Articolo 3 della Legge 27 dicembre 1973, n. 852
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 gennaio 1974
Art. 3.
A decorrere dal 1 gennaio 1974 i datori di lavoro dell'agricoltura ed i concedenti di terreni a compartecipazione e a piccola colonia sono tenuti al pagamento dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali in agricoltura nella misura del 3 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
La base imponibile del contributo di cui al comma precedente e' calcolata con gli stessi criteri e modalita' fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l'invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori agricoli ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974