Articolo 22 della Legge 17 luglio 1954, n. 522
Articolo 21Articolo 23
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13 agosto 1954
Art. 22. (Vigilanza)

Spetta al Ministero della marina mercantile la vigilanza sull'attivita' tecnico-economica dei cantieri navali e degli stabilimenti nei riguardi delle costruzioni e dei lavori previsti dalla presente legge, nonche' l'accertamento delle condizioni del mercato nazionale delle costruzioni navali, in relazione con quelle del mercato internazionale e con le esigenze della industria dell'armamento, secondo le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 23.
La vigilanza di cui al presente articolo e' fatta nell'interesse degli aventi diritto ai contributi e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per detti contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere riassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
Per l'esercizio di tale vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche dell'opera del Registro italiano navale al quale e' corrisposta, a totale compenso delle relative prestazioni, la quinta parte della ritenuta di cui al comma precedente.
Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere a carico dei fondi di cui al secondo comma del presente articolo speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio e di esperienze in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.
Entrata in vigore il 13 agosto 1954