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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/11/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 613/2025, promosso da:
(C.F. ) nato i l 15/01/1989 in Parte_1 C.F._1
Codice CUI: con il patrocinio dell'Avv. Fabio Loscerbo del foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via Ermete Zacconi n. 3/A, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “...Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. Cat. 0001941 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 11/01/2025 dalla Questura di RAVENNA, avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto di ottenere un permesso di soggiorno per
Pagina 1 protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.1.2025 dal Questore della Provincia di Ravenna e notificatogli in pari data. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato o, comunque, non allegato in atti, emesso nella seduta del 2.12.2024 dalla competente Commissione Territoriale, secondo la quale “... l'istante si trova in Italia dal 2016, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa risulta aver percepito scarsissimi redditi solo nel 2022.”. La Ct ha, pertanto, ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza della moglie e dei due figli minori.
3. In data 29 gennaio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è Controparte_1 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP, appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 20 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato, ha dichiarato in lingua italiana:
“ ADR: capisco un po' l'italiano, capisco quando parli. ADR: Si, mia moglie è
, è qui fuori stanza. Ha fatto anche lei domanda come me, è venuta qui Per_1 nale questo mese..... ADR: io lavoro, faccio il muratore per una ditta di Ravenna, ho contratto di aprile 2025 per due mesi fino a fine giugno. Ad aprile ho lavorato solo 9 giorni, mi hanno pagato 700,00 euro circa io lavoro 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, oltre il sabato mattina. So che prenderò per maggio uno stipendio di quasi 2mila euro. Prima ho lavorato dal vecchio capo fino al 9.4.25 sempre come muratore e sono stato pagato 1700,00 euro in tutto. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: Io vengo dalla Albania, sono nato e cresciuto a Cerrik, vicino a El Bassan. Vivono lì miei genitori, mio fratello. Io e ci siamo sposati nel 2018 in Albania, abbiamo due figli maschi gemelli Per_1 di i, a settembre vanno a scuola elementare. Siamo venuti qui in Italia per un futuro migliore, io lavoravo in campagna aiutavo i miei genitori, stavamo tutti insieme con moglie e figli a casa dei miei genitori. Soldi erano pochi e così siamo partiti. Qui in Italia non ho miei parenti. ADR: mia moglie lavora in una gelateria a Ravenna, da giugno 2023. ADR: siamo in affitto da aprile 2023, paghiamo 640,00 euro al mese per una casa a Ravenna. ADR: Ora i bimbi vanno alla scuola materna. Stanno bene i bambini.”.
Pagina 2 5. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la discussione davanti a sé. Il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 6.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia
“in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. 6.2 Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il CP_2 rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole –giova ribadire, non notificato al ricorrente- espresso dalla Commissione territoriale. 6.3 Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla Questura. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 18.11.22; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. 6.4 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). 6.5 Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
Pagina 3 territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. 7. Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi tre anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento di cui è conduttore assieme alla moglie –anch'ella ricorrente in altro procedimento presso il medesimo ufficio giudiziario ancora sub iudice- e ai loro due figli (gemelli), (cfr. contratto di locazione, all. 7 ricorso). Nello specifico, si deve rilevare che il ricorrente, immune da pregiudizi penali, ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Il ricorrente vive, infatti, con la propria famiglia, formata da sua moglie – che contribuisce, anche se in misura inferiore, al sostentamento della famiglia (cfr. all.ti 9-11 ricorso) - e dai suoi due figli minorenni nati in Albania.
Pagina 4 Risulta altresì documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli del ricorrente (vedi certificati scolastici depositati in atti sub all. 8 ricorso). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e della moglie in Italia, importanti riferimenti affettivi sul territorio. Dalla documentazione in atti si rileva, ulteriormente, l'attività lavorativa svolta in particolare con contratto divenuto a tempo in determinato (vedi lettera sottoscritta dalla LT nel settore edile, con discreti Parte_2 guadagni (vedi buste ugno a luglio 2025). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_2
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. Per_3
19 è stato di o consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo, familiare e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
8. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 5 Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 12/11/2025
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti
Pagina 6
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Minniti Presidente
dott.ssa Cristina Reggiani Giudice rel.
