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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/2023, n. 11577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11577 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Di CH VI, nato ad [...] il [...]; avverso la ordinanza del 02-11-2022 del Tribunale della libertà di Trani;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori del ricorrente avv. Antonio Gaudio e avv. Francesco Montingelli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11577 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. VI Di CH ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 2 novembre 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Trani ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, in data 12 settembre 2022, aveva disposto il sequestro preventivo, diretto (nei confronti della "Confezioni Di CH s.r.l.") e per equivalente (nei confronti i VI Di CH nella qualità di legale rappresentante della predetta società), sino alla concorrenza (successivamente precisata) della somma di 1.059.371,00 euro per il reato di cui all'art. 10 - ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il sequestro in forma diretta aveva avuto ad oggetto le somme di denaro depositate sui conti correnti della società nonché i libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento o altri beni fungibili di ammontare corrispondente all'imposta evasa. Il sequestro per equivalente aveva avuto ad oggetto le somme di denaro depositate sui conti correnti del ricorrente, i libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento o altri beni fungibili nonché i beni mobili registrati e i beni immobili intestati all'indagato o allo stesso riconducibili, seppure intestati a terzi, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità dello stesso e di valore corrispondente all'imposta evasa. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da un unico, complesso, motivo, come di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., e sviluppato attraverso due connessi profili, con i quali si censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), tenuto anche conto del difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora. 2.1. Con il primo profilo della doglianza, il ricorrente osserva che il Tribunale del riesame di Trani, a fronte di una motivazione radicalmente assente (e non solo insufficiente) del titolo genetico, avrebbe fatto un uso illegittimo del potere integrativo della motivazione attribuitogli dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sostituendo integralmente la motivazione assente, in parte qua, nel decreto di sequestro, in spregio ai principi sanciti dalle ZI UN Capasso. Aggiunge come la motivazione integrativa del Tribunale del riesame in punto di periculum in mora sia, peraltro, apodittica, carente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non avrebbe tenuto conto della situazione fattuale concreta e attuale (ovvero l'assenza di qualsiasi condotta sintomatica del pericolo di dispersione del patrimonio), ma si sarebbe limitata a ipotizzare eventi futuri e incerti ossia la notevole entità del credito da preservare - 1.059.371,00 di euro - 2 che renderebbe ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere beni e valori pari a quella somma che, se effettivamente confiscata, intaccherebbe notevolmente il patrimonio della ditta. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l'ampio lasso di tempo decorso dalla consumazione delle condotte contestate (risalenti al 28 dicembre 2020) e la mancanza, medio tempore, della prova di condotte degli indagati volte a occultare o disperdere il proprio patrimonio. Dopo aver dato conto degli approdi cui è giunta, in questa materia, la giurisprudenza di legittimità, avuto soprattutto riguardo ai principi fissati dalle ZI UN DE, quanto alla motivazione sul periculum in mora, e delle ZI UN Capasso, quanto al possibile uso del potere integrativo della motivazione da parte del Tribunale del riesame, il ricorrente deduce, richiamando quest'ultimo arresto, che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47, al comma 9, dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa, con la conseguenza che deve ritenersi precluso il potere integrativo al cospetto, come nel caso in esame, di motivazioni assenti o, anche solo, apparenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura, o di convalida della stessa, presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli articoli 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo profilo della doglianza, il ricorrente espone che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame sarebbe apodittica, meramente apparente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non