Art. 2.
Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , decorrera' dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il personale anzidetto, il termine di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 giugno 1951, n. 376 , decorrera' dalla data di entrata in vigore della presente legge.