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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2542/2024 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti MORELLI Parte_1 C.F._1
RO e PA CA ATTORE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BOLSI CP_3 C.F._5
MATTEO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
agendo sia in proprio che in qualità di erede della defunta moglie Parte_1 Per_1
ha convenuto in giudizio , ,
[...] CP_3 Controparte_1
e , quali eredi del defunto Avv. Controparte_4 Controparte_2 Persona_2
, esponendo:
[...]
- di essere stato creditore, unitamente alla propria defunta moglie della Persona_1
Controparte_5
- di essersi pertanto rivolto, sia in proprio, sia quale erede della moglie, assieme ai figli
[...]
e - eredi della madre - all'Avv. CP_6 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_2 per presentare domanda di insinuazione al fallimento della società e del socio accomandatario;
- che il 4.10.2012 il Legale ha comunicato loro gli importi per i quali i rispettivi crediti erano stati ammessi al passivo, ma, successivamente – e invero per diversi anni - non ha più fatto sapere alcunché;
- che l'Avv. è deceduto nel 2018; CP_1
- di avere appreso solo in seguito, presso la competente Cancelleria, che la procedura concorsuale era stata chiusa a maggio 2019;
1 - che, contattato il Curatore, questi lo ha informato, con pec del 18.06.2020, di avere eseguito, ancora il 26.04.2019, due pagamenti, dell'importo rispettivo di € 5.894,20 a favore di e di € 19.507,33 a favore degli eredi effettuando i bonifici alle Parte_1 Persona_1 coordinate bancarie indicategli dall'Avv. CP_1
- che, richieste spiegazioni all'Avv. – erede dell'Avv. Controparte_4 [...]
– quest'ultima gli ha comunicato che le somme erano state trattenute a Per_2 compensazione dei crediti vantati dal padre per le prestazioni professionali rese in favore dell'attore e degli eredi in due procedimenti giudiziari svoltisi dinanzi alla Corte Per_1
d'Appello di Bologna e al Tribunale di Crotone;
- di avere sin da subito contestato la sussistenza di tali controcrediti, avendo sempre pagato regolarmente le spettanze del difensore, che mai aveva reclamato ulteriori pagamenti;
- che, in ogni caso, ogni diritto a tale titolo deve ritenersi prescritto ex art. 2956 c.c.;
- di avere quindi sollecitato il trasferimento delle somme pagate dal , ma senza Parte_2 ottenere esito;
- che , e (dunque tutti i suoi figli CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 tranne gli hanno ceduto ogni ragione di credito loro spettante, quali eredi della CP_10 defunta in relazione alle somme in questione. Persona_1
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 22.801,07=, di cui € 5.894,20 di pertinenza dell'attore stesso ed € 16.906,28 quale quota ereditaria già di pertinenza di al netto della quota della Persona_1 figlia che non ha ceduto il proprio credito al padre. Per_4
Si sono costituiti gli eredi dell'Avv. eccependo in via preliminare Persona_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- l'invalidità della scrittura privata con cui , e CP_6 Per_6 Per_3 Per_5 hanno ceduto al padre i crediti in questione, e comunque la sua inidoneità a produrre Pt_1 effetti nei confronti dei debitori ceduti, in quanto avente oggetto indeterminato e priva della sottoscrizione del cessionario. Hanno poi contestato nel merito l'azione proposta, deducendo (in estrema sintesi):
- che l'Avv. prima, e l'Avv. poi, hanno Persona_2 Controparte_4 sempre regolarmente aggiornato informandolo del riparto finale dell'attivo Parte_1 fallimentare e dell'avvenuto accredito delle somme;
- che quest'ultima, nel corso di un incontro tenutosi presso il proprio Studio legale nel maggio 2019, aveva proposto a di compensare il credito con i crediti professionali del Pt_1 padre, pari rispettivamente a € 19.639,00 quanto al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed € 9.275,00 quanto al procedimento dinanzi al Tribunale di Crotone, come risultanti dalle note spese già trasmesse nel 2015 e nel 2016;
- che il cliente e i figli mai hanno contestato la compensazione, sino al settembre 2021, quando il nuovo legale al quale nel frattempo si era rivolto con missiva del Parte_1
9.09.2021, ha disconosciuto l'esistenza delle predette note spese e richiesto all'Avv.