esamina la situazione fattuale reale e attuale, ma si limita ad ipotizzare eventi futuri e incerti. Assume che, secondo le ZI UN DE, il giudice di merito - nel motivare il provvedimento di sequestro preventivo, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. - deve dare atto dell'esistenza del periculum in mora e, segnatamente, deve indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con la conseguenza che l'onere motivazionale può ritenersi 3 assolto solo quando il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il tribunale cautelare, nell'ordinanza impugnata, avrebbe motivato solo apparentemente sulla sussistenza del periculum, in quanto ha posto a fondamento dello stesso la notevole entità del credito da preservare che renderebbe ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere i beni, ipotizzando perciò un rischio di dispersione del patrimonio affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale. Conclude affermando che il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve, invece, pur sempre essere concreto ed attuale, e non già meramente congetturale, e deve essere specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sul rilievo che la motivazione del decreto di sequestro in ordine al periculum in mora fosse del tutto priva di qualsiasi elemento di concretezza, perfettamente adattabile alle più diverse situazioni, ovvero a qualsiasi ipotesi di sequestro preventivo, con la conseguenza che la stessa non era integrabile da parte del tribunale cautelare. Ma anche a volerla ritenere integrabile, il provvedimento impugnato, peccherebbe anch'esso di estrema astrazione, consistendo in argomentazioni prive del necessario aggancio ad elementi fattuali rivelatori della esigenza anticipatoria della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame del motivo di ricorso proposto dal ricorrente, è necessaria una precisazione preliminare, che serve a circoscrivere l'oggetto dell'impugnazione cautelare e, di conseguenza, l'ambito delle questioni devolute alla Corte con il gravame. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, allorquando il profitto del reato è incamerato da una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto può presentare, come nel caso in esame, una struttura "mista", nel senso che il provvedimento cautelare può prevedere, di regola e in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, può 4 prevedere il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente, responsabile della commissione dell'illecito fiscale (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074 - 01; Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631 - 01). In questi casi, il legale rappresentante della persona giuridica - il quale sia anche indagato nel procedimento che abbia disposto il sequestro in forma diretta e per equivalente e che, in proprio, impugni, come nella specie, il provvedimento cautelare - deve ritenersi che contesti il decreto di sequestro preventivo esclusivamente nella parte in cui è stato disposto il vincolo nei suoi confronti nella forma "per equivalente", perché, diversamente e cioè qualora intenda impugnare anche il sequestro disposto in forma diretta nei confronti della persona giuridica, non soltanto deve indicare espressamente che l'impugnazione è svolta anche nella qualità di rappresentate legale dell'ente (incombenza che non risulta assolta né al momento della proposizione dell'istanza di riesame e neppure con la presentazione del ricorso per cassazione) ma deve, nella predetta qualità, conferire procura speciale al difensore, adempimento, nella specie, parimenti non sussistente. Deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia impugnato esclusivamente il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei suoi confronti, con la conseguenza che il provvedimento di sequestro emesso in forma diretta nei confronti della società non costituisce oggetto dell'impugnazione cautelare. 2. Ciò precisato, il ricorso è solo parzialmente fondato. Innanzitutto, non è fondata la doglianza secondo la quale il provvedimento genetico sarebbe, in parte qua, assolutamente privo di motivazione, con la conseguenza che il Tribunale cautelare non avrebbe potuto integrare una motivazione assente o, comunque, apparente. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, ha espressamente indicato l'oggetto del sequestro per equivalente, ossia ha specificato le cose sulle quali sarebbe stato imposto il vincolo, e, in relazione a queste, ha precisato, mostrandosi avvertito dell'onere motivazionale su di lui incombente in conseguenza dell'arresto delle ZI UN DE (è espressamente citata nel provvedimento cautelare la sentenza n. 36959 del 2021), che, nelle more del giudizio, quanto "oggetto di sequestro" poteva essere modificato, disperso, deteriorato ovvero utilizzato o alienato, con ciò recando pregiudizio alle ragioni che, a suo avviso, rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L'apprensione, pertanto, si rendeva necessaria, come emerge dal testo del decreto di sequestro impugnato con l'istanza di riesame, in quanto, diversamente opinando, la confisca, cui era strumentale il sequestro, avrebbe rischiato di divenire successivamente 5 impraticabile, potendo gli effetti della misura essere vanificati dal trascorrere del tempo (v. pag. 13, 14, 15 e 16 del decreto di sequestro preventivo). 3. Al cospetto di ciò, il tribunale del riesame ha correttamente ritenuto non mancante ma generica (recte, insufficiente) la motivazione, aggiungendo, con specifico riferimento al caso concreto, che la notevole entità del credito da preservare — Euro 1.059.371,00 — rendeva ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere beni e valori pari a quella somma, atteso che, sui conti e sulle quote di partecipazione societaria, il vincolo aveva attinto valori sottodimensionati rispetto al credito erariale, anche in mancanza di una precisa quantificazione del valore dei beni immobili (fabbricati e terreni) sequestrati. Non è fondata, pertanto, la censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, stesso codice, laddove lamenta che il Tribunale del riesame, piuttosto che integrare il provvedimento genetico, avrebbe dovuto annullarlo per difetto assoluto di motivazione. 4. Per verificare, ora, se la motivazione - integrata dal Tribunale cautelare e censurata dal ricorrente sotto il profilo della violazione di legge - resista alle critiche che le sono state rivolte, occorre procedere richiamando gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha significativamente affermato, in linea con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la necessità del ricorso ad una soluzione ermeneutica che vincoli tale tipologia di sequestro ad una motivazione anche sul periculum in mora, in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, DE, in motivazione). Su queste basi, è stato anche precisato che il decreto di sequestro (eventualmente integrato, quando possibile, dall'ordinanza del Tribunale del riesame) debba spiegare le ragioni per le quali il giudice cautelare ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, cosicché la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo motivazionale, dovendosi perciò dare atto della "causa arresti"e, dunque, degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di 6 divenire, successivamente, impraticabile. Ed è stato conseguentemente aggiunto come ciò comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove - e lo stesso ricorrente lo ha precisato nel ricorso - "è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, cit., in motivazione). Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini della giustificazione della "causa arresti" in tema di periculum in mora nei provvedimenti di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'onere motivazionale va parametrato (anche) sulla base della qualità e delle peculiarità intrinseche dei beni staggiti, distinguendo, a titolo esemplificativo, i beni fungibili da quelli infungibili nonché i beni mobili non registrati da quelli registrati e tenendo, quindi, conto che, in mancanza dell'apposizione del vincolo, le caratteristiche oggettive del bene possono - dovendosi naturalmente fare ricorso a un giudizio che, pur agganciato a dati concreti, deve necessariamente essere di tipo prognostico (periculum) - indurre a ritenere che, in attesa del provvedimento definitivo, i beni possano, in qualsiasi modo, facilmente essere sottratti alla garanzia della confisca, vanificando perciò il contenuto della decisione finale. 5. Ciò posto, e per quanto qui interessa, il Tribunale del riesame, almeno limitatamente alle somme di denaro e ai beni mobili non registrati (ossia ai beni fungibili e/o facilmente alienabili in considerazione del regime giuridico della loro circolazione), si è attenuto a tali principi, posto che, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive di detti beni, ha, e non illogicamente, stimato idonea a giustificare l'esigenza anticipatoria del sequestro la notevole entità del credito da preservare (Euro 1.059.371,00) e il sottodimensionamento del valore dei beni immobili (fabbricati e terreni) sequestrati rispetto alla somma da confiscare nonché la mancanza di una precisa quantificazione del loro valore, onde evitare che la confisca fosse, in prospettiva, inutiliter data. A tal proposito, la Corte ha già ritenuto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente regolata in considerazione della fase processuale interessata, 7 la esistenza del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla rilevante cifra di euro 1.059.371,00) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01). Occorre ricordare che criteri analoghi sono già stati indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro conservativo penale, dove il requisito del "periculum in mora" è stato ritenuto esistente tutte le volte in cui possa fondatamente ritenersi, in base a concreti elementi inerenti all'entità del credito ed ai beni oggetto del provvedimento, il pericolo potenziale di mancanza, iniziale o sopravvenuta, di beni confiscabili e, più in generale, di perdita della garanzia patrimoniale (Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, in motivazione). Ciò posto, va osservato che il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione relativamente alla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni oggetto della misura. Nel caso in esame, infatti, la natura dei beni (denaro, valori, titoli e beni mobili) ritenuti esistenti nel patrimonio dell'indagato, in stretta relazione all'entità del credito, rende non apparente, ma realmente esistente, una motivazione (perciò non sindacabile in sede di giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali) facente leva sul fatto che, dalla permanente disponibilità di essi (peraltro di valore nettamente inferiore all'importo dell'imposta evasa), si possa desumere la dispersione, in ragione della loro difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna, in considerazione proprio della loro qualità (trattandosi di beni fungibili e, quindi, oggetto di agevole circolazione ovvero trattandosi di beni mobili e, quindi, facilmente amovibili), senza che la restante parte del patrimonio garantisse, a sua volta, le ragioni a sostegno della confiscabilità. Invero, il periculum in mora può manifestarsi in diversi modi e spetta al giudice di merito accertarne l'esistenza anche attraverso un confronto tra l'entità del patrimonio e l'insieme delle ragioni poste alla base dell'esigenza alla sua perdurante conservazione nel corso del processo, in maniera tale che il bene non 8 venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, compromettendone la confiscabilità. Nel caso in esame, l'entità del patrimonio del ricorrente (comprensivo anche del valore dei beni immobili o dei beni mobili registrati) non sarebbe tale, allo stato degli atti, da poter garantire, come ha logicamente argomentato il Tribunale del riesame, il recupero della somma sottratta all'erario in caso di condanna e conseguente confisca del valore corrispondente al profitto illecito che l'indagato avrebbe (il fumus non è contestato) procurato alla società della quale era il legale rappresentante. 6. Nondimeno, una tale motivazione non può invece ritenersi realmente esistente con riferimento al sequestro per equivalente dei beni immobili dell'indagato, in assenza di elementi oggettivi o soggettivi desumibili dal testo dell'ordinanza impugnata e indicativi dell'esigenza anticipatoria della confisca nonché di spiegazioni idonee a giustificare il periculum in mora nei sensi in precedenza precisati. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata vada annullata, limitatamente al disposto sequestro dei beni immobili e mobili registrati dell'indagato, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame sul punto. Il Giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati, dovrà, infatti, spiegare le ragioni in base alle quali possa desumersi il perículum in mora anche in relazione a detti beni immobili. Ne consegue che il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni immobili e mobili registrati e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18/01/2023
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 con discussione orale;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori del ricorrente avv. Antonio Gaudio e avv. Francesco Montingelli che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 11577 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI NICOLA VITO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. VI Di CH ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 2 novembre 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Trani ha confermato il decreto di sequestro preventivo del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, in data 12 settembre 2022, aveva disposto il sequestro preventivo, diretto (nei confronti della "Confezioni Di CH s.r.l.") e per equivalente (nei confronti i VI Di CH nella qualità di legale rappresentante della predetta società), sino alla concorrenza (successivamente precisata) della somma di 1.059.371,00 euro per il reato di cui all'art. 10 - ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il sequestro in forma diretta aveva avuto ad oggetto le somme di denaro depositate sui conti correnti della società nonché i libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento o altri beni fungibili di ammontare corrispondente all'imposta evasa. Il sequestro per equivalente aveva avuto ad oggetto le somme di denaro depositate sui conti correnti del ricorrente, i libretti di risparmio, titoli, azioni, fondi e altri simili strumenti di investimento o altri beni fungibili nonché i beni mobili registrati e i beni immobili intestati all'indagato o allo stesso riconducibili, seppure intestati a terzi, nonché di qualsiasi altro bene avente valore economico nella disponibilità dello stesso e di valore corrispondente all'imposta evasa. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da un unico, complesso, motivo, come di seguito riassunto ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., e sviluppato attraverso due connessi profili, con i quali si censura l'ordinanza impugnata per violazione di legge (art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.), tenuto anche conto del difetto assoluto di motivazione in ordine al periculum in mora. 2.1. Con il primo profilo della doglianza, il ricorrente osserva che il Tribunale del riesame di Trani, a fronte di una motivazione radicalmente assente (e non solo insufficiente) del titolo genetico, avrebbe fatto un uso illegittimo del potere integrativo della motivazione attribuitogli dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., sostituendo integralmente la motivazione assente, in parte qua, nel decreto di sequestro, in spregio ai principi sanciti dalle ZI UN Capasso. Aggiunge come la motivazione integrativa del Tribunale del riesame in punto di periculum in mora sia, peraltro, apodittica, carente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non avrebbe tenuto conto della situazione fattuale concreta e attuale (ovvero l'assenza di qualsiasi condotta sintomatica del pericolo di dispersione del patrimonio), ma si sarebbe limitata a ipotizzare eventi futuri e incerti ossia la notevole entità del credito da preservare - 1.059.371,00 di euro - 2 che renderebbe ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere beni e valori pari a quella somma che, se effettivamente confiscata, intaccherebbe notevolmente il patrimonio della ditta. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe considerato l'ampio lasso di tempo decorso dalla consumazione delle condotte contestate (risalenti al 28 dicembre 2020) e la mancanza, medio tempore, della prova di condotte degli indagati volte a occultare o disperdere il proprio patrimonio. Dopo aver dato conto degli approdi cui è giunta, in questa materia, la giurisprudenza di legittimità, avuto soprattutto riguardo ai principi fissati dalle ZI UN DE, quanto alla motivazione sul periculum in mora, e delle ZI UN Capasso, quanto al possibile uso del potere integrativo della motivazione da parte del Tribunale del riesame, il ricorrente deduce, richiamando quest'ultimo arresto, che, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla L. 8 aprile 2015, n. 47, al comma 9, dell'art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili - in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, dello stesso codice - in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, nel senso che il tribunale del riesame deve annullare il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa, con la conseguenza che deve ritenersi precluso il potere integrativo al cospetto, come nel caso in esame, di motivazioni assenti o, anche solo, apparenti, essendo necessario che il provvedimento genetico di applicazione della misura, o di convalida della stessa, presenti una motivazione che, anche eventualmente attraverso la tecnica della redazione per relationem, dia conto degli elementi posti a fondamento del vincolo e di quelli a discarico rappresentati dalla difesa, al fine di consentire l'esercizio della funzione di controllo a cui il tribunale del riesame è deputato, nel rispetto dei parametri identificati dal combinato disposto degli articoli 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo profilo della doglianza, il ricorrente espone che la motivazione adottata dal Tribunale del riesame sarebbe apodittica, meramente apparente (e, dunque, inesistente) ed errata in diritto, in quanto non esamina la situazione fattuale reale e attuale, ma si limita ad ipotizzare eventi futuri e incerti. Assume che, secondo le ZI UN DE, il giudice di merito - nel motivare il provvedimento di sequestro preventivo, di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen. - deve