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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, OR
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 810/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 la società Ric_1 s.r.l.s. proponeva gravame contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia avverso:
- L'avviso di accertamento n. TVK030601985/2024 per l'anno 2020 di euro 252.341,00 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 23.073,00, IRAP € 4.622,00, IVA € 66.000,00, ritenute € 24.966,00 e sanzione di euro 133.650,00, notificato il 18.09.2024;
- L'avviso di accertamento n. TVK030602003/2024 per l'anno 2021 di euro 223.978,43 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 12.599,00, IRAP € 2.143,00, IVA € 64.657,00, ritenute € 13.649,00 e sanzione di euro 130.930,43 notificato il 18.09.2024;
- L'avviso di accertamento n. TVK030602006/2024 per l'anno 2022 di euro 129.585,00 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 13.631,00, IRAP € 2.723,00, IVA € 25.960,00, ritenute € 14.767,00 e sanzioni di
€ 52.569,00 ed € 19.935,00 notificato il 19.09.2024.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
- Nell'ambito di una ben più vasta operazione di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni c.d. sisma-bonus ed ecobonus, la Guardia di Finanza di Manfredonia iniziava in data 07/03/2024 un controllo fiscale nei confronti della società ricorrente, che terminava il 06/05/2024 con la notifica di un processo verbale di constatazione.
- Con tale atto i verificatori contestavano innanzitutto la spettanza delle agevolazioni fiscali c.d. “sisma bonus” ed “eco bonus” ai condomini del “Condominio_1” di Manfredonia, condominio formato dalle unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato sito nel predetto Comune, alla Indirizzo_2, che erano state cedute, sotto forma di crediti tributari, al general contractor Società_1 SpA in parziale pagamento delle fatture da essa impresa emesse nei confronti del predetto Condominio per i lavori in questione.
- Nell'ambito delle verifiche condotte su tale operazione, che ha dato luogo al procedimento penale n.
5683/22 RGNR Trib. Foggia, era emerso che la Ric_1 Srls, odierna ricorrente, aveva stipulato un contratto preliminare notarile di cessione di quasi tutte le unità immobiliari facenti parte del Condominio_1 alla soc. “Società_2 Srls”, che era anche impresa subappaltatrice dei lavori commissionati alla Società_1 Spa dal Condominio;
inoltre, la stessa Ric_1 SRL aveva ricevuto fatture per lavori edili da alcune imprese che erano a loro volta affidatarie di talune lavorazioni ed impianti relativi allo stesso condominio.
Al verbale di constatazione del 06/05/2024 seguiva la notifica a mezzo pec in data 18-19/09/2024 dei tre avvisi di accertamento innanzi indicati per gli anni 2020, 2021 e 2022, oggetto di impugnazione, oltre che di due atti di irrogazione sanzioni (per gli anni 2020 e 2022), oggetto di definizione in adesione.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. In premessa: infondatezza dei tre atti impugnati alla luce delle non poche criticità della ricostruzione dell'intera vicenda operata dalla G.d.F. di Manfredonia.
2. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2020: Infondatezza dell'inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2020 per euro 539.754,10 oltre IVA euro 118.745,90.
3. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute dalla ditta individuale Società_3 per € 300.000,00 in regime IVA di reverse charge nell'anno 2020.
4. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
5. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2021: Infondatezza della inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2021 per euro 131.148,00 oltre IVA euro 28.852,00.
6. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute nell'anno 2021 dalla ditta individuale
Società_3 per € 167.000,00 + IVA 33.440,00 e dalla soc.Società_4 Srlsl per € 268.000,00 + IVA
€ 58.960,00.
7. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
8. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2022: Infondatezza della inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2022 per euro 259.016,10 oltre IVA euro 56.984,00.
9. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute nell'anno 2022 dalla ditta individuale Società_3 per € 60.000,00 + IVA 13.200,00 e dalla soc. Società_4 Srls per € 58.000,00 + IVA
€ 12.760,00.
10. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva disporsi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati in quanto infondati;
con vittoria di spese ed onorari.
In data 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nel ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado non ritiene alcuno dei motivi di gravame formultai nel ricorso meritevole di accoglimento.
