Art. 1.
La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831 , e' fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.
La misura del compenso mensile spettante agli insegnanti delle materie indicate nel comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 831 , e' fissata in L. 4000 mensili per gli estranei all'Amministrazione, ed in L. 3000 per i funzionari. Tali compensi decorrono dal 1 gennaio 1948.
I compensi previsti dal precedente comma vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezione impartite per ciascuna materia sia inferiore a venti.