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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/11/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5186 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione in data 8.7.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Fraioli in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Valmontone, alla Via A. Gramsci n.81,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Maria Controparte_1
Corbò in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Antonio Bertoloni n.5.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno cagionato da cosa in custodia.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 12.7.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell'infortunio
[...] verificatosi il 14.8.2019, allorché alla guida della sua bicicletta cadeva in una pubblica via
(Segni - S.R. n.609 Carpinetana) a causa di un dissesto.
Il citante ha riferito: che il 14.8.2019 ha percorso con la propria bicicletta la S.R. n.609
Carpinetana; che al Km 5+600 della via accennata è caduto a causa di una grossa buca ricoperta di asfalto molle e deformato;
che a causa della cascata ha subito lesioni;
che per riparare il velocipede è necessaria la somma di euro 1.355; che ha infruttuosamente chiesto il risarcimento del danno subito;
che sussistono gli estremi della responsabilità extracontrattuale della convenuta, ex art. 2051 o 2043 c.c..
La citata ha replicato: che non è ipotizzabile una propria responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia;
che la caduta dell'attore è stata causata da un urto con altra bicicletta;
che l'evento dannoso è integralmente attribuibile alla controparte (per violazione dell'art.149 codice della strada, per la visibilità della buca, per la conoscenza del luogo e la segnalazione del dissesto); che la domanda deve essere rigettata.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio di due persone. Durante il processo è stato nominato (dal pecedente giudice) un consulente tecnico di ufficio medico – legale.
In data 8.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto individuata la natura della asserita responsabilità della società per il danno subito dall'attore, conseguente a dissesto di una pubblica via.
La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia si applica anche alle ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale originatesi da beni pubblici di rilevante estensione, demaniali o patrimoniali, adibiti ad usi generali e diretti poiché la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della regola richiamata, ma implicano soltanto che nell'applicazione di tale norma, tali caratteristiche assumono rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito (cfr. C. n.19653/2004); in tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo
2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode (cfr. C. n.15779/2006).
I principi surriferiti evidenziano che la responsabilità della società convenuta, per i danni indicati dall'attore, deve essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2051 c.c., con necessità di verificare la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia si fonda su una relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene alle modalità di causazione del danno, perciò, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. C. n.5031/1998 e C.
n.12500/1995). ha riferito: “[…] io non ho assistito all'incidente […]”; ha Testimone_1 Controparte_2 narrato: “[…] preciso che il secondo ciclista ha preso lo stesso avvallamento ed è ceduto all'interno della propria corsia di marcia sul lato sinistro […]”. Ora la dichiarazione resa in udienza da deve ritenersi inutilizzabile (per errore Controparte_2 di ricordo) perché contrastante con le affermazioni, della predetta persona, riprodotte nella relazione di incidente stradale (“[…] il primo passando su una buca in parte riparata perdeva
l'equilibrio […] Il secondo ciclista non riusciva ed evitarlo impattava con la ruota la bici di quello finito a terra, cadendo anch'esso […]”) (cfr. relazione di incidente stradale). ha dunque riferito: “[…] il ciclista che mi precedeva […] perdeva il controllo Parte_1 della bicicletta […] non riuscivo ad evitare l'impatto con lo stesso […]” (cfr. relazione di incidente stradale).
L'esposizione della parte attrice, verbalizzata dai carabinieri, può essere utilizzata in applicazione del principio secondo cui il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia ha efficacia di piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 c.c.) quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti (cfr. C. n.29320/2022 C.
n.25844/2008).
Dalle argomentazioni di cui sopra deriva l'inesistenza della prova di un rapporto eziologico diretto tra cosa (via dissestata) ed evento lesivo.
La caduta del citante è infatti ascrivibile ad urto con altra bicicletta, con esigenza di accertare l'esistenza di un fatto dannoso imputabile a più soggetti ex art. 2055 c.c. (o, in altre parole, se l'omessa manutenzione della strada costituisca o meno un antecedente causale dell'evento denunciato [condicio sine qua non]).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (cfr. C. n.1842/2021 e C. n.20192 /2014).
