza n.
[...] Controparte_1
470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola;
- condanna , e alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite sostenute dal , che liquida in euro Controparte_1
1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
- condanna , e alla restituzione, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore del della somma di € 117,50 a titolo di spese Controparte_1 per la registrazione della sentenza appellata;
- condanna gli appellanti , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Foggia, in data 11 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1284/2019 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. Raffaele Fiore, elettivamente domiciliati in Barletta, alla via
Imbriani n. 13, presso lo studio del difensore
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore (C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaele di Mauro e Aristide P.IVA_1
Guerrasio, elettivamente domiciliato in Foggia, al C.so Roma, 2, presso la sede del CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, pubblicata in data 13.8.2018 a definizione della controversia iscritta al n. 1408/2015 promossa nei confronti del da , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_3
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e diritto della decisione. Con atto di citazione notificato in data 8.7.2015, , e Parte_1 Parte_2 [...] hanno convenuto in giudizio, dinnanzi al Giudice di Pace di Cerignola, il Parte_3
, per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro Controparte_2 occorso nelle giornate del 9 e 10 Giugno 2014 e condannarlo al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 2.260,00 o di altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto che:
- essi sono comproprietari, all'interno di un più vasto comprensorio, di un fondo rustico sito in agro di Cerignola, identificato catastalmente con la particella 124, foglio di mappa 125, dell'estensione di 2 ettari;
- tale fondo rustico è attraversato da una condotta idrica di proprietà del;
CP_1
- nei giorni del 9 e 10 Giugno 2014 essi non avevano potuto procedere alla raccolta del grano per il fatto che la superficie, corrispondente alla particella indicata, era stata interessata da un sovrabbondante riversamento di acqua, fuoriuscita a causa di una rottura dalla condotta del;
Controparte_2
- la richiesta risarcitoria era stata quantificata in € 1.960,00, essendo stato calcolato in 70 quintali di grano duro il raccolto non effettuato ed in € 28,00 il mancato introito per quintale, in aggiunta ad € 300,00, necessari per l'aratura speciale, imposta dal riversamento di acqua, al fine di ripristinare la normale ossigenazione del terreno;
- ogni tentativo di definire bonariamente la controversia era rimasto inevaso.
, e hanno concluso chiedendo: Parte_1 Parte_2 Parte_3
“dichiararsi il responsabile del sinistro occorso e per l'effetto condannarlo al CP_1 risarcimento dei danni in favore degli attori in misura di € 2.260,00 o di altra somma maggiore
o minore ritenuta di giustizia, nei limiti di competenza del giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il giudizio è stato iscritto al n. R.G. 1408/2015.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la domanda attorea nell'an e nel CP_1 quantum e chiedendone il rigetto con refusione delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa è stata istruita unicamente a mezzo di c.t.u. tecnica nominando all'uopo la dott.ssa agr. Per_1
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata definita con sentenza n. 470/2018 con la quale il
Giudice di Pace ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, ritenendola infondata e non provata, compensando integralmente le spese legali e ponendo definitivamente a carico degli attori le sole spese anticipate per la c.t.u. Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato il 13.2.2019, hanno interposto gravame
, e deducendone l'erroneità e Parte_1 Parte_2 Parte_3 chiedendo: “in riforma della impugnata sentenza n. 470/2018 del Giudice di Pace di Cerignola, voglia accogliere le seguenti conclusioni. a-dichiararsi il Controparte_2
responsabile del sinistro occorso in data 9/10 Giugno 2014 nel fondo di proprietà
[...] degli appellanti, dell'estensione di due ettari, posto in agro di Cerignola, e per l'effetto condannarsi detto al risarcimento dei danni in favore degli appellanti in misura di € CP_1
2.160,00 oltre agli interessi legali da calcolarsi sulla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT , a far data dal 9/6/2014 fino al soddisfo, nonché alla corresponsione degli ulteriori interessi legali sul quantum risarcitorio per il periodo intercorrente fra la data della sentenza e quella dell'effettivo pagamento;
b- porsi a carico del convenuto la spesa inerente CP_1 alla C.T.U. e per l'effetto condannarsi il alla Controparte_2 restituzione in favore degli appellanti dell'importo di € 350,00 da essi anticipato a tale titolo .
Vinte e rifuse le spese e competenze del doppio grado di giudizio con gli accessori di legge”.
Con comparsa depositata in data 9.5.2019 si è costituito in appello il , deducendo la CP_1 correttezza delle conclusioni dell'impugnata sentenza ed il rigetto integrale del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese. Ha altresì chiesto la condanna degli appellanti alla restituzione in suo favore della somma di € 235,00 corrisposta a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado.
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.09.2023.
Precisate le conclusioni, e pervenuta la causa allo scrivente Magistrato, all'udienza del 7.04.2025
è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1. In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
2. Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Gli appellanti hanno introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di prime cure sulla scorta del seguente motivo di appello:
- erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'applicazione – al caso di specie
– dell'art. 115 c.p.c. Gli appellanti ha censurato globalmente la sentenza emessa dal Giudice di prime cure deducendo che questi avrebbe errato nel ritenere non assolto l'onere della prova incombente su di essi a fronte della contestazione dei fatti operata solo in via generica dal in occasione della CP_1 costituzione nel giudizio.
