Art. 6.
Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro, i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".