Ebbene l'inesatta riparazione del manto stradale non costituisce, in modo indubbio, un antecedente causale della caduta del primo ciclista;
l'istruttoria non è stata infatti finalizzata all'accertamento del motivo della caduta del primo velocipedista (per inutilizzabilità della dichiarazione resa in udienza da [per il motivo di cui sopra]), precludendo Controparte_2
l'affermazione della responsabilità concorrente della convenuta.
In ogni caso la condotta imprudente del danneggiato sarebbe suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento (cfr. C. n.21675/2023 e C. n.34886/2021). Orbene l'orario dell'incidente (con chiara visibilità della strada e della bicicletta ostacolante), l'urto con altro velocipide (denotante l'assenza di una distanza di sicurezza tra biciclette), le dimensioni del dissesto (lunghezza di mt 2,50 e larghezza di mt 1,10) manifestano la prevedibilità e la percepibilità della situazione di pericolo, con caduta imputabile ad imprudente condotta del danneggiato, condotta idonea ad eludere il nesso causale.
La ragione da ultimo evidenziata (condotta imprudente del danneggiato) esclude pure l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. sussistendo un fatto impeditivo della responsabilità della convenuta (cfr. C. n.12821/2015).
La caduta della parte attrice, idonea ad ingenerare aspettative di diritto, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 20.11.2025 Il Giudice
c.p.c., vertente tra
rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Fraioli in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Valmontone, alla Via A. Gramsci n.81,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Maria Controparte_1
Corbò in virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Antonio Bertoloni n.5.
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – danno cagionato da cosa in custodia.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 12.7.2021 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell'infortunio
[...] verificatosi il 14.8.2019, allorché alla guida della sua bicicletta cadeva in una pubblica via
(Segni - S.R. n.609 Carpinetana) a causa di un dissesto.
Il citante ha riferito: che il 14.8.2019 ha percorso con la propria bicicletta la S.R. n.609
Carpinetana; che al Km 5+600 della via accennata è caduto a causa di una grossa buca ricoperta di asfalto molle e deformato;
che a causa della cascata ha subito lesioni;
che per riparare il velocipede è necessaria la somma di euro 1.355; che ha infruttuosamente chiesto il risarcimento del danno subito;
che sussistono gli estremi della responsabilità extracontrattuale della convenuta, ex art. 2051 o 2043 c.c..
La citata ha replicato: che non è ipotizzabile una propria responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia;
che la caduta dell'attore è stata causata da un urto con altra bicicletta;
che l'evento dannoso è integralmente attribuibile alla controparte (per violazione dell'art.149 codice della strada, per la visibilità della buca, per la conoscenza del luogo e la segnalazione del dissesto); che la domanda deve essere rigettata.
La causa è stata istruita con l'interrogatorio di due persone. Durante il processo è stato nominato (dal pecedente giudice) un consulente tecnico di ufficio medico – legale.
In data 8.7.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Va anzitutto individuata la natura della asserita responsabilità della società per il danno subito dall'attore, conseguente a dissesto di una pubblica via.
La presunzione di responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia si applica anche alle ipotesi di responsabilità civile extracontrattuale originatesi da beni pubblici di rilevante estensione, demaniali o patrimoniali, adibiti ad usi generali e diretti poiché la demanialità o patrimonialità del bene, l'essere esso adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non comportano di per sé l'esclusione dell'applicabilità della regola richiamata, ma implicano soltanto che nell'applicazione di tale norma, tali caratteristiche assumono rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito (cfr. C. n.19653/2004); in tema di risarcimento del danno, con riferimento alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia dall'ente proprietario di strade demaniali, configurandosi il rapporto di custodia di cui al citato articolo
2051 c.c. come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, tale da consentirne "il potere di governo" (da intendersi come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa), solo l'oggettiva impossibilità di esercitare tali poteri vale ad escludere quel rapporto per gli effetti di cui alla norma in questione, che configura la responsabilità del custode come oggettiva, salva la prova del fortuito, da intendersi come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno e da provarsi dal custode (cfr. C. n.15779/2006).
