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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 29/01/2026, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 845/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5663/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1075/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12439 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 aprile 2022 Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Associazione_1
, impugnava l'avviso di pagamento TA.RI., emesso dal Comune di Barcellona P.G. per l'anno 2020 in relazione alle unità immobiliari in Barcellona P.G., Indirizzo_1, per complessivi € 908,00, di cui
€ 280,35 per l'abitazione principale ed € 626,85 per l'immobile condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1, adibito all'esercizio di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riservata agli associati.
Premetteva che
- i locali in questione erano stati censiti dall'Ufficio imposte e tasse del Comune di Barcellona P.G. con dichiarazione del 15.3.1999;
- con successiva nota del 7.3.2001 il ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione_1, aveva comunicato che l'Associazione, in quanto iscritta all'Albo delle associazioni sportive, nonché affiliata all'Ente di Promozione Sportiva Comitato Regionale Sicilia, era esente dall'imposta ICI;
- con nota sindacale prot. n.17481 del 3.11.2003 il Comune di Barcellona P.G. – Ufficio Annona e Mercati, aveva attestato che il ricorrente sin dal 16.9.2003 non svolgeva più attività artigiana di educatore fisico di palestra;
- ciononostante il Comune di Barcellona P.G. per l'immobile di cui trattasi aveva continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5 (€. mq. 7,48);
- il ricorrente aveva nel tempo reiterato la richiesta di esenzione/agevolazione per la tariffa TARI relativa ai locali adibiti ad attività sportiva dilettantistica, con note del 16.11.2015, Prot.n. 58083 del 24.11.2015, e del
18.2.2016, Prot.n. 10576 del 25.2.2016, segnalando, tra l'altro, che l'imposta fosse dovuta non dalla persona fisica, bensì dall'Associazione Associazione_1, titolare della conduzione dei locali oggetto di imposizione;
tutto ciò premesso, si doleva che il Comune di Barcellona P.G. con l'avviso impugnato avesse continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5
(€.mq. 7,48) e non quella prevista per le associazioni culturali Cat. B/1 (€. mq. 2,48).
Invocava pertanto l'esenzione dall'imposta, in ossequio alla Risoluzione ministeriale del 24.1.1994, protocollo n.5/3398, secondo la quale “per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n.7 del 3.5.1983, l'intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti”, ovvero l'applicazione della tariffa di €. 2,48 al mq.
Produceva sentenze della CTP di Messina nn. 3753/18 e 1310/21, con cui erano stati accolti i ricorsi del contribuente in relazione a pregresse annualità d'imposta. Si costituiva il Comune di Barcellona P.G. il 2 marzo 2023, eccependo l'inammissibilità in rito del ricorso e l'infondatezza nel merito.
Deduceva che - con accertamento del 18 ottobre 1993, prodotto unitamente alle controdeduzioni, era stata accertata la destinazione a palestra dei locali a piano terra in Indirizzo_1; - il contribuente non aveva successivamente richiesto una variazione della destinazione d'uso;
- correttamente era stata applicata la tariffa prevista per “palestre, parrucchieri e barbieri”.
Con successiva memoria del 7 marzo 2023 Ricorrente_1 insisteva nei motivi di ricorso e eccepiva la tardività della costituzione del Comune, con conseguente inammissibilità della produzione documentale.
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente ha concluso come in epigrafe e la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado ha deciso la causa.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato nel merito.
Occorre innanzitutto vagliare la rilevanza delle pronunce prodotte da parte ricorrente, con cui sono stati annullati, rispettivamente, l'avviso di pagamento TARI notificato al Ricorrente_1 per l'anno 2016 e la cartella di pagamento emessa per TARI relativa all'anno 2017.
Non è documentata la definitività delle pronunce: l'0messa produzione nel presente giudizio delle sentenze munite di attestazione di avvenuto passaggio in giudicato osta al riconoscimento della potenzialità espansiva del cosiddetto giudicato esterno.
Va detto in ogni caso che il giudicato esterno presuppone non solo la coincidenza delle parti, ma anche che la sentenza divenuta definitiva sia stata pronunciata sulle medesime questioni sottoposte al vaglio del secondo giudice in esito a un contraddittorio tra parti attivamente presenti nel giudizio, là dove nei procedimenti cui afferiscono le pronunce prodotte l'omessa costituzione del Comune induceva l'organo giudicante a ritenere indimostrata la pretesa tributaria.
Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che l'avviso di pagamento, atto impugnabile in quanto manifesta una pretesa impositiva, non è contestato nella parte afferente all'immobile adibito ad abitazione, di mq. 60, ubicato in Indirizzo_1 (euro 280,35).
L'instante invoca l'esenzione o, in subordine, l'applicazione della tariffa per le associazioni culturali in relazione alla unità con superficie di mq. 100 occupata dall'Associazione Associazione_1.
Deve osservarsi nondimeno, in linea con quanto dedotto dell'ente impositore, che alcuna denuncia, riguardo all'utenza TARI di cui si controverte, risulta presentata dall'Associazione Associazione_1 ai fini dell'applicazione dell'esenzione, con specifica indicazione dei mq. destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti. Non potendo tale adempimento ritenersi surrogato dalla segnalazione a fini ICI del 7 marzo 2001, né dalle successive note sollecitatorie presentate negli anni
2015/2016.
Lo stesso contribuente ha depositato, unitamente al ricorso, una dichiarazione a sua firma presentata nell'anno 1999, in ordine ai locali occupati dall'Associazione Associazione_1, in cui dichiarava una superficie di 200 mq., dei quali 100 mq. soggetti a tassazione (superficie coincidente con quella tassata con l'avviso di pagamento).
Pur dovendosi prendere atto della tardività della produzione dell'ente, è incontestato che i locali fossero stati originariamente destinati ad attività ginniche, esercitando il titolare attività di educatore fisico di palestra;
la successiva cessazione di tale attività da parte del Ricorrente_1 nel 2003, non consente di per sé di inferire un mutamento nella destinazione d'uso dei locali in uso all'associazione rappresentata, in assenza di una denuncia di variazione, senza trascurare che la stessa insegna dell'associazione occupante (Associazione_1
evoca lo svolgimento di attività ginniche delle palestre, piuttosto che le attività tipiche di un'associazione culturale.
Congrua si rivela pertanto a riconduzione dell'utenza alla categoria D/5, “palestre, parrucchieri e barbieri”, della delibera TARI del Consiglio Comunale di Barcellona P.G. n. 26/2015, là dove quella invocata in ricorso, cat. B1, afferisce a “Associazioni assistenziali, culturali, politiche”.
L'esito del giudizio, avuto riguardo all'esistenza di pregresse pronunce favorevoli al contribuente, giustifica la compensazione delle spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 28 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Hanno errato i Giudici di prime cure nel ritenere non applicabile al caso di specie l'invocata tariffa TA.RI prevista per le Associazioni Culturali sportive. Erronea interpretazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di Regolamento - Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Hanno errato i Giudici di prime cure nel ritenere non applicabile al caso di specie la tariffa
TARI prevista per le Associazioni Culturali sportive. Il Comune di Barcellona P.G. ha inviato al ricorrente l'avviso di pagamento impugnato in prime cure per l'immobile condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1 , di cui il ricorrente è il legale rapp.te, ubicato in Barcellona P.G.. Indirizzo_1, adibito all'esercizio di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro, comunque riservata agli associati. I locali di che trattasi sono stati censiti con destinazione “Associazione Sportiva” dall'Ufficio imposte e tasse del Comune di Barcellona P.G., come si evince chiaramente dalla Nota dichiarazione del
15.3.1999 prodotta in atti, rilasciata in forma autentica dallo stesso Ente. Successivamente con Nota del
7.3.2001, già prodotta in atti, il ricorrente in qualità di legale rapp.te, ha comunicato che la stessa Associazione, in quanto iscritta all'Albo delle associazioni sportive, nonchè affiliata all'Ente di Promozione Sportiva Comitato
Regionale Sicilia, era esente dall'imposta ICI. Il ricorrente nel tempo ha reiterato la richiesta di esenzione/ agevolazione della tariffa TARI relativa ai locali adibiti ad attività sportiva dilettantistica, e ciò anche formalmente con nota del 16.11.2015, Prot.n. 58083 del 24.11.2015 e con la nota 18.2.2016, Prot.n. 10576 del 25.2.2016, con la quale ha chiesto, tra l'altro, che l'imposta dovuta fosse richiesta non alla persona fisica del ricorrente, bensì all'Associazione Associazione_1, titolare della conduzione dei locali oggetto di imposizione. Nonostante, le reiterate richieste, il Comune di Barcellona P.G. con l'avviso impugnato in prima istanza, non intendendo di fatto provvedere all'invocata variazione di tariffa, ha continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5 (€.mq.