[...]
l'esibizione della relativa documentazione fiscale e della procura all'incasso CP_4 conferita all'Avv. Carmelo Cataliortti;
- che, peraltro, tale condotta dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 2 2956 c.c. sollevata dall'attore in via preventiva, non potendosi ritenere operante la presunzione di pagamento prevista dalla disposizione invocata. Sulla base di quanto sopra, hanno insistito per il rigetto della domanda, eccependo la compensazione volontaria o, in subordine, la compensazione legale dei rispettivi crediti, svolgendo in proposito anche espressa domanda riconvenzionale. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la domanda riconvenzionale in materia di contratto d'opera professionale. Preso atto dell'esito negativo della procedura, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'eccezione di improcedibilità dell'azione in quanto non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita deve ritenersi superata dall'esperimento della mediazione obbligatoria, da ritenersi prevalente rispetto alla negoziazione assistita.
3. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che all'udienza del 12.06.2025 i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, non essendo provata né la sua qualità di erede di né la qualità di eredi dei figli, che hanno poi ceduto il Persona_1 credito al padre. Sul punto va tuttavia evidenziato che, benché il rilievo sia stato posto dal Tribunale in sede d'udienza, la questione attiene in realtà al merito, ossia alla titolarità della posizione sostanziale, e non al profilo meramente processuale della legittimazione attiva: i convenuti avrebbero dovuto contestare tempestivamente nella comparsa costitutiva la qualità di erede dell'uno e degli altri ma non l'hanno fatto e, anzi, ad un attento esame delle difese svolte nell'atto costitutivo e nelle successive memorie, essi presuppongono (o meglio, danno per scontata) tale qualità. Pertanto, l'eccezione è tardiva. 3. Quanto alla legittimazione di ad agire per far valere il credito cedutogli da 4 Parte_1 dei 5 figli, quali eredi di si osserva: Persona_1
- l'attore ha prodotto in giudizio una scrittura privata datata 15.04.2024 nella quale
[...]
e hanno dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinunciano, in CP_6 Per_3 Per_5 Per_6 favore del padre, Sig. . ai potenziali crediti che potrebbero reclamare in qualità di eredi di Parte_3 madre defunta ( nei confronti degli eredi dell'Avv. in relazione alla Persona_1 Persona_2 procedura fallimentare di e del socio accomandatario Controparte_5
Tribunale di Reggio Emilia, per averli a quest'ultimo ceduti per il corrispettivo di € Controparte_5
1.000,00= già corrisposto”;
- come anticipato in premessa, gli odierni convenuti hanno eccepito l'invalidità/inefficacia dell'atto sia in quanto firmato dai soli cedenti, ma non dal cessionario sia in Parte_1 quanto avente un oggetto indeterminato;
- l'eccezione è infondata sotto entrambi i profili;
- in primo luogo, la cessione di credito è un contratto consensuale, che non richiede la
3 forma scritta né ad substantiam né ad probationem, pertanto, ove risulti da un atto scritto, la mancata sottoscrizione da parte del cessionario (in questo caso non incide sulla Parte_1 sua valida stipulazione;
- in ogni caso, la stessa proposizione dell'odierna azione costituisce inequivocabile manifestazione della volontà di costui di avvalersi del diritto ceduto e tanto è sufficiente a ritenere integrato il consenso del cessionario;
- in secondo luogo, il credito, benché non ne risulti l'ammontare, è sufficientemente individuato, posto che il documento fa espresso riferimento ai crediti vantati dalla defunta nei confronti della e del socio, sicché l'oggetto del Persona_1 Controparte_5 contratto – benché non sia del tutto determinato – è sicuramente determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. 4. Venendo al merito della controversia, si osserva:
- sono del tutto pacifici i seguenti elementi: la sussistenza di un credito di € 22.801,07 in capo all'attore nei confronti del e del socio Controparte_11 accomandatario;
l'avvenuto versamento della somma, da parte della Curatela, su conto corrente riferibile allo Studio Legale il trattenimento delle somme da parte degli eredi CP_1
Per_2
