Articolo 2 del Codice della navigazione
Articolo 1Articolo 3
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21 aprile 1942
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5 settembre 1974
Art. 2.
((Mare territoriale.)) ((Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine.

E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.

Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali))
Entrata in vigore il 5 settembre 1974
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