7,48) e non quella previsto per le Associazioni Culturali sportive, per le quali è prevista la tariffa di €.mq.
2,48 (Cat. B/1). Ed ancora, carente di motivazione si appalesa la decisione anche con riferimento alla eccepita tardività della costituzione del Comune di Barcellona P.G., che investiva le controdeduzioni in atti dell'Ente resistente, con le conseguenti preclusioni sia di tipo assertivo che probatorio. Il Collegio Giudicante infatti non ha reso note le ragioni giuridiche per avere disatteso l'eccezione di che trattasi, limitandosi ad un laconico
“pur dovendosi prendere atto della tardività della produzione dell'ente”. Invero è risultato violato il termine di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 previsto per il deposito di documenti, di 20 giorni prima della data di trattazione (il deposito è infatti avvenuto in data 2.3.2023 e l'udienza di trattazione è stata fissata per il 20.3.2023), con la conseguenza che la produzione documentale sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile, essendo il termine perentorio. Ingiusta la compensazione delle spese processuali. Ingiusta si appalesa inoltre la sentenza di cui si chiede la riforma anche nella parte in cui “Compensa le spese processuali”. Alla luce di tutto quanto sopra ampiamente argomentato, appare iniqua anche la compensazione delle spese processuali operata dai Giudici di prime cure, e pertanto si chiede in questa sede la riforma della sentenza impugnata con una diversa pronuncia che statuisca la condanna dell'appellato
Comune di Barcellona P.G. alle spese dei due gradi di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1075/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il 08 Maggio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che con atto di controdeduzioni ed appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Hic et nunc si rileva e fa rilevare che la materia del contendere è circoscritta alla TA.RI dovuta per l'anno
2020 (euro 626,85) con riferimento all'immobile ubicato in Barcellona P.G. - Indirizzo_1 asseritamente condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1 , di cui l'odierno appellante è legale rappresentante. Pertanto non potrà trovare accoglimento la domanda di cui al punto 1) rivolta a chiedere di disporre la riforma della sentenza appellata e la conseguente nullità e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel merito delle intere somme richieste a pagamento con l'atto impugnato.
Difatti nessuna diversa contestazione è stata proposta dall'odierno appellante, specie, in particolare, con riferimento alla TA.RI dovuta per lo stesso anno con riferimento all'immobile adibito ad abitazione principale ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto in Indirizzo_1. la circostanza secondo cui “il Comune avrebbe attestato che già dal 16.9.2003 nei locali di che trattasi non veniva più svolta attività artigianale
(vedasi Nota sindacale del 3.11.2003)” è una mera deduzione di parte, atteso che l'invocata Nota sindacale del 3.11.2003 attesta, su richiesta del Sig. Ricorrente_1, la cessazione sin dal 16/09/2003 dell'artigiana attività di educatore fisico di palestra svolta con la ditta individuale Società_1, di cui partita iva: P.IVA_1, esercente l'attività di gestione di palestre (codice attività92616) sino al 16/09/2003 Di qui ben ha fatto il giudice di prime cure a rigettare il ricorso del contribuente, avendo rilevato e disposto l'esatta «riconduzione dell'utenza contestata alla categoria D/5, “palestre, parrucchieri e barbieri” rispettivamente sulla scorta delle seguenti incontestate e convergenti circostanze fattuali, ovvero che: nell'anno 1999 a firma del Sig. Ric._1 veniva dichiarata al Comune l'occupazione dei locali siti in Indirizzo_1 da parte dell'Associazione_1 per una superficie di 200 mq, di cui 100 mq soggetta a tassazione (Cfr. Dichiarazione del 15/3/1999 prodotta dalla parte); i locali fossero stati originariamente destinati ad attività ginniche, esercitando Sig. Ricorrente_1 attività di educatore fisico di palestra;
la successiva cessazione di tale attività da parte del Sig. Ric._1 nel 2003 non consentisse di per sé di infierire un mutamento nella destinazione d'uso dei locali in uso all'associazione rappresentata dal 1999, in assenza di una denuncia di variazione (il contribuente invoca a tal proposito la nota del 7.3.20011
e 3.11.2003 che non possono considerarsi vere e proprie denunce di variazione2, contendendo riferimento ad atti e questioni che nulla hanno a che fare con il presupposto della TA.RI in contestazione); l'insegna dell'associazione occupante (Associazione_1) evocasse, infine, lo svolgimento di attività ginniche delle palestre, piuttosto che le attività tipiche di un'associazione culturale. Ergo il giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostiene la parte appellante, ha fondato la decisione su tutta una serie di incontestate e convergenti circostanze fattuali (non solo sull'insegna), ricavate dalla disamina della medesima documentazione probatoria fornita dal contribuente, volte a confermare la legittima e fondata richiesta di pagamento della TA.RI da parte del Comune per l'anno 2020. Se non altro quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 “palestre, parrucchieri e barbieri” non poteva giustificare una decisione differente, in presenza di carenti e contradditori elementi forniti dal contribuente desumibili (soltanto) formalmente dallo statuto dell'associazione sportiva.
APPELLO INCIDENTALE
Questa difesa propone formale e tempestiva impugnazione incidentale, censurando la decisione di primo grado (sentenza n. 1075/2023 resa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Messina in data 20/03/2023 dep. 08/05/2023) sulla scorta delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. Il giudice di primo grado, infatti, non ha rilevato e disposto l'inammissibilità del ricorso introduttivo presentato dal contribuente. Difatti, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato». Orbene, dalla consultazione del fascicolo processuale di primo grado si rinviene la copia per immagine dell'atto impugnato, ma non la documentazione che attesta e/o dimostra la tempestiva proposizione del ricorso. Più precisamente in mancanza della documentazione che attestava e/o dimostrava la data di notifica/ricezione dell'atto impugnato, il giudice di prime cure, già nella fase di esame preliminare del ricorso ex 27 del D. Lgs. 546/1992, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, anche in difetto di contestazione da parte dell'Ente comunale. Se non altro è, di per sé, inverosimile ipotizzare una ricezione nei mesi finali dell'anno 2021. Inoltre, si appella incidentalmente la sentenza n. 1075/2023 per violazione del disposto di cui all'art. 15 – D. Lgs. 546/1992, in quanto l'esistenza delle pregresse pronunce favorevoli al contribuente non può ritenersi una valida (grave ed eccezionale) ragione a consentire di giustificare la compensazione delle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'oggetto del presente giudizio in grado di appello è circoscritto: quanto all'appello principale, alla legittimità dell'avviso di pagamento TARI anno 2020 relativamente alla somma di euro 626,85 riferita ai locali siti in
Indirizzo_1, occupati dall'Associazione_1, nonché alle statuizioni sulle spese di primo grado;
quanto all'appello incidentale, alla dedotta inammissibilità originaria del ricorso di primo grado per violazione dell'art.21 D. Lgs. n.546/1992; alla censura sulla compensazione delle spese, con richiesta di condanna del contribuente;
alla richiesta di declaratoria di definitività dell'avviso di pagamento relativamente alla quota
TARI di euro 280,35 per l'abitazione principale. Occorre trattare separatamente i due gravami.
Sulla dedotta erronea qualificazione dell'attività dell'Associazione e sulla tariffa TARI applicata, l'appellante sostiene che ai locali dell'Associazione_1 avrebbe dovuto applicarsi la tariffa TARI riservata alle
“associazioni culturali/sportive” (cat. B/1) e non quella prevista per le attività artigianali e per le palestre (cat.