- d'altra parte, non è contestato nemmeno che l'Avv. abbia Persona_2 rappresentato e difeso e i figli nelle cause dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna Parte_1
(n. 1363/08 RG) e al Tribunale di Crotone (n. 2291/06 R.G.), conclusesi con le sentenze del 17.02.2015 e del 18.07.2016, prodotte dai convenuti sub docc. 22 e 24;
- questi ultimi hanno dedotto di avere trattenuto gli importi corrisposti dal a Parte_2 compensazione dei crediti vantati dal loro de cuius, Avv. per le prestazioni Persona_2 professionali rese in quei 2 giudizi e che sarebbero addirittura di entità superiore;
- l'attore ha eccepito prima di tutto la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. di questi controcrediti e comunque la loro insussistenza nel merito;
- l'eccezione è infondata;
- la disposizione invocata disciplina alcune ipotesi di prescrizione “breve”, ossia di durata inferiore rispetto a quella ordinaria decennale, e stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto … dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese relative”;
- le prescrizioni brevi vengono chiamate presuntive per una loro speciale caratteristica: il decorso del termine non produce l'effetto estintivo sul diritto, ma la legge, trascorso il periodo indicato, ritiene, con presunzione relativa, che l'obbligazione sia stata estinta (o tramite, appunto, il pagamento, oppure attraverso qualsiasi altra causa estintiva);
- la prova contraria consentita dalla legge (art. 2959 c.c.) è solo quella risultante dall'ammissione o dal giuramento, ma, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, nel concetto di “ammissione” rientra qualsiasi comportamento incompatibile l'eccezione estintiva;
- nel caso di specie, si versa proprio in quest'ultima ipotesi: l'attore, pur avendo eccepito la prescrizione triennale, al tempo stesso ha dedotto di non avere mai ricevuto dall'Avv.
[...] le note spese relative ai compensi reclamati dai suoi eredi e di avere comunque Per_2
4 soddisfatto a suo tempo ogni sua spettanza del Legale;
oltre a ciò, ha contestato i conteggi esposti, ritenendo non dovute alcune voci;
- lo stesso attore, inoltre, ha prodotto una missiva del 9.09.2021 con la quale il suo difensore dell'epoca, nel contestare la compensazione effettuata dagli Parte_4 tra le somme versate dal e quelle di cui alle note spese del de cuius, ha dichiarato “I Parte_2 miei assistiti (N.d.R.: e gli eredi ) disconoscono e contestano l'esistenza di tali note Parte_1 Per_1 spese ed a tal uopo, richiedono la trasmissione della relativa documentazione fiscale” (cfr. doc. 9)
- si tratta evidentemente di una condotta incoerente e, quindi, del tutto incompatibile con il pagamento dei compensi, presunto dall'art. 2956 c.c.;
- pertanto, la prescrizione breve non può ritenersi operante;
- tanto chiarito, a fronte della comparsa costitutiva degli EREDI CATALIOTTI, con riferimento ai compensi professionali in tesi dovuti all'Avv. l'attore ha comunque CP_1 eccepito: 1) l'inadempimento dell'Avvocato all'obbligo di diligenza professionale per avergli consigliato di proporre un appello del tutto infondato, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna;
2) la non debenza delle somme richieste per la fase istruttoria del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna in quanto non tenutasi e per la fase conclusiva del giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone in quanto lo stesso Avv. gli aveva CP_1 comunicato che non avrebbe provveduto al deposito degli atti conclusivi;
- la prima eccezione è talmente generica da non poter essere neppure valutata, posto che l'attore non ha nemmeno allegato con precisione qual è la condotta contestata al Professionista, tanto più che – come noto – quella dovuta dall'Avvocato non è una obbligazione di risultato, ma di mezzi, sicché il rigetto dell'appello, di per sé, non integra automaticamente una violazione dell'obbligo di diligenza professionale, né lo dimostra;
- la seconda eccezione è, invece, fondata: a fronte delle contestazioni attoree, gravava sui convenuti l'onere di provare sia lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio d'appello, sia il la predisposizione e il deposito degli atti conclusivi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone;
- questi ultimi, invece, non hanno depositato alcun documento né si sono messi in prova sul punto;
- quanto al giudizio d'appello, è senz'altro vero quanto sostenuto dagli
[...] ossia che il D.M. 55/14 stabilisce un compenso unitario per la fase istruttoria e Parte_4 di trattazione e, pertanto, è astrattamente dovuto anche se non è stata svolta un'attività a contenuto istruttorio in senso stretto (es. escussione testimoni, CTU ecc.);
- tuttavia, ciò presuppone che una fase di trattazione si sia comunque tenuta, mentre, evidentemente, laddove la causa sia stata mandata a decisione subito dopo la fase introduttiva e la prima udienza - e, pertanto, non sia stata compiuta nessuna delle attività difensive elencate a titolo esemplificativo dall'art. 4, comma 5, lett. c) del citato D.M. 55/14 - il relativo compenso non può essere riconosciuto (cfr. C. 8561/23);
- nel caso di specie, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Bologna non si evince se, dopo la prima udienza, se ne siano tenute delle altre, se siano state depositate delle memorie ecc., né i convenuti hanno dedotto alcunché al riguardo;
- sicché non è giustificato il riconoscimento di una fase che, a quanto consta dagli atti, non ha proprio avuto luogo (essendo del tutto indifferente che, in quella sede, l'Avvocato della
5 controparte vittoriosa abbia presentato una nota spese analoga a quella dell'Avv. ; CP_1
- quanto al procedimento dinanzi al Tribunale di Crotone, gli odierni convenuti non hanno preso specifica posizione sulla questione relativa al mancato deposito, da parte del de cuius, degli atti conclusivi, né hanno fornito la relativa prova documentale contraria;
- conseguentemente, i compensi richiesti per le fasi suddette, così come risultanti dalle due note spese in atti, e rispettivamente pari a € 5.000,00 e a € 3.409,00 (oltre accessori di legge), non erano dovuti all'Avv. e non possono quindi essere opposti in compensazione dai CP_1 suoi eredi. Alla luce di tutto quanto sopra, quindi:
- sussiste il credito di in proprio e quale erede di nonché Parte_1 Persona_1 cessionario delle ragioni di , e per complessivi € CP_6 Per_6 Per_3 Per_5
22.801,07;
- sussiste un controcredito degli eredi per i compensi professionali Per_2 spettanti al defunto padre in base alle note spese prodotte – al netto delle voci non dovute, come sopra specificate – pari a complessivi € 20.086,24 (di cui € 11.527,05 per la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed € 8.559,19 per la causa dinanzi al Tribunale di Crotone)
- le reciproche poste di debito/credito devono ritenersi estinte per effetto della compensazione legale ai sensi dell'art. 1243 c.c. sino all'importo corrispondente, sicché oggi sussiste un credito residuo, in capo all'attore, pari a € 2.714,83, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo. Dunque, la domanda dell'attore va accolta entro tale limite, con condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento della differenza sopra indicata. 5. L'azione viene accolta per un importo sensibilmente inferiore a quello domandato dall'attore e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il rimanente 1/3 va posto a carico solidale dei convenuti e viene liquidato come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCERTA l'avvenuta compensazione legale fra i rispettivi controcrediti come meglio dettagliati in motivazione;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore la somma residua di € 2.714,83, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore le spese di lite nella misura di 1/3, che liquida (già in tale quota) in € 41,66 per anticipazioni, € 450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensati i rimanenti 2/3. Così deciso a Reggio Emilia il 10/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
6
RO e PA CA ATTORE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._3 Controparte_1 C.F._4
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. BOLSI CP_3 C.F._5
MATTEO CONVENUTI
* Conclusioni delle parti All'udienza del 12.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
agendo sia in proprio che in qualità di erede della defunta moglie Parte_1 Per_1
ha convenuto in giudizio , ,
[...] CP_3 Controparte_1
e , quali eredi del defunto Avv. Controparte_4 Controparte_2 Persona_2
, esponendo:
[...]
- di essere stato creditore, unitamente alla propria defunta moglie della Persona_1
Controparte_5
- di essersi pertanto rivolto, sia in proprio, sia quale erede della moglie, assieme ai figli
[...]
e - eredi della madre - all'Avv. CP_6 Per_3 Per_4 Per_5 Per_6 Persona_2 per presentare domanda di insinuazione al fallimento della società e del socio accomandatario;
- che il 4.10.2012 il Legale ha comunicato loro gli importi per i quali i rispettivi crediti erano stati ammessi al passivo, ma, successivamente – e invero per diversi anni - non ha più fatto sapere alcunché;
- che l'Avv. è deceduto nel 2018; CP_1
- di avere appreso solo in seguito, presso la competente Cancelleria, che la procedura concorsuale era stata chiusa a maggio 2019;
1 - che, contattato il Curatore, questi lo ha informato, con pec del 18.06.2020, di avere eseguito, ancora il 26.04.2019, due pagamenti, dell'importo rispettivo di € 5.894,20 a favore di e di € 19.507,33 a favore degli eredi effettuando i bonifici alle Parte_1 Persona_1 coordinate bancarie indicategli dall'Avv. CP_1
- che, richieste spiegazioni all'Avv. – erede dell'Avv. Controparte_4 [...]
– quest'ultima gli ha comunicato che le somme erano state trattenute a Per_2 compensazione dei crediti vantati dal padre per le prestazioni professionali rese in favore dell'attore e degli eredi in due procedimenti giudiziari svoltisi dinanzi alla Corte Per_1
d'Appello di Bologna e al Tribunale di Crotone;
- di avere sin da subito contestato la sussistenza di tali controcrediti, avendo sempre pagato regolarmente le spettanze del difensore, che mai aveva reclamato ulteriori pagamenti;
- che, in ogni caso, ogni diritto a tale titolo deve ritenersi prescritto ex art. 2956 c.c.;
- di avere quindi sollecitato il trasferimento delle somme pagate dal , ma senza Parte_2 ottenere esito;
- che , e (dunque tutti i suoi figli CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 tranne gli hanno ceduto ogni ragione di credito loro spettante, quali eredi della CP_10 defunta in relazione alle somme in questione. Persona_1
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento del complessivo importo di € 22.801,07=, di cui € 5.894,20 di pertinenza dell'attore stesso ed € 16.906,28 quale quota ereditaria già di pertinenza di al netto della quota della Persona_1 figlia che non ha ceduto il proprio credito al padre. Per_4
Si sono costituiti gli eredi dell'Avv. eccependo in via preliminare Persona_2
- l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita;
- l'invalidità della scrittura privata con cui , e CP_6 Per_6 Per_3 Per_5 hanno ceduto al padre i crediti in questione, e comunque la sua inidoneità a produrre Pt_1 effetti nei confronti dei debitori ceduti, in quanto avente oggetto indeterminato e priva della sottoscrizione del cessionario. Hanno poi contestato nel merito l'azione proposta, deducendo (in estrema sintesi):
- che l'Avv. prima, e l'Avv. poi, hanno Persona_2 Controparte_4 sempre regolarmente aggiornato informandolo del riparto finale dell'attivo Parte_1 fallimentare e dell'avvenuto accredito delle somme;
- che quest'ultima, nel corso di un incontro tenutosi presso il proprio Studio legale nel maggio 2019, aveva proposto a di compensare il credito con i crediti professionali del Pt_1 padre, pari rispettivamente a € 19.639,00 quanto al procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed € 9.275,00 quanto al procedimento dinanzi al Tribunale di Crotone, come risultanti dalle note spese già trasmesse nel 2015 e nel 2016;
- che il cliente e i figli mai hanno contestato la compensazione, sino al settembre 2021, quando il nuovo legale al quale nel frattempo si era rivolto con missiva del Parte_1
9.09.2021, ha disconosciuto l'esistenza delle predette note spese e richiesto all'Avv.