In particolare, hanno dedotto di aver provato di essere proprietari del fondo e di aver subito i danni lamentati a mezzo di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi e di perizia estimativa di parte ai fini della prova del quantum richiesto, e che, di contro il si era limitato a CP_1 contestare in modo generico la pretesa attorea senza, tuttavia, articolare alcuna difesa tesa a smentirne la tesi.
L'appellato dal canto suo, ha evidenziato che, in fase di costituzione nel giudizio di CP_1 primo grado, aveva contestato esplicitamente sia l'an che il quantum della richiesta risarcitoria avanzata deducendo che i fatti dedotti da controparte non avevano trovato alcun riscontro da parte dei tecnici del . CP_1
3.1 Dato atto delle rispettive posizioni delle parti, appare opportuno precisare che il principio di non contestazione, evocato nel presente giudizio di appello, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. Si tratta di un principio di tradizionale applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti specialmente dell'attore, per evitare il compimento di attività inutili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale.
Il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati sono posti fuori del thema probandum, non hanno bisogno di essere provati, devono, invece, essere considerati come esistenti dal giudice. La non contestazione consiste in un comportamento omissivo della controparte;
il carattere omissivo del comportamento rende particolarmente delicata l'individuazione da parte del giudice di quando un fatto sia effettivamente non contestato. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati "tout court” (cfr., Cass., sez. trib., 24 gennaio 2007, n. 1540) è stato affermato con riguardo al rito del lavoro e successivamente esteso al rito civile riformato.
Pertanto, la parte ha un preciso onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi. Solo i fatti, principali o secondari, rilevanti possono formare oggetto di prova, ma non tutti i fatti rilevanti sono bisognosi di prova: tali non sono i fatti non contestati che, in quanto ammessi, sono pacifici. Il difetto di contestazione implica l'ammissione dei fatti dedotti in giudizio se si tratta di fatti c.d. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti c.d. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituirebbe argomento di prova ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c.
Tanto premesso, tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20525/2020
“L'operatività del principio di non contestazione, con conseguente "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio, postula che la parte dalla quale è invocato abbia per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di provvedere ad una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte è tenuta a prendere posizione”.
Con l'ordinanza 26908/2020 la Corte di Cassazione ha affermato: “Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata”.
Con maggiore impegno esplicativo, il principio giuridico contenuto nell'art.115 c.p.c. è applicabile nel caso in cui l'atto di citazione e la documentazione allegata contengano tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per consentire al convenuto la possibilità, sin dalla costituzione in giudizio, di prendere posizione in modo specifico sui fatti di causa.
Nel caso di specie deve rilevarsi che i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale sono stati dedotti genericamente e contestati, seppure integralmente, in modo altrettanto generico.
Invero, gli appellanti nulla hanno dedotto sulla ricostruzione della dinamica dell'evento, non hanno allegato alcuna documentazione attestante l'evento dannoso ed il relativo nesso di causalità con l'affermata rottura della condotta idrica nei giorni 09 e 10 giugno 2014 limitandosi esclusivamente ad allegare documentazione fotografica non datata e non databile e una relazione tecnica di parte a firma del geom. Fiore.
L'appellato, dal canto suo, ha contestato complessivamente la pretesa risarcitoria, soprattutto avuto riguardo al quantum, evidenziando, anche all'udienza di trattazione celebrata in data
03.02.2016, che i fatti dedotti non avevano trovato alcun riscontro da parte dei tecnici del
, chiedendo ammettersi prova orale a mezzo del teste , sulla CP_1 Testimone_1 circostanza relativa al sopralluogo effettuato sui luoghi di causa, prova testimoniale non ammessa dal GdP a scioglimento della riserva del 10.2.2016.
Conclusivamente, considerando tanto la genericità delle allegazioni attoree tanto quella delle difese del convenuto, non può dirsi che il Giudice di Pace non abbia valutato correttamente l'operatività dell'art. 115 nel caso di specie e, pertanto, tale ragione d'appello deve essere rigettata.
3.2 Venendo al merito, preliminarmente, va rilevato che la vicenda che ci occupa va inquadrata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – secondo cui ciascuno è responsabile dei danni cagionati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito - in quanto, come sostenuto ormai dalla pacifica giurisprudenza (cfr. Cass., sez. III, n. 2481 e 2482/2018; n. 27724/2018; n.
18325/2018; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4495; Cass. 23 marzo 2011, n. 6677; Cass. 19 maggio
2011, n. 11016), tale disciplina trova applicazione anche nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei concessionari.
Presupposti di tale responsabilità sono rappresentati dal rapporto di custodia, da intendersi come potere di fatto in concreto esercitabile, e dal nesso causale tra il danno e la cosa.
Al contrario, privo di qualsiasi rilevanza appare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, stante la natura palesemente oggettiva della responsabilità in parola.
Ne consegue, pertanto, che all'attore spetta esclusivamente provare il danno e la circostanza che esso trovi la sua origine nella cosa, mentre il convenuto può liberarsi dall'obbligazione risarcitoria solo dimostrando il caso fortuito.