Conduce a tale valutazione la constatazione che come meticolosamente evidenziato dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni l'attività di indagine effettuata dalla Guardia di Finanza di Manfredonia ha consentito di acclarare una serie di anomale circostanze che complessivamente considerate attestano in maniera inequivocabile come tutte le operazioni attive e passive inerenti la complessa vicenda commerciale di cui è stata parte la società ricorrente sono state meramente strumentali ad una frode fiscale, in quanto oggettivamente inesistenti poiché esclusivamente finalizzate alla produzione di crediti iva inesistenti e costi non deducibili ai fini delle imposte, nonché alla produzione di crediti fiscali fittizi inerenti le agevolazioni economiche legate alle ristrutturazioni edilizie.
In particolare dalle indagini è emerso che:
• Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività - (S.C.I.A.)”, presentata dalla Società_5 in data 17.11.2020 si dava atto che a quella data il fabbricato censito alla particella Indirizzo_3 del Comune di Manfredonia era ancora in stato di costruzione nonché che le opere in questione avrebbero riguardato interventi su parti comuni finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica con detrazione fiscale dell'85 %.
• Nella C.I.L.A. del 03/01/2021: venivano dichiarate opere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
• Sia la S.C.I.A. che la C.I.L.A. sopraindicate venivano annullate dal Settore Urbanistica del Comune di
Manfredonia con determina del 7 marzo 2022. • Il fabbricato censito alla particella Indirizzo_3 del Comune di Manfredonia è risultato essere di proprietà di Società_5 S.r.l. e parte di Ric_1 S.R.L.S., società quest'ultima che in data 5 luglio 2021 stipulava un preliminare di vendita del suddetto immobile alla Soc_2 S.R.L.S. società che è risultata avere una sede legale inesistente
• In data 21/07/2020 il Condominio_1 ha appaltato a Società_1 S.p.a. opere per complessivi € 6.830.820,00; due giorni dopo in data 23/07/2020 la Società_1 S.p.a., subappaltava alla Società_2 S.R.L.S. le medesime opere per € 3.330.007,98; la Soc_2 S.R.L.S. a sua volta con ulteriori 5 contratti ha subappaltato a cinque imprese le opere edili per complessivi € 1.695.000,00.
• L'accurata ricostruzione delle varie operazioni di pagamento mediante bonifici bancari effettuata dagli operanti della Guardia di Finanza documenta che il Condominio_1 ha saldato la quota delle fatture (al netto dello sconto in fattura pari all'85 %) emesse nei suoi confronti da parte di Società_1 S.p.a. con somme ricevute dalla medesima società mediante l'interposizione di Società_2 S.R.L.S. (in forza del contratto di subappalto) e di Ric_1 S.R.L.S. (in forza del contratto preliminare di vendita), società entrambe riconducibili a Nominativo_1 ed Rappresentante_1, unitamente allo stesso Condominio_1.
• Conseguentemente risulta incontestabilmente provata la fittizietà dei pagamenti eseguiti dal Cond_1
, che, a fronte delle opere asseritamente eseguite per € 6.830.820,00, ha, di fatto, retribuito la società esecutrici dei lavori, vale a dire la Società_1 S.p.a., con gli importi ricevuti da Società_2 S.R.L. S. e da Ric_1 S.R.L.S., che, a loro volta, avevano generato la provvista sui propri conti correnti da somme pervenute direttamente da Società_1 S.p.a.
• La Scheda Descrittiva dell'intervento, afferente alla comunicazione trasmessa all'E.N.E.A., sottoscritta dall'Nominativo_2, quale tecnico compilatore, nonché dal Condominio_1 e da Rappresentante_1, quale beneficiario delle detrazioni veniva inviata all'E.N.E.A. in data 14 marzo 2022 dall'Nominativo_2 il quale in data 7 luglio 2022, due giorni dopo la perquisizione del suo studio da parte della Guardia di Finanza, procedeva alla cancellazione della stessa.
• .La Ric_1 s.r.l.s.in data 10 gennaio 2021 depositava in catasto la denuncia di variazione con cui le unità immobiliari venivano trasformate da F3 “Unità in corso di costruzione” ad altra categoria (C1-C2-C6-A10); nel DOCFA presentato in data 15 gennaio 2021 veniva dichiarato che il fabbricato era stato costruito nel
2007 ed era dotato di impianto idrico, elettrico, gas, citofonico e di due impianti ascensore.
