Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2358
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Sentenza 24 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Velletri, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa civile promossa da un soggetto, attore, nei confronti di una società, convenuta, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'attore a seguito di una caduta in bicicletta avvenuta il 14 agosto 2019 su una strada pubblica, imputata a un dissesto stradale. L'attore ha dedotto la responsabilità extracontrattuale della convenuta ai sensi degli articoli 2051 o 2043 del codice civile, lamentando lesioni personali e danni al velocipede, quantificati in euro 1.355, e sostenendo che la caduta fosse stata causata da una buca ricoperta di asfalto molle. La società convenuta ha contestato la propria responsabilità, escludendo la configurabilità del danno da cosa in custodia e attribuendo l'evento a un urto con un'altra bicicletta, addebitando la responsabilità all'attore per violazione dell'articolo 149 del codice della strada, per la visibilità della buca e per la conoscenza del luogo. L'istruttoria si è svolta mediante l'interrogatorio di due persone e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale.

Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, ritenendo non provato il nesso eziologico diretto tra la cosa (la via dissestata) e l'evento lesivo. La responsabilità della società convenuta, pur riconducibile alla disciplina dell'articolo 2051 del codice civile, è stata esclusa in quanto la caduta dell'attore è stata ascrivibile a un urto con un'altra bicicletta. A tal fine, il giudice ha valorizzato le dichiarazioni contenute nella relazione di incidente stradale, ritenendo inutilizzabile una dichiarazione testimoniale contrastante, e ha considerato l'esposizione della parte attrice verbalizzata dai carabinieri come prova della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese. Il Tribunale ha altresì evidenziato che, anche qualora si configurasse una responsabilità concorrente ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile, l'omessa manutenzione della strada non costituiva un antecedente causale certo della caduta del primo ciclista. Inoltre, la condotta imprudente del danneggiato, manifestata dall'orario dell'incidente con chiara visibilità, dall'urto con altro velocipede e dalle dimensioni del dissesto, è stata ritenuta idonea a escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, configurando un fatto impeditivo della responsabilità della convenuta ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2358
    Giurisdizione : Trib. Velletri
    Numero : 2358
    Data del deposito : 24 novembre 2025

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