Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23525 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09944/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9944 del 2025, proposto da
TO SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Mencocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza,
della sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Roma, I Sez. Lav. n. 10526/2023, pubblicata in data 22/11/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Benedetta ZU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha chiesto darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, I Sezione Lavoro, n. 10526/2023, pubblicata in data 22/11/2023 (come corretta con provvedimento del 24/01/2024), e notificata ai fini esecutivi il 27/01/2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad € 500 annui, tramite il rilascio della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in favore della predetta docente la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” accreditandovi l’importo pari ad € 1.000,00. Ha dedotto che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
3. Il Ministero è rimasto contumace.
4. Con nota depositata il 12/12/2025 la parte ricorrente chiede dichiararsi la cessata materia del contendere avendo l’Amministrazione eseguito la sentenza indicata in epigrafe, con il favore delle spese di lite.
5. Alla camera di consiglio del 17/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. L’articolo 34, comma 5, c.p.a. dispone infatti che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando “ nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti interamente soddisfatta ”.
8. Nella fattispecie risulta che nelle more del processo l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza assegnando alla ricorrente quanto di spettanza attraverso la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente”;
9. E’ evidente, quindi, che tale situazione rende superflua ed inutile la decisione giurisdizionale sul ricorso proposto dalla ricorrente.
10. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (cfr. da ultimo Cons. Stato, sent. n.7214 del17/08/2022).
Le spese quindi non possono che essere poste a carico dell’Amministrazione resistente in ragione del fatto che l’esecuzione della sentenza è intervenuta a distanza di due anni dall’emissione della stessa ed a seguito della proposizione del presente giudizio. Le spese, così come ripartite secondo il criterio della soccombenza virtuale, sono liquidate come in dispositivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN ZI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta ZU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta ZU | EN ZI |
IL SEGRETARIO