D/5), sul presupposto: della natura di associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con attività culturale di tipo sportivo e riservata agli associati, come risultante dallo statuto;
della cessazione, già dal
16.9.2003, dell'attività artigianale di educatore fisico di palestra esercitata in forma individuale dal sig. Ricorrente_1; della pregressa qualificazione dei locali come “Associazione sportiva” da parte dell'Ufficio comunale in sede di imposte e tasse;
della ritenuta inidoneità dell'“insegna” a fondare un convincimento sulla natura commerciale dell'attività. Le censure non meritano accoglimento. Nel giudizio di primo grado il
Collegio ha fondato la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 su una pluralità di elementi fattuali, che questa Corte ritiene congruamente valorizzati:
1. Dichiarazione del 15.3.1999: il sig. Ricorrente_1 dichiarava l'occupazione dei locali siti in Indirizzo_1 da parte dell'Associazione_1, per una superficie di 200 mq (di cui 100 mq tassabili). La descrizione dei locali e la qualificazione dell'attività risultano coerenti con l'utilizzo dei medesimi come palestra.
2. Originaria destinazione dei locali: risulta dalla documentazione che in tali locali veniva svolta attività ginnico-sportiva, con esercizio di attività di palestra. La stessa denominazione “Associazione_1” è un elemento sintomatico – benché non esclusivo – di un'attività di tipo “palestra”, non meramente culturale.
3. Cessazione dell'attività artigiana individuale: la nota sindacale del 3.11.2003, invocata dall'appellante, attesta la cessazione dell'attività artigiana di educatore fisico di palestra svolta dal sig. Ricorrente_1 con la ditta individuale “Società_1”, ma non attesta affatto un mutamento della destinazione d'uso dei locali in termini di minore potenzialità o diversa natura della produzione di rifiuti. La cessazione di una specifica partita IVA e di una determinata attività imprenditoriale individuale non comporta automaticamente, ai fini TARI, una trasformazione della categoria di utenza, permanendo l'utilizzo dei locali come luogo di esercizio di attività ginnicosportiva a favore di una pluralità di utenti (sia pure associati).
4. Mancanza di una formale denuncia di variazione TARI: ai fini della corretta applicazione della tariffa, rileva il contenuto della dichiarazione/delle denunce specificamente rese per la tassa rifiuti, non potendo essere equiparate, in via automatica, dichiarazioni rese per altre imposte
(come ICI) o richieste di esenzione/agevolazione non riconducibili al modello di denuncia di variazione prescritto dal regolamento comunale. Le note del 7.3.2001 e del 3.11.2003, così come le successive comunicazioni del 2015 e 2016, richiamate dall'appellante, si riferiscono ad aspetti diversi (esenzioni ICI, cessazione di attività individuale, richieste di agevolazione) e non integrano una compiuta e inequivoca denuncia di variazione TARI, idonea a mutare la classificazione dell'utenza.
5. Elementi oggettivi sull'attività svolta: la Corte di primo grado ha valorizzato, tra gli indici sintomatici, l'insegna “Associazione_1”, ritenendola evocativa di un'attività assimilabile a quella delle palestre. Tale rilievo non è stato assunto isolatamente, ma in combinazione con la dichiarazione iniziale, con la documentazione sull'attività svolta e con la mancata trasformazione formale dell'utenza in una categoria a minore produzione di rifiuti.
In tale contesto, la mera produzione dello statuto associativo, che si limita a qualificare l'attività come “culturale di tipo sportivo”, non è sufficiente a dimostrare che, in concreto, l'utilizzo dei locali sia tale da giustificare l'inquadramento dell'utenza in una categoria tariffaria diversa da quella prevista per le palestre. Ai fini TARI, rileva l'effettiva destinazione dei locali, in relazione alla potenzialità di produzione di rifiuti urbani;
e, nel caso di specie, tale destinazione resta connotata in termini sostanzialmente coincidenti con l'attività di palestra,
a prescindere dalla forma giuridica (associazione sportiva dilettantistica) e dall'assenza di fine di lucro. Ne discende che la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 non appare né illogica né contraria alla normativa regolamentare e che la sentenza di primo grado, sul punto, merita conferma.
Sulla dedotta valenza di “denunce di variazione” delle note inviate al Comune, l'appellante insiste nel qualificare quali “denunce di variazione”: la dichiarazione del 15.3.1999; la nota del 7.3.2001, relativa all'affiliazione dell'associazione e all'esenzione ICI;
la nota sindacale del 3.11.2003, attestante la cessazione dell'attività artigiana individuale;
le note del 16.11.2015 e 18.2.2016, con le quali si richiedevano esenzioni/ agevolazioni TARI. Tale impostazione non può essere condivisa. Per costante interpretazione della disciplina della tassa rifiuti, la denuncia/dichiarazione rilevante ai fini della variazione della posizione tributaria deve: essere espressamente riferita alla tassa/tributo in questione;
indicare inequivocabilmente gli elementi di fatto rilevanti (soggetto passivo, destinazione d'uso, superficie, ecc. ); essere resa nelle forme, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Le comunicazioni richiamate dall'appellante: o riguardano esclusivamente altra imposta (ICI) o altri profili non immediatamente riconducibili alla TARI;
o si limitano a rappresentare una cessazione di attività individuale senza esplicitare un mutamento di categoria di utenza ai fini rifiuti;
o consistono in richieste di esenzione/agevolazione non assimilabili a dichiarazioni di variazione. Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che nessuna di tali note potesse valere, sul piano giuridico, quale formale denuncia di variazione idonea ad imporre al Comune la ridefinizione della categoria tariffaria. Ne deriva che non ricorre il lamentato vizio di violazione di legge o di motivazione sul punto.
L'appellante richiama due pronunce (TARI 2016 e TARI 2017) rese tra le stesse parti e per il medesimo immobile, oggi munite di attestazione di passaggio in giudicato, sostenendo che i principi in esse affermati dovrebbero essere applicati anche al presente giudizio, integrando un giudicato esterno vincolante. La censura non coglie nel segno. Sebbene le precedenti sentenze vertano su annualità analoghe e sul medesimo rapporto sostanziale, esse furono rese in un contesto processuale caratterizzato dalla contumacia del
Comune e da una limitata emersione del quadro probatorio. Nel presente giudizio, invece: l'Ente impositore si è costituito spiegando compiute difese;
sono stati prodotti ed esaminati documenti (in particolare, in relazione alla natura dell'attività, alla classificazione delle utenze e alla dichiarazione originaria) che non risultano essere stati oggetto del medesimo approfondimento nei giudizi pregressi. In tali condizioni, non può ritenersi sussistente un giudicato esterno che vincoli integralmente l'accertamento della fattispecie in esame, la quale presenta elementi probatori e deduzioni difensive più ampi e specifici. Le pronunce invocate dall'appellante possono assumere un valore di mero precedente, ma non escludono la possibilità per il giudice di rivalutare – sulla base del diverso compendio istruttorio – la qualificazione della posizione TARI per l'anno 2020. Pertanto, sul punto, la decisione di primo grado, che ha ritenuto non vincolanti le citate pronunce, risulta immune dalle censure proposte.
Il contribuente ripropone in appello l'eccezione di tardività della costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art.32, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, deducendo che: la costituzione dell'Ente sarebbe avvenuta il 2.3.2023 a fronte di udienza fissata al 20.3.2023, in violazione del termine di 20 giorni liberi per il deposito dei documenti;
la tardività comporterebbe non solo l'inammissibilità della produzione documentale, ma anche la preclusione a sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, nel caso concreto: la sentenza di primo grado fonda il proprio convincimento essenzialmente sulla documentazione prodotta dal contribuente e sulle dichiarazioni rese dal medesimo, non risultando che il Collegio abbia posto a base della decisione documenti tardivamente prodotti dal Comune;
il Comune, comunque, avrebbe potuto svolgere “mere difese” anche in udienza, senza violazione del contraddittorio, trattandosi di giudizio di natura essenzialmente documentale;
l'eventuale tardività della costituzione del resistente non incide, in concreto, sulla correttezza del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, né sul rispetto del diritto di difesa dell'appellante, che ha potuto pienamente svolgere le proprie deduzioni e contestazioni. Ne deriva che l'eccezione di tardività – pur astrattamente prospettabile sul piano formale – non conduce, nella fattispecie, ad un vizio idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata. Il motivo di appello, pertanto, va rigettato.