[...]
l'esibizione della relativa documentazione fiscale e della procura all'incasso CP_4 conferita all'Avv. Carmelo Cataliortti;
- che, peraltro, tale condotta dimostra l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 2 2956 c.c. sollevata dall'attore in via preventiva, non potendosi ritenere operante la presunzione di pagamento prevista dalla disposizione invocata. Sulla base di quanto sopra, hanno insistito per il rigetto della domanda, eccependo la compensazione volontaria o, in subordine, la compensazione legale dei rispettivi crediti, svolgendo in proposito anche espressa domanda riconvenzionale. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., il Tribunale ha disposto l'esperimento della mediazione obbligatoria, vertendo la domanda riconvenzionale in materia di contratto d'opera professionale. Preso atto dell'esito negativo della procedura, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 12.11.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. L'eccezione di improcedibilità dell'azione in quanto non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita deve ritenersi superata dall'esperimento della mediazione obbligatoria, da ritenersi prevalente rispetto alla negoziazione assistita.
3. Sempre in via preliminare, occorre rilevare che all'udienza del 12.06.2025 i convenuti hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, non essendo provata né la sua qualità di erede di né la qualità di eredi dei figli, che hanno poi ceduto il Persona_1 credito al padre. Sul punto va tuttavia evidenziato che, benché il rilievo sia stato posto dal Tribunale in sede d'udienza, la questione attiene in realtà al merito, ossia alla titolarità della posizione sostanziale, e non al profilo meramente processuale della legittimazione attiva: i convenuti avrebbero dovuto contestare tempestivamente nella comparsa costitutiva la qualità di erede dell'uno e degli altri ma non l'hanno fatto e, anzi, ad un attento esame delle difese svolte nell'atto costitutivo e nelle successive memorie, essi presuppongono (o meglio, danno per scontata) tale qualità. Pertanto, l'eccezione è tardiva. 3. Quanto alla legittimazione di ad agire per far valere il credito cedutogli da 4 Parte_1 dei 5 figli, quali eredi di si osserva: Persona_1
- l'attore ha prodotto in giudizio una scrittura privata datata 15.04.2024 nella quale
[...]
e hanno dichiarato “di rinunciare, come in effetti rinunciano, in CP_6 Per_3 Per_5 Per_6 favore del padre, Sig. . ai potenziali crediti che potrebbero reclamare in qualità di eredi di Parte_3 madre defunta ( nei confronti degli eredi dell'Avv. in relazione alla Persona_1 Persona_2 procedura fallimentare di e del socio accomandatario Controparte_5
Tribunale di Reggio Emilia, per averli a quest'ultimo ceduti per il corrispettivo di € Controparte_5
1.000,00= già corrisposto”;
- come anticipato in premessa, gli odierni convenuti hanno eccepito l'invalidità/inefficacia dell'atto sia in quanto firmato dai soli cedenti, ma non dal cessionario sia in Parte_1 quanto avente un oggetto indeterminato;
- l'eccezione è infondata sotto entrambi i profili;
- in primo luogo, la cessione di credito è un contratto consensuale, che non richiede la
3 forma scritta né ad substantiam né ad probationem, pertanto, ove risulti da un atto scritto, la mancata sottoscrizione da parte del cessionario (in questo caso non incide sulla Parte_1 sua valida stipulazione;
- in ogni caso, la stessa proposizione dell'odierna azione costituisce inequivocabile manifestazione della volontà di costui di avvalersi del diritto ceduto e tanto è sufficiente a ritenere integrato il consenso del cessionario;
- in secondo luogo, il credito, benché non ne risulti l'ammontare, è sufficientemente individuato, posto che il documento fa espresso riferimento ai crediti vantati dalla defunta nei confronti della e del socio, sicché l'oggetto del Persona_1 Controparte_5 contratto – benché non sia del tutto determinato – è sicuramente determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c. 4. Venendo al merito della controversia, si osserva:
- sono del tutto pacifici i seguenti elementi: la sussistenza di un credito di € 22.801,07 in capo all'attore nei confronti del e del socio Controparte_11 accomandatario;