Fatte le necessarie premesse di carattere sistematico, va, innanzitutto, rilevato che nel caso di specie sussiste il rapporto di custodia tra il e la condotta, essendo Controparte_1 circostanza incontestata e affermata anche da parte appellata con conseguente operatività nei confronti del della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa CP_1 custodia e prevenzione.
Tuttavia, sono stati contestati i profili relativi alla verificazione del fatto storico e al danno- evento subito dagli appellanti (ovvero, la rottura delle tubature e il conseguente evento di allagamento dei terreni di parte appellante); per tale ragione, questi ultimi avevano l'onere di provare sia il fatto storico per come dedotto sia il nesso di causalità tra i danni lamentati e la rottura delle tubazioni.
Tale prova non è stata fornita.
La pronuncia resa si attesta corretta e coerente con le risultanze assunte in istruttoria atteso che con motivazione che si condivide, il Giudice di Pace ha analizzato compiutamente gli esiti istruttori raccolti dandone conto in modo esaustivo nella sentenza appellata.
Il giudice di prime cure ha rilevato che, pur essendo stata fissata udienza di articolazione nei mezzi istruttori, parte attrice non aveva articolato alcuna prova orale attestante l'effettivo verificarsi dell'evento, vale a dire l'allagamento nelle giornate indicate nell'atto di citazione, né tantomeno aveva allegato documentazione a riscontro di quanto narrato, ad esempio sulla circostanza che fosse stato necessario un intervento di recupero, da parte di altro mezzo, della mietitrebbia affossata nel fondo a causa dell'allagamento.
Al verificarsi del fatto, non era stata allertata alcuna autorità che potesse constatare l'accaduto e riversare le dichiarazioni dei presenti in verbali;
operazione, quest'ultima, che ancorché non obbligatoria, avrebbero sicuramente fornito al Giudice un riscontro documentale certo circa l'effettiva rottura delle tubature, l'importanza della perdita e le condizioni del terreno al momento del fatto.
Parte appellante, unitamente all'atto introduttivo, ha provveduto ad allegare una perizia di parte, che non ha affatto contribuito ad indicare le cause e le modalità dell'evento di danno asseritamente verificatosi, né la tempistica del fatto, limitanfosi ad affermare che “Tale condotta nel periodo primaverile dell'anno 2014 si è rotta causando allagamenti vistosi nei campi con perdita di prodotto” (cfr. relazione c.t.p. in atti). La documentazione fotografica a corredo di tale relazione è risultata non datata e non databile e, pertanto, non facente prova dell'effettiva condizione del fondo al momento del fatto.
A tanto deve aggiungersi che, con decisione che si condivide, il giudice di primo grado ha ritenuto del tutto irrilevanti gli esiti raggiunti dalla c.t.u. in atti, rilevando che lo stesso perito ha espressamente evidenziato come l'allagamento di cui è causa era avvenuto due anni prima della redazione della perizia e, pertanto, non era possibile osservare alcun tipo di danno sulle culture presenti, evidenziando, addirittura, l'impossibilità di quantificare esattamente l'estensione del fondo interessato dall'asserita perdita.
Alla luce di tali considerazioni, non può, pertanto, ritenersi raggiunta la prova in ordine alla verificazione dell'allagamento, dell'eziologia dello stesso, della sua entità e del nesso causale rispetto ai danni lamentati da parte attrice, odierna appellante. Per tali ragioni l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata.
4. Avuto riguardo alla domanda di restituzione avanzata da parte appellata della somma di €
235,00 corrisposta a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado, deve anzitutto rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello” (cfr. Cass. 15 marzo 2021, n. 7144, Cass., 21 luglio 2020, n. 15457;
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2292). Tanto premesso, considerato che risulta documentato il versamento dell'intera imposta di registro da parte dell'appellato e che risulta altresì depositata in atti copia della sentenza n. 470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola, che ha integralmente compensato le spese del giudizio, poichè la compensazione riguarda tutte le spese, dunque anche quelle di registrazione, e le stesse debbono intendersi poste in misura della metà a carico di entrambe le parti del processo, gli appellanti devono essere condannati alla restituzione della somma di € 117,50, pari alla metà della spesa sostenuta dal . CP_1
5. Le spese di giudizio del presente grado seguono la soccombenza degli appellanti e e si liquidano in favore dell'appellato , come specificato in dispositivo, in conformità al CP_1
D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i parametri medi stabiliti dalle tabelle attualmente vigenti per lo scaglione corrispondente al valore dichiarato della domanda.
Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello interposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti del e conferma la sentenza n.
[...] Controparte_1
470/2018 resa dal Giudice di Pace di Cerignola;
- condanna , e alla refusione Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite sostenute dal , che liquida in euro Controparte_1
1.701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
- condanna , e alla restituzione, Parte_1 Parte_2 Parte_3 in favore del della somma di € 117,50 a titolo di spese Controparte_1 per la registrazione della sentenza appellata;
- condanna gli appellanti , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Foggia, in data 11 luglio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura