Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 17/03/2026, n. 4944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4944 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04944/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15773/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15773 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Bellotti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giovanni Nicotera 29;
contro
Comune di Ardea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato CE Antonio Corrias, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento del silenzio
serbato dal Comune di Ardea sull’istanza datata 18 luglio 20225, con la quale ha chiesto la riconformazione urbanistica di un’area sita in Ardea, fg. 56, mapp. 844;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ardea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. NI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, proprietaria di un fondo sito nel territorio del Comune di Ardea agisce chiedendo l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ardea sull’istanza datata 18 luglio 20225, con la quale ha chiesto la riconformazione urbanistica di un’area sita in Ardea, fg. 56, mapp. 844, con la conseguente condanna dell’ente a provvedere.
2. Ha rappresentato, in fatto, che:
- il suddetto terreno, conformato urbanisticamente come area F10, ovvero area destinata a parcheggi pubblici, di cui all’art. 26 delle NTA del vigente PRG del Comune di Ardea;
- stante il decorso di cinque anni dalla data di approvazione dello strumento urbanistico, i suddetti vincoli, preordinati all’espropriazione, sono decaduti da 1 agosto 1989;
- conseguentemente, il terreno di proprietà dei ricorrenti risulta attualmente costituire “zona bianca”, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 380/2001, rispetto la quale sussiste l’obbligo del Comune di ritipizzazione urbanistica;
- i ricorrenti, pertanto, con istanza del 18 luglio 2025, ricevuta il 21 luglio 2025, prot. 50493, hanno chiesto la riclassificazione dell’area, proponendo l’attribuzione alla stessa della destinazione B4, analoga all’area circostante;
- il Comune, tuttavia, non ha mai riscontrato la predetta istanza, così incorrendo nell’inadempimento di un obbligo posto a suo carico, nonché ledendo la legittima aspettativa dei ricorrenti all’utilizzo e allo sfruttamento economico dell’area, previa sua riclassificazione in senso maggiormente favorevole agli stessi.
3. I ricorrenti hanno pertanto adito questo Tribunale ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., al fine di sentire dichiarata l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di ritipizzazione dai medesimi presentata, con conseguente condanna della stessa a provvedere entro un congruo termine, con vittoria delle spese di lite.
4. Ritualmente evocato, il Comune di si è costituito in giudizio tardivamente in data 6/3/26, eccependo preliminarmente l’omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, deducendo l’infondatezza dell’avversa pretesa.
5. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Occorre preliminarmente soffermarsi sulla eccezione relativa al contraddittorio formulata dalla resistente.
6.1. L’eccezione non merita condivisione. Ferma la generale difficoltà di individuare un “controinteressato” in senso tecnico nel giudizio avverso il silenzio, nella specie la richiesta della ricorrente è volta unicamente all’avvio del procedimento per la determinazione di una nuova destinazione urbanistica del bene (o ad esprimersi in termini negativi). Quindi la volontà dei presunti controinteressati non ha alcun rilievo in questa fase, ferma la possibilità, ove sia aperto il procedimento per conferire nuova destinazione urbanistica, di parteciparvi e di impugnare il provvedimento che il Comune adotterà.
7. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti previsti dagli art. 31 e 117 c.p.a. a supporto della proposta azione contro il silenzio.
7.1. In disparte la questione della esatta qualificazione del vincolo, che esula dall’oggetto della presente azione avverso il silenzio dell’amministrazione, va ricordato come il potere di pianificazione urbanistica riconosciuto dalla legge in capo ai Comuni sia obbligatorio nell’ an (restando, ovviamente, largamente discrezionale nel quomodo , sia pure nei limiti posti dalle regole urbanistiche contenute nel D.M. n. 1444 del 1968 e, più in generale, nella legislazione di settore), e come, in caso di inadempimento al predetto obbligo, il privato sia tutelato col diritto di agire, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., avverso il silenzio serbato dall’amministrazione ( ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, I, n. 984/2007).
Inoltre, il Comune è, in ogni caso, tenuto ad esaminare le istanze di privati anche nei casi in cui la richiesta non sia suscettibile di accoglimento - ad esempio a fronte della documentata esistenza di vincoli di natura “conformativa” e non “espropriativa” - incombendo, in tal caso, su di esso l’obbligo di motivare congruamente il relativo provvedimento di diniego (in tal senso, cit. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, n. 3282/2014).
Nel caso di specie, il Comune non risulta aver fornito riscontro all’istanza inoltrata dai ricorrenti, pur essendo decorso il termine generale previsto ex lege per la conclusione del procedimento che avrebbe dovuto essere avviato a seguito della stessa.
8. Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso proposto dalla parte ricorrente va accolto, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere sull’istanza presentata con un provvedimento espresso conclusivo, da adottare nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte.
9. Resta fermo il potere dell'amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio e con l'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo.
10. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente pro tempore dell’Area 3 - Assetto del Territorio - Attività Produttive del Comune, con facoltà di delega ad altro funzionario munito della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
11. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Ardea di provvedere sull’istanza presentata dai ricorrenti nel termine di centoventi (120) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente pro tempore dell’Area 3 - Assetto del Territorio - Attività Produttive del Comune di Ardea- con facoltà di delega – affinché proceda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di centoventi (120) giorni;
- condanna il Comune di Ardea alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
NI ZZ, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ZZ | CE AR |
IL SEGRETARIO