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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop - P.IVA _1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2661 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 652/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata dichiarare il ricorso presentato da Ricorrente_1 pienamente ammissibile in quanto contenente una chiara precisa e coincisa esplosione dell'oggetto e dei fatti di causa e dei motivi di ricorso e, in accoglimento del presente appello, annullare il diniego parziale in epigrafe indicato e condannare l'Agenzia delle Dogane al rimborso del tributo.
Con condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese di lite oltre che accessori previsti per legge.
Conclusioni parte appellata
• Rigettare in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità della sentenza;
• Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , (Ricorrente_1) opera come cliente grossista, acquistando energia elettrica al fine di somministrarla ai propri clienti finali.
All'esito e a definizione del giudizio rubricato al n. 799/2021 R.G., il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.
768/2022 del 30/06/2022, ha condannato la società a restituire alla Società_3 la somma complessiva di
€ 1.751.441,36 riscossa a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata in tutto il territorio nazionale, compresa quella prodotta tramite i POD situati nella Provincia di Cuneo, n. IT001E00101390 (potenza disponibile 844,00 kW), sito in 12100 Cuneo, Indirizzo_1 ; n. IT001E00101084 ( potenza disponibile 263,00 kW) sito in 12042 Bra (CN), Indirizzo_2 9 e n. IT001E00100547 (potenza disponibile 225 kW) sito in 12038 Savigliano (CN), Indirizzo_3.
La società ricorrente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi la Corte d'Appello di Torino e, nelle more del procedimento si accordava con la controparte Società_3 per la riduzione della somma stabilita dal giudice di prime cure, decurtando gli importi degli interessi legali nonché gli importi delle fatture con periodo di fornitura 2009, gli importi delle fatture relative al periodo di fornitura gennaio/marzo 2010 e alle fatture emesse nel 2012 con mese di riferimento dicembre 2011.
In seguito a tale accordo, in data 03.04.2023, l'appellante, depositava rinuncia agli atti del giudizio di appello con contestuale accettazione da parte dell'appellata e, in data 05.04.2023, la Corte dichiarava l'estinzione del giudizio.
In conseguenza al pagamento della minor somma di € 1.644.846,75, secondo l'accordo transattivo,
l'appellante richiedeva allo scrivente Ufficio, con istanza prot. 19295/RU del 26/07/2023, il rimborso della somma di € 72.734,03 relativa alle addizionali all'accisa sull'energia elettrica versate per le annualità 2010
e 2011.
In data 29/01/2024, prot. 2661, l'Ufficio accoglieva parzialmente l'istanza di rimborso di cui sopra limitatamente all'importo di euro 65.338 in quanto in relazione all'addizionale riferita ai mesi da luglio a novembre 2011 tramite il POD IT001E00101390 non erano state presentate le fatture a comprova dell'addizionale addebitata al cliente. Con ricorso prot. n. 8889 del 28/03/2024 Ricorrente_1 Coop. impugnava il succitato provvedimento di rimborso parziale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo.
In data 28/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 310/2024, depositata il 27/11/2024, dichiarava inammissibile la domanda di rimborso, motivando tale decisione con “la mancata specificità e corrispondenza dei motivi rispetto alla richiesta di annullamento e di riconoscimento del diritto al rimborso”
e compensando le spese di lite.
Propone appello la società deducendo che, con il diniego oggetto del presente giudizio si provvedevano a rideterminare gli importi escludendo € 7.395,59.
Tale importo corrispondeva in parte alle fatture del primo trimestre del 2010 e relative ai Pod siti nella provincia di Cuneo di potenza superiore ai 200 Kw di competenza dell'ADM di Cuneo. Palese era dunque la confusine ingenerata dall'Ufficio, il quale in sede di istruttoria della pratica provvedeva ad escludere il primo trimestre dal rimborso salvo poi in sede di diniego provvedere a negare parzialmente la restituzione degli importi per una paventata mancata allegazione delle fatture. Ricorrente_1 sin dal ricorso introduttivo chiariva che oggetto di impugnazione era solo una parte delle somme negate ovvero € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo
2010.
