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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1745/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensori_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A1M03123 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5445/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza depositata il 16.07.2024 della Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli che ha rigettato il ricorso
è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 04.03.2025.
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento n. TF30A1M03123/2023, relativo all'IRAP per l'anno 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli contestava l'omessa presentazione della dichiarazione, richiedendo il pagamento di € 6.714,00 a titolo d'imposta, oltre € 9.056,80 per sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva una pluralità di vizi, in particolare: (i) difetto di delega del Direttore provinciale in favore del funzionario sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 DPR 600/73; (ii) illegittimo utilizzo dell'art. 41-bis DPR
600/73, con esclusione del contraddittorio preventivo;
(iii) violazione dell'art.
5-ter, co. 5, D.Lgs. 218/1997;
(iv) difetto di motivazione e di prova della pretesa;
(v) illegittimità delle sanzioni irrogate;
(vi) erroneità nel merito della pretesa, atteso che l'attività svolta non integrerebbe autonoma organizzazione.
Con sentenza n. 11512/2024, depositata il 16 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni formali ed affermando che “l'Ufficio ha documentato la regolarità delle deleghe e la qualifica del funzionario firmatario dell'atto”; che l'accertamento parziale ex art. 41-bis era legittimo sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria;
che l'atto risultava sufficientemente motivato e che le sanzioni erano state correttamente irrogate
Avverso tale decisione il contribuente propone appello, censurando, in via principale, la nullità della sentenza per avere il Collegio fondato la decisione sul vizio di delega mediante documentazione tardivamente prodotta dall'Ufficio e dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992. Nell'atto di appello si sottolineava che: “La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di nullità per difetto di delega sulla base di documentazione prodotta dall'Ufficio con memoria tardiva. Lo stesso Collegio, dopo aver dichiarato non esaminabili le deduzioni del resistente per tardività, ha poi fatto uso della documentazione ivi contenuta
('l'Ufficio ha documentato la regolarità delle deleghe') ponendola a fondamento della decisione.”
L'appello ribadisce l'illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis, la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, la nullità delle sanzioni, nonché l'insussistenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in appello con controdeduzioni del 18 aprile 2025, difendendo la legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio sostiene che la stabile organizzazione del contribuente fosse dimostrata dai ricavi e dai beni strumentali, che l'accertamento parziale non richiede contraddittorio, che l'atto era adeguatamente motivato e che le sanzioni erano state correttamente irrogate Con memoria di replica l'appellante ribadisce che la sentenza di primo grado aveva utilizzato prove tardive e che, in ogni caso, alla luce della nuova disciplina dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, in vigore dal 4 gennaio
2024, non è consentito il deposito né l'utilizzo in appello di deleghe o procure relative alla sottoscrizione degli atti: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti…”
All'udienza del 26.09.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di tardività del deposito della delega del Direttore, sollevata dall'appellante in relazione alla produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello. La censura non può trovare accoglimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, intervenuta nel corso del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui vietava in modo assoluto la produzione in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
La Corte costituzionale ha ritenuto tale divieto irragionevole e lesivo del principio di parità delle armi e del diritto di difesa, determinando così la rimozione del fondamento normativo su cui l'eccezione dell'appellante si fondava. Ne consegue che la documentazione relativa alla delega del Direttore, depositata in grado di appello, è ammissibile e legittimamente valutabile da questa Corte, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività.
Nel merito, i motivi di gravame non meritano accoglimento.
Questa Corte condivide integralmente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la cui sentenza risulta corretta sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello logico-motivazionale.
Le censure articolate dall'appellante si risolvono, in larga parte, nella reiterazione delle medesime doglianze già esaminate e disattese in primo grado, senza che vengano prospettati elementi nuovi o decisivi idonei a sovvertire l'impianto argomentativo della decisione impugnata.