Sulla censura relativa alle spese di lite di primo grado, l'appellante principale lamenta, inoltre, l'ingiustizia della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado e chiede che, in riforma della sentenza, il Comune sia condannato alle spese di entrambi i gradi. Il motivo resta assorbito dal rigetto nel merito delle altre censure: una volta confermata la legittimità dell'avviso di pagamento e la correttezza della decisione di rigetto del ricorso introduttivo, non sussiste alcuna base per porre le spese del primo grado a carico del Comune, parte vittoriosa nel merito. Peraltro, anche a voler scrutinare nel merito la statuizione di compensazione, essa non appare manifestamente illogica o arbitraria, potendo rinvenirsi – come evidenziato dallo stesso Comune – la peculiarità del pregresso contenzioso tra le parti (con esistenza di pronunce favorevoli al contribuente) quale ragione idonea, sul piano equitativo, a giustificare la mancata condanna del ricorrente alle spese di primo grado. Conclusivamente, l'appello principale va integralmente rigettato.
Sull'appello incidentale del Comune.
Con il primo motivo di appello incidentale il Comune censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per violazione del termine perentorio di cui all'art.21 D. Lgs. n.546/1992. L'Ente evidenzia che: nel fascicolo di primo grado non era rinvenibile alcuna documentazione idonea ad attestare la data di notifica/ricezione dell'avviso di pagamento impugnato;
neppure nel ricorso introduttivo era indicata la data di notifica;
in assenza di prova della tempestività del ricorso, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità già nella fase preliminare ex art.27 D. Lgs. n.546/1992, anche d'ufficio. L'appellante principale, nelle proprie memorie, ha chiarito che l'avviso di pagamento: gli sarebbe pervenuto a mezzo posta ordinaria, in busta bianca priva di timbri e di attestazioni di spedizione/ricezione; non reca alcuna indicazione interna di data o di protocollo;
sarebbe stato ricevuto il 30.11.2021, con proposizione del ricorso in data 11.1.2022, entro il termine di 60 giorni. La questione si colloca in un ambito particolare, caratterizzato: dall'utilizzo di un mezzo di trasmissione (posta ordinaria, busta priva di timbri) che non consente, né al contribuente, né all'Ente, di disporre di un elemento oggettivo (timbro, ricevuta, relata di notifica) da cui desumere con certezza la data di ricezione;
dall'assenza, sull'atto, di un riferimento temporale di emissione o di un numero di protocollo idoneo a vincolare una data minima di trasmissione. In tale contesto, pretendere dal contribuente una prova documentale della data di ricezione, a fronte dell'uso di un mezzo di notificazione privo di qualsivoglia attestazione formale, comporterebbe una sostanziale “probatio diabolica”, idonea a comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa. D'altra parte, l'Ente, che ha scelto siffatta modalità di trasmissione, non ha neppure allegato elementi idonei a far presumere una ricezione in data tale da rendere senz'altro tardivo il ricorso. Il giudice di primo grado, nel decidere il merito della controversia, ha implicitamente ritenuto ammissibile il ricorso, valutando evidentemente che, nel caso concreto, non sussistessero elementi sufficienti a fondare una declaratoria di inammissibilità per tardività. Questa Corte, nel condividere tale impostazione prudente e rispettosa del diritto di accesso al giudice, ritiene: che, in presenza di un atto trasmesso in forma tale da non consentire alcuna prova oggettiva della data di ricezione, non possa automaticamente gravare sul contribuente un onere probatorio impossibile da assolvere;
che l'inammissibilità per tardività, in quanto dotata di natura eccezionale e preclusiva dell'esame nel merito, richiede un quadro probatorio almeno plausibile e non meramente ipotetico (“inverosimile ricezione a fine 2021”); che, in difetto di specifiche allegazioni e prove da parte dell'Ente impositore idonee a dimostrare il superamento del termine di cui all'art.21 D. Lgs. n.546/1992, sia corretto mantenere l'accesso al giudice di merito. Pertanto, il motivo di appello incidentale relativo all'inammissibilità originaria del ricorso di primo grado deve essere rigettato. Con il secondo motivo di appello incidentale il Comune lamenta la compensazione delle spese di primo grado, ritenendo che le precedenti pronunce favorevoli al contribuente non possano integrare “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza. Sul punto, la Corte osserva: che la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese è espressione di un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo ove manifestamente illogico o privo di qualsiasi giustificazione;
che, nel caso concreto, la sussistenza di un pregresso contenzioso tra le parti, con pronunce favorevoli al contribuente relative ad altre annualità TARI e con un quadro normativo e fattuale non del tutto lineare, costituisce elemento idoneo a giustificare una decisione di compensazione, in chiave equitativa;
che, in ogni caso, il riconoscimento o meno della “gravità ed eccezionalità” delle ragioni non può essere oggetto di sindacato sostitutivo, se non nei limiti di una evidente arbitrarietà, che qui non ricorre. Di conseguenza, anche il secondo motivo di appello incidentale va rigettato.
Sulla richiesta di declaratoria di definitività dell'avviso per la quota TARI abitazione principale (euro 280,35), il Comune chiede, infine, che sia comunque dichiarata la definitività dell'avviso di pagamento TARI 2020 nella parte relativa all'abitazione principale (euro 280,35), assumendo che tale quota non sarebbe mai stata oggetto di specifica contestazione. Dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo e dell'atto di appello principale emerge che: l'impugnazione ha avuto ad oggetto l'intero avviso di pagamento, che recava l'importo complessivo di euro 908,00; le doglianze di merito, tuttavia, sono state rivolte in modo specifico alla tariffa applicata ai locali dell'associazione (euro 626,85), senza che siano stati articolati motivi autonomi in ordine alla debenza della TARI per l'abitazione principale, né in punto di presupposto, né in punto di misura;
la stessa difesa del contribuente in appello si è incentrata esclusivamente sulla controversia relativa all'utenza dell'associazione. In tale quadro, la mancanza di specifiche censure in ordine alla legittimità della pretesa
TARI relativa all'abitazione principale comporta, nei fatti, l'assenza di un effettivo thema decidendum su detta quota. Ne consegue che, ferma la validità originaria dell'avviso, deve prendersi atto che non sono state dedotte ragioni idonee a mettere in discussione la debenza dell'importo di euro 280,35. Tuttavia, la richiesta del Comune, così come formulata, ha natura meramente dichiarativa e non aggiunge nulla alla situazione già cristallizzata in fatto e in diritto: la pretesa TARI per l'abitazione principale risultava e permane incontestata nel merito. Pertanto, pur riconoscendo che l'impugnazione ha investito, in concreto, solo la parte dell'avviso relativa ai locali dell'associazione, la Corte ritiene non necessario un esplicito capo dichiarativo sulla
“definitività” dell'importo riferito all'abitazione principale, essendo sufficiente prendere atto dell'assenza di contestazioni effettive su tale voce. La domanda, dunque, non può che essere rigettata in quanto priva di autonoma utilità pratica rispetto all'assetto già determinato dalla sentenza di primo grado e dalla presente decisione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale del Comune vanno rigettati.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello principale del contribuente deve essere rigettato in ogni sua parte;
l'appello incidentale del Comune deve parimenti essere rigettato.
Sussistono pertanto giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza parziale sul piano delle rispettive impugnazioni, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello principale proposto dal sig. Ricorrente_1 , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1, avverso la sentenza n.1075/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, che conferma integralmente;
rigetta l'appello incidentale proposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5663/2023 depositato il 28/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto - Via San Giovanni Bosco 98051 Barcellona Pozzo Di Gotto ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1075/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
13 e pubblicata il 08/05/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 12439 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22 aprile 2022 Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di legale rapp.te della Associazione_1
, impugnava l'avviso di pagamento TA.RI., emesso dal Comune di Barcellona P.G. per l'anno 2020 in relazione alle unità immobiliari in Barcellona P.G., Indirizzo_1, per complessivi € 908,00, di cui
€ 280,35 per l'abitazione principale ed € 626,85 per l'immobile condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1, adibito all'esercizio di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro, riservata agli associati.
