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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1263/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROSSELLA MARTINA D'AQUINO e con questi elett.te domiciliata in Altavilla Irpina (AV) in via San Francesco
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO
[...] P.IVA_1
OF e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via
Roma, 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso le conclusioni rese dal ctu designato nel procedimento ex CP_ art. 445 bis Cpc iscritto al n. 1638/2023 . i è costituito.
2) All'esito delle contestazioni mosse alla contestazione delle valutazioni medico legali rassegnate all'esito dello Atp, il Giudice della fase della opposizione ha disposto nuova consulenza. Il sanitario ha accertato le seguenti patologie: Obesità grave con
1 complicanze artrosiche a significativo impegno funzionale.
Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo ingravescente ed incontinenza uro-fecale stabilizzata. Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale cronica in pregresso intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi per stenosi aortica. Grave insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo. Esiti di intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale a destra. Cataratta bilaterale asportata chirurgicamente.
Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea. Pertanto, la ricorrente è un soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il complesso delle minorazioni descritte riducono l'autonomia personale, correlata all'età, della ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della
Legge 104/92. La decorrenza è da Agosto 2025,
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
2 La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare che il ricorrente versa in condizioni di incapacità ad attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni, e con necessità di assistenza continua, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento;
lo stesso risulta altres' portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 33 co. 3 Legge 104/92.
La decorrenza è quella della dell'Agosto 2025.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
3) Le spese di lite vanno compensate in quanto il beneficio è concesso da epoca comunque successiva alla domanda.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via CP_ definitiva a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1263/2024 vertente tra Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto da invalidità che la rendono incapace ad Parte_1 attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni ed
3 impongono assistenza continua, ai fini della indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 33 co. 3 Legge 104/92, con decorrenza da luglio 2025;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, invia definitiva a CP_ carico di
Avellino, udienza del 18 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 18 dicembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 1263/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ROSSELLA MARTINA D'AQUINO e con questi elett.te domiciliata in Altavilla Irpina (AV) in via San Francesco
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO
[...] P.IVA_1
OF e con questi elett.te domiciliata in Avellino, Via
Roma, 17;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe propone opposizione avverso le conclusioni rese dal ctu designato nel procedimento ex CP_ art. 445 bis Cpc iscritto al n. 1638/2023 . i è costituito.
2) All'esito delle contestazioni mosse alla contestazione delle valutazioni medico legali rassegnate all'esito dello Atp, il Giudice della fase della opposizione ha disposto nuova consulenza. Il sanitario ha accertato le seguenti patologie: Obesità grave con
1 complicanze artrosiche a significativo impegno funzionale.
Vasculopatia cerebrale cronica con deterioramento cognitivo ingravescente ed incontinenza uro-fecale stabilizzata. Cardiopatia ipertensiva e fibrillazione atriale cronica in pregresso intervento chirurgico di sostituzione valvolare aortica con bioprotesi per stenosi aortica. Grave insufficienza venosa cronica agli arti inferiori. Esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo. Esiti di intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale a destra. Cataratta bilaterale asportata chirurgicamente.
Esiti di intervento chirurgico di colecistectomia per calcolosi della cistifellea. Pertanto, la ricorrente è un soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
Il complesso delle minorazioni descritte riducono l'autonomia personale, correlata all'età, della ricorrente in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione, avendo assunto la connotazione di gravità ex comma 3 dell'art. 3 della
Legge 104/92. La decorrenza è da Agosto 2025,
Il consulente ha individuato e descritto il complesso patologico, avendone poi desunto, con ragionamento chiaro, preciso e condivisibile, la insussistenza, nelle concrete ricadute di esse patologie sulle condizioni generali del periziando, nei termini voluti dalla Legge ai fini che qui rilevano.
Il consulente esprime un giudizio chiaro, preciso, riferito a tutte le patologie accertate, valutate proprio in considerazione dell'impatto che le stesse hanno all'attualità sulle condizioni della ricorrente ai fini del beneficio chiesto.
Il tutto, quindi determina il giudizio reso, che appare corretto, congruo, scevro da vizi che ne inficino l'attendibilità, e che il
Giudice fa proprio, ponendolo a fondamento della decisione.
2 La relazione della CTU è ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass
Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sussistono quindi i presupposti per dichiarare che il ricorrente versa in condizioni di incapacità ad attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni, e con necessità di assistenza continua, ai fini del diritto alla indennità di accompagnamento;
lo stesso risulta altres' portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 33 co. 3 Legge 104/92.
La decorrenza è quella della dell'Agosto 2025.
La pronuncia è limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ferma ogni valutazione e determinazione amministrativa quanto agli ulteriori requisiti per il conseguimento della prestazione (Cass.
9755/2019).
3) Le spese di lite vanno compensate in quanto il beneficio è concesso da epoca comunque successiva alla domanda.
Le spese di Ctu, separatamente liquidate, vanno poste in via CP_ definitiva a carico di
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 1263/2024 vertente tra Pt_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e
[...] deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione, e per l'effetto accerta e dichiara che
è affetto da invalidità che la rendono incapace ad Parte_1 attendere in maniera autonoma alle proprie occupazioni ed
3 impongono assistenza continua, ai fini della indennità di accompagnamento, nonché portatore di handicap in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 33 co. 3 Legge 104/92, con decorrenza da luglio 2025;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
3) Pone le spese di CTU, separatamente liquidate, invia definitiva a CP_ carico di
Avellino, udienza del 18 dicembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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