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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 23326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23326 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 23326 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 12/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. VI GI ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. avverso la sentenza n.36479/2024 pronunciata da questa Corte di Cassazione il 19.6.2024, con la quale era stato dichiarato rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato alla pena di anni 7 di reclusione ed euro 42.000 di multa per illecita detenzione e cessione di stupefacenti, estorsione e detenzione illegale di arma da fuoco, disponendo altresì la confisca di un appartamento, di autovetture e somme di denaro nella disponibilità dell'imputato. 2. Deduce il ricorrente, con unico motivo, che la Corte di Cassazione era incorsa in errore percettivo. Con l'appello proposto avanti alla Corte d'appello di Roma era stato dedotto che l'appartamento confiscato era stato regolarmente acquistato il 13 febbraio 2012 al prezzo di €.121.367,00 ed era stata prodotta, al riguardo, copiosa documentazione comprovante la piena capacità del VI di provvedere all'acquisto del bene immobile. La Corte territoriale non aveva esaminato tali risultanze, . e la Corte di cassazione, investita specificamente del vizio di omessa motivazione sul punto, aveva considerati che ricorrevano i presupposti per procedere alla confisca per sproporzione, ignorando, per mero errore percettivo, le risultanze documentali prodotte dalla difesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare ritiene il Collegio di dovere chiarire quale sia, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, la nozione di errore di fatto che legittima l'accesso al rimedio del ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc pen. L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (sez. U. n. 16103 del 27/3/2002, Basile, Rv. 221280). Specificamente, nella ora citata decisione le sezioni unite di questa Corte hanno precisato che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, //, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 1.1 Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527- 01; in senso analogo, Sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531- 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez.
6 - n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). 2.Passando quindi all'esame delle questioni prospettate in questa sede, risulta evidente che il ricorrente prospetta un errore di giudizio, contestando l'applicabilità della confisca per sproporzione riguardo ad un bene asseritamente acquistato con denaro di provenienza lecita. Sul punto, la sentenza della Terza sezione ha preliminarmente rilevato che la confisca era fondata sulla condanna per i reati di cui all'art. 73, commi primo e quarto, d.P.R. 309/1990, in presenza dei quali, anche in mancanza del nesso di pertinenzialità, viene applicata la misura di sicurezza patrimoniale se vi è sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e i redditi da questi dichiarati. Fatta detta premessa, la Terza Sezione di questa Corte ha considerato incensurabile e conforme ai principi la motivazione espressa dalla Corte territoriale, osservando come: 1) la presunzione di derivazione da attività illecita del bene sottoposto a vincolo ablatorio non deve essere necessariamente rapportata ai fatti per cui si procede, ma può anche riferirsi a condotte delittuose diverse, ancorchè complementari con quella per cui è intervenuta condanna;
2) che il VI, privo di attività lavorativa, si era stabilmente dedicato ad attività delittuose, come emergeva da plurimi precedenti penali per fatti commessi fino al 2009; 3) che l'odierno di ricorrente non si era specificamente confrontato con la motivazione della sentenza di appello, nella quale si era rilevato come dal 2004 al 2019 il VI non aveva presentato nessuna dichiarazione dei redditi. Si tratta di argomentazioni che costituiscono evidente espressione di un giudizio valutativo e costituiscono applicazione di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: di conseguenza, non è ravvisabile alcun errore percettivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore redana M ccichè ro Il Presidente EA AG 6.Segue a quanto esposto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, //, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. 1.1 Tali principi sono stati costantemente riaffermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, essendosi in particolare ribadito anche dalle Sezioni Unite che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, sentenza n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527- 01; in senso analogo, Sez. 5, sentenza n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531- 01; Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981 - 01; Sez.
6 - n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01). 2.Passando quindi all'esame delle questioni prospettate in questa sede, risulta evidente che il ricorrente prospetta un errore di giudizio, contestando l'applicabilità della confisca per sproporzione riguardo ad un bene asseritamente acquistato con denaro di provenienza lecita. Sul punto, la sentenza della Terza sezione ha preliminarmente rilevato che la confisca era fondata sulla condanna per i reati di cui all'art. 73, commi primo e quarto, d.P.R. 309/1990, in presenza dei quali, anche in mancanza del nesso di pertinenzialità, viene applicata la misura di sicurezza patrimoniale se vi è sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e i redditi da questi dichiarati. Fatta detta premessa, la Terza Sezione di questa Corte ha considerato incensurabile e conforme ai principi la motivazione espressa dalla Corte territoriale, osservando come: 1) la presunzione di derivazione da attività illecita del bene sottoposto a vincolo ablatorio non deve essere necessariamente rapportata ai fatti per cui si procede, ma può anche riferirsi a condotte delittuose diverse, ancorchè complementari con quella per cui è intervenuta condanna;
2) che il VI, privo di attività lavorativa, si era stabilmente dedicato ad attività delittuose, come emergeva da plurimi precedenti penali per fatti commessi fino al 2009; 3) che l'odierno di ricorrente non si era specificamente confrontato con la motivazione della sentenza di appello, nella quale si era rilevato come dal 2004 al 2019 il VI non aveva presentato nessuna dichiarazione dei redditi. Si tratta di argomentazioni che costituiscono evidente espressione di un giudizio valutativo e costituiscono applicazione di norme giuridiche e principi giurisprudenziali: di conseguenza, non è ravvisabile alcun errore percettivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore redana M ccichè ro Il Presidente EA AG 6.Segue a quanto esposto l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
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