Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/05/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 57/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi degli artt. 151,161 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24568 del registro di Segreteria, proposto da
C.E., nata a omissis il omissis, residente a
omissis, cod. fisc. omissis, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore G.B.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Simona Montuori, e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Torino, Via San Pio V n. 20, PEC: simonamontuori@pec.ordineavvocatitorino.it;
contro
IN Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini, Franca Borla e Tommaso Parisi dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso e l’istanza cautelare ivi formulata;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Nella camera di consiglio del 21 aprile 2026, uditi i difensori delle parti, come da verbale;
Premesso in
AT
Con l’odierno ricorso, la ricorrente, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore G.B., ha richiesto il riconoscimento della pensione indiretta (ai superstiti) del defunto marito B.L.M., già dipendente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in servizio come docente di ruolo a far data dal 01/10/1993, e deceduto in data 21 gennaio 2025.
La domanda amministrativa inoltrata all’IN, così come il successivo ricorso al Comitato provinciale avverso il silenzio, non sortivano effetto, costringendola all’azione giudiziale.
La ricorrente, nel rivendicare il suddetto diritto alla pensione di reversibilità, ha richiesto preliminarmente, in via cautelare, di ordinare all’IN di erogare, quantomeno in via provvisoria, il trattamento pensionistico di spettanza.
L’IN si è costituito in giudizio, deducendo che la pratica amministrativa di liquidazione ha trovato definizione, con il riconoscimento della prestazione richiesta, oltre ad interessi, con data valuta 20 aprile 2026. Ha quindi richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con regolamento delle spese di giudizio secondo giustizia.
Nella camera di consiglio del 21 aprile 2026, parte ricorrente ha confermato la suddetta circostanza, concordando per la cessazione della materia del contendere, con il favore delle spese di giudizio.
La causa è stata conseguentemente decisa come da dispositivo.
Ritenuto in
DI
1. La presente sentenza è resa in forma semplificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i. (Codice della giustizia contabile – C.g.c.), attesa la completezza del contraddittorio e la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal precedente comma 4 per la sua pronuncia.
2. Risulta pacifico l’avvenuto soddisfacimento, in corso di giudizio, della pretesa della ricorrente, con conseguente venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso e ad una pronuncia nel merito della controversia, che, se emessa, non avrebbe più utilità per le stesse (cfr. Cass. civ., n. 1378/2012; n. 10553/2009; n. 6909/2009; n. 4034/2007; Cass., S.U. n. 1048/2000; Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 26/2015).
Deve essere, conseguentemente, pronunciata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’intervenuta carenza di una condizione di procedibilità dell’azione.
Tale circostanza, sulla quale le parti hanno peraltro espressamente concordato in udienza, è rilevabile anche d’ufficio (Cass. civ., Sez. VI, 20/3/2019 n. 7871).
3. Posto che il soddisfacimento della pretesa attorea è avvenuto solo in corso di giudizio, le spese di quest’ultimo seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, DICHIARA L’ESTINZIONE DEL GIUDIZIO per cessata materia del contendere.
CONDANNA l’IN al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2026.
IL DI
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
IL DI
Cons. Ivano MALPESI
Firmato digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
Torino, 05/05/2026
per Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI Il Funzionario: Dott.ssa Francesca CAMPANA
F.to digitalmente
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