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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 788/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASINI AGATA e dell'avv. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DEI LAGER 65 06128 PERUGIA presso il difensore avv. NASINI AGATA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, previa sospensione della cartella di pagamento n. 08020200007389571001
emessa dall' , e del relativo ruolo, definito in cartella Controparte_4
esecutivo con la data del 13/01/2020, n. 2020/001482, reso dalla
[...]
inaudita altera parte, sussistendo gravi motivi, dichiararne la nullità e/o Parte_2
l'annullabilità e/o l'inefficacia, previa declaratoria del difetto del titolo esecutivo, e comunque dichiarare l'insussistenza del diritto della di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di previa declaratoria Parte_1
pagina 1 di 5 dell'insussistenza del credito di cui alle causali indicate nell'opposta cartella e/o comunque che
[...]
nulla deve nella qualità di coobbligato alla Parte_1 Parte_2
in relazione alla illegittima escussione di garanzia del fondo 662/1996, di cui al ruolo e
[...]
alle cartelle di pagamento impugnati, per le ragioni esposte nel presente atto di citazione. Con vittoria di spese”
Per : Parte_2
in via preliminare
1) ammettere la chiamata in causa della P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza al fine di consentire la citazione della predetta Banca a comparire nel presente giudizio per i motivi di cui in narrativa, onde accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta di annullamento della cartella esattoriale per cui è causa per l'inesistenza o l'inoperatività della garanzia personale (fideiussione omnibus) prestata dalla parte opponente destinataria della cartella esattoriale opposta, il diritto della banca esponente, quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI, alla rivalsa nei confronti della banca per ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute Controparte_3
a seguito della escussione della garanzia ed oggetto della cartella esattoriale annullata, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle legali, interessi e rivalutazione come per legge.
Sempre in via preliminare
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella esattoriale,
stante l'assenza del fumus boni iuris, in considerazione dell'evidente infondatezza della proposta opposizione.
Nel merito
- rigettare l'avversa opposizione e dunque le domande tutte di parte attrice perché inammissibili,
infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità
pagina 2 di 5 del credito vantato dal quale Gestore del Fondo di garanzia, nei Parte_2
confronti dell'attrice opponente, quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo del medesimo per la somma indicata nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, con conseguente conferma dell'efficacia esecutiva della predetta cartella n. 080202000073899571001.
Con vittoria in ogni caso di spese e compensi.
Per Banca Intesa Spa:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella fattispecie controversa e, per Controparte_5
l'effetto, dichiarare l'estromissione di dal presente procedimento;
Controparte_5
in via principale: rigettare, per le sopra esposte motivazioni, tutte le domande avanzate nei confronti di , in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_5
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata fondata e deve, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento, sia in riferimento all'eccepita mancanza di un titolo esecutivo, sia in riferimento alla mancanza di legittimazione passiva. Le entrate gestite dalla Parte_2
per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di
[...]
Garanzia, di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, poiché il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, che soggiace alle ordinarie norme codicistiche. Il finanziatore è un istituto di diritto privato e l'obbligazione di restituzione delle somme ricevute, che assume il beneficiario del mutuo, ha natura civilistica. Nel caso di specie, , avendo erogato la garanzia, si è Parte_2
surrogato ex art 1203 c.c. nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo pagina 3 di 5 diritto. A tal proposito, l'art. 21 del D.lgs 46/1999 dispone che “
1. Salvo che sia diversamente disposto
da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli
enti previdenziali, le entrate previste dall'art 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”: da ciò ne discende che, ferma la natura privatistica delle somme derivanti da mutuo chirografario, e considerata l'insussistenza di alcuna norma di deroga al principio di cui sopra, al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente
aveva l'onere di acquisire, antecedentemente all'iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo della propria pretesa;
ma anche l'eccezione di assenza di legittimazione passiva dell'opponente risulta fondata, sia perché nel contratto di finanziamento, all'art 1, viene testualmente indicato che “il finanziamento è
concesso subordinatamente all'acquisizione delle seguenti garanzie: fidejussione personale specifica
del Sig , fidejussione specifica pari al 60% del finanziamento da parte di euro-fidi Parte_3
società consortile” senza alcun riferimento ad ulteriori fjdeiussioni da parte di altri soggetti (ed infatti soltanto il , come persona fisica, risulta essere intervenuto all'operazione quale Parte_3
garante) sia perché, comunque, aveva risolto ogni rapporto con a mezzo di Pt_1 Controparte_5
accordo transattivo concluso in data 17.04.2019. Conseguentemente, anche la domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa, dovrà essere respinta in considerazione della correttezza dell'agire della in ottemperanza ai contratti di garanzia allora in Pt_2
essere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale
08020200007389571001 emessa dall' Prov PG e del relativo ruolo, Controparte_2
definito in cartella esecutivo con la data del 13.01.2020 n. 2020/001482 reso dalla
[...]