dott.ssa Caterina Arcani Giudice
nel procedimento iscritto al n.r.g. 613/2025, promosso da:
(C.F. ) nato i l 15/01/1989 in Parte_1 C.F._1
Codice CUI: con il patrocinio dell'Avv. Fabio Loscerbo del foro di Bologna, con studio professionale in Bologna alla via Ermete Zacconi n. 3/A, RICORRENTE contro
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Conclusioni per il solo ricorrente: “...Voglia l'Ecc.mo Tribunale qui adito Annullare e/o disapplicare, previa concessione della sospensiva inaudita altera parte con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno ripristinando la legalità del ricorrente sul territorio nazionale il provvedimento amministrativo avente n. prot. Cat. 0001941 con firma “IL QUESTORE” notificato in data 11/01/2025 dalla Questura di RAVENNA, avente contenuto di rigetto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/98 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il permesso di soggiorno di cui all'art. 19 comma d.lgs. 286/98 per protezione speciale.....”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto di ottenere un permesso di soggiorno per
Pagina 1 protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.1.2025 dal Questore della Provincia di Ravenna e notificatogli in pari data. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato o, comunque, non allegato in atti, emesso nella seduta del 2.12.2024 dalla competente Commissione Territoriale, secondo la quale “... l'istante si trova in Italia dal 2016, tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale, atteso che non ha prodotto documentazione concernente la partecipazione a corsi di alfabetizzazione, di formazione o svolgimento di volontariato. Per quanto riguarda l'attività lavorativa risulta aver percepito scarsissimi redditi solo nel 2022.”. La Ct ha, pertanto, ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua.
2. L'istante ha rappresentato come il diniego leda il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di attività lavorativa in via continuativa;
nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale e la presenza della moglie e dei due figli minori.
3. In data 29 gennaio 2025, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è Controparte_1 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
4.Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP, appartenente all'Ufficio del processo. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 20 maggio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato, ha dichiarato in lingua italiana:
“ ADR: capisco un po' l'italiano, capisco quando parli. ADR: Si, mia moglie è
, è qui fuori stanza. Ha fatto anche lei domanda come me, è venuta qui Per_1 nale questo mese..... ADR: io lavoro, faccio il muratore per una ditta di Ravenna, ho contratto di aprile 2025 per due mesi fino a fine giugno. Ad aprile ho lavorato solo 9 giorni, mi hanno pagato 700,00 euro circa io lavoro 9 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, oltre il sabato mattina. So che prenderò per maggio uno stipendio di quasi 2mila euro. Prima ho lavorato dal vecchio capo fino al 9.4.25 sempre come muratore e sono stato pagato 1700,00 euro in tutto. ADR: in salute sto bene, grazie. ADR: Io vengo dalla Albania, sono nato e cresciuto a Cerrik, vicino a El Bassan. Vivono lì miei genitori, mio fratello. Io e ci siamo sposati nel 2018 in Albania, abbiamo due figli maschi gemelli Per_1 di i, a settembre vanno a scuola elementare. Siamo venuti qui in Italia per un futuro migliore, io lavoravo in campagna aiutavo i miei genitori, stavamo tutti insieme con moglie e figli a casa dei miei genitori. Soldi erano pochi e così siamo partiti. Qui in Italia non ho miei parenti. ADR: mia moglie lavora in una gelateria a Ravenna, da giugno 2023. ADR: siamo in affitto da aprile 2023, paghiamo 640,00 euro al mese per una casa a Ravenna. ADR: Ora i bimbi vanno alla scuola materna. Stanno bene i bambini.”.
Pagina 2 5. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la discussione davanti a sé. Il solo difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 6. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 6.1. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia
“in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. 6.2 Va premesso che nel provvedimento impugnato la ha negato il CP_2 rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole –giova ribadire, non notificato al ricorrente- espresso dalla Commissione territoriale. 6.3 Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla Questura. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso decreto impugnato versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 18.11.22; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. 6.4 Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). 6.5 Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel
Pagina 3 territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. 7. Ciò detto, nel caso di specie è indubbio che, nei quasi tre anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto trova riscontro nella documentazione prodotta, da cui si ha conferma della circostanza che il ricorrente vive in un appartamento di cui è conduttore assieme alla moglie –anch'ella ricorrente in altro procedimento presso il medesimo ufficio giudiziario ancora sub iudice- e ai loro due figli (gemelli), (cfr. contratto di locazione, all. 7 ricorso). Nello specifico, si deve rilevare che il ricorrente, immune da pregiudizi penali, ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Il ricorrente vive, infatti, con la propria famiglia, formata da sua moglie – che contribuisce, anche se in misura inferiore, al sostentamento della famiglia (cfr. all.ti 9-11 ricorso) - e dai suoi due figli minorenni nati in Albania.
Pagina 4 Risulta altresì documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli del ricorrente (vedi certificati scolastici depositati in atti sub all. 8 ricorso). Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e della moglie in Italia, importanti riferimenti affettivi sul territorio. Dalla documentazione in atti si rileva, ulteriormente, l'attività lavorativa svolta in particolare con contratto divenuto a tempo in determinato (vedi lettera sottoscritta dalla LT nel settore edile, con discreti Parte_2 guadagni (vedi buste ugno a luglio 2025). Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un
“bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. Per_2
13441/1987, c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del n art. Per_3
19 è stato di o consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo, familiare e sociale promettente, che denota l'intenzione del ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
8. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Pagina 5 Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
9. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
10. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 12/11/2025
Il Giudice est. Cristina Reggiani Il Presidente Luca Minniti
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