Premetteva che
- i locali in questione erano stati censiti dall'Ufficio imposte e tasse del Comune di Barcellona P.G. con dichiarazione del 15.3.1999;
- con successiva nota del 7.3.2001 il ricorrente, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione_1, aveva comunicato che l'Associazione, in quanto iscritta all'Albo delle associazioni sportive, nonché affiliata all'Ente di Promozione Sportiva Comitato Regionale Sicilia, era esente dall'imposta ICI;
- con nota sindacale prot. n.17481 del 3.11.2003 il Comune di Barcellona P.G. – Ufficio Annona e Mercati, aveva attestato che il ricorrente sin dal 16.9.2003 non svolgeva più attività artigiana di educatore fisico di palestra;
- ciononostante il Comune di Barcellona P.G. per l'immobile di cui trattasi aveva continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5 (€. mq. 7,48);
- il ricorrente aveva nel tempo reiterato la richiesta di esenzione/agevolazione per la tariffa TARI relativa ai locali adibiti ad attività sportiva dilettantistica, con note del 16.11.2015, Prot.n. 58083 del 24.11.2015, e del
18.2.2016, Prot.n. 10576 del 25.2.2016, segnalando, tra l'altro, che l'imposta fosse dovuta non dalla persona fisica, bensì dall'Associazione Associazione_1, titolare della conduzione dei locali oggetto di imposizione;
tutto ciò premesso, si doleva che il Comune di Barcellona P.G. con l'avviso impugnato avesse continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5
(€.mq. 7,48) e non quella prevista per le associazioni culturali Cat. B/1 (€. mq. 2,48).
Invocava pertanto l'esenzione dall'imposta, in ossequio alla Risoluzione ministeriale del 24.1.1994, protocollo n.5/3398, secondo la quale “per quanto riguarda i locali adibiti a palestra si ritiene di confermare, secondo quanto già espresso nella circolare n.7 del 3.5.1983, l'intassabilità di quella parte destinata esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e la cui utilizzazione è riservata ai praticanti, in quanto su di essa non può esservi produzione di rifiuti”, ovvero l'applicazione della tariffa di €. 2,48 al mq.
Produceva sentenze della CTP di Messina nn. 3753/18 e 1310/21, con cui erano stati accolti i ricorsi del contribuente in relazione a pregresse annualità d'imposta. Si costituiva il Comune di Barcellona P.G. il 2 marzo 2023, eccependo l'inammissibilità in rito del ricorso e l'infondatezza nel merito.
Deduceva che - con accertamento del 18 ottobre 1993, prodotto unitamente alle controdeduzioni, era stata accertata la destinazione a palestra dei locali a piano terra in Indirizzo_1; - il contribuente non aveva successivamente richiesto una variazione della destinazione d'uso;
- correttamente era stata applicata la tariffa prevista per “palestre, parrucchieri e barbieri”.
Con successiva memoria del 7 marzo 2023 Ricorrente_1 insisteva nei motivi di ricorso e eccepiva la tardività della costituzione del Comune, con conseguente inammissibilità della produzione documentale.
All'odierna udienza il procuratore del ricorrente ha concluso come in epigrafe e la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado ha deciso la causa.
Affermava la Corte adita:
“Il ricorso non può essere accolto, in quanto infondato nel merito.
Occorre innanzitutto vagliare la rilevanza delle pronunce prodotte da parte ricorrente, con cui sono stati annullati, rispettivamente, l'avviso di pagamento TARI notificato al Ricorrente_1 per l'anno 2016 e la cartella di pagamento emessa per TARI relativa all'anno 2017.
Non è documentata la definitività delle pronunce: l'0messa produzione nel presente giudizio delle sentenze munite di attestazione di avvenuto passaggio in giudicato osta al riconoscimento della potenzialità espansiva del cosiddetto giudicato esterno.
Va detto in ogni caso che il giudicato esterno presuppone non solo la coincidenza delle parti, ma anche che la sentenza divenuta definitiva sia stata pronunciata sulle medesime questioni sottoposte al vaglio del secondo giudice in esito a un contraddittorio tra parti attivamente presenti nel giudizio, là dove nei procedimenti cui afferiscono le pronunce prodotte l'omessa costituzione del Comune induceva l'organo giudicante a ritenere indimostrata la pretesa tributaria.
Nel merito, occorre innanzitutto rilevare che l'avviso di pagamento, atto impugnabile in quanto manifesta una pretesa impositiva, non è contestato nella parte afferente all'immobile adibito ad abitazione, di mq. 60, ubicato in Indirizzo_1 (euro 280,35).
L'instante invoca l'esenzione o, in subordine, l'applicazione della tariffa per le associazioni culturali in relazione alla unità con superficie di mq. 100 occupata dall'Associazione Associazione_1.
Deve osservarsi nondimeno, in linea con quanto dedotto dell'ente impositore, che alcuna denuncia, riguardo all'utenza TARI di cui si controverte, risulta presentata dall'Associazione Associazione_1 ai fini dell'applicazione dell'esenzione, con specifica indicazione dei mq. destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva e quindi non idonei a produrre rifiuti. Non potendo tale adempimento ritenersi surrogato dalla segnalazione a fini ICI del 7 marzo 2001, né dalle successive note sollecitatorie presentate negli anni
2015/2016.
Lo stesso contribuente ha depositato, unitamente al ricorso, una dichiarazione a sua firma presentata nell'anno 1999, in ordine ai locali occupati dall'Associazione Associazione_1, in cui dichiarava una superficie di 200 mq., dei quali 100 mq. soggetti a tassazione (superficie coincidente con quella tassata con l'avviso di pagamento).
Pur dovendosi prendere atto della tardività della produzione dell'ente, è incontestato che i locali fossero stati originariamente destinati ad attività ginniche, esercitando il titolare attività di educatore fisico di palestra;
la successiva cessazione di tale attività da parte del Ricorrente_1 nel 2003, non consente di per sé di inferire un mutamento nella destinazione d'uso dei locali in uso all'associazione rappresentata, in assenza di una denuncia di variazione, senza trascurare che la stessa insegna dell'associazione occupante (Associazione_1
evoca lo svolgimento di attività ginniche delle palestre, piuttosto che le attività tipiche di un'associazione culturale.
Congrua si rivela pertanto a riconduzione dell'utenza alla categoria D/5, “palestre, parrucchieri e barbieri”, della delibera TARI del Consiglio Comunale di Barcellona P.G. n. 26/2015, là dove quella invocata in ricorso, cat. B1, afferisce a “Associazioni assistenziali, culturali, politiche”.
L'esito del giudizio, avuto riguardo all'esistenza di pregresse pronunce favorevoli al contribuente, giustifica la compensazione delle spese processuali.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 28 Dicembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Hanno errato i Giudici di prime cure nel ritenere non applicabile al caso di specie l'invocata tariffa TA.RI prevista per le Associazioni Culturali sportive. Erronea interpretazione e/o falsa applicazione di norme di legge e di Regolamento - Carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Hanno errato i Giudici di prime cure nel ritenere non applicabile al caso di specie la tariffa
TARI prevista per le Associazioni Culturali sportive. Il Comune di Barcellona P.G. ha inviato al ricorrente l'avviso di pagamento impugnato in prime cure per l'immobile condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1 , di cui il ricorrente è il legale rapp.te, ubicato in Barcellona P.G.. Indirizzo_1, adibito all'esercizio di attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro, comunque riservata agli associati. I locali di che trattasi sono stati censiti con destinazione “Associazione Sportiva” dall'Ufficio imposte e tasse del Comune di Barcellona P.G., come si evince chiaramente dalla Nota dichiarazione del
15.3.1999 prodotta in atti, rilasciata in forma autentica dallo stesso Ente. Successivamente con Nota del
7.3.2001, già prodotta in atti, il ricorrente in qualità di legale rapp.te, ha comunicato che la stessa Associazione, in quanto iscritta all'Albo delle associazioni sportive, nonchè affiliata all'Ente di Promozione Sportiva Comitato
Regionale Sicilia, era esente dall'imposta ICI. Il ricorrente nel tempo ha reiterato la richiesta di esenzione/ agevolazione della tariffa TARI relativa ai locali adibiti ad attività sportiva dilettantistica, e ciò anche formalmente con nota del 16.11.2015, Prot.n. 58083 del 24.11.2015 e con la nota 18.2.2016, Prot.n. 10576 del 25.2.2016, con la quale ha chiesto, tra l'altro, che l'imposta dovuta fosse richiesta non alla persona fisica del ricorrente, bensì all'Associazione Associazione_1, titolare della conduzione dei locali oggetto di imposizione. Nonostante, le reiterate richieste, il Comune di Barcellona P.G. con l'avviso impugnato in prima istanza, non intendendo di fatto provvedere all'invocata variazione di tariffa, ha continuato a richiedere l'imposta sullo smaltimento dei rifiuti applicando la tariffa prevista per le attività artigianali Cat D/5 (€.mq.