dare atto dell'esistenza del periculum in mora e, segnatamente, deve indicare le ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, con la conseguenza che l'onere motivazionale può ritenersi 3 assolto solo quando il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il tribunale cautelare, nell'ordinanza impugnata, avrebbe motivato solo apparentemente sulla sussistenza del periculum, in quanto ha posto a fondamento dello stesso la notevole entità del credito da preservare che renderebbe ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere i beni, ipotizzando perciò un rischio di dispersione del patrimonio affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale. Conclude affermando che il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve, invece, pur sempre essere concreto ed attuale, e non già meramente congetturale, e deve essere specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, sul rilievo che la motivazione del decreto di sequestro in ordine al periculum in mora fosse del tutto priva di qualsiasi elemento di concretezza, perfettamente adattabile alle più diverse situazioni, ovvero a qualsiasi ipotesi di sequestro preventivo, con la conseguenza che la stessa non era integrabile da parte del tribunale cautelare. Ma anche a volerla ritenere integrabile, il provvedimento impugnato, peccherebbe anch'esso di estrema astrazione, consistendo in argomentazioni prive del necessario aggancio ad elementi fattuali rivelatori della esigenza anticipatoria della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Prima di procedere all'esame del motivo di ricorso proposto dal ricorrente, è necessaria una precisazione preliminare, che serve a circoscrivere l'oggetto dell'impugnazione cautelare e, di conseguenza, l'ambito delle questioni devolute alla Corte con il gravame. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di reati tributari, allorquando il profitto del reato è incamerato da una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto può presentare, come nel caso in esame, una struttura "mista", nel senso che il provvedimento cautelare può prevedere, di regola e in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, può 4 prevedere il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente, responsabile della commissione dell'illecito fiscale (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074 - 01; Sez. 3, n. 38858 del 14/06/2016, Fiusco, Rv. 267631 - 01). In questi casi, il legale rappresentante della persona giuridica - il quale sia anche indagato nel procedimento che abbia disposto il sequestro in forma diretta e per equivalente e che, in proprio, impugni, come nella specie, il provvedimento cautelare - deve ritenersi che contesti il decreto di sequestro preventivo esclusivamente nella parte in cui è stato disposto il vincolo nei suoi confronti nella forma "per equivalente", perché, diversamente e cioè qualora intenda impugnare anche il sequestro disposto in forma diretta nei confronti della persona giuridica, non soltanto deve indicare espressamente che l'impugnazione è svolta anche nella qualità di rappresentate legale dell'ente (incombenza che non risulta assolta né al momento della proposizione dell'istanza di riesame e neppure con la presentazione del ricorso per cassazione) ma deve, nella predetta qualità, conferire procura speciale al difensore, adempimento, nella specie, parimenti non sussistente. Deve, pertanto, ritenersi che il ricorrente abbia impugnato esclusivamente il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso nei suoi confronti, con la conseguenza che il provvedimento di sequestro emesso in forma diretta nei confronti della società non costituisce oggetto dell'impugnazione cautelare. 2. Ciò precisato, il ricorso è solo parzialmente fondato. Innanzitutto, non è fondata la doglianza secondo la quale il provvedimento genetico sarebbe, in parte qua, assolutamente privo di motivazione, con la conseguenza che il Tribunale cautelare non avrebbe potuto integrare una motivazione assente o, comunque, apparente. Il giudice per le indagini preliminari, infatti, ha espressamente indicato l'oggetto del sequestro per equivalente, ossia ha specificato le cose sulle quali sarebbe stato imposto il vincolo, e, in relazione a queste, ha precisato, mostrandosi avvertito dell'onere motivazionale su di lui incombente in conseguenza dell'arresto delle ZI UN DE (è espressamente citata nel provvedimento cautelare la sentenza n. 36959 del 2021), che, nelle more del giudizio, quanto "oggetto di sequestro" poteva essere modificato, disperso, deteriorato ovvero utilizzato o alienato, con ciò recando pregiudizio alle ragioni che, a suo avviso, rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. L'apprensione, pertanto, si rendeva necessaria, come emerge dal testo del decreto di sequestro impugnato con l'istanza di riesame, in quanto, diversamente opinando, la confisca, cui era strumentale il sequestro, avrebbe rischiato di divenire successivamente 5 impraticabile, potendo gli effetti della misura essere vanificati dal trascorrere del tempo (v. pag. 13, 14, 15 e 16 del decreto di sequestro preventivo). 