MOTIVI
1) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 546/92 per aver dichiarato inammissibile il ricorso della Società.
In via preliminare, prima di ribadire tutti i motivi di ricorso proposti in primo grado e inopinatamente non esaminati dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, la sentenza merita di essere riformata in quanto, senza pronunciarsi nel merito, ha illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1.
A detta dei giudici di primo grado la Società non avrebbe contestato con motivi specifici il diniego posto dall'Ufficio ma solo in modo generico incappando così nella violazione dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. 546/92.
Posizione questa priva di fondamento per le seguenti ragioni.
Come evidenziato in sede di ricorso introduttivo a seguito della proposizione dell'istanza di rimborso Ricorrente_1 provvedeva ad avviare una interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane di Cuneo al fine di produrre tutta la documentazione giustificativa degli importi chiesti a rimborso.
Tale procedura si rendeva necessaria in quanto, come evidenziato in fatto, Ricorrente_1 aveva concluso un accordo transattivo con il suo cliente al fine proprio di escludere determinati importi dal monte degli importi chiesti a rimborso.
A seguito di una meticolosa ricostruzione venivano prodotte le fatture relative ai 3 Pod siti nella provincia di Cuneo per i quali veniva chiesto il rimborso (cfr. mail del 6 novembre 2023 inviata alla Dr.ssa Nominativo_1 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Cuneo allegato n. 1).
Una volta inviata la documentazione richiesta l'Ufficio ribadiva che avrebbe provveduto a negare parzialmente il rimborso delle somme in quanto tra le fatture mancavano quelle per il periodo luglio novembre 2011. Ora
l'equivoco di base consiste nel fatto che il valore decurtato dall'Ufficio è pari ad € 7.395,58 somma questa che non corrisponde alle accise versate da luglio a novembre 2011 ma in parte a fatture regolarmete depositate e tutte attinenti al primo trimestre del 2010, periodo quest'ultimo che per stessa ammissione di controparte non era rimborsabile.
Ed infatti le fatture decurtate con i relativi importi sono quelle indicate nella sottostante tabella ovvero:
Le fatture decurtate attengono in parte al primo trimestre del 2010 e dunque non sarebbero state rimborsate in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, abrogativo delle addizionali, in data
01 aprile 2010.
Nello specifico la parte oggetto di contestazione attiene alle seguenti fatture: 1) n. 30630000118 del 7 aprile
2024 per € 873,04 (cfr. pag. 1 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado); 2) n. 30630000120 del
7 aprile 2024 per € 2.118,00 cfr. pag. 6 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado) ed infine n.
31930000031 del 7 aprile 2024 per € 2.118,00 cfr. pag. 261 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado).
Tuttavia, di tale conclusione non c'è traccia nel provvedimento di diniego in cui si fa presente che l'Ufficio non ha rimborsato per intero perché mancavano le fatture da luglio a novembre 2011.
In realtà controparte da una parte esclude gli importi del primo trimestre salvo poi provvedere ad imputare la decurtazione alla mancanza delle fatture dal luglio ad agosto 2010.
La confusione ingenerata da controparte è tanto più evidente se solo si considera lo schema allegato alla mail della Dr.ssa Nominativo_1 in cui si vede come siano state escluse in modo sistematico dal calcolo le fatture dei primi tre mesi del 2010 per tutti e tre i Pod della provincia di Cuneo.
Tuttavia, per un errore di comunicazione tra il funzionario che ha istruito la pratica e chi ha redatto l'atto di diniego a fondamento del disconoscimento parziale veniva posta la mancata allegazione delle fatture per il periodo da luglio ad agosto 2011 senza fare mansione anche dell'ulteriore profilo ovvero che una parte del diniego parziale era ascrivibile a consumi relativi al primo trimestre e dunque a detta di controparte non rimborsabili.