7,48) e non quella previsto per le Associazioni Culturali sportive, per le quali è prevista la tariffa di €.mq.
2,48 (Cat. B/1). Ed ancora, carente di motivazione si appalesa la decisione anche con riferimento alla eccepita tardività della costituzione del Comune di Barcellona P.G., che investiva le controdeduzioni in atti dell'Ente resistente, con le conseguenti preclusioni sia di tipo assertivo che probatorio. Il Collegio Giudicante infatti non ha reso note le ragioni giuridiche per avere disatteso l'eccezione di che trattasi, limitandosi ad un laconico
“pur dovendosi prendere atto della tardività della produzione dell'ente”. Invero è risultato violato il termine di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 previsto per il deposito di documenti, di 20 giorni prima della data di trattazione (il deposito è infatti avvenuto in data 2.3.2023 e l'udienza di trattazione è stata fissata per il 20.3.2023), con la conseguenza che la produzione documentale sarebbe dovuta essere dichiarata inammissibile, essendo il termine perentorio. Ingiusta la compensazione delle spese processuali. Ingiusta si appalesa inoltre la sentenza di cui si chiede la riforma anche nella parte in cui “Compensa le spese processuali”. Alla luce di tutto quanto sopra ampiamente argomentato, appare iniqua anche la compensazione delle spese processuali operata dai Giudici di prime cure, e pertanto si chiede in questa sede la riforma della sentenza impugnata con una diversa pronuncia che statuisca la condanna dell'appellato
Comune di Barcellona P.G. alle spese dei due gradi di giudizio.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1075/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina sez. 13 e depositata il 08 Maggio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che con atto di controdeduzioni ed appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Hic et nunc si rileva e fa rilevare che la materia del contendere è circoscritta alla TA.RI dovuta per l'anno
2020 (euro 626,85) con riferimento all'immobile ubicato in Barcellona P.G. - Indirizzo_1 asseritamente condotto dall'Associazione culturale sportiva denominata Associazione_1 , di cui l'odierno appellante è legale rappresentante. Pertanto non potrà trovare accoglimento la domanda di cui al punto 1) rivolta a chiedere di disporre la riforma della sentenza appellata e la conseguente nullità e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel merito delle intere somme richieste a pagamento con l'atto impugnato.
Difatti nessuna diversa contestazione è stata proposta dall'odierno appellante, specie, in particolare, con riferimento alla TA.RI dovuta per lo stesso anno con riferimento all'immobile adibito ad abitazione principale ubicato in Barcellona Pozzo di Gotto in Indirizzo_1. la circostanza secondo cui “il Comune avrebbe attestato che già dal 16.9.2003 nei locali di che trattasi non veniva più svolta attività artigianale
(vedasi Nota sindacale del 3.11.2003)” è una mera deduzione di parte, atteso che l'invocata Nota sindacale del 3.11.2003 attesta, su richiesta del Sig. Ricorrente_1, la cessazione sin dal 16/09/2003 dell'artigiana attività di educatore fisico di palestra svolta con la ditta individuale Società_1, di cui partita iva: P.IVA_1, esercente l'attività di gestione di palestre (codice attività92616) sino al 16/09/2003 Di qui ben ha fatto il giudice di prime cure a rigettare il ricorso del contribuente, avendo rilevato e disposto l'esatta «riconduzione dell'utenza contestata alla categoria D/5, “palestre, parrucchieri e barbieri” rispettivamente sulla scorta delle seguenti incontestate e convergenti circostanze fattuali, ovvero che: nell'anno 1999 a firma del Sig. Ric._1 veniva dichiarata al Comune l'occupazione dei locali siti in Indirizzo_1 da parte dell'Associazione_1 per una superficie di 200 mq, di cui 100 mq soggetta a tassazione (Cfr. Dichiarazione del 15/3/1999 prodotta dalla parte); i locali fossero stati originariamente destinati ad attività ginniche, esercitando Sig. Ricorrente_1 attività di educatore fisico di palestra;
la successiva cessazione di tale attività da parte del Sig. Ric._1 nel 2003 non consentisse di per sé di infierire un mutamento nella destinazione d'uso dei locali in uso all'associazione rappresentata dal 1999, in assenza di una denuncia di variazione (il contribuente invoca a tal proposito la nota del 7.3.20011
e 3.11.2003 che non possono considerarsi vere e proprie denunce di variazione2, contendendo riferimento ad atti e questioni che nulla hanno a che fare con il presupposto della TA.RI in contestazione); l'insegna dell'associazione occupante (Associazione_1) evocasse, infine, lo svolgimento di attività ginniche delle palestre, piuttosto che le attività tipiche di un'associazione culturale. Ergo il giudice di prime cure, contrariamente a quanto sostiene la parte appellante, ha fondato la decisione su tutta una serie di incontestate e convergenti circostanze fattuali (non solo sull'insegna), ricavate dalla disamina della medesima documentazione probatoria fornita dal contribuente, volte a confermare la legittima e fondata richiesta di pagamento della TA.RI da parte del Comune per l'anno 2020. Se non altro quanto rilevato dal giudice di prime cure circa la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 “palestre, parrucchieri e barbieri” non poteva giustificare una decisione differente, in presenza di carenti e contradditori elementi forniti dal contribuente desumibili (soltanto) formalmente dallo statuto dell'associazione sportiva.
APPELLO INCIDENTALE
Questa difesa propone formale e tempestiva impugnazione incidentale, censurando la decisione di primo grado (sentenza n. 1075/2023 resa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Messina in data 20/03/2023 dep. 08/05/2023) sulla scorta delle seguenti ragioni di fatto e di diritto. Il giudice di primo grado, infatti, non ha rilevato e disposto l'inammissibilità del ricorso introduttivo presentato dal contribuente. Difatti, a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 546/1992, «Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato». Orbene, dalla consultazione del fascicolo processuale di primo grado si rinviene la copia per immagine dell'atto impugnato, ma non la documentazione che attesta e/o dimostra la tempestiva proposizione del ricorso. Più precisamente in mancanza della documentazione che attestava e/o dimostrava la data di notifica/ricezione dell'atto impugnato, il giudice di prime cure, già nella fase di esame preliminare del ricorso ex 27 del D. Lgs. 546/1992, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità del ricorso, anche in difetto di contestazione da parte dell'Ente comunale. Se non altro è, di per sé, inverosimile ipotizzare una ricezione nei mesi finali dell'anno 2021. Inoltre, si appella incidentalmente la sentenza n. 1075/2023 per violazione del disposto di cui all'art. 15 – D. Lgs. 546/1992, in quanto l'esistenza delle pregresse pronunce favorevoli al contribuente non può ritenersi una valida (grave ed eccezionale) ragione a consentire di giustificare la compensazione delle spese.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 13 Ottobre 2025 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 24 Ottobre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l'oggetto del presente giudizio in grado di appello è circoscritto: quanto all'appello principale, alla legittimità dell'avviso di pagamento TARI anno 2020 relativamente alla somma di euro 626,85 riferita ai locali siti in
Indirizzo_1, occupati dall'Associazione_1, nonché alle statuizioni sulle spese di primo grado;
quanto all'appello incidentale, alla dedotta inammissibilità originaria del ricorso di primo grado per violazione dell'art.21 D. Lgs. n.546/1992; alla censura sulla compensazione delle spese, con richiesta di condanna del contribuente;
alla richiesta di declaratoria di definitività dell'avviso di pagamento relativamente alla quota
TARI di euro 280,35 per l'abitazione principale. Occorre trattare separatamente i due gravami.
Sulla dedotta erronea qualificazione dell'attività dell'Associazione e sulla tariffa TARI applicata, l'appellante sostiene che ai locali dell'Associazione_1 avrebbe dovuto applicarsi la tariffa TARI riservata alle
“associazioni culturali/sportive” (cat. B/1) e non quella prevista per le attività artigianali e per le palestre (cat.