, per difetto del titolo esecutivo;
Parte_2
pagina 4 di 5 Liquida le spese di giudizio di in € 786,00 per spese ed € 8500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Liquida le spese di giudizio di in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_6
accessori di legge, spese generali 15%;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_2
favore di e come sopra liquidate Parte_1 Controparte_3
Perugia, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 788/2022 promossa da:
(CF ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NASINI AGATA e dell'avv. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DEI LAGER 65 06128 PERUGIA presso il difensore avv. NASINI AGATA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito, previa sospensione della cartella di pagamento n. 08020200007389571001
emessa dall' , e del relativo ruolo, definito in cartella Controparte_4
esecutivo con la data del 13/01/2020, n. 2020/001482, reso dalla
[...]
inaudita altera parte, sussistendo gravi motivi, dichiararne la nullità e/o Parte_2
l'annullabilità e/o l'inefficacia, previa declaratoria del difetto del titolo esecutivo, e comunque dichiarare l'insussistenza del diritto della di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata nei confronti di previa declaratoria Parte_1
pagina 1 di 5 dell'insussistenza del credito di cui alle causali indicate nell'opposta cartella e/o comunque che
[...]
nulla deve nella qualità di coobbligato alla Parte_1 Parte_2
in relazione alla illegittima escussione di garanzia del fondo 662/1996, di cui al ruolo e
[...]
alle cartelle di pagamento impugnati, per le ragioni esposte nel presente atto di citazione. Con vittoria di spese”
Per : Parte_2
in via preliminare
1) ammettere la chiamata in causa della P.IVA ), con sede Controparte_3 P.IVA_2
legale in Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore e per l'effetto disporre il differimento dell'udienza al fine di consentire la citazione della predetta Banca a comparire nel presente giudizio per i motivi di cui in narrativa, onde accertare e dichiarare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa richiesta di annullamento della cartella esattoriale per cui è causa per l'inesistenza o l'inoperatività della garanzia personale (fideiussione omnibus) prestata dalla parte opponente destinataria della cartella esattoriale opposta, il diritto della banca esponente, quale gestore del Fondo di garanzia per le PMI, alla rivalsa nei confronti della banca per ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione delle somme ricevute Controparte_3
a seguito della escussione della garanzia ed oggetto della cartella esattoriale annullata, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute, comprese quelle legali, interessi e rivalutazione come per legge.
Sempre in via preliminare
- rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata cartella esattoriale,
stante l'assenza del fumus boni iuris, in considerazione dell'evidente infondatezza della proposta opposizione.
Nel merito
- rigettare l'avversa opposizione e dunque le domande tutte di parte attrice perché inammissibili,
infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare la piena validità
pagina 2 di 5 del credito vantato dal quale Gestore del Fondo di garanzia, nei Parte_2
confronti dell'attrice opponente, quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo del medesimo per la somma indicata nella cartella di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, con conseguente conferma dell'efficacia esecutiva della predetta cartella n. 080202000073899571001.
Con vittoria in ogni caso di spese e compensi.
Per Banca Intesa Spa:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella fattispecie controversa e, per Controparte_5
l'effetto, dichiarare l'estromissione di dal presente procedimento;
Controparte_5
in via principale: rigettare, per le sopra esposte motivazioni, tutte le domande avanzate nei confronti di , in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_5
In ogni caso: con vittoria di spese legali e compenso professionale, oltre al rimborso spese forfettarie,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione avanzata da si è rivelata fondata e deve, pertanto, trovare Parte_1
accoglimento, sia in riferimento all'eccepita mancanza di un titolo esecutivo, sia in riferimento alla mancanza di legittimazione passiva. Le entrate gestite dalla Parte_2
per la riscossione esattoriale delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di
[...]
Garanzia, di cui alla L. 662/1996, assumono natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, poiché il contratto stipulato tra la Banca erogatrice ed il beneficiario è un negozio di mutuo chirografario, che soggiace alle ordinarie norme codicistiche. Il finanziatore è un istituto di diritto privato e l'obbligazione di restituzione delle somme ricevute, che assume il beneficiario del mutuo, ha natura civilistica. Nel caso di specie, , avendo erogato la garanzia, si è Parte_2
surrogato ex art 1203 c.c. nella medesima posizione della banca erogatrice, acquisendone il medesimo pagina 3 di 5 diritto. A tal proposito, l'art. 21 del D.lgs 46/1999 dispone che “
1. Salvo che sia diversamente disposto
da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli
enti previdenziali, le entrate previste dall'art 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte
a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”: da ciò ne discende che, ferma la natura privatistica delle somme derivanti da mutuo chirografario, e considerata l'insussistenza di alcuna norma di deroga al principio di cui sopra, al fine dell'esecuzione a mezzo ruolo esattoriale, l'Ente
aveva l'onere di acquisire, antecedentemente all'iscrizione a ruolo, il titolo esecutivo della propria pretesa;
ma anche l'eccezione di assenza di legittimazione passiva dell'opponente risulta fondata, sia perché nel contratto di finanziamento, all'art 1, viene testualmente indicato che “il finanziamento è
concesso subordinatamente all'acquisizione delle seguenti garanzie: fidejussione personale specifica
del Sig , fidejussione specifica pari al 60% del finanziamento da parte di euro-fidi Parte_3
società consortile” senza alcun riferimento ad ulteriori fjdeiussioni da parte di altri soggetti (ed infatti soltanto il , come persona fisica, risulta essere intervenuto all'operazione quale Parte_3
garante) sia perché, comunque, aveva risolto ogni rapporto con a mezzo di Pt_1 Controparte_5
accordo transattivo concluso in data 17.04.2019. Conseguentemente, anche la domanda di manleva avanzata dalla parte convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa, dovrà essere respinta in considerazione della correttezza dell'agire della in ottemperanza ai contratti di garanzia allora in Pt_2
essere.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia della cartella esattoriale
08020200007389571001 emessa dall' Prov PG e del relativo ruolo, Controparte_2
definito in cartella esecutivo con la data del 13.01.2020 n. 2020/001482 reso dalla
[...]
, per difetto del titolo esecutivo;
Parte_2
pagina 4 di 5 Liquida le spese di giudizio di in € 786,00 per spese ed € 8500,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%
Liquida le spese di giudizio di in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_6
accessori di legge, spese generali 15%;
condanna alla rifusione delle spese di giudizio in Parte_2
favore di e come sopra liquidate Parte_1 Controparte_3
Perugia, 27 dicembre 2024
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 5 di 5