È infondata, in particolare, la doglianza relativa alla pretesa illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso sulla base dei dati desumibili dall'anagrafe tributaria, segnatamente dalle dichiarazioni presentate dal contribuente, circostanza che legittima il ricorso allo strumento dell'accertamento parziale. Tale tipologia di accertamento, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo, con la conseguenza che la censura sul punto è destituita di fondamento.
Neppure può ritenersi sussistente un vizio del contraddittorio tale da determinare la nullità della sentenza impugnata anche per vizio di motivazione. L'appellante, infatti, si limita a dedurre in via astratta la lesione del diritto di difesa, senza indicare in modo concreto e specifico quali argomentazioni difensive non avrebbe potuto svolgere né quali pregiudizi effettivi ne sarebbero derivati. In mancanza di una puntuale allegazione delle conseguenze negative subite, la censura non può trovare accoglimento.
Quanto al presupposto impositivo dell'IRAP, l'appellante non ha fornito in grado di appello alcuna prova idonea a dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, la documentazione prodotta si è limitata al libro dei cespiti ammortizzabili, senza che sia stato offerto un quadro completo e analitico dell'organizzazione dell'attività, né del dettaglio dei costi sostenuti, elementi indispensabili ai fini della valutazione del presupposto dell'imposta. Deve ribadirsi il principio, pacifico nella giurisprudenza, secondo cui il contribuente che invoca un'esenzione o un'agevolazione è onerato della prova della sussistenza dei relativi presupposti, principio che trova applicazione anche con riferimento all'esenzione dall'IRAP. In difetto di tale prova, la pretesa impositiva deve ritenersi legittima.
Questa Corte, pertanto, ritiene di condividere integralmente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado con riferimento sia alla sufficienza della motivazione dell'atto impositivo, sia all'infondatezza delle censure attinenti alle sanzioni e al merito della pretesa tributaria, richiamandole espressamente nei seguenti termini facendole proprie: «Per quanto riguarda la motivazione, a pagina 3 dell'atto controverso è ben specificato che dall'esame della dichiarazione IVA e di quella dei redditi è risultato che la ditta ha “una struttura stabile organizzata, nonché i requisiti che obbligano la stessa alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP”; d'altra parte il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni di fatto e di diritto dell'accertamento e di aver potuto adeguatamente difendersi.
Generiche e destituite di fondamento sono anche le doglianze sulle sanzioni irrogate che il ricorrente assume essere relative ad IRES–IRAP–IVA e prive di motivazione: a pagina 5 dell'accertamento è facile verificare che esse riguardano solamente l'IRAP, con i riferimenti normativi per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge e per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP con imposta dovuta,
l'irrogazione nella misura minima e la specificazione, a pagina 6, dell'applicazione con il cumulo materiale in quanto inferiore a quello giuridico, con il relativo calcolo aritmetico e la tabella di confronto.
Infine, per quanto riguarda l'asserita erroneità della pretesa, va rilevato che le sole indicazioni offerte dal ricorrente riguardano i ricavi (€ 338.250,00, di cui € 141.951,60 per provvigioni e la differenza per cessioni di merci), il che, secondo la tesi attorea, rientrerebbe nella fattispecie di piccolo imprenditore esente da IRAP, mentre la documentazione da questi offerta è limitata al solo libro dei cespiti ammortizzabili.
Parte attrice non è andata al di là di semplici asserzioni e frasi di maniera, senza delineare i tratti tipici dell'attività e della composizione dei costi, limitandosi a denunciare i ricavi in € 338.250,00, di cui € 141.951,60 per provvigioni, da cui si calcola per differenza che i ricavi della vendita all'ingrosso ammontano ad
€ 196.298,40, e si evince che l'attività prevalente, secondo i ricavi, sarebbe quella di vendita, che nell'anno
2019 rientrava nello studio di settore “UM23U” (codici attività 46.46.10 – 46.46.20 – 46.46.30), mentre quella di intermediari di commercio rientrava nello studio di settore “WG61D”.
Il contribuente avrebbe quantomeno dovuto allegare la dichiarazione unica con lo studio di settore, onde permettere al giudicante l'analisi della composizione dei costi, di cui dagli atti nulla è dato sapere, eppure sarebbe stato un dato fondamentale ai fini del giudizio, visto che hanno un'incidenza del 60% sui ricavi, dato questo ricavato dalla differenza tra ricavi (pagina 5 del ricorso) e l'utile di esercizio (€ 338.250,00 –
€ 135.099,00 = costi € 203.151,00).
Quello che manca, si ribadisce, è il dettaglio dei costi (€ 203.151,00), che potrebbero contenere indici di
“non autonoma organizzazione”, quali collaborazioni di terzi, anche in forma autonoma, leasing di beni strumentali e così via. Il ricorrente, in regime di contabilità semplificata, salvo diversa opzione, non disponendo di libro giornale e dei mastri, avrebbe dovuto esibire almeno la contabilità IVA e le fatture passive relative a beni “non merce”, oltre alla richiamata dichiarazione unica corredata dallo studio di settore;
in mancanza di ciò non ha fornito un quadro chiaro e completo della propria organizzazione d'impresa, necessario per decidere sull'attrazione o meno del valore della produzione alla tassazione IRAP».
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'intervento della pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 2025 nel corso del giudizio, che ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento in materia di produzioni documentali in appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
UCCI PASQUALE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1745/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensori_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11512/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF30A1M03123 IRAP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5445/2025 depositato il
26/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti del giudizio
Resistente/Appellato: come da atti del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza depositata il 16.07.2024 della Corte di Giustizia di 1° Grado di Napoli che ha rigettato il ricorso
è stata impugnata dal contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec in data 14.02.2025 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 04.03.2025.
Con ricorso depositato in data 8 marzo 2024 il sig. Ricorrente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli l'avviso di accertamento n. TF30A1M03123/2023, relativo all'IRAP per l'anno 2019, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli contestava l'omessa presentazione della dichiarazione, richiedendo il pagamento di € 6.714,00 a titolo d'imposta, oltre € 9.056,80 per sanzioni ed interessi.
Il ricorrente deduceva una pluralità di vizi, in particolare: (i) difetto di delega del Direttore provinciale in favore del funzionario sottoscrittore, in violazione dell'art. 42 DPR 600/73; (ii) illegittimo utilizzo dell'art. 41-bis DPR
600/73, con esclusione del contraddittorio preventivo;
(iii) violazione dell'art.
5-ter, co. 5, D.Lgs. 218/1997;
(iv) difetto di motivazione e di prova della pretesa;
(v) illegittimità delle sanzioni irrogate;
(vi) erroneità nel merito della pretesa, atteso che l'attività svolta non integrerebbe autonoma organizzazione.
Con sentenza n. 11512/2024, depositata il 16 luglio 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli rigettava il ricorso, ritenendo infondate le eccezioni formali ed affermando che “l'Ufficio ha documentato la regolarità delle deleghe e la qualifica del funzionario firmatario dell'atto”; che l'accertamento parziale ex art. 41-bis era legittimo sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria;
che l'atto risultava sufficientemente motivato e che le sanzioni erano state correttamente irrogate
Avverso tale decisione il contribuente propone appello, censurando, in via principale, la nullità della sentenza per avere il Collegio fondato la decisione sul vizio di delega mediante documentazione tardivamente prodotta dall'Ufficio e dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992. Nell'atto di appello si sottolineava che: “La sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di nullità per difetto di delega sulla base di documentazione prodotta dall'Ufficio con memoria tardiva. Lo stesso Collegio, dopo aver dichiarato non esaminabili le deduzioni del resistente per tardività, ha poi fatto uso della documentazione ivi contenuta
('l'Ufficio ha documentato la regolarità delle deleghe') ponendola a fondamento della decisione.”
