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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 391 /2021
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte attrice ha depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 391/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, via San Michele, 11, presso lo studio dell'avv. Teresa
Puntillo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1962, residente in [...].
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede, accertare e dichiarare il diritto del sig. di acquistare Parte_1
l'immobile oggetto di lite e, per l'effetto, pronunciare, ex art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto dalla convenuta di concludere il contratto di compravendita di cui al preliminare in atti che tenga luogo dell'inadempimento della sig.ra e Controparte_1
che produca gli effetti del contratto non concluso trasferendo all'attore, a fronte del pagamento dell'importo residuo di € 200,00 la proprietà del fondo sito in agro di Joppolo, località Sferracavallo censito al catasto terreni al foglio 17 p.lle 399 e 400, unitamente a tutti i diritti, accessori, accessioni
Pag. 1 di 5 e pertinenze, previa liberazione da eventuali ipoteche pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di effettuare le trascrizioni di rito, di condannare la sig.ra al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, degli interessi legali maturati sull'importo di € 6.000,00 a far data dal 31/12/2013 fino al soddisfo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha assunto di aver stipulato con la sig.ra
[...]
in data 21/12/2011, il preliminare di compravendita del terreno ubicato in Controparte_1
Joppolo, località “Sferracavallo”, individuato al catasto terreni al foglio 17, p.lle 399 e 400 di are
23,60 a destinazione agricola con annesso fabbricato rurale, al prezzo complessivo di €. 6.200,00, di cui € 6.000,00, già corrisposti alla data di sottoscrizione del preliminare ed €. 200,00, da corrispondere al momento della stipula del definitivo, che avrebbe dovuto essere concluso entro il
31/12/2012.
Il contratto definitivo, a detta della parte attrice, non ha avuto luogo per inadempimento della parte convenuta che non ha inteso presentarsi davanti al notaio né al primo termine concordato né in quello successivamente prorogato.
Parte attrice ha assunto pure che ha perso l'occasione di vendita, ad un terzo soggetto seriamente interessato all'acquisto, del predetto terreno in quanto la parte convenuta non ha inviato l'originale della procura a vendere ma una copia della stessa. A tale errore parte convenuta, sempre a detta della parte attrice, non ha mai rimediato.
Il rogito definitivo non è stato stipulato, come sostenuto dalla parte attrice, per inerzia della parte convenuta, più volte sollecitata, che si è resa, pertanto, inadempiente.
A sostegno di quanto assunto, parte attrice ha depositato la scrittura privata del preliminare di compravendita;
l'assegno di €. 6.000; il carteggio della corrispondenza per l'esecuzione del contratto preliminare intervenuto tra la parte attrice e la parte convenuta;
la nota di trascrizione a favore della parte convenuta registro generale n. 343, registro particolare n. 286, presentazione n. 21 del 20/01/2005, successivamente aggiornata al 06/09/2023, l'estratto di mappa catastale allegato alla scrittura privata e firmato dalle parti e quello aggiornato a settembre del 2023, la visura storica catastale, il certificato di destinazione urbanistica.
L'attore ha, pertanto, chiesto di essere dichiarato possessore/proprietario del bene ai sensi dell'art. 2932 cc con conseguenziale ordine al conservatore di trascrivere la sentenza, quale atto costitutivo del titolo di proprietà, in luogo dell'atto pubblico di compravendita.
La scrittura privata, prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 215 cpc, per contumacia della parte contro la quale essa è stata prodotta
Pag. 2 di 5 Occorre, pertanto, verificare la natura giuridica di detta scrittura privata.
All'art. 1 di detta scrittura privata si afferma che le parti si obbligano l'una a vendere e l'altra ad acquistare;
all'art. 4 le parti si riferiscono all'immobile promesso in vendita, all'art. 7 si legge che il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2012, l'art. 8 dispone che quanto compravenduto sarà trasmesso ….., l'art. 10 rinvia specifici effetti del contratto alla data del rogito notarile.
Tali precisazioni portano a ritenere che la volontà delle parti era quella di conferire alla scrittura privata effetti obbligatori, per cui, al caso di specie, va applicata la normativa di cui all'art. 2932 cc.
Tale norma prevede, al secondo comma, con riferimento ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, che la domanda non può essere accolta quando chi la propone non esegue la sua prestazione.
Risulta agli atti che parte attrice ha effettuato il pagamento della prima rata del prezzo concordato versata alla sottoscrizione della scrittura privata, dove risulta quietanzata, la seconda rata avrebbe dovuto essere versata alla data della stipula del rogito notarile, che non è mai avvenuta, e, comunque, vi è offerta di pagamento nell'atto di citazione.
La domanda, secondo la norma di cui al secondo comma dell'art. 2932 cc, va accolta.
Il primo comma, però, prevede che se l'obbligato a concludere un contratto non adempie, l'altra parte, se sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Il titolo non esclude la possibilità di addivenire ad una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, occorre, però, verificare se ciò sia possibile.
Occorre dunque verificare la titolarità del bene in capo alla parte convenuta, promissario venditore.
In atti è stata depositata la nota di trascrizione dell'atto notarile pubblico del 30/12/2004, numero di repertorio 51704/20023, redatto per notar Codice fiscale , Persona_1 C.F._3
con sede i Vibo Valentia (VV), dove risultano trasferiti a favore di codice Controparte_1
fiscale , nata il [...] a [...], gli immobili siti nel comune di C.F._2
Joppolo (VV), identificati al catasto terreni, foglio 17, particella 399, terreno della consistenza di 23 are e 60 centiare e particella 400 Fabbricato Rurale della consistenza di 36 centiare.
Tali immobili corrispondono a quelli indicati nel preliminare di vendita, differisce solo la località indicata in Sferracavallo nel preliminare di vendita e località Lutri nella nota di trascrizione di provenienza del bene, che si ritiene non sia determinante ai fini dell'identificazione del bene.
La domanda anche sotto questo profilo va accolta
Sono state depositate in atti le visure storiche per immobili, aggiornate al 6 settembre 2023, dalle quali risulta che intestataria catastale della particelle 399, identificativa del terreno, e della particella
Pag. 3 di 5 400, identificativa del fabbricato rurale, è la sig.ra nata a [...] il 14 Controparte_1
febbraio 1962, ossia lo stesso soggetto che risulta proprietario presso la conservatoria dei registri immobiliari, come dagli atti di provenienza del bene oggetto di trasferimento sopra indicati.
Gli immobili oggetto del presente giudizio sono catastalmente identificati.
In ottemperanza alla norma di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, è stato depositato anche il certificato di destinazione urbanistica del terreno, dell'8 settembre 2023, dal quale risulta, secondo le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale e delle relative NTA, che la particella 399 del foglio di mappa 17, del catasto terreni del comune di Joppolo, ricade nella zona
E1, per circa mq 1850 in zona CT decaduta in aree agricole (art. 65 L.R. 19/2002) e in zona VIG per circa mq 510, vincolo idrogeologico, mentre la particella 400 ricade per intero in zona VIG, per l'intera superficie vincolo idrogeologico.
È in atti anche lo stralcio della mappa catastale allegata al preliminare di vendita e la copia del foglio di mappa 17, rilasciata in copia dall'Ufficio del Territorio di Vibo Valentia il 6 settembre
2023, che riporta le particelle 399 e 400.
Nella scrittura privata, depositata in atti, le parti si davano atto che quanto alienato è trasmesso ed acquistato con ogni accessione e pertinenza, con eventuali servitù di ogni genere, sia attive che passive, anche non dichiarate, e non apparenti così come è pervenuto alla parte venditrice, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli effetti e le garanzie disposte dalla legge e con la specifica garanzia circa l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, di trascrizioni e vincoli pregiudiziali.
Il preliminare di vendita identifica anche i confini catastali dell'immobile compravenduto e precisamente indica quali confini la strada comunale, proprietà Persona_2 Per_3
, salvo altri.
[...]
La sentenza ex art. 2932 cc, richiesta dalla parte attrice, ha funzione sostitutiva dell'atto di compravendita non concluso e, pertanto, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, per cui alla regolamentazione del rapporto che contiene si applicano le norme che disciplinano il contratto e quelle stabilite dalle parti con il preliminare di vendita che fa parte integrante del presente atto.