• Tali dichiarazioni non sono risultate essere corrispondenti alla realtà dei fatti in quanto come dichiarato da due titolari delle cinque imprese che avevano realizzato i lavori in subappalto (tali Nominativo_3 e Nominativo_4) negli ultimi mesi del 2021 il fabbricato oggetto dei lavori all'interno era ancora al grezzo ovvero privo di intonaci e di qualsiasi tipo di impiantistica ed ancora con i mattoni forati a vista.
• È doveroso sottolineare come secondo la legislazione vigente le detrazioni fiscali nella misura dell'85% previste dal c.d. Eco/Sisma Bonus spettano solo per i lavori eseguiti sui fabbricati già del tutto edificati e muniti di un impianto di riscaldamento mentre il fabbricato oggetto dei vari contratti di appalto è risultato essere ancora in costruzione, sprovvisto di impianti e privo dei titoli abilitativi in quanto annullati. Al riguardo il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha rilevato che il fabbricato non è stato ultimato in alcuna parte sicchè catastalmente deve essere necessariamente classificato nella categoria F3 - Unità in corso di costruzione.
• Dalle indagini espletate è emersa una complessa operazione fraudolenta in forza della quale le imprese D.I. Società_3, Società_4 S.R.L.S. e Ricorrente_1 S.R.L.S., qualificabili come "cartiere" hanno creato costi fittizi a Società_2 S.R.L.S., società che, oltre ad essere interposta con le ditte sub appaltate ( Società_5 A.R.L., D.I. Nominativo_3, Società_6 S.R.L., Societò_7 S.R.L.) ha, a sua volta, fornito costi fittizi a Società_1 S.p.a., generando falsi crediti d'imposta da “Eco Sisma Bonus” ceduti, in parte, a quest'ultima società per azioni.
• Per l'effetto di tutto quanto detto l'Ufficio ha correttamente ritenuto tutte le operazioni attive e passive inerenti la complessa vicenda commerciale strumentali ad una frode fiscale, in quanto oggettivamente inesistenti poiché esclusivamente finalizzate alla produzione di crediti iva inesistenti e costi non deducibili ai fini delle imposte, nonché alla produzione di crediti fiscali fittizi inerenti le agevolazioni economiche legate alle ristrutturazioni edilizie.
• Altresì correttamente l'Ufficio alla luce dell'entità delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società ricorrente in favore della Soc_2 S.r.l.s. ha ipotizzato che la stessa ha percepito un corrispettivo per la falsa fatturazione e conseguentemente ripreso a tassazione il 40% dell'importo pari alla differenza tra le fatture emesse per operazioni inesistenti e le fatture ricevute per operazioni inesistenti.
• Dalla considerazione espressa nel punto precedente discende a cascata la presunzione, trattandosi di una società di capitale a ristretta base societaria, che gli utili extra–bilancio accertati nei confronti della _. s.r.l.s. siano stati ripartiti fra i due soci: Nominativo_1 titolare del 70% del capitale sociale e Rappresentante_1 titolare del 30% del capitale sociale. Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha contestato alla società ricorrente l'omessa effettuazione delle ritenute di imposta nella misura del 26% degli utili extra- bilancio distribuiti ai due soci.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria rigettare il ricorso.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori se dovuti.
Il Presidentedott.ssa Aquilina Picciocchi
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 4, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PICCIOCCHI AQUILINA, Presidente
MASCOLO DOMENICO, OR
DE SIMONE MARIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030601985-2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IVA-ALTRO 2021 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602003-2024 IRAP 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRES-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IVA-ALTRO 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK030602006-2024 IRAP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 810/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti difensivi
Resistente/Appellato: si riporta ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025 la società Ric_1 s.r.l.s. proponeva gravame contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia avverso:
- L'avviso di accertamento n. TVK030601985/2024 per l'anno 2020 di euro 252.341,00 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 23.073,00, IRAP € 4.622,00, IVA € 66.000,00, ritenute € 24.966,00 e sanzione di euro 133.650,00, notificato il 18.09.2024;
- L'avviso di accertamento n. TVK030602003/2024 per l'anno 2021 di euro 223.978,43 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 12.599,00, IRAP € 2.143,00, IVA € 64.657,00, ritenute € 13.649,00 e sanzione di euro 130.930,43 notificato il 18.09.2024;
- L'avviso di accertamento n. TVK030602006/2024 per l'anno 2022 di euro 129.585,00 oltre interessi, per maggiori imposte IRES € 13.631,00, IRAP € 2.723,00, IVA € 25.960,00, ritenute € 14.767,00 e sanzioni di
€ 52.569,00 ed € 19.935,00 notificato il 19.09.2024.