D/5), sul presupposto: della natura di associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, con attività culturale di tipo sportivo e riservata agli associati, come risultante dallo statuto;
della cessazione, già dal
16.9.2003, dell'attività artigianale di educatore fisico di palestra esercitata in forma individuale dal sig. Ricorrente_1; della pregressa qualificazione dei locali come “Associazione sportiva” da parte dell'Ufficio comunale in sede di imposte e tasse;
della ritenuta inidoneità dell'“insegna” a fondare un convincimento sulla natura commerciale dell'attività. Le censure non meritano accoglimento. Nel giudizio di primo grado il
Collegio ha fondato la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 su una pluralità di elementi fattuali, che questa Corte ritiene congruamente valorizzati:
1. Dichiarazione del 15.3.1999: il sig. Ricorrente_1 dichiarava l'occupazione dei locali siti in Indirizzo_1 da parte dell'Associazione_1, per una superficie di 200 mq (di cui 100 mq tassabili). La descrizione dei locali e la qualificazione dell'attività risultano coerenti con l'utilizzo dei medesimi come palestra.
2. Originaria destinazione dei locali: risulta dalla documentazione che in tali locali veniva svolta attività ginnico-sportiva, con esercizio di attività di palestra. La stessa denominazione “Associazione_1” è un elemento sintomatico – benché non esclusivo – di un'attività di tipo “palestra”, non meramente culturale.
3. Cessazione dell'attività artigiana individuale: la nota sindacale del 3.11.2003, invocata dall'appellante, attesta la cessazione dell'attività artigiana di educatore fisico di palestra svolta dal sig. Ricorrente_1 con la ditta individuale “Società_1”, ma non attesta affatto un mutamento della destinazione d'uso dei locali in termini di minore potenzialità o diversa natura della produzione di rifiuti. La cessazione di una specifica partita IVA e di una determinata attività imprenditoriale individuale non comporta automaticamente, ai fini TARI, una trasformazione della categoria di utenza, permanendo l'utilizzo dei locali come luogo di esercizio di attività ginnicosportiva a favore di una pluralità di utenti (sia pure associati).
4. Mancanza di una formale denuncia di variazione TARI: ai fini della corretta applicazione della tariffa, rileva il contenuto della dichiarazione/delle denunce specificamente rese per la tassa rifiuti, non potendo essere equiparate, in via automatica, dichiarazioni rese per altre imposte
(come ICI) o richieste di esenzione/agevolazione non riconducibili al modello di denuncia di variazione prescritto dal regolamento comunale. Le note del 7.3.2001 e del 3.11.2003, così come le successive comunicazioni del 2015 e 2016, richiamate dall'appellante, si riferiscono ad aspetti diversi (esenzioni ICI, cessazione di attività individuale, richieste di agevolazione) e non integrano una compiuta e inequivoca denuncia di variazione TARI, idonea a mutare la classificazione dell'utenza.
5. Elementi oggettivi sull'attività svolta: la Corte di primo grado ha valorizzato, tra gli indici sintomatici, l'insegna “Associazione_1”, ritenendola evocativa di un'attività assimilabile a quella delle palestre. Tale rilievo non è stato assunto isolatamente, ma in combinazione con la dichiarazione iniziale, con la documentazione sull'attività svolta e con la mancata trasformazione formale dell'utenza in una categoria a minore produzione di rifiuti.
In tale contesto, la mera produzione dello statuto associativo, che si limita a qualificare l'attività come “culturale di tipo sportivo”, non è sufficiente a dimostrare che, in concreto, l'utilizzo dei locali sia tale da giustificare l'inquadramento dell'utenza in una categoria tariffaria diversa da quella prevista per le palestre. Ai fini TARI, rileva l'effettiva destinazione dei locali, in relazione alla potenzialità di produzione di rifiuti urbani;
e, nel caso di specie, tale destinazione resta connotata in termini sostanzialmente coincidenti con l'attività di palestra,
a prescindere dalla forma giuridica (associazione sportiva dilettantistica) e dall'assenza di fine di lucro. Ne discende che la riconduzione dell'utenza alla categoria D/5 non appare né illogica né contraria alla normativa regolamentare e che la sentenza di primo grado, sul punto, merita conferma.
Sulla dedotta valenza di “denunce di variazione” delle note inviate al Comune, l'appellante insiste nel qualificare quali “denunce di variazione”: la dichiarazione del 15.3.1999; la nota del 7.3.2001, relativa all'affiliazione dell'associazione e all'esenzione ICI;
la nota sindacale del 3.11.2003, attestante la cessazione dell'attività artigiana individuale;
le note del 16.11.2015 e 18.2.2016, con le quali si richiedevano esenzioni/ agevolazioni TARI. Tale impostazione non può essere condivisa. Per costante interpretazione della disciplina della tassa rifiuti, la denuncia/dichiarazione rilevante ai fini della variazione della posizione tributaria deve: essere espressamente riferita alla tassa/tributo in questione;
indicare inequivocabilmente gli elementi di fatto rilevanti (soggetto passivo, destinazione d'uso, superficie, ecc. ); essere resa nelle forme, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento comunale. Le comunicazioni richiamate dall'appellante: o riguardano esclusivamente altra imposta (ICI) o altri profili non immediatamente riconducibili alla TARI;
o si limitano a rappresentare una cessazione di attività individuale senza esplicitare un mutamento di categoria di utenza ai fini rifiuti;
o consistono in richieste di esenzione/agevolazione non assimilabili a dichiarazioni di variazione. Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che nessuna di tali note potesse valere, sul piano giuridico, quale formale denuncia di variazione idonea ad imporre al Comune la ridefinizione della categoria tariffaria. Ne deriva che non ricorre il lamentato vizio di violazione di legge o di motivazione sul punto.
L'appellante richiama due pronunce (TARI 2016 e TARI 2017) rese tra le stesse parti e per il medesimo immobile, oggi munite di attestazione di passaggio in giudicato, sostenendo che i principi in esse affermati dovrebbero essere applicati anche al presente giudizio, integrando un giudicato esterno vincolante. La censura non coglie nel segno. Sebbene le precedenti sentenze vertano su annualità analoghe e sul medesimo rapporto sostanziale, esse furono rese in un contesto processuale caratterizzato dalla contumacia del
Comune e da una limitata emersione del quadro probatorio. Nel presente giudizio, invece: l'Ente impositore si è costituito spiegando compiute difese;
sono stati prodotti ed esaminati documenti (in particolare, in relazione alla natura dell'attività, alla classificazione delle utenze e alla dichiarazione originaria) che non risultano essere stati oggetto del medesimo approfondimento nei giudizi pregressi. In tali condizioni, non può ritenersi sussistente un giudicato esterno che vincoli integralmente l'accertamento della fattispecie in esame, la quale presenta elementi probatori e deduzioni difensive più ampi e specifici. Le pronunce invocate dall'appellante possono assumere un valore di mero precedente, ma non escludono la possibilità per il giudice di rivalutare – sulla base del diverso compendio istruttorio – la qualificazione della posizione TARI per l'anno 2020. Pertanto, sul punto, la decisione di primo grado, che ha ritenuto non vincolanti le citate pronunce, risulta immune dalle censure proposte.
Il contribuente ripropone in appello l'eccezione di tardività della costituzione del Comune nel giudizio di primo grado, ai sensi dell'art.32, comma 1, D. Lgs. n.546/1992, deducendo che: la costituzione dell'Ente sarebbe avvenuta il 2.3.2023 a fronte di udienza fissata al 20.3.2023, in violazione del termine di 20 giorni liberi per il deposito dei documenti;
la tardività comporterebbe non solo l'inammissibilità della produzione documentale, ma anche la preclusione a sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, nel caso concreto: la sentenza di primo grado fonda il proprio convincimento essenzialmente sulla documentazione prodotta dal contribuente e sulle dichiarazioni rese dal medesimo, non risultando che il Collegio abbia posto a base della decisione documenti tardivamente prodotti dal Comune;
il Comune, comunque, avrebbe potuto svolgere “mere difese” anche in udienza, senza violazione del contraddittorio, trattandosi di giudizio di natura essenzialmente documentale;
l'eventuale tardività della costituzione del resistente non incide, in concreto, sulla correttezza del percorso motivazionale seguito dal primo giudice, né sul rispetto del diritto di difesa dell'appellante, che ha potuto pienamente svolgere le proprie deduzioni e contestazioni. Ne deriva che l'eccezione di tardività – pur astrattamente prospettabile sul piano formale – non conduce, nella fattispecie, ad un vizio idoneo a determinare la riforma della sentenza impugnata. Il motivo di appello, pertanto, va rigettato.
