CA
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/10/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n.409/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Graziano Ruiu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellante -
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa per legge.
- appellata -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante:
“Si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, rimettendosi alla decisione della
Corte quanto alle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte appellata:
“Si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato che il provvedimento di annullamento è dipeso dalla menzionata pronuncia della Corte Costituzionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.08.2021 ha proposto opposizione nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0011811 del 13.07.2021 esponendo che l'
[...]
Controparte_2
gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/ 2012 convertito
[...]
nella L. 189/2012, dell'art. 1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, per aver posto a disposizione presso il proprio esercizio commerciale sito in Ossi alla Via
Veneto n.28 n.1 Personale Computer XPDX5150MT con codice identificativo CZC6404MHX, apparecchio asseritamente tale da consentire ai clienti, attraverso la connessione telematica, di accedere alle piattaforme di gioco online messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
In esito all'accertamento detta Autorità gli aveva irrogato, ex art. 1 comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione di € 20.000,00 nonché disposto ex art 20, legge 689/81, la confisca del suddetto Personal
Computer ai fini della successiva distruzione.
Dedotta l'illegittimità, per le ragioni ivi meglio indicate, del provvedimento emesso dall' di CP_3
ha chiesto annullarsi e/o dichiararsi la inefficacia dell'ordinanza impugnata e di ogni altro atto CP_2
prodromico e successivo, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l' ha ribadito la Controparte_1
legittimità del suo operato replicando che 1) l'apparecchio presente nell'esercizio gestito dal Pt_1
consentiva, attraverso la connessione telematica, ai clienti accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza o da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio;
2) su detto apparecchio era stata effettuato dai tecnici della un accertamento in esito al quale era risultato che dallo stesso stati Pt_2
effettuati accessi ai siti di gioco, scommesse sportive, poker, etc;
3) infondata doveva ritenersi ogni questione sul sequestro e/o sulla disposta confisca dell'apparecchio, questa obbligatoria in ossequio al disposto dell'art. 20, comma 4, L. 689/81.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.428/2023 il Tribunale di Sassari ha rigettato l'opposizione e disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., dell'art.6 del D. Lvo
150/2011 e dell'art.2727 c.c.; 2) la erronea valutazione dei mezzi istruttori e la falsa applicazione dell'art.7, comma 3 quater del D.L. 158/2021 e dell'art.1, comma 923 della L.208/2015.; 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art.14, L.689/1981.
Regolarmente costituita in giudizio, la parte appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Disposto rinvio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (nanti la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo L. n. 208/2015), con nota in data 6.10.2025
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha provveduto al deposito di copia del provvedimento con cui l' aveva proceduto all'annullamento in autotutela Controparte_1 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Prot.11811 del 13.11.2021 (rectius, 13.7.2021) CP_4 relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della Parte_1 stessa, nel contempo disponendo il dissequestro del pc modello HPDX5150MT – ID n.
CZC6404MHX e ciò in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte
Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del c.d.
Decreto Balduzzi del 2012.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto),
l' Controparte_5 ha provveduto ad annullare, “in sede di autotutela, l'Ordinanza Ingiunzione di
[...] pagamento e Confisca Prot.11811 del 13.11.2021 (rectius, 13.7.2021) relativa alla sanzione amministrativa a carico di [..] con conseguente archiviazione della stessa” nonché Parte_1
a disporre “il dissequestro del pc modello HPDX5150MT – ID n. CZC6404MHX”.
All'esito di quanto precede va in questa sede dichiarata la cessazione della materia del contendere
(sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass. 19845/2019).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'A.D.M., in esito al pronunciamento della
Corte Costituzionale n.104/2025, ha provvedimento pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Confisca prot.11811 “relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa” nonché a Parte_1
disporre “il dissequestro del p.c. modello HPDX5150MT – ID n. CZC6404MHX”.”
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
È poi ovvio che l'annullamento di cui si è sopra detto priva di ogni rilevanza giuridica la sentenza n.
428/2023 resa dal Tribunale di Sassari non potendo all'evidenza ipotizzarsi la stabilità di una statuizione di conferma di ordinanza ingiunzione che la Autorità emittente ha, manente giudizio, provveduto ad annullare in via di autotutela per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle previsioni normative su cui i predetti atti amministrativi si fondavano.
Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite,
Per principio di diritto (dal quale questa Corte non ha ragione di dissentire), ai sensi dell'art. 92, II co,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass.11815/2018; più di recente Cass.21902/2023).
Trattasi della situazione verificatasi nella specie, di tal che le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Sassari il 10.10.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cinzia Caleffi Consigliere
Dott. Doriana Meloni Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.409 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Alghero presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Graziano Ruiu dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellante -
Contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa per legge.
- appellata -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione. tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante:
“Si chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere, rimettendosi alla decisione della
Corte quanto alle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte appellata:
“Si chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, considerato che il provvedimento di annullamento è dipeso dalla menzionata pronuncia della Corte Costituzionale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 16.08.2021 ha proposto opposizione nanti il Tribunale di Sassari Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 0011811 del 13.07.2021 esponendo che l'
[...]
Controparte_2
gli aveva contestato la violazione dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. 158/ 2012 convertito
[...]
nella L. 189/2012, dell'art. 1, commi 646 e 648, L. n. 190/2014 e dell'art. 1, comma 923, L. n.
