Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, cod. proc. civ., presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza - con la quale il giudice aveva accolto la domanda di accertamento negativo del debito promossa da taluni utenti del servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile e della depurazione delle acque reflue in relazione ad un determinato periodo di tempo - nel comportamento del Comune soccombente che, dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notificazione dell'impugnazione, aveva sospeso tutti gli analoghi avvisi di pagamento inviati ad altri utenti del medesimo servizio nonché alle stesse parti del giudizio ma in relazione ad un periodo distinto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11488 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICOLA MARVULLI - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente di sezione -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. MA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI AGROPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 39, c/o avv.to Vincenzo SABIA rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO D'AMBROSIO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
RZ MA NA, RI GI, RI ON, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MIGLINO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE RI, giusta delega a margine del controricorso,
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 140/00 del Giudice di pace di AGROPOLI, depositata il 30/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
uditi gli avvocati Saverio D'AMBROSIO, Giuseppe RI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto dell'eccezione di inammissibilità. Accoglimento del primo motivo del ricorso con rimessione atti alla Sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Agropoli, con avviso del 24 marzo 2000, ha reclamato da NI LO AT, GI RI e ON RI, eredi di TO RI, il pagamento della somma di lire 385.430, che assumeva dovuta a titolo di canone per erogazione di acqua potabile e di canone per fognatura e depurazione di acque reflue, con riferimento agli anni dal 1996 al 1999.
La AT ed i RI il 2 maggio 2000 hanno citato il Comune davanti al Giudice di pace di Agropoli, chiedendo un accertamento negativo del debito.
Il Comune, costituendosi in giudizio, ha fra l'altro dedotto il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla domanda relativa al canone di fognatura e depurazione, sotto il profilo dell'inerenza di essa ad un rapporto d'imposta demandato alla cognizione delle commissioni tributarie, e, in via riconvenzionale, ha subordinatamente reclamato un indennizzo per indebito arricchimento degli istanti.
Il Giudice di pace, con sentenza del 30 giugno 2000, dopo aver rilevato il "difetto di legittimazione processuale" del Comune e l'invalidità della sua costituzione (osservando che l'avv. Marco Cucurachi, cui il Sindaco aveva rilasciato procura, era persona diversa dall'avv. Marco Cucurati, in favore del quale la Giunta municipale aveva previsto il conferimento del mandato), ha accolto la domanda attrice, fra l'altro osservando:
- che sussisteva la propria giurisdizione, pure con riguardo al canone di fognatura e depurazione, non solo per l'anno 1999, a partire dal quale il canone stesso, ai sensi dell'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, aveva assunto natura di corrispettivo privatistico, ma anche per gli anni precedenti, in quanto la controversia non investiva provvedimenti tariffari del Comune, ma esclusivamente il quantum di posizioni di dare ed avere;
- che la pretesa del Comune era illegittima, non essendo consentito il calcolo a titolo presuntivo di un consumo minimo di acqua, senza il doveroso riscontro del consumo effettivo mediante lettura del contatore.
Il Comune di Agropoli, con ricorso notificato il 17 ottobre 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza del Giudice di pace, formulando quattro motivi d'impugnazione.
Il primo motivo del ricorso, in relazione al quale la causa è stata assegnata a queste Sezioni unite, ripropone la tesi della giurisdizione delle commissioni tributarie sui canoni attinenti alle acque reflue, quanto meno per gli anni 1996-1998.
Gli altri motivi sono rivolti a censurare le ulteriori statuizioni sulle menzionate questioni processuali e sostanziali. La AT ed i RI, presentando controricorso, hanno contestato l'ammissibilità ed il fondamento dell'impugnazione del Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inammissibilità del ricorso, secondo la tesi svolta dai resistenti con il controricorso e con le successive allegazioni difensive, discenderebbe da carenza d'interesse, dato che il Comune, dopo la pubblicazione della sentenza denunciata e prima della notificazione dell'impugnazione, avrebbe annullato tutti gli analoghi avvisi di pagamento inviati ad altri utenti del servizio idrico, ed anche l'avviso nei confronti degli stessi resistenti emesso per il 1995, così riconoscendo l'illegittimità delle sue richieste. La deduzione va respinta.
Le indicate circostanze non possono incidere sull'ammissibilità del ricorso, in quanto sono inerenti a comportamenti tenuti dal Comune di Agropoli in rapporti autonomi, con altri soggetti, o con gli stessi soggetti ma per periodi distinti, e quindi a pretese creditorie diverse. L'eventuale scelta del Comune di soprassedere all'esercizio di tali diverse pretese non è incompatibile con la volontà di avvalersi del diritto d'impugnare la sentenza pronunciata dal Giudice di pace in questa causa, essendo potenzialmente ricollegabile ad altre ragioni (come ad esempio l'opportunità di attendere l'esito del presente giudizio), e, quindi, non può integrare acquiescenza ai sensi dell'art. 329 primo comma cod. proc. civ.. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Dandosi continuità a consolidato orientamento di queste Sezioni unite (sentt. 27 maggio 1999 n. 300, 30 giugno 1999 n. 371, 20 luglio 2001 n. 9883, 9 agosto 2001 n. 10976, 15 novembre 2001 n. 14266), si rileva che il canone o diritto per lo scarico e la depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni in materia di accertamento, riscossione ed impugnazione dettate prima dall'art. 17 ter della legge 10 maggio 1976 n. 319 (aggiunto dall'art. 3 del d.l. 28 febbraio 1981 n. 38,
convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981 n. 153), e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2 terzo comma bis del d.l. 17 marzo 1995 n. 79 (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172). L'art. 31 ventottesimo comma della legge 23 dicembre 1998 n. 448, abrogando l'art. 17 ultimo comma della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è quota tariffaria, e, quindi, non più tributo comunale, ma parte del corrispettivo a carico dell'utente del servizio idrico.
La decorrenza di tale innovazione, inizialmente fissata al 1^ gennaio 1999, è stata rinviata dall'art. 62 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152 fino all'avvento del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e segg. della legge