I principi surriferiti evidenziano che la responsabilità della società convenuta, per i danni indicati dall'attore, deve essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2051 c.c., con necessità di verificare la posizione delle parti processuali in tema di onere della prova (ex art. 2697 c.c.).
La responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia si fonda su una relazione intercorrente tra il custode e la cosa dannosa, ed il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene alle modalità di causazione del danno, perciò, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra cosa ed evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. C. n.5031/1998 e C.
n.12500/1995). ha riferito: “[…] io non ho assistito all'incidente […]”; ha Testimone_1 Controparte_2 narrato: “[…] preciso che il secondo ciclista ha preso lo stesso avvallamento ed è ceduto all'interno della propria corsia di marcia sul lato sinistro […]”. Ora la dichiarazione resa in udienza da deve ritenersi inutilizzabile (per errore Controparte_2 di ricordo) perché contrastante con le affermazioni, della predetta persona, riprodotte nella relazione di incidente stradale (“[…] il primo passando su una buca in parte riparata perdeva
l'equilibrio […] Il secondo ciclista non riusciva ed evitarlo impattava con la ruota la bici di quello finito a terra, cadendo anch'esso […]”) (cfr. relazione di incidente stradale). ha dunque riferito: “[…] il ciclista che mi precedeva […] perdeva il controllo Parte_1 della bicicletta […] non riuscivo ad evitare l'impatto con lo stesso […]” (cfr. relazione di incidente stradale).
L'esposizione della parte attrice, verbalizzata dai carabinieri, può essere utilizzata in applicazione del principio secondo cui il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia ha efficacia di piena prova fino a querela di falso (ex art. 2700 c.c.) quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti (cfr. C. n.29320/2022 C.
n.25844/2008).
Dalle argomentazioni di cui sopra deriva l'inesistenza della prova di un rapporto eziologico diretto tra cosa (via dissestata) ed evento lesivo.
La caduta del citante è infatti ascrivibile ad urto con altra bicicletta, con esigenza di accertare l'esistenza di un fatto dannoso imputabile a più soggetti ex art. 2055 c.c. (o, in altre parole, se l'omessa manutenzione della strada costituisca o meno un antecedente causale dell'evento denunciato [condicio sine qua non]).
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, in coerenza con la funzione propria di tale istituto di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicché ricorre tale responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni od omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (cfr. C. n.1842/2021 e C. n.20192 /2014).
Ebbene l'inesatta riparazione del manto stradale non costituisce, in modo indubbio, un antecedente causale della caduta del primo ciclista;
l'istruttoria non è stata infatti finalizzata all'accertamento del motivo della caduta del primo velocipedista (per inutilizzabilità della dichiarazione resa in udienza da [per il motivo di cui sopra]), precludendo Controparte_2
l'affermazione della responsabilità concorrente della convenuta.
In ogni caso la condotta imprudente del danneggiato sarebbe suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento (cfr. C. n.21675/2023 e C. n.34886/2021). Orbene l'orario dell'incidente (con chiara visibilità della strada e della bicicletta ostacolante), l'urto con altro velocipide (denotante l'assenza di una distanza di sicurezza tra biciclette), le dimensioni del dissesto (lunghezza di mt 2,50 e larghezza di mt 1,10) manifestano la prevedibilità e la percepibilità della situazione di pericolo, con caduta imputabile ad imprudente condotta del danneggiato, condotta idonea ad eludere il nesso causale.
La ragione da ultimo evidenziata (condotta imprudente del danneggiato) esclude pure l'applicabilità dell'art. 2043 c.c. sussistendo un fatto impeditivo della responsabilità della convenuta (cfr. C. n.12821/2015).
La caduta della parte attrice, idonea ad ingenerare aspettative di diritto, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 20.11.2025 Il Giudice