La domanda ex art. 3932 cc va, dunque, accolta ma parte attrice va condannata al pagamento della seconda rata del prezzo pattuito, ossia al pagamento della somma di €. 200, che, per accordo delle parti, avrebbe dovuto essere corrisposta al rogito notarile e quindi va corrisposta alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Va, invece, rigettata la richiesta di condanna della sig.ra al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, degli interessi legali maturati sull'importo di € 6.000,00 a far data dal 31/12/2013
Pag. 4 di 5 fino al soddisfo, poiché parte attrice è stata immessa nel possesso dei beni alla data del 21 dicembre
2011 e, pertanto ha potuto godere dei beni oggetto di promessa di vendita già prima della conclusione del contratto definitivo.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda, ex art. 2932 cc, di parte attrice e, per l'effetto, trasferisce:
da (C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milano (MI) il 14/02/1962, residente in [...], a
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1939, residente in [...],
la proprietà del terreno e dell'annesso fabbricato rurale ubicati nel comune di
Joppolo, località “Sferracavallo”, individuati al catasto terreni del comune di Joppolo al foglio di mappa 17, particella 399, terreno, di are 23,60 a destinazione agricola, ricadente in zona E1 e VIG, e particella 400, fabbricato rurale di ca 36, ricadente in zona VIG,
al prezzo complessivo di €. 6.200,00, di cui € 6.000,00, già corrisposti ed €. 200,00, da corrispondere al momento della pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna parte attrice al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1 [...]
della somma di €. 200, quale rata a saldo del corrispettivo della vendita, Controparte_1
con interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della sentenza, quale atto costitutivo del titolo di proprietà in luogo dell'atto pubblico di compravendita, esonerandolo da ogni responsabilità;
4. Rigetta nel resto le domande.
5. Nulla per le spese
Palmi, 13 febbraio 2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
Pag. 5 di 5
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che parte attrice ha depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 391/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Taurianova, via San Michele, 11, presso lo studio dell'avv. Teresa
Puntillo, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-attore- nei confronti di
(C.F.: ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/02/1962, residente in [...].
-convenuta contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice chiede, accertare e dichiarare il diritto del sig. di acquistare Parte_1
l'immobile oggetto di lite e, per l'effetto, pronunciare, ex art. 2932 c.c., sentenza di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto dalla convenuta di concludere il contratto di compravendita di cui al preliminare in atti che tenga luogo dell'inadempimento della sig.ra e Controparte_1
che produca gli effetti del contratto non concluso trasferendo all'attore, a fronte del pagamento dell'importo residuo di € 200,00 la proprietà del fondo sito in agro di Joppolo, località Sferracavallo censito al catasto terreni al foglio 17 p.lle 399 e 400, unitamente a tutti i diritti, accessori, accessioni
Pag. 1 di 5 e pertinenze, previa liberazione da eventuali ipoteche pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli ed ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di effettuare le trascrizioni di rito, di condannare la sig.ra al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, degli interessi legali maturati sull'importo di € 6.000,00 a far data dal 31/12/2013 fino al soddisfo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, ha assunto di aver stipulato con la sig.ra
[...]
in data 21/12/2011, il preliminare di compravendita del terreno ubicato in Controparte_1
Joppolo, località “Sferracavallo”, individuato al catasto terreni al foglio 17, p.lle 399 e 400 di are
23,60 a destinazione agricola con annesso fabbricato rurale, al prezzo complessivo di €. 6.200,00, di cui € 6.000,00, già corrisposti alla data di sottoscrizione del preliminare ed €. 200,00, da corrispondere al momento della stipula del definitivo, che avrebbe dovuto essere concluso entro il
31/12/2012.
Il contratto definitivo, a detta della parte attrice, non ha avuto luogo per inadempimento della parte convenuta che non ha inteso presentarsi davanti al notaio né al primo termine concordato né in quello successivamente prorogato.
Parte attrice ha assunto pure che ha perso l'occasione di vendita, ad un terzo soggetto seriamente interessato all'acquisto, del predetto terreno in quanto la parte convenuta non ha inviato l'originale della procura a vendere ma una copia della stessa. A tale errore parte convenuta, sempre a detta della parte attrice, non ha mai rimediato.
Il rogito definitivo non è stato stipulato, come sostenuto dalla parte attrice, per inerzia della parte convenuta, più volte sollecitata, che si è resa, pertanto, inadempiente.
A sostegno di quanto assunto, parte attrice ha depositato la scrittura privata del preliminare di compravendita;
l'assegno di €. 6.000; il carteggio della corrispondenza per l'esecuzione del contratto preliminare intervenuto tra la parte attrice e la parte convenuta;
la nota di trascrizione a favore della parte convenuta registro generale n. 343, registro particolare n. 286, presentazione n. 21 del 20/01/2005, successivamente aggiornata al 06/09/2023, l'estratto di mappa catastale allegato alla scrittura privata e firmato dalle parti e quello aggiornato a settembre del 2023, la visura storica catastale, il certificato di destinazione urbanistica.
L'attore ha, pertanto, chiesto di essere dichiarato possessore/proprietario del bene ai sensi dell'art. 2932 cc con conseguenziale ordine al conservatore di trascrivere la sentenza, quale atto costitutivo del titolo di proprietà, in luogo dell'atto pubblico di compravendita.
La scrittura privata, prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta ai sensi dell'art. 215 cpc, per contumacia della parte contro la quale essa è stata prodotta
Pag. 2 di 5 Occorre, pertanto, verificare la natura giuridica di detta scrittura privata.
All'art. 1 di detta scrittura privata si afferma che le parti si obbligano l'una a vendere e l'altra ad acquistare;
all'art. 4 le parti si riferiscono all'immobile promesso in vendita, all'art. 7 si legge che il rogito notarile verrà stipulato entro e non oltre il 31.12.2012, l'art. 8 dispone che quanto compravenduto sarà trasmesso ….., l'art. 10 rinvia specifici effetti del contratto alla data del rogito notarile.
Tali precisazioni portano a ritenere che la volontà delle parti era quella di conferire alla scrittura privata effetti obbligatori, per cui, al caso di specie, va applicata la normativa di cui all'art. 2932 cc.
Tale norma prevede, al secondo comma, con riferimento ai contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, che la domanda non può essere accolta quando chi la propone non esegue la sua prestazione.
Risulta agli atti che parte attrice ha effettuato il pagamento della prima rata del prezzo concordato versata alla sottoscrizione della scrittura privata, dove risulta quietanzata, la seconda rata avrebbe dovuto essere versata alla data della stipula del rogito notarile, che non è mai avvenuta, e, comunque, vi è offerta di pagamento nell'atto di citazione.
La domanda, secondo la norma di cui al secondo comma dell'art. 2932 cc, va accolta.
Il primo comma, però, prevede che se l'obbligato a concludere un contratto non adempie, l'altra parte, se sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Il titolo non esclude la possibilità di addivenire ad una sentenza che tenga luogo del contratto non concluso, occorre, però, verificare se ciò sia possibile.
Occorre dunque verificare la titolarità del bene in capo alla parte convenuta, promissario venditore.
In atti è stata depositata la nota di trascrizione dell'atto notarile pubblico del 30/12/2004, numero di repertorio 51704/20023, redatto per notar Codice fiscale , Persona_1 C.F._3
con sede i Vibo Valentia (VV), dove risultano trasferiti a favore di codice Controparte_1
fiscale , nata il [...] a [...], gli immobili siti nel comune di C.F._2
Joppolo (VV), identificati al catasto terreni, foglio 17, particella 399, terreno della consistenza di 23 are e 60 centiare e particella 400 Fabbricato Rurale della consistenza di 36 centiare.
Tali immobili corrispondono a quelli indicati nel preliminare di vendita, differisce solo la località indicata in Sferracavallo nel preliminare di vendita e località Lutri nella nota di trascrizione di provenienza del bene, che si ritiene non sia determinante ai fini dell'identificazione del bene.
La domanda anche sotto questo profilo va accolta
Sono state depositate in atti le visure storiche per immobili, aggiornate al 6 settembre 2023, dalle quali risulta che intestataria catastale della particelle 399, identificativa del terreno, e della particella
Pag. 3 di 5 400, identificativa del fabbricato rurale, è la sig.ra nata a [...] il 14 Controparte_1
febbraio 1962, ossia lo stesso soggetto che risulta proprietario presso la conservatoria dei registri immobiliari, come dagli atti di provenienza del bene oggetto di trasferimento sopra indicati.
