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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005610812000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250005610812000, notificata da ADER il 19.9.2025 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributo unificato dovuti in relazione al ricorso iscritto n. 165/2024 R.G. di questa Corte, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la non debenza delle somme pretese deducendo di aver versato quanto dovuto a titolo di contributo unificato dapprima all'atto del deposito del ricorso e successivamente il 4.3.2024, evidenziando che la relativa ricevuta era stata trasmessa al MEF a seguito della ricezione dell'invito al pagamento del 3.10.2024.
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.112026 e, dopo aver instato per l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore ovvero per l'autorizzazione alla chiamata in causa di questi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il MEF - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IB Valentia si costituiva in giudizio con memoria del 21.1.2026 a seguito di litis denuntiatio spiegata da ADER chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto dal
MEF – atteso che con il dedotto e documentato sgravio adottato dall'Ente impositore sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Appare equo compensare le spese di lite tra tutte le parti atteso che, come dedotto dal MEF, il versamento da parte del ricorrente in data 4.3.2024 dell'integrazione di quanto dovuto a titolo di contributo unificato è stato eseguito a mezzo di bollettino postale e, nondimeno, di tale versamento, benchè eseguito antecedentemente all'invito al pagamento N. V28 2024 000392378 5 PROT N. 39196/24 notificato il
3.10.2024 (cfr. fasc. ricorrente e dettaglio cartella) non vè traccia di deposito nel fascicolo processuale relativo al giudizio iscritto al n. 165/2024 R.G. (per come richiesto dal combinato disposto dell'art. 19 Decreto
n. 163 del 23.12.2013 e art. 13, comma 3 del Decreto Min. Economia e Finanze 04 agosto 2015) ciò che non ha consentito l'immediata associazione del pagamento al ricorso.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AR ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1396/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005610812000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250005610812000, notificata da ADER il 19.9.2025 e con la quale era stato chiesto il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributo unificato dovuti in relazione al ricorso iscritto n. 165/2024 R.G. di questa Corte, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, la non debenza delle somme pretese deducendo di aver versato quanto dovuto a titolo di contributo unificato dapprima all'atto del deposito del ricorso e successivamente il 4.3.2024, evidenziando che la relativa ricevuta era stata trasmessa al MEF a seguito della ricezione dell'invito al pagamento del 3.10.2024.
Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio con memoria depositata il 9.112026 e, dopo aver instato per l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore ovvero per l'autorizzazione alla chiamata in causa di questi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Il MEF - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IB Valentia si costituiva in giudizio con memoria del 21.1.2026 a seguito di litis denuntiatio spiegata da ADER chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i fatti di causa, deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto dal
MEF – atteso che con il dedotto e documentato sgravio adottato dall'Ente impositore sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Appare equo compensare le spese di lite tra tutte le parti atteso che, come dedotto dal MEF, il versamento da parte del ricorrente in data 4.3.2024 dell'integrazione di quanto dovuto a titolo di contributo unificato è stato eseguito a mezzo di bollettino postale e, nondimeno, di tale versamento, benchè eseguito antecedentemente all'invito al pagamento N. V28 2024 000392378 5 PROT N. 39196/24 notificato il
3.10.2024 (cfr. fasc. ricorrente e dettaglio cartella) non vè traccia di deposito nel fascicolo processuale relativo al giudizio iscritto al n. 165/2024 R.G. (per come richiesto dal combinato disposto dell'art. 19 Decreto
n. 163 del 23.12.2013 e art. 13, comma 3 del Decreto Min. Economia e Finanze 04 agosto 2015) ciò che non ha consentito l'immediata associazione del pagamento al ricorso.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite tra tutte le parti.