Parte ricorrente evidenziava quanto segue:
- Nell'ambito di una ben più vasta operazione di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni c.d. sisma-bonus ed ecobonus, la Guardia di Finanza di Manfredonia iniziava in data 07/03/2024 un controllo fiscale nei confronti della società ricorrente, che terminava il 06/05/2024 con la notifica di un processo verbale di constatazione.
- Con tale atto i verificatori contestavano innanzitutto la spettanza delle agevolazioni fiscali c.d. “sisma bonus” ed “eco bonus” ai condomini del “Condominio_1” di Manfredonia, condominio formato dalle unità immobiliari facenti parte di un unico fabbricato sito nel predetto Comune, alla Indirizzo_2, che erano state cedute, sotto forma di crediti tributari, al general contractor Società_1 SpA in parziale pagamento delle fatture da essa impresa emesse nei confronti del predetto Condominio per i lavori in questione.
- Nell'ambito delle verifiche condotte su tale operazione, che ha dato luogo al procedimento penale n.
5683/22 RGNR Trib. Foggia, era emerso che la Ric_1 Srls, odierna ricorrente, aveva stipulato un contratto preliminare notarile di cessione di quasi tutte le unità immobiliari facenti parte del Condominio_1 alla soc. “Società_2 Srls”, che era anche impresa subappaltatrice dei lavori commissionati alla Società_1 Spa dal Condominio;
inoltre, la stessa Ric_1 SRL aveva ricevuto fatture per lavori edili da alcune imprese che erano a loro volta affidatarie di talune lavorazioni ed impianti relativi allo stesso condominio.
Al verbale di constatazione del 06/05/2024 seguiva la notifica a mezzo pec in data 18-19/09/2024 dei tre avvisi di accertamento innanzi indicati per gli anni 2020, 2021 e 2022, oggetto di impugnazione, oltre che di due atti di irrogazione sanzioni (per gli anni 2020 e 2022), oggetto di definizione in adesione.
Tutto ciò premesso la società ricorrente formulava i seguenti motivi di gravame:
1. In premessa: infondatezza dei tre atti impugnati alla luce delle non poche criticità della ricostruzione dell'intera vicenda operata dalla G.d.F. di Manfredonia.
2. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2020: Infondatezza dell'inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2020 per euro 539.754,10 oltre IVA euro 118.745,90.
3. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute dalla ditta individuale Società_3 per € 300.000,00 in regime IVA di reverse charge nell'anno 2020.
4. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
5. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2021: Infondatezza della inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2021 per euro 131.148,00 oltre IVA euro 28.852,00.
6. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute nell'anno 2021 dalla ditta individuale
Società_3 per € 167.000,00 + IVA 33.440,00 e dalla soc.Società_4 Srlsl per € 268.000,00 + IVA
€ 58.960,00.
7. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
8. Per quanto riguarda l'anno di imposta 2022: Infondatezza della inesistenza dell'operazione sottesa alla emissione delle fatture nei confronti della Società_2 Srls nell'anno 2022 per euro 259.016,10 oltre IVA euro 56.984,00.
9. L'asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture ricevute nell'anno 2022 dalla ditta individuale Società_3 per € 60.000,00 + IVA 13.200,00 e dalla soc. Società_4 Srls per € 58.000,00 + IVA
€ 12.760,00.
10. Infondatezza dell'accertamento del reddito presunto quale “compenso per emissione di fatture per operazioni inesistenti” nei confronti della Società_2 Srls. Conseguente infondatezza dell'accertamento di omessa esecuzione e versamento di ritenute 26% sui maggiori utili accertabili in capo alla società.