Gli immobili oggetto del presente giudizio sono catastalmente identificati.
In ottemperanza alla norma di cui all'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, è stato depositato anche il certificato di destinazione urbanistica del terreno, dell'8 settembre 2023, dal quale risulta, secondo le previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale e delle relative NTA, che la particella 399 del foglio di mappa 17, del catasto terreni del comune di Joppolo, ricade nella zona
E1, per circa mq 1850 in zona CT decaduta in aree agricole (art. 65 L.R. 19/2002) e in zona VIG per circa mq 510, vincolo idrogeologico, mentre la particella 400 ricade per intero in zona VIG, per l'intera superficie vincolo idrogeologico.
È in atti anche lo stralcio della mappa catastale allegata al preliminare di vendita e la copia del foglio di mappa 17, rilasciata in copia dall'Ufficio del Territorio di Vibo Valentia il 6 settembre
2023, che riporta le particelle 399 e 400.
Nella scrittura privata, depositata in atti, le parti si davano atto che quanto alienato è trasmesso ed acquistato con ogni accessione e pertinenza, con eventuali servitù di ogni genere, sia attive che passive, anche non dichiarate, e non apparenti così come è pervenuto alla parte venditrice, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con gli effetti e le garanzie disposte dalla legge e con la specifica garanzia circa l'inesistenza di iscrizioni ipotecarie, di trascrizioni e vincoli pregiudiziali.
Il preliminare di vendita identifica anche i confini catastali dell'immobile compravenduto e precisamente indica quali confini la strada comunale, proprietà Persona_2 Per_3
, salvo altri.
[...]
La sentenza ex art. 2932 cc, richiesta dalla parte attrice, ha funzione sostitutiva dell'atto di compravendita non concluso e, pertanto, costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni, per cui alla regolamentazione del rapporto che contiene si applicano le norme che disciplinano il contratto e quelle stabilite dalle parti con il preliminare di vendita che fa parte integrante del presente atto.
La domanda ex art. 3932 cc va, dunque, accolta ma parte attrice va condannata al pagamento della seconda rata del prezzo pattuito, ossia al pagamento della somma di €. 200, che, per accordo delle parti, avrebbe dovuto essere corrisposta al rogito notarile e quindi va corrisposta alla data di pubblicazione della presente sentenza.
Va, invece, rigettata la richiesta di condanna della sig.ra al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, degli interessi legali maturati sull'importo di € 6.000,00 a far data dal 31/12/2013
Pag. 4 di 5 fino al soddisfo, poiché parte attrice è stata immessa nel possesso dei beni alla data del 21 dicembre
2011 e, pertanto ha potuto godere dei beni oggetto di promessa di vendita già prima della conclusione del contratto definitivo.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie la domanda, ex art. 2932 cc, di parte attrice e, per l'effetto, trasferisce:
da (C.F.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
Milano (MI) il 14/02/1962, residente in [...], a
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/10/1939, residente in [...],
la proprietà del terreno e dell'annesso fabbricato rurale ubicati nel comune di
Joppolo, località “Sferracavallo”, individuati al catasto terreni del comune di Joppolo al foglio di mappa 17, particella 399, terreno, di are 23,60 a destinazione agricola, ricadente in zona E1 e VIG, e particella 400, fabbricato rurale di ca 36, ricadente in zona VIG,
al prezzo complessivo di €. 6.200,00, di cui € 6.000,00, già corrisposti ed €. 200,00, da corrispondere al momento della pubblicazione della presente sentenza;
2. condanna parte attrice al pagamento, a favore della parte convenuta Parte_1 [...]
della somma di €. 200, quale rata a saldo del corrispettivo della vendita, Controparte_1
con interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza;
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria di procedere alla trascrizione della sentenza, quale atto costitutivo del titolo di proprietà in luogo dell'atto pubblico di compravendita, esonerandolo da ogni responsabilità;
4. Rigetta nel resto le domande.
5. Nulla per le spese
Palmi, 13 febbraio 2025
Il G.O.P.
Eugenia Trunfio
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