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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 4165 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RIGITANO RAFFAELE
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti, dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide
Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 29/03/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento;
in subordine chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario della sola pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1 In corso di causa, il giudice chiedeva al CTU nominato nella prima fase di A.T.P.O., dott.
un supplemento di perizia, sulla base della nuova documentazione medica versata Per_1 in atti dall'istante.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda è solo in parte fondata.
Orbene è stato necessario, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, alla luce della nuova documentazione medica versata in corso di causa, richiedere chiarimenti al CTU nominato nella prima fase.
Ebbene, il CTU ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e nell'ulteriore supplemento di perizia richiesto e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti e del successivo supplemento di perizia depositato in corso di causa, su richiesta del giudice.
Il CTU ha invero accertato, sulla base della nuova documentazione medica, la sussistenza del requisito sanitario della pensione e della indennità di accompagnamento anche se con decorrenza differita rispetto alla data della domanda e all'istanza di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e sulla scorta della nuova documentazione visionata, che mostra un aggravamento delle sue condizioni cliniche, è possibile affermare che , è da ritenersi: Parte_1
“INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80%” e
“Portatore di Handicap Art. 3 Comma 1”, dalla data della domanda: 13/03/2023. Poi in seguito ad una rivalutazione della documentazione successiva alla visita ed autorizzata dal Giudice è da ritenersi: “INVALIDA con totale e permanente inabilità lavorativa:
100%” con accompagnamento e “Portatore di Handicap Art. 3 Comma 3”, da Gennaio
2024 data del ricovero per aggravamento e con revisione a due anni: Gennaio 2026, data la giovane età e la necessità di una rivalutazione del complesso quadro clinico neurologico
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione e della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 (v. CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
3 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % e con accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2024, secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva non solo alla data della domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara , Parte_1
invalida al 100 % e con accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2024;
b) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 05/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo, all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 4165 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RIGITANO RAFFAELE
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1
atti, dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide
Catalano
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 29/03/2024, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2
preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto alla indennità di accompagnamento;
in subordine chiedeva il riconoscimento del requisito sanitario della sola pensione di inabilità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alle prestazioni richieste. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1 In corso di causa, il giudice chiedeva al CTU nominato nella prima fase di A.T.P.O., dott.
un supplemento di perizia, sulla base della nuova documentazione medica versata Per_1 in atti dall'istante.
All'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 4.3.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza, completa di motivazione.
Nel merito la domanda è solo in parte fondata.
Orbene è stato necessario, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, alla luce della nuova documentazione medica versata in corso di causa, richiedere chiarimenti al CTU nominato nella prima fase.
Ebbene, il CTU ha pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e nell'ulteriore supplemento di perizia richiesto e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti e del successivo supplemento di perizia depositato in corso di causa, su richiesta del giudice.
Il CTU ha invero accertato, sulla base della nuova documentazione medica, la sussistenza del requisito sanitario della pensione e della indennità di accompagnamento anche se con decorrenza differita rispetto alla data della domanda e all'istanza di A.T.P.O. ex art. 445 bis c.p.c.
Ha scritto, infatti, il CTU: “Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e sulla scorta della nuova documentazione visionata, che mostra un aggravamento delle sue condizioni cliniche, è possibile affermare che , è da ritenersi: Parte_1
“INVALIDA con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%: 80%” e
“Portatore di Handicap Art. 3 Comma 1”, dalla data della domanda: 13/03/2023. Poi in seguito ad una rivalutazione della documentazione successiva alla visita ed autorizzata dal Giudice è da ritenersi: “INVALIDA con totale e permanente inabilità lavorativa:
100%” con accompagnamento e “Portatore di Handicap Art. 3 Comma 3”, da Gennaio
2024 data del ricovero per aggravamento e con revisione a due anni: Gennaio 2026, data la giovane età e la necessità di una rivalutazione del complesso quadro clinico neurologico
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
2 Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico).
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale della pensione e della indennità di accompagnamento anche se solo con decorrenza dal mese di Gennaio 2024 (v. CTU, in atti).
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura formulata dalle parti nell'udienza all'uopo fissata, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
3 Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
Il ricorso va, pertanto, parzialmente accolto dichiarando la ricorrente invalida al 100 % e con accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2024, secondo quanto rilevato nella integrazione della CTU, in atti.
CP_ Alcuna condanna può essere emessa in questa sede nei confronti dell' secondo quanto sancito dalla recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.9876/2019).
A questo punto spetterà all' ente previdenziale di compiere la verifica in ordine alla sussistenza degli altri requisiti socio-economici, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire.
L'accoglimento parziale del ricorso e/o lo spostamento della decorrenza induce a compensare le spese di lite per l'intero in quanto il riconoscimento decorre da data successiva non solo alla data della domanda amministrativa ma anche al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis co I c.p.c.
Le spese delle CTU seguono la regola della soccombenza prevalente e vanno poste a
CP_ carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie parzialmente l'opposizione ad ATPO e per l'effetto dichiara , Parte_1
invalida al 100 % e con accompagnamento a decorrere dal Gennaio 2024;
b) compensa le spese di lite;
d) pone le spese di entrambe le CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Aversa, il 05/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
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