3. Al cospetto di ciò, il tribunale del riesame ha correttamente ritenuto non mancante ma generica (recte, insufficiente) la motivazione, aggiungendo, con specifico riferimento al caso concreto, che la notevole entità del credito da preservare — Euro 1.059.371,00 — rendeva ragionevolmente prospettabile il rischio di condotte tese a disperdere beni e valori pari a quella somma, atteso che, sui conti e sulle quote di partecipazione societaria, il vincolo aveva attinto valori sottodimensionati rispetto al credito erariale, anche in mancanza di una precisa quantificazione del valore dei beni immobili (fabbricati e terreni) sequestrati. Non è fondata, pertanto, la censura con la quale il ricorrente deduce la violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, stesso codice, laddove lamenta che il Tribunale del riesame, piuttosto che integrare il provvedimento genetico, avrebbe dovuto annullarlo per difetto assoluto di motivazione. 4. Per verificare, ora, se la motivazione - integrata dal Tribunale cautelare e censurata dal ricorrente sotto il profilo della violazione di legge - resista alle critiche che le sono state rivolte, occorre procedere richiamando gli approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha significativamente affermato, in linea con una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata del sequestro preventivo funzionale alla confisca, la necessità del ricorso ad una soluzione ermeneutica che vincoli tale tipologia di sequestro ad una motivazione anche sul periculum in mora, in modo da garantire coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando appunto un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, DE, in motivazione). Su queste basi, è stato anche precisato che il decreto di sequestro (eventualmente integrato, quando possibile, dall'ordinanza del Tribunale del riesame) debba spiegare le ragioni per le quali il giudice cautelare ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso, cosicché la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo motivazionale, dovendosi perciò dare atto della "causa arresti"e, dunque, degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di 6 divenire, successivamente, impraticabile. Ed è stato conseguentemente aggiunto come ciò comporti una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento coercitivo, dove - e lo stesso ricorrente lo ha precisato nel ricorso - "è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, cit., in motivazione). Deve, pertanto, ritenersi che, ai fini della giustificazione della "causa arresti" in tema di periculum in mora nei provvedimenti di sequestro ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., l'onere motivazionale va parametrato (anche) sulla base della qualità e delle peculiarità intrinseche dei beni staggiti, distinguendo, a titolo esemplificativo, i beni fungibili da quelli infungibili nonché i beni mobili non registrati da quelli registrati e tenendo, quindi, conto che, in mancanza dell'apposizione del vincolo, le caratteristiche oggettive del bene possono - dovendosi naturalmente fare ricorso a un giudizio che, pur agganciato a dati concreti, deve necessariamente essere di tipo prognostico (periculum) - indurre a ritenere che, in attesa del provvedimento definitivo, i beni possano, in qualsiasi modo, facilmente essere sottratti alla garanzia della confisca, vanificando perciò il contenuto della decisione finale. 5. Ciò posto, e per quanto qui interessa, il Tribunale del riesame, almeno limitatamente alle somme di denaro e ai beni mobili non registrati (ossia ai beni fungibili e/o facilmente alienabili in considerazione del regime giuridico della loro circolazione), si è attenuto a tali principi, posto che, avuto riguardo alle caratteristiche oggettive di detti beni, ha, e non illogicamente, stimato idonea a giustificare l'esigenza anticipatoria del sequestro la notevole entità del credito da preservare (Euro 1.059.371,00) e il sottodimensionamento del valore dei beni immobili (fabbricati e terreni) sequestrati rispetto alla somma da confiscare nonché la mancanza di una precisa quantificazione del loro valore, onde evitare che la confisca fosse, in prospettiva, inutiliter data. A tal proposito, la Corte ha già ritenuto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo motivazionale stante anche la necessità che la motivazione possa essere diversamente regolata in considerazione della fase processuale interessata, 7 la esistenza del periculum in mora può essere desunto sia da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza quantitativa (in ragione cioè dell'entità del profitto determinante il quantum sequestrabile e successivamente confiscabile, che, nel caso di specie, è pari alla rilevante cifra di euro 1.059.371,00) o alla natura e composizione qualitativa del patrimonio che deve essere attinto dal vincolo, e sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell'onerato, che lasci fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di sequestro, i suddetti elementi (oggettivo o soggettivo) debbano necessariamente concorrere, essendo tra di loro alternativi per fondare la giustificazione del sequestro preventivo (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769 - 01). Occorre ricordare che criteri analoghi sono già stati indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di sequestro conservativo penale, dove il requisito del "periculum in mora" è stato ritenuto esistente tutte le volte in cui possa fondatamente ritenersi, in base a concreti elementi inerenti all'entità del credito ed ai beni oggetto del provvedimento, il pericolo potenziale di mancanza, iniziale o sopravvenuta, di beni confiscabili e, più in generale, di perdita della garanzia patrimoniale (Sez. 5, n. 28268 del 08/05/2009, Turku, in motivazione). Ciò posto, va osservato che il provvedimento impugnato ha fornito adeguata motivazione relativamente alla sussistenza del pericolo di dispersione dei beni oggetto della misura. Nel caso in esame, infatti, la natura dei beni (denaro, valori, titoli e beni mobili) ritenuti esistenti nel patrimonio dell'indagato, in stretta relazione all'entità del credito, rende non apparente, ma realmente esistente, una motivazione (perciò non sindacabile in sede di giudizio di legittimità in materia di misure cautelari reali) facente leva sul fatto che, dalla permanente disponibilità di essi (peraltro di valore nettamente inferiore all'importo dell'imposta evasa), si possa desumere la dispersione, in ragione della loro difficile, dal punto di vista obiettivo, rintracciabilità e, di conseguenza, del loro recupero ai fini della confisca in caso di condanna, in considerazione proprio della loro qualità (trattandosi di beni fungibili e, quindi, oggetto di agevole circolazione ovvero trattandosi di beni mobili e, quindi, facilmente amovibili), senza che la restante parte del patrimonio garantisse, a sua volta, le ragioni a sostegno della confiscabilità. Invero, il periculum in mora può manifestarsi in diversi modi e spetta al giudice di merito accertarne l'esistenza anche attraverso un confronto tra l'entità del patrimonio e l'insieme delle ragioni poste alla base dell'esigenza alla sua perdurante conservazione nel corso del processo, in maniera tale che il bene non 8 venga modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, compromettendone la confiscabilità. Nel caso in esame, l'entità del patrimonio del ricorrente (comprensivo anche del valore dei beni immobili o dei beni mobili registrati) non sarebbe tale, allo stato degli atti, da poter garantire, come ha logicamente argomentato il Tribunale del riesame, il recupero della somma sottratta all'erario in caso di condanna e conseguente confisca del valore corrispondente al profitto illecito che l'indagato avrebbe (il fumus non è contestato) procurato alla società della quale era il legale rappresentante. 6. Nondimeno, una tale motivazione non può invece ritenersi realmente esistente con riferimento al sequestro per equivalente dei beni immobili dell'indagato, in assenza di elementi oggettivi o soggettivi desumibili dal testo dell'ordinanza impugnata e indicativi dell'esigenza anticipatoria della confisca nonché di spiegazioni idonee a giustificare il periculum in mora nei sensi in precedenza precisati. 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene, pertanto, che l'ordinanza impugnata vada annullata, limitatamente al disposto sequestro dei beni immobili e mobili registrati dell'indagato, con rinvio al Tribunale di Trani per nuovo esame sul punto. Il Giudice di rinvio, attenendosi ai principi di diritto in precedenza indicati, dovrà, infatti, spiegare le ragioni in base alle quali possa desumersi il perículum in mora anche in relazione a detti beni immobili. Ne consegue che il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei beni immobili e mobili registrati e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trani competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 18/01/2023