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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5170 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 843/2021;
promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv.
NT AZ AR in forza di procura speciale in atti
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F. C.F. 2
IA AT in forza di procura speciale in atti
CONVENUTA CP 1 (C.F. C.F. 3 Parte 3 (C.F.
C.F. 4 Parte 4 (C.F. C.F. 5 Parte 5 [...] (C.F. C.F. 6 Controparte_2 (C.F.
C.F. 7
CONVENUTI CONTUMACI
****
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 843/2021 dichiarato interrotto all'udienza del
07.02.2024 e non riassunto alla data odierna;
ritenuta la necessità di definizione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nella versione oggi vigente, successiva alla novella del 18.6.2009;
ritenuto che la detta norma prevede la pronuncia d'ufficio dell'estinzione, senza che le parti possano chiedere la disapplicazione della stessa, sicché appare inutile la fissazione di apposita udienza di comparizione;
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania, 24/10/2025 Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Luisa Intini
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile N.R.G. 843/2021;
promossa da:
Parte 1 (C.F. C.F. 1 ) rappresentata e difesa dall'avv.
NT AZ AR in forza di procura speciale in atti
ATTRICE
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F. C.F. 2
IA AT in forza di procura speciale in atti
CONVENUTA CP 1 (C.F. C.F. 3 Parte 3 (C.F.
C.F. 4 Parte 4 (C.F. C.F. 5 Parte 5 [...] (C.F. C.F. 6 Controparte_2 (C.F.
C.F. 7
CONVENUTI CONTUMACI
****
Il giudice,
letti gli atti del proc. Civ. n. R.G. 843/2021 dichiarato interrotto all'udienza del
07.02.2024 e non riassunto alla data odierna;
ritenuta la necessità di definizione della causa ai sensi dell'art. 307 c.p.c. nella versione oggi vigente, successiva alla novella del 18.6.2009;
ritenuto che la detta norma prevede la pronuncia d'ufficio dell'estinzione, senza che le parti possano chiedere la disapplicazione della stessa, sicché appare inutile la fissazione di apposita udienza di comparizione;
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate,
giusto quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 307 c.p.c., dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Si comunichi alle parti costituite.
Catania, 24/10/2025 Il Giudice Designato
Dott.ssa Luisa Intini