L'appello ribadisce l'illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis, la violazione del contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione, la nullità delle sanzioni, nonché l'insussistenza del presupposto IRAP per difetto di autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in appello con controdeduzioni del 18 aprile 2025, difendendo la legittimità dell'atto impugnato. L'Ufficio sostiene che la stabile organizzazione del contribuente fosse dimostrata dai ricavi e dai beni strumentali, che l'accertamento parziale non richiede contraddittorio, che l'atto era adeguatamente motivato e che le sanzioni erano state correttamente irrogate Con memoria di replica l'appellante ribadisce che la sentenza di primo grado aveva utilizzato prove tardive e che, in ogni caso, alla luce della nuova disciplina dell'art. 58 D.Lgs. 546/1992, in vigore dal 4 gennaio
2024, non è consentito il deposito né l'utilizzo in appello di deleghe o procure relative alla sottoscrizione degli atti: “Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti…”
All'udienza del 26.09.2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di tardività del deposito della delega del Direttore, sollevata dall'appellante in relazione alla produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate nel giudizio di appello. La censura non può trovare accoglimento alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 27 marzo 2025, intervenuta nel corso del presente giudizio, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dal d.lgs. n. 220 del 2023, nella parte in cui vietava in modo assoluto la produzione in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti.
La Corte costituzionale ha ritenuto tale divieto irragionevole e lesivo del principio di parità delle armi e del diritto di difesa, determinando così la rimozione del fondamento normativo su cui l'eccezione dell'appellante si fondava. Ne consegue che la documentazione relativa alla delega del Direttore, depositata in grado di appello, è ammissibile e legittimamente valutabile da questa Corte, con conseguente infondatezza dell'eccezione di tardività.
Nel merito, i motivi di gravame non meritano accoglimento.
Questa Corte condivide integralmente le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, la cui sentenza risulta corretta sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello logico-motivazionale.
Le censure articolate dall'appellante si risolvono, in larga parte, nella reiterazione delle medesime doglianze già esaminate e disattese in primo grado, senza che vengano prospettati elementi nuovi o decisivi idonei a sovvertire l'impianto argomentativo della decisione impugnata.
È infondata, in particolare, la doglianza relativa alla pretesa illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. Dalla documentazione in atti risulta che l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso sulla base dei dati desumibili dall'anagrafe tributaria, segnatamente dalle dichiarazioni presentate dal contribuente, circostanza che legittima il ricorso allo strumento dell'accertamento parziale. Tale tipologia di accertamento, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, non richiede l'instaurazione di un contraddittorio preventivo, con la conseguenza che la censura sul punto è destituita di fondamento.
Neppure può ritenersi sussistente un vizio del contraddittorio tale da determinare la nullità della sentenza impugnata anche per vizio di motivazione. L'appellante, infatti, si limita a dedurre in via astratta la lesione del diritto di difesa, senza indicare in modo concreto e specifico quali argomentazioni difensive non avrebbe potuto svolgere né quali pregiudizi effettivi ne sarebbero derivati. In mancanza di una puntuale allegazione delle conseguenze negative subite, la censura non può trovare accoglimento.
Quanto al presupposto impositivo dell'IRAP, l'appellante non ha fornito in grado di appello alcuna prova idonea a dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione. Come già evidenziato nella sentenza di primo grado, la documentazione prodotta si è limitata al libro dei cespiti ammortizzabili, senza che sia stato offerto un quadro completo e analitico dell'organizzazione dell'attività, né del dettaglio dei costi sostenuti, elementi indispensabili ai fini della valutazione del presupposto dell'imposta. Deve ribadirsi il principio, pacifico nella giurisprudenza, secondo cui il contribuente che invoca un'esenzione o un'agevolazione è onerato della prova della sussistenza dei relativi presupposti, principio che trova applicazione anche con riferimento all'esenzione dall'IRAP. In difetto di tale prova, la pretesa impositiva deve ritenersi legittima.