Ricevuto il provvedimento di diniego parziale Ricorrente_1 provvedeva ad impugnarlo e contestarlo evidenziando in modo preciso e puntuale le sue ragioni.
Ed infatti in sede di memorie la Società contestava il provvedimento di diniego parziale in quanto: “Sulla debenza di tali ultime somme la Società si è interfacciata con lo stesso Ufficio di Cuneo il quale dopo uno scrupoloso esame delle fatture prodotte in sede di istanza di rimborso ha evidenziato che dall'ammontare richiesto pari ad € 72.734,03 andassero decurtati: 1) € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo 2010; 2)
€ 3.686,86 relativi in parte a fatture dei mesi di dicembre 2011 scartate in transazione e in parte oggetto di conguaglio e dunque non riconosciuti e non rimborsabili” (cfr. memo depositate in primo grado pagina 2).
Alla luce di quanto in precedenza espresso non si comprende la decisione di inammissibilità del ricorso considerato che la parte ha precisamente contestato l'operato dell'Ufficio evidenziando che una parte delle somme negate dall'Ufficio erano attinteti a consumi maturati nel primo trimestre del 2010.
Sul punto, pertanto, è del tutto inconferente la declaratoria di inammissibilità del ricorso posto che l'art. 18 comma 2 del D.lgs. 546/92 sancisce il contenuto del ricorso ovvero dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione.
Nel caso che ci occupa entrambi tali elementi erano presenti e riportati in modo chiaro e preciso.
Sul punto con riferimento ai motivi di ricorso la dottrina ha affermato che è inammissibile il ricorso: “solo quando dall'esame complessivo del suo contenuto non è dato individuare quali siano le istanze in concreto avanzate dal contribuente”(cfr. Consolo Glendi: “Cometario Breve del Processo Tributario” CEDAM commento sub. Art. 18).
Dello stesso avviso la Corte di cassazione la quale ha evidenziato che le cause di inammissibilità del ricorso vanno lette in maniera restrittiva: “ossia limitarsi alle ipotesi in cui il rigore di tale sanzione possa essere davvero giustificato” (Cfr. Cass. 21170 del 2005 e 4315 del 2011).
Costituisce, infatti, principio generale che l'onere di specificazione dei motivi di ricorso deve quantomeno consentire al giudice di rendersi conto di quanto sia sottoposto al suo giudizio, onde poter valutare ogni questione (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2843; sent. 23719/2013).
Si deve precisare che, in situazione di incertezza, è demandato al giudicante, in primo luogo, il compito di individuare il petitum attraverso un esame complessivo dell'atto, esteso anche alla parte espositiva (cfr.
Cass. 17991/2018) e che, inoltre, l'art. 18, comma 4, del D.lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo, e di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti, in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare (cfr. Cass. 189/2000; 520/2002: 20617/2019; ord.
4565/2020; ord. 12134/2019).
La lettura degli atti di causa rende evidente che i motivi di doglianza della parte erano circostanziati precisi e coerenti con il provvedimento notificato tanto più che Ricorrente_1 ha specificato che dell'intero ammontare per il quale è stato negato il rimborso la sola parte di € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo 2010 era comunque dovuta (cfr. memorie depositate in primo grado)
2) Sulla illegittimità del disconoscimento parziale del rimborso per errata applicazione del D.Lgs 48/2010 di recepimento della direttiva 2008/118/CE.
3) Illegittimità del disconoscimento parziale del rimborso per violazione dell'art. 14 c. 4 del D.lgs. 504/95.
4) Illegittimità del diniego parziale per essere la fattura stata emessa e pagata successivamente al 1° aprile
2010.
E' costituito in giudizio l' Ufficio delle Dogane di Cuneo che chiede confermarsi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado, poiché la Società non ha contestato con motivi specifici il diniego posto dall'Ufficio, in violazione dell'art. 18, comma 2, D.lgs 546/92.