Alla luce dei suddetti motivi di gravame parte ricorrente richiedeva disporsi l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati in quanto infondati;
con vittoria di spese ed onorari.
In data 14 aprile 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia depositando controdeduzioni nelle quali andava a confutare i motivi di gravame formulati nel ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado non ritiene alcuno dei motivi di gravame formultai nel ricorso meritevole di accoglimento.
Conduce a tale valutazione la constatazione che come meticolosamente evidenziato dall'Ufficio nelle sue controdeduzioni l'attività di indagine effettuata dalla Guardia di Finanza di Manfredonia ha consentito di acclarare una serie di anomale circostanze che complessivamente considerate attestano in maniera inequivocabile come tutte le operazioni attive e passive inerenti la complessa vicenda commerciale di cui è stata parte la società ricorrente sono state meramente strumentali ad una frode fiscale, in quanto oggettivamente inesistenti poiché esclusivamente finalizzate alla produzione di crediti iva inesistenti e costi non deducibili ai fini delle imposte, nonché alla produzione di crediti fiscali fittizi inerenti le agevolazioni economiche legate alle ristrutturazioni edilizie.
In particolare dalle indagini è emerso che:
• Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività - (S.C.I.A.)”, presentata dalla Società_5 in data 17.11.2020 si dava atto che a quella data il fabbricato censito alla particella Indirizzo_3 del Comune di Manfredonia era ancora in stato di costruzione nonché che le opere in questione avrebbero riguardato interventi su parti comuni finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica con detrazione fiscale dell'85 %.
• Nella C.I.L.A. del 03/01/2021: venivano dichiarate opere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.
• Sia la S.C.I.A. che la C.I.L.A. sopraindicate venivano annullate dal Settore Urbanistica del Comune di
Manfredonia con determina del 7 marzo 2022. • Il fabbricato censito alla particella Indirizzo_3 del Comune di Manfredonia è risultato essere di proprietà di Società_5 S.r.l. e parte di Ric_1 S.R.L.S., società quest'ultima che in data 5 luglio 2021 stipulava un preliminare di vendita del suddetto immobile alla Soc_2 S.R.L.S. società che è risultata avere una sede legale inesistente
• In data 21/07/2020 il Condominio_1 ha appaltato a Società_1 S.p.a. opere per complessivi € 6.830.820,00; due giorni dopo in data 23/07/2020 la Società_1 S.p.a., subappaltava alla Società_2 S.R.L.S. le medesime opere per € 3.330.007,98; la Soc_2 S.R.L.S. a sua volta con ulteriori 5 contratti ha subappaltato a cinque imprese le opere edili per complessivi € 1.695.000,00.
• L'accurata ricostruzione delle varie operazioni di pagamento mediante bonifici bancari effettuata dagli operanti della Guardia di Finanza documenta che il Condominio_1 ha saldato la quota delle fatture (al netto dello sconto in fattura pari all'85 %) emesse nei suoi confronti da parte di Società_1 S.p.a. con somme ricevute dalla medesima società mediante l'interposizione di Società_2 S.R.L.S. (in forza del contratto di subappalto) e di Ric_1 S.R.L.S. (in forza del contratto preliminare di vendita), società entrambe riconducibili a Nominativo_1 ed Rappresentante_1, unitamente allo stesso Condominio_1.
• Conseguentemente risulta incontestabilmente provata la fittizietà dei pagamenti eseguiti dal Cond_1
, che, a fronte delle opere asseritamente eseguite per € 6.830.820,00, ha, di fatto, retribuito la società esecutrici dei lavori, vale a dire la Società_1 S.p.a., con gli importi ricevuti da Società_2 S.R.L. S. e da Ric_1 S.R.L.S., che, a loro volta, avevano generato la provvista sui propri conti correnti da somme pervenute direttamente da Società_1 S.p.a.
• La Scheda Descrittiva dell'intervento, afferente alla comunicazione trasmessa all'E.N.E.A., sottoscritta dall'Nominativo_2, quale tecnico compilatore, nonché dal Condominio_1 e da Rappresentante_1, quale beneficiario delle detrazioni veniva inviata all'E.N.E.A. in data 14 marzo 2022 dall'Nominativo_2 il quale in data 7 luglio 2022, due giorni dopo la perquisizione del suo studio da parte della Guardia di Finanza, procedeva alla cancellazione della stessa.
• .La Ric_1 s.r.l.s.in data 10 gennaio 2021 depositava in catasto la denuncia di variazione con cui le unità immobiliari venivano trasformate da F3 “Unità in corso di costruzione” ad altra categoria (C1-C2-C6-A10); nel DOCFA presentato in data 15 gennaio 2021 veniva dichiarato che il fabbricato era stato costruito nel
2007 ed era dotato di impianto idrico, elettrico, gas, citofonico e di due impianti ascensore.
• Tali dichiarazioni non sono risultate essere corrispondenti alla realtà dei fatti in quanto come dichiarato da due titolari delle cinque imprese che avevano realizzato i lavori in subappalto (tali Nominativo_3 e Nominativo_4) negli ultimi mesi del 2021 il fabbricato oggetto dei lavori all'interno era ancora al grezzo ovvero privo di intonaci e di qualsiasi tipo di impiantistica ed ancora con i mattoni forati a vista.
• È doveroso sottolineare come secondo la legislazione vigente le detrazioni fiscali nella misura dell'85% previste dal c.d. Eco/Sisma Bonus spettano solo per i lavori eseguiti sui fabbricati già del tutto edificati e muniti di un impianto di riscaldamento mentre il fabbricato oggetto dei vari contratti di appalto è risultato essere ancora in costruzione, sprovvisto di impianti e privo dei titoli abilitativi in quanto annullati. Al riguardo il consulente tecnico del Pubblico Ministero ha rilevato che il fabbricato non è stato ultimato in alcuna parte sicchè catastalmente deve essere necessariamente classificato nella categoria F3 - Unità in corso di costruzione.
• Dalle indagini espletate è emersa una complessa operazione fraudolenta in forza della quale le imprese D.I. Società_3, Società_4 S.R.L.S. e Ricorrente_1 S.R.L.S., qualificabili come "cartiere" hanno creato costi fittizi a Società_2 S.R.L.S., società che, oltre ad essere interposta con le ditte sub appaltate ( Società_5 A.R.L., D.I. Nominativo_3, Società_6 S.R.L., Societò_7 S.R.L.) ha, a sua volta, fornito costi fittizi a Società_1 S.p.a., generando falsi crediti d'imposta da “Eco Sisma Bonus” ceduti, in parte, a quest'ultima società per azioni.
• Per l'effetto di tutto quanto detto l'Ufficio ha correttamente ritenuto tutte le operazioni attive e passive inerenti la complessa vicenda commerciale strumentali ad una frode fiscale, in quanto oggettivamente inesistenti poiché esclusivamente finalizzate alla produzione di crediti iva inesistenti e costi non deducibili ai fini delle imposte, nonché alla produzione di crediti fiscali fittizi inerenti le agevolazioni economiche legate alle ristrutturazioni edilizie.
• Altresì correttamente l'Ufficio alla luce dell'entità delle fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società ricorrente in favore della Soc_2 S.r.l.s. ha ipotizzato che la stessa ha percepito un corrispettivo per la falsa fatturazione e conseguentemente ripreso a tassazione il 40% dell'importo pari alla differenza tra le fatture emesse per operazioni inesistenti e le fatture ricevute per operazioni inesistenti.
• Dalla considerazione espressa nel punto precedente discende a cascata la presunzione, trattandosi di una società di capitale a ristretta base societaria, che gli utili extra–bilancio accertati nei confronti della _. s.r.l.s. siano stati ripartiti fra i due soci: Nominativo_1 titolare del 70% del capitale sociale e Rappresentante_1 titolare del 30% del capitale sociale. Ne consegue che correttamente l'Ufficio ha contestato alla società ricorrente l'omessa effettuazione delle ritenute di imposta nella misura del 26% degli utili extra- bilancio distribuiti ai due soci.
Alla luce di tutto quanto detto, risulta, doveroso per questa Corte di Giustizia Tributaria rigettare il ricorso.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori se dovuti.
Il Presidentedott.ssa Aquilina Picciocchi