l'avvenuto versamento della somma, da parte della Curatela, su conto corrente riferibile allo Studio Legale il trattenimento delle somme da parte degli eredi CP_1
Per_2
- d'altra parte, non è contestato nemmeno che l'Avv. abbia Persona_2 rappresentato e difeso e i figli nelle cause dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna Parte_1
(n. 1363/08 RG) e al Tribunale di Crotone (n. 2291/06 R.G.), conclusesi con le sentenze del 17.02.2015 e del 18.07.2016, prodotte dai convenuti sub docc. 22 e 24;
- questi ultimi hanno dedotto di avere trattenuto gli importi corrisposti dal a Parte_2 compensazione dei crediti vantati dal loro de cuius, Avv. per le prestazioni Persona_2 professionali rese in quei 2 giudizi e che sarebbero addirittura di entità superiore;
- l'attore ha eccepito prima di tutto la prescrizione triennale ex art. 2956 c.c. di questi controcrediti e comunque la loro insussistenza nel merito;
- l'eccezione è infondata;
- la disposizione invocata disciplina alcune ipotesi di prescrizione “breve”, ossia di durata inferiore rispetto a quella ordinaria decennale, e stabilisce che “si prescrive in tre anni il diritto … dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese relative”;
- le prescrizioni brevi vengono chiamate presuntive per una loro speciale caratteristica: il decorso del termine non produce l'effetto estintivo sul diritto, ma la legge, trascorso il periodo indicato, ritiene, con presunzione relativa, che l'obbligazione sia stata estinta (o tramite, appunto, il pagamento, oppure attraverso qualsiasi altra causa estintiva);
- la prova contraria consentita dalla legge (art. 2959 c.c.) è solo quella risultante dall'ammissione o dal giuramento, ma, secondo l'ormai consolidato orientamento di legittimità, nel concetto di “ammissione” rientra qualsiasi comportamento incompatibile l'eccezione estintiva;
- nel caso di specie, si versa proprio in quest'ultima ipotesi: l'attore, pur avendo eccepito la prescrizione triennale, al tempo stesso ha dedotto di non avere mai ricevuto dall'Avv.
[...] le note spese relative ai compensi reclamati dai suoi eredi e di avere comunque Per_2
4 soddisfatto a suo tempo ogni sua spettanza del Legale;
oltre a ciò, ha contestato i conteggi esposti, ritenendo non dovute alcune voci;
- lo stesso attore, inoltre, ha prodotto una missiva del 9.09.2021 con la quale il suo difensore dell'epoca, nel contestare la compensazione effettuata dagli Parte_4 tra le somme versate dal e quelle di cui alle note spese del de cuius, ha dichiarato “I Parte_2 miei assistiti (N.d.R.: e gli eredi ) disconoscono e contestano l'esistenza di tali note Parte_1 Per_1 spese ed a tal uopo, richiedono la trasmissione della relativa documentazione fiscale” (cfr. doc. 9)
- si tratta evidentemente di una condotta incoerente e, quindi, del tutto incompatibile con il pagamento dei compensi, presunto dall'art. 2956 c.c.;
- pertanto, la prescrizione breve non può ritenersi operante;
- tanto chiarito, a fronte della comparsa costitutiva degli EREDI CATALIOTTI, con riferimento ai compensi professionali in tesi dovuti all'Avv. l'attore ha comunque CP_1 eccepito: 1) l'inadempimento dell'Avvocato all'obbligo di diligenza professionale per avergli consigliato di proporre un appello del tutto infondato, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Bologna;
2) la non debenza delle somme richieste per la fase istruttoria del giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna in quanto non tenutasi e per la fase conclusiva del giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone in quanto lo stesso Avv. gli aveva CP_1 comunicato che non avrebbe provveduto al deposito degli atti conclusivi;
- la prima eccezione è talmente generica da non poter essere neppure valutata, posto che l'attore non ha nemmeno allegato con precisione qual è la condotta contestata al Professionista, tanto più che – come noto – quella dovuta dall'Avvocato non è una obbligazione di risultato, ma di mezzi, sicché il rigetto dell'appello, di per sé, non integra automaticamente una violazione dell'obbligo di diligenza professionale, né lo dimostra;
- la seconda eccezione è, invece, fondata: a fronte delle contestazioni attoree, gravava sui convenuti l'onere di provare sia lo svolgimento della fase istruttoria nel giudizio d'appello, sia il la predisposizione e il deposito degli atti conclusivi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Crotone;
- questi ultimi, invece, non hanno depositato alcun documento né si sono messi in prova sul punto;
- quanto al giudizio d'appello, è senz'altro vero quanto sostenuto dagli
[...] ossia che il D.M. 55/14 stabilisce un compenso unitario per la fase istruttoria e Parte_4 di trattazione e, pertanto, è astrattamente dovuto anche se non è stata svolta un'attività a contenuto istruttorio in senso stretto (es. escussione testimoni, CTU ecc.);
- tuttavia, ciò presuppone che una fase di trattazione si sia comunque tenuta, mentre, evidentemente, laddove la causa sia stata mandata a decisione subito dopo la fase introduttiva e la prima udienza - e, pertanto, non sia stata compiuta nessuna delle attività difensive elencate a titolo esemplificativo dall'art. 4, comma 5, lett. c) del citato D.M. 55/14 - il relativo compenso non può essere riconosciuto (cfr. C. 8561/23);
- nel caso di specie, dalla lettura della sentenza della Corte d'Appello di Bologna non si evince se, dopo la prima udienza, se ne siano tenute delle altre, se siano state depositate delle memorie ecc., né i convenuti hanno dedotto alcunché al riguardo;
- sicché non è giustificato il riconoscimento di una fase che, a quanto consta dagli atti, non ha proprio avuto luogo (essendo del tutto indifferente che, in quella sede, l'Avvocato della
5 controparte vittoriosa abbia presentato una nota spese analoga a quella dell'Avv. ; CP_1
- quanto al procedimento dinanzi al Tribunale di Crotone, gli odierni convenuti non hanno preso specifica posizione sulla questione relativa al mancato deposito, da parte del de cuius, degli atti conclusivi, né hanno fornito la relativa prova documentale contraria;
- conseguentemente, i compensi richiesti per le fasi suddette, così come risultanti dalle due note spese in atti, e rispettivamente pari a € 5.000,00 e a € 3.409,00 (oltre accessori di legge), non erano dovuti all'Avv. e non possono quindi essere opposti in compensazione dai CP_1 suoi eredi. Alla luce di tutto quanto sopra, quindi:
- sussiste il credito di in proprio e quale erede di nonché Parte_1 Persona_1 cessionario delle ragioni di , e per complessivi € CP_6 Per_6 Per_3 Per_5
22.801,07;
- sussiste un controcredito degli eredi per i compensi professionali Per_2 spettanti al defunto padre in base alle note spese prodotte – al netto delle voci non dovute, come sopra specificate – pari a complessivi € 20.086,24 (di cui € 11.527,05 per la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Bologna ed € 8.559,19 per la causa dinanzi al Tribunale di Crotone)
- le reciproche poste di debito/credito devono ritenersi estinte per effetto della compensazione legale ai sensi dell'art. 1243 c.c. sino all'importo corrispondente, sicché oggi sussiste un credito residuo, in capo all'attore, pari a € 2.714,83, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo. Dunque, la domanda dell'attore va accolta entro tale limite, con condanna dei convenuti, in via solidale, al pagamento della differenza sopra indicata. 5. L'azione viene accolta per un importo sensibilmente inferiore a quello domandato dall'attore e ciò giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Il rimanente 1/3 va posto a carico solidale dei convenuti e viene liquidato come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCERTA l'avvenuta compensazione legale fra i rispettivi controcrediti come meglio dettagliati in motivazione;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore la somma residua di € 2.714,83, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dovuto alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo;
CONDANNA i convenuti, in solido, a pagare all'attore le spese di lite nella misura di 1/3, che liquida (già in tale quota) in € 41,66 per anticipazioni, € 450,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
compensati i rimanenti 2/3. Così deciso a Reggio Emilia il 10/12/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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