Nel ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo, la ricorrente riconduceva i motivi dell'impugnazione alla presunta errata applicazione del D.Lgs 48/2010, che ha recepito la direttiva 2008/118/
CE contestando l'operato dell'Ufficio delle Dogane di Cuneo che non avrebbe rimborsato l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica versata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 in quanto precedenti al recepimento di suddetta direttiva.
Si legge, infatti, nel ricorso: “In sostanza, a dire dell'Ufficio in considerazione del fatto che il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/118/CE era del marzo 2010 e aveva efficacia dal 1° aprile dello stesso anno, il rimborso delle somme era dovuto solo in riferimento all'addizionale versata a decorrere dal mese di aprile 2010 sino al dicembre dell'anno 2011.
[…] Tale provvedimento è motivato sulla base dell'assunto per cui la Direttiva 2008/118/CE sarebbe stata recepita nel nostro ordinamento con il D.LGS 48/2010 con decorrenza dal 1° aprile 2010 (termine per l'attuazione interna della direttiva comunitaria), ragione per cui tutti gli importi richiesti a rimborso anteriormente a questa data non sarebbero dovuti.”
In realtà, il provvedimento oggetto di impugnazione fonda il proprio diniego parziale su ben altre argomentazioni e dunque i motivi del ricorso sono del tutto inconferenti con il diniego stesso.
Nel provvedimento dell'Ufficio si legge infatti:” considerato che l'importo da rimborsare, quantificato sulla base delle fatture emesse al cliente e allegate alla citata istanza di rimborso, ammonta a € 65.338,45 […] si autorizza il pagamento a favore della Ricorrente_1 – C.F. e P.I. P.IVA _1- del suddetto importo di
€ 65.338,45”, e dunque, non vi è alcun riferimento alla normativa comunitaria ed ai termini di decadenza.
In sede di appello, eccepisce un “equivoco di base” sul calcolo delle fatture che però non trova riscontro su quanto sostenuto in primo grado, cambiando dunque nuovamente le argomentazioni a supporto della propria azione.
L'Ufficio, infatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 bis della L. 241/1990, in data 10.01.2024, ha notificato preavviso di parziale diniego motivando espressamente: “per il POD IT001E00101390 ubicato in
Cuneo non sono state trasmesse le fatture relative ai mesi da lug. 2011 a nov. 2011 e pertanto non è stato possibile quantificare l'addizionale addebitata al cliente per tale periodo.
Si comunica che l'istanza di rimborso di € 72.734,03 potrà essere accolta fino all'importo documentalmente giustificato di € 65.338,45, con esclusione della quota di addizionale riferita al POD IT001E00101390 di
Cuneo per i mesi da luglio a novembre 2011.”
Non avendo ricevuto né osservazioni né documentazione integrativa, di conseguenza l'Ufficio, in data
29.01.2024, procedeva con la notifica del provvedimento di parziale rimborso, oggetto del presente ricorso, richiamando le motivazioni di cui al preavviso di diniego di cui sopra.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che il ricorso proposto da parte sia stato correttamente dichiarato inammissibile in quanto carente della specificità e corrispondenza dei motivi, in violazione dell'art. 18 D.Lgs.
546/1992.
Da sottolineare che anche in questo grado di giudizio la società non ha depositato le fatture in questione che costituiscono la dimostrazione della esistenza delle accise chieste a rimborso.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
In considerazione che la società ha dovuto effettivamente rimborsare il cliente finale, si reputa di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del grado
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 1, riunita in udienza il
10/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUSTA MAURIZIA, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 642/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Coop - P.IVA _1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 310/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez. 2 e pubblicata il 27/11/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 2661 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 652/2025 depositato il
12/11/2025 Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in riforma della sentenza appellata dichiarare il ricorso presentato da Ricorrente_1 pienamente ammissibile in quanto contenente una chiara precisa e coincisa esplosione dell'oggetto e dei fatti di causa e dei motivi di ricorso e, in accoglimento del presente appello, annullare il diniego parziale in epigrafe indicato e condannare l'Agenzia delle Dogane al rimborso del tributo.
Con condanna dell'Agenzia delle Dogane alle spese di lite oltre che accessori previsti per legge.
Conclusioni parte appellata
• Rigettare in toto l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la legittimità della sentenza;
• Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ricorrente_1 , (Ricorrente_1) opera come cliente grossista, acquistando energia elettrica al fine di somministrarla ai propri clienti finali.
All'esito e a definizione del giudizio rubricato al n. 799/2021 R.G., il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.
768/2022 del 30/06/2022, ha condannato la società a restituire alla Società_3 la somma complessiva di
€ 1.751.441,36 riscossa a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica somministrata in tutto il territorio nazionale, compresa quella prodotta tramite i POD situati nella Provincia di Cuneo, n. IT001E00101390 (potenza disponibile 844,00 kW), sito in 12100 Cuneo, Indirizzo_1 ; n. IT001E00101084 ( potenza disponibile 263,00 kW) sito in 12042 Bra (CN), Indirizzo_2 9 e n. IT001E00100547 (potenza disponibile 225 kW) sito in 12038 Savigliano (CN), Indirizzo_3.
La società ricorrente impugnava la sentenza di primo grado dinanzi la Corte d'Appello di Torino e, nelle more del procedimento si accordava con la controparte Società_3 per la riduzione della somma stabilita dal giudice di prime cure, decurtando gli importi degli interessi legali nonché gli importi delle fatture con periodo di fornitura 2009, gli importi delle fatture relative al periodo di fornitura gennaio/marzo 2010 e alle fatture emesse nel 2012 con mese di riferimento dicembre 2011.
In seguito a tale accordo, in data 03.04.2023, l'appellante, depositava rinuncia agli atti del giudizio di appello con contestuale accettazione da parte dell'appellata e, in data 05.04.2023, la Corte dichiarava l'estinzione del giudizio.
In conseguenza al pagamento della minor somma di € 1.644.846,75, secondo l'accordo transattivo,
l'appellante richiedeva allo scrivente Ufficio, con istanza prot. 19295/RU del 26/07/2023, il rimborso della somma di € 72.734,03 relativa alle addizionali all'accisa sull'energia elettrica versate per le annualità 2010
e 2011.
In data 29/01/2024, prot. 2661, l'Ufficio accoglieva parzialmente l'istanza di rimborso di cui sopra limitatamente all'importo di euro 65.338 in quanto in relazione all'addizionale riferita ai mesi da luglio a novembre 2011 tramite il POD IT001E00101390 non erano state presentate le fatture a comprova dell'addizionale addebitata al cliente. Con ricorso prot. n. 8889 del 28/03/2024 Ricorrente_1 Coop. impugnava il succitato provvedimento di rimborso parziale dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo.
In data 28/10/2024, la Corte di Giustizia Tributaria, con sentenza n. 310/2024, depositata il 27/11/2024, dichiarava inammissibile la domanda di rimborso, motivando tale decisione con “la mancata specificità e corrispondenza dei motivi rispetto alla richiesta di annullamento e di riconoscimento del diritto al rimborso”
e compensando le spese di lite.
Propone appello la società deducendo che, con il diniego oggetto del presente giudizio si provvedevano a rideterminare gli importi escludendo € 7.395,59.
Tale importo corrispondeva in parte alle fatture del primo trimestre del 2010 e relative ai Pod siti nella provincia di Cuneo di potenza superiore ai 200 Kw di competenza dell'ADM di Cuneo. Palese era dunque la confusine ingenerata dall'Ufficio, il quale in sede di istruttoria della pratica provvedeva ad escludere il primo trimestre dal rimborso salvo poi in sede di diniego provvedere a negare parzialmente la restituzione degli importi per una paventata mancata allegazione delle fatture. Ricorrente_1 sin dal ricorso introduttivo chiariva che oggetto di impugnazione era solo una parte delle somme negate ovvero € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo
2010.
MOTIVI
1) Illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 546/92 per aver dichiarato inammissibile il ricorso della Società.
In via preliminare, prima di ribadire tutti i motivi di ricorso proposti in primo grado e inopinatamente non esaminati dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, la sentenza merita di essere riformata in quanto, senza pronunciarsi nel merito, ha illegittimamente dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Ricorrente_1.
A detta dei giudici di primo grado la Società non avrebbe contestato con motivi specifici il diniego posto dall'Ufficio ma solo in modo generico incappando così nella violazione dell'art. 18 comma 2 del D.lgs. 546/92.
Posizione questa priva di fondamento per le seguenti ragioni.
Come evidenziato in sede di ricorso introduttivo a seguito della proposizione dell'istanza di rimborso Ricorrente_1 provvedeva ad avviare una interlocuzione con l'Agenzia delle Dogane di Cuneo al fine di produrre tutta la documentazione giustificativa degli importi chiesti a rimborso.
Tale procedura si rendeva necessaria in quanto, come evidenziato in fatto, Ricorrente_1 aveva concluso un accordo transattivo con il suo cliente al fine proprio di escludere determinati importi dal monte degli importi chiesti a rimborso.
A seguito di una meticolosa ricostruzione venivano prodotte le fatture relative ai 3 Pod siti nella provincia di Cuneo per i quali veniva chiesto il rimborso (cfr. mail del 6 novembre 2023 inviata alla Dr.ssa Nominativo_1 dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Cuneo allegato n. 1).
Una volta inviata la documentazione richiesta l'Ufficio ribadiva che avrebbe provveduto a negare parzialmente il rimborso delle somme in quanto tra le fatture mancavano quelle per il periodo luglio novembre 2011. Ora
l'equivoco di base consiste nel fatto che il valore decurtato dall'Ufficio è pari ad € 7.395,58 somma questa che non corrisponde alle accise versate da luglio a novembre 2011 ma in parte a fatture regolarmete depositate e tutte attinenti al primo trimestre del 2010, periodo quest'ultimo che per stessa ammissione di controparte non era rimborsabile.
Ed infatti le fatture decurtate con i relativi importi sono quelle indicate nella sottostante tabella ovvero:
Le fatture decurtate attengono in parte al primo trimestre del 2010 e dunque non sarebbero state rimborsate in considerazione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, abrogativo delle addizionali, in data
01 aprile 2010.
Nello specifico la parte oggetto di contestazione attiene alle seguenti fatture: 1) n. 30630000118 del 7 aprile
2024 per € 873,04 (cfr. pag. 1 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado); 2) n. 30630000120 del
7 aprile 2024 per € 2.118,00 cfr. pag. 6 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado) ed infine n.
31930000031 del 7 aprile 2024 per € 2.118,00 cfr. pag. 261 del file fatture allegato n. 11 al ricorso di primo grado).
Tuttavia, di tale conclusione non c'è traccia nel provvedimento di diniego in cui si fa presente che l'Ufficio non ha rimborsato per intero perché mancavano le fatture da luglio a novembre 2011.
In realtà controparte da una parte esclude gli importi del primo trimestre salvo poi provvedere ad imputare la decurtazione alla mancanza delle fatture dal luglio ad agosto 2010.
La confusione ingenerata da controparte è tanto più evidente se solo si considera lo schema allegato alla mail della Dr.ssa Nominativo_1 in cui si vede come siano state escluse in modo sistematico dal calcolo le fatture dei primi tre mesi del 2010 per tutti e tre i Pod della provincia di Cuneo.
Tuttavia, per un errore di comunicazione tra il funzionario che ha istruito la pratica e chi ha redatto l'atto di diniego a fondamento del disconoscimento parziale veniva posta la mancata allegazione delle fatture per il periodo da luglio ad agosto 2011 senza fare mansione anche dell'ulteriore profilo ovvero che una parte del diniego parziale era ascrivibile a consumi relativi al primo trimestre e dunque a detta di controparte non rimborsabili.
Ricevuto il provvedimento di diniego parziale Ricorrente_1 provvedeva ad impugnarlo e contestarlo evidenziando in modo preciso e puntuale le sue ragioni.
Ed infatti in sede di memorie la Società contestava il provvedimento di diniego parziale in quanto: “Sulla debenza di tali ultime somme la Società si è interfacciata con lo stesso Ufficio di Cuneo il quale dopo uno scrupoloso esame delle fatture prodotte in sede di istanza di rimborso ha evidenziato che dall'ammontare richiesto pari ad € 72.734,03 andassero decurtati: 1) € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo 2010; 2)
€ 3.686,86 relativi in parte a fatture dei mesi di dicembre 2011 scartate in transazione e in parte oggetto di conguaglio e dunque non riconosciuti e non rimborsabili” (cfr. memo depositate in primo grado pagina 2).
Alla luce di quanto in precedenza espresso non si comprende la decisione di inammissibilità del ricorso considerato che la parte ha precisamente contestato l'operato dell'Ufficio evidenziando che una parte delle somme negate dall'Ufficio erano attinteti a consumi maturati nel primo trimestre del 2010.
Sul punto, pertanto, è del tutto inconferente la declaratoria di inammissibilità del ricorso posto che l'art. 18 comma 2 del D.lgs. 546/92 sancisce il contenuto del ricorso ovvero dei fatti di causa e dei motivi di impugnazione.
Nel caso che ci occupa entrambi tali elementi erano presenti e riportati in modo chiaro e preciso.
Sul punto con riferimento ai motivi di ricorso la dottrina ha affermato che è inammissibile il ricorso: “solo quando dall'esame complessivo del suo contenuto non è dato individuare quali siano le istanze in concreto avanzate dal contribuente”(cfr. Consolo Glendi: “Cometario Breve del Processo Tributario” CEDAM commento sub. Art. 18).
Dello stesso avviso la Corte di cassazione la quale ha evidenziato che le cause di inammissibilità del ricorso vanno lette in maniera restrittiva: “ossia limitarsi alle ipotesi in cui il rigore di tale sanzione possa essere davvero giustificato” (Cfr. Cass. 21170 del 2005 e 4315 del 2011).
Costituisce, infatti, principio generale che l'onere di specificazione dei motivi di ricorso deve quantomeno consentire al giudice di rendersi conto di quanto sia sottoposto al suo giudizio, onde poter valutare ogni questione (cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2020, n. 2843; sent. 23719/2013).
Si deve precisare che, in situazione di incertezza, è demandato al giudicante, in primo luogo, il compito di individuare il petitum attraverso un esame complessivo dell'atto, esteso anche alla parte espositiva (cfr.
Cass. 17991/2018) e che, inoltre, l'art. 18, comma 4, del D.lgs. 546/1992 deve essere interpretato restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo, e di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti, in armonia con un sistema processuale che deve garantire la tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità che si risolvano a danno del soggetto che si intende tutelare (cfr. Cass. 189/2000; 520/2002: 20617/2019; ord.
4565/2020; ord. 12134/2019).
La lettura degli atti di causa rende evidente che i motivi di doglianza della parte erano circostanziati precisi e coerenti con il provvedimento notificato tanto più che Ricorrente_1 ha specificato che dell'intero ammontare per il quale è stato negato il rimborso la sola parte di € 3.708,72 relativi al trimestre gennaio marzo 2010 era comunque dovuta (cfr. memorie depositate in primo grado)
2) Sulla illegittimità del disconoscimento parziale del rimborso per errata applicazione del D.Lgs 48/2010 di recepimento della direttiva 2008/118/CE.
3) Illegittimità del disconoscimento parziale del rimborso per violazione dell'art. 14 c. 4 del D.lgs. 504/95.
4) Illegittimità del diniego parziale per essere la fattura stata emessa e pagata successivamente al 1° aprile
2010.