Sulla censura relativa alle spese di lite di primo grado, l'appellante principale lamenta, inoltre, l'ingiustizia della compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado e chiede che, in riforma della sentenza, il Comune sia condannato alle spese di entrambi i gradi. Il motivo resta assorbito dal rigetto nel merito delle altre censure: una volta confermata la legittimità dell'avviso di pagamento e la correttezza della decisione di rigetto del ricorso introduttivo, non sussiste alcuna base per porre le spese del primo grado a carico del Comune, parte vittoriosa nel merito. Peraltro, anche a voler scrutinare nel merito la statuizione di compensazione, essa non appare manifestamente illogica o arbitraria, potendo rinvenirsi – come evidenziato dallo stesso Comune – la peculiarità del pregresso contenzioso tra le parti (con esistenza di pronunce favorevoli al contribuente) quale ragione idonea, sul piano equitativo, a giustificare la mancata condanna del ricorrente alle spese di primo grado. Conclusivamente, l'appello principale va integralmente rigettato.
Sull'appello incidentale del Comune.
Con il primo motivo di appello incidentale il Comune censura la sentenza di primo grado per non avere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente per violazione del termine perentorio di cui all'art.21 D. Lgs. n.546/1992. L'Ente evidenzia che: nel fascicolo di primo grado non era rinvenibile alcuna documentazione idonea ad attestare la data di notifica/ricezione dell'avviso di pagamento impugnato;
neppure nel ricorso introduttivo era indicata la data di notifica;
in assenza di prova della tempestività del ricorso, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità già nella fase preliminare ex art.27 D. Lgs. n.546/1992, anche d'ufficio. L'appellante principale, nelle proprie memorie, ha chiarito che l'avviso di pagamento: gli sarebbe pervenuto a mezzo posta ordinaria, in busta bianca priva di timbri e di attestazioni di spedizione/ricezione; non reca alcuna indicazione interna di data o di protocollo;
sarebbe stato ricevuto il 30.11.2021, con proposizione del ricorso in data 11.1.2022, entro il termine di 60 giorni. La questione si colloca in un ambito particolare, caratterizzato: dall'utilizzo di un mezzo di trasmissione (posta ordinaria, busta priva di timbri) che non consente, né al contribuente, né all'Ente, di disporre di un elemento oggettivo (timbro, ricevuta, relata di notifica) da cui desumere con certezza la data di ricezione;
dall'assenza, sull'atto, di un riferimento temporale di emissione o di un numero di protocollo idoneo a vincolare una data minima di trasmissione. In tale contesto, pretendere dal contribuente una prova documentale della data di ricezione, a fronte dell'uso di un mezzo di notificazione privo di qualsivoglia attestazione formale, comporterebbe una sostanziale “probatio diabolica”, idonea a comprimere ingiustificatamente il diritto di difesa. D'altra parte, l'Ente, che ha scelto siffatta modalità di trasmissione, non ha neppure allegato elementi idonei a far presumere una ricezione in data tale da rendere senz'altro tardivo il ricorso. Il giudice di primo grado, nel decidere il merito della controversia, ha implicitamente ritenuto ammissibile il ricorso, valutando evidentemente che, nel caso concreto, non sussistessero elementi sufficienti a fondare una declaratoria di inammissibilità per tardività. Questa Corte, nel condividere tale impostazione prudente e rispettosa del diritto di accesso al giudice, ritiene: che, in presenza di un atto trasmesso in forma tale da non consentire alcuna prova oggettiva della data di ricezione, non possa automaticamente gravare sul contribuente un onere probatorio impossibile da assolvere;
che l'inammissibilità per tardività, in quanto dotata di natura eccezionale e preclusiva dell'esame nel merito, richiede un quadro probatorio almeno plausibile e non meramente ipotetico (“inverosimile ricezione a fine 2021”); che, in difetto di specifiche allegazioni e prove da parte dell'Ente impositore idonee a dimostrare il superamento del termine di cui all'art.21 D. Lgs. n.546/1992, sia corretto mantenere l'accesso al giudice di merito. Pertanto, il motivo di appello incidentale relativo all'inammissibilità originaria del ricorso di primo grado deve essere rigettato. Con il secondo motivo di appello incidentale il Comune lamenta la compensazione delle spese di primo grado, ritenendo che le precedenti pronunce favorevoli al contribuente non possano integrare “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la deroga al principio della soccombenza. Sul punto, la Corte osserva: che la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla compensazione delle spese è espressione di un apprezzamento discrezionale, sindacabile solo ove manifestamente illogico o privo di qualsiasi giustificazione;
che, nel caso concreto, la sussistenza di un pregresso contenzioso tra le parti, con pronunce favorevoli al contribuente relative ad altre annualità TARI e con un quadro normativo e fattuale non del tutto lineare, costituisce elemento idoneo a giustificare una decisione di compensazione, in chiave equitativa;
che, in ogni caso, il riconoscimento o meno della “gravità ed eccezionalità” delle ragioni non può essere oggetto di sindacato sostitutivo, se non nei limiti di una evidente arbitrarietà, che qui non ricorre. Di conseguenza, anche il secondo motivo di appello incidentale va rigettato.
Sulla richiesta di declaratoria di definitività dell'avviso per la quota TARI abitazione principale (euro 280,35), il Comune chiede, infine, che sia comunque dichiarata la definitività dell'avviso di pagamento TARI 2020 nella parte relativa all'abitazione principale (euro 280,35), assumendo che tale quota non sarebbe mai stata oggetto di specifica contestazione. Dalla lettura complessiva del ricorso introduttivo e dell'atto di appello principale emerge che: l'impugnazione ha avuto ad oggetto l'intero avviso di pagamento, che recava l'importo complessivo di euro 908,00; le doglianze di merito, tuttavia, sono state rivolte in modo specifico alla tariffa applicata ai locali dell'associazione (euro 626,85), senza che siano stati articolati motivi autonomi in ordine alla debenza della TARI per l'abitazione principale, né in punto di presupposto, né in punto di misura;
la stessa difesa del contribuente in appello si è incentrata esclusivamente sulla controversia relativa all'utenza dell'associazione. In tale quadro, la mancanza di specifiche censure in ordine alla legittimità della pretesa
TARI relativa all'abitazione principale comporta, nei fatti, l'assenza di un effettivo thema decidendum su detta quota. Ne consegue che, ferma la validità originaria dell'avviso, deve prendersi atto che non sono state dedotte ragioni idonee a mettere in discussione la debenza dell'importo di euro 280,35. Tuttavia, la richiesta del Comune, così come formulata, ha natura meramente dichiarativa e non aggiunge nulla alla situazione già cristallizzata in fatto e in diritto: la pretesa TARI per l'abitazione principale risultava e permane incontestata nel merito. Pertanto, pur riconoscendo che l'impugnazione ha investito, in concreto, solo la parte dell'avviso relativa ai locali dell'associazione, la Corte ritiene non necessario un esplicito capo dichiarativo sulla
“definitività” dell'importo riferito all'abitazione principale, essendo sufficiente prendere atto dell'assenza di contestazioni effettive su tale voce. La domanda, dunque, non può che essere rigettata in quanto priva di autonoma utilità pratica rispetto all'assetto già determinato dalla sentenza di primo grado e dalla presente decisione.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello principale del contribuente e l'appello incidentale del Comune vanno rigettati.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello principale del contribuente deve essere rigettato in ogni sua parte;
l'appello incidentale del Comune deve parimenti essere rigettato.
Sussistono pertanto giusti motivi, in considerazione della reciproca soccombenza parziale sul piano delle rispettive impugnazioni, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 19 definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello principale proposto dal sig. Ricorrente_1 , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Associazione_1, avverso la sentenza n.1075/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, che conferma integralmente;
rigetta l'appello incidentale proposto dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della XIX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 24 Ottobre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Pino Zingale)