208/2015, per aver posto a disposizione presso il proprio esercizio commerciale sito in Ossi alla Via
Veneto n.28 n.1 Personale Computer XPDX5150MT con codice identificativo CZC6404MHX, apparecchio asseritamente tale da consentire ai clienti, attraverso la connessione telematica, di accedere alle piattaforme di gioco online messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
In esito all'accertamento detta Autorità gli aveva irrogato, ex art. 1 comma 923, L. n. 208/2015, la sanzione di € 20.000,00 nonché disposto ex art 20, legge 689/81, la confisca del suddetto Personal
Computer ai fini della successiva distruzione.
Dedotta l'illegittimità, per le ragioni ivi meglio indicate, del provvedimento emesso dall' di CP_3
ha chiesto annullarsi e/o dichiararsi la inefficacia dell'ordinanza impugnata e di ogni altro atto CP_2
prodromico e successivo, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l' ha ribadito la Controparte_1
legittimità del suo operato replicando che 1) l'apparecchio presente nell'esercizio gestito dal Pt_1
consentiva, attraverso la connessione telematica, ai clienti accedere alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza o da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio;
2) su detto apparecchio era stata effettuato dai tecnici della un accertamento in esito al quale era risultato che dallo stesso stati Pt_2
effettuati accessi ai siti di gioco, scommesse sportive, poker, etc;
3) infondata doveva ritenersi ogni questione sul sequestro e/o sulla disposta confisca dell'apparecchio, questa obbligatoria in ossequio al disposto dell'art. 20, comma 4, L. 689/81.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.428/2023 il Tribunale di Sassari ha rigettato l'opposizione e disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la integrale riforma, ha interposto appello il con il Pt_1
quale ha lamentato 1) la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 c.c., dell'art.6 del D. Lvo
150/2011 e dell'art.2727 c.c.; 2) la erronea valutazione dei mezzi istruttori e la falsa applicazione dell'art.7, comma 3 quater del D.L. 158/2021 e dell'art.1, comma 923 della L.208/2015.; 3) la violazione e/o falsa applicazione dell'art.14, L.689/1981.
Regolarmente costituita in giudizio, la parte appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto, vinte le spese.
Disposto rinvio in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale (nanti la quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3 quater, D.L. n. 158/2012 conv. in L. n. 189/2012 e dell'art. 1, comma 923, primo periodo L. n. 208/2015), con nota in data 6.10.2025
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha provveduto al deposito di copia del provvedimento con cui l' aveva proceduto all'annullamento in autotutela Controparte_1 dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Prot.11811 del 13.11.2021 (rectius, 13.7.2021) CP_4 relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della Parte_1 stessa, nel contempo disponendo il dissequestro del pc modello HPDX5150MT – ID n.
CZC6404MHX e ciò in conseguenza della pubblicazione della sentenza n. 104/2025 con cui la Corte
Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.7 comma 3 quater del c.d.
Decreto Balduzzi del 2012.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta per tabulas che (a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale di cui si è detto),
l' Controparte_5 ha provveduto ad annullare, “in sede di autotutela, l'Ordinanza Ingiunzione di
[...] pagamento e Confisca Prot.11811 del 13.11.2021 (rectius, 13.7.2021) relativa alla sanzione amministrativa a carico di [..] con conseguente archiviazione della stessa” nonché Parte_1
a disporre “il dissequestro del pc modello HPDX5150MT – ID n. CZC6404MHX”.
All'esito di quanto precede va in questa sede dichiarata la cessazione della materia del contendere
(sulla possibilità per il Giudice di dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti di causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto v. ex multis Cass. 19845/2019).
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del procedimento fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le stesse e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (così v. Cass. Sez. U., n. 10553/2009).
La descritta situazione si è verificata nella specie, ove l'A.D.M., in esito al pronunciamento della
Corte Costituzionale n.104/2025, ha provvedimento pressoché immediatamente all'annullamento in autotutela dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento e Confisca prot.11811 “relativa alla sanzione amministrativa a carico di con conseguente archiviazione della stessa” nonché a Parte_1
disporre “il dissequestro del p.c. modello HPDX5150MT – ID n. CZC6404MHX”.”
Deve, pertanto, pronunciarsi in conformità.
È poi ovvio che l'annullamento di cui si è sopra detto priva di ogni rilevanza giuridica la sentenza n.
428/2023 resa dal Tribunale di Sassari non potendo all'evidenza ipotizzarsi la stabilità di una statuizione di conferma di ordinanza ingiunzione che la Autorità emittente ha, manente giudizio, provveduto ad annullare in via di autotutela per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale delle previsioni normative su cui i predetti atti amministrativi si fondavano.
Del pari, deve essere qui disposta la compensazione delle spese di lite,
Per principio di diritto (dal quale questa Corte non ha ragione di dissentire), ai sensi dell'art. 92, II co,
c.p.c., la compensazione delle spese di lite può essere disposta (anche) per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato “non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata” (così Cass.11815/2018; più di recente Cass.21902/2023).
Trattasi della situazione verificatasi nella specie, di tal che le spese del giudizio devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Sassari il 10.10.2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni