Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.
Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facolta' sara' provveduto, in relazione alle esigenze delle Facolta' stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.
Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facolta' sara' provveduto, in relazione alle esigenze delle Facolta' stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.