E' costituito in giudizio l' Ufficio delle Dogane di Cuneo che chiede confermarsi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza nel dichiarare l'inammissibilità della domanda di rimborso contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado, poiché la Società non ha contestato con motivi specifici il diniego posto dall'Ufficio, in violazione dell'art. 18, comma 2, D.lgs 546/92.
Nel ricorso proposto dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Cuneo, la ricorrente riconduceva i motivi dell'impugnazione alla presunta errata applicazione del D.Lgs 48/2010, che ha recepito la direttiva 2008/118/
CE contestando l'operato dell'Ufficio delle Dogane di Cuneo che non avrebbe rimborsato l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica versata per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010 in quanto precedenti al recepimento di suddetta direttiva.
Si legge, infatti, nel ricorso: “In sostanza, a dire dell'Ufficio in considerazione del fatto che il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/118/CE era del marzo 2010 e aveva efficacia dal 1° aprile dello stesso anno, il rimborso delle somme era dovuto solo in riferimento all'addizionale versata a decorrere dal mese di aprile 2010 sino al dicembre dell'anno 2011.
[…] Tale provvedimento è motivato sulla base dell'assunto per cui la Direttiva 2008/118/CE sarebbe stata recepita nel nostro ordinamento con il D.LGS 48/2010 con decorrenza dal 1° aprile 2010 (termine per l'attuazione interna della direttiva comunitaria), ragione per cui tutti gli importi richiesti a rimborso anteriormente a questa data non sarebbero dovuti.”
In realtà, il provvedimento oggetto di impugnazione fonda il proprio diniego parziale su ben altre argomentazioni e dunque i motivi del ricorso sono del tutto inconferenti con il diniego stesso.
Nel provvedimento dell'Ufficio si legge infatti:” considerato che l'importo da rimborsare, quantificato sulla base delle fatture emesse al cliente e allegate alla citata istanza di rimborso, ammonta a € 65.338,45 […] si autorizza il pagamento a favore della Ricorrente_1 – C.F. e P.I. P.IVA _1- del suddetto importo di
€ 65.338,45”, e dunque, non vi è alcun riferimento alla normativa comunitaria ed ai termini di decadenza.
In sede di appello, eccepisce un “equivoco di base” sul calcolo delle fatture che però non trova riscontro su quanto sostenuto in primo grado, cambiando dunque nuovamente le argomentazioni a supporto della propria azione.
L'Ufficio, infatti, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 bis della L. 241/1990, in data 10.01.2024, ha notificato preavviso di parziale diniego motivando espressamente: “per il POD IT001E00101390 ubicato in
Cuneo non sono state trasmesse le fatture relative ai mesi da lug. 2011 a nov. 2011 e pertanto non è stato possibile quantificare l'addizionale addebitata al cliente per tale periodo.
Si comunica che l'istanza di rimborso di € 72.734,03 potrà essere accolta fino all'importo documentalmente giustificato di € 65.338,45, con esclusione della quota di addizionale riferita al POD IT001E00101390 di
Cuneo per i mesi da luglio a novembre 2011.”
Non avendo ricevuto né osservazioni né documentazione integrativa, di conseguenza l'Ufficio, in data
29.01.2024, procedeva con la notifica del provvedimento di parziale rimborso, oggetto del presente ricorso, richiamando le motivazioni di cui al preavviso di diniego di cui sopra.
Alla luce di quanto detto, si ritiene che il ricorso proposto da parte sia stato correttamente dichiarato inammissibile in quanto carente della specificità e corrispondenza dei motivi, in violazione dell'art. 18 D.Lgs.
546/1992.
Da sottolineare che anche in questo grado di giudizio la società non ha depositato le fatture in questione che costituiscono la dimostrazione della esistenza delle accise chieste a rimborso.
Assorbiti gli altri motivi di appello.
In considerazione che la società ha dovuto effettivamente rimborsare il cliente finale, si reputa di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta l'appello e dispone la compensazione delle spese processuali del grado