Questa Corte, pertanto, ritiene di condividere integralmente le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado con riferimento sia alla sufficienza della motivazione dell'atto impositivo, sia all'infondatezza delle censure attinenti alle sanzioni e al merito della pretesa tributaria, richiamandole espressamente nei seguenti termini facendole proprie: «Per quanto riguarda la motivazione, a pagina 3 dell'atto controverso è ben specificato che dall'esame della dichiarazione IVA e di quella dei redditi è risultato che la ditta ha “una struttura stabile organizzata, nonché i requisiti che obbligano la stessa alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRAP”; d'altra parte il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso le ragioni di fatto e di diritto dell'accertamento e di aver potuto adeguatamente difendersi.
Generiche e destituite di fondamento sono anche le doglianze sulle sanzioni irrogate che il ricorrente assume essere relative ad IRES–IRAP–IVA e prive di motivazione: a pagina 5 dell'accertamento è facile verificare che esse riguardano solamente l'IRAP, con i riferimenti normativi per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge e per omessa presentazione della dichiarazione ai fini IRAP con imposta dovuta,
l'irrogazione nella misura minima e la specificazione, a pagina 6, dell'applicazione con il cumulo materiale in quanto inferiore a quello giuridico, con il relativo calcolo aritmetico e la tabella di confronto.
Infine, per quanto riguarda l'asserita erroneità della pretesa, va rilevato che le sole indicazioni offerte dal ricorrente riguardano i ricavi (€ 338.250,00, di cui € 141.951,60 per provvigioni e la differenza per cessioni di merci), il che, secondo la tesi attorea, rientrerebbe nella fattispecie di piccolo imprenditore esente da IRAP, mentre la documentazione da questi offerta è limitata al solo libro dei cespiti ammortizzabili.
Parte attrice non è andata al di là di semplici asserzioni e frasi di maniera, senza delineare i tratti tipici dell'attività e della composizione dei costi, limitandosi a denunciare i ricavi in € 338.250,00, di cui € 141.951,60 per provvigioni, da cui si calcola per differenza che i ricavi della vendita all'ingrosso ammontano ad
€ 196.298,40, e si evince che l'attività prevalente, secondo i ricavi, sarebbe quella di vendita, che nell'anno
2019 rientrava nello studio di settore “UM23U” (codici attività 46.46.10 – 46.46.20 – 46.46.30), mentre quella di intermediari di commercio rientrava nello studio di settore “WG61D”.
Il contribuente avrebbe quantomeno dovuto allegare la dichiarazione unica con lo studio di settore, onde permettere al giudicante l'analisi della composizione dei costi, di cui dagli atti nulla è dato sapere, eppure sarebbe stato un dato fondamentale ai fini del giudizio, visto che hanno un'incidenza del 60% sui ricavi, dato questo ricavato dalla differenza tra ricavi (pagina 5 del ricorso) e l'utile di esercizio (€ 338.250,00 –
€ 135.099,00 = costi € 203.151,00).
Quello che manca, si ribadisce, è il dettaglio dei costi (€ 203.151,00), che potrebbero contenere indici di
“non autonoma organizzazione”, quali collaborazioni di terzi, anche in forma autonoma, leasing di beni strumentali e così via. Il ricorrente, in regime di contabilità semplificata, salvo diversa opzione, non disponendo di libro giornale e dei mastri, avrebbe dovuto esibire almeno la contabilità IVA e le fatture passive relative a beni “non merce”, oltre alla richiamata dichiarazione unica corredata dallo studio di settore;
in mancanza di ciò non ha fornito un quadro chiaro e completo della propria organizzazione d'impresa, necessario per decidere sull'attrazione o meno del valore della produzione alla tassazione IRAP».
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese del grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'intervento della pronuncia della Corte costituzionale n. 36 del 2025 nel corso del giudizio, che ha inciso in modo significativo sul quadro normativo di riferimento in materia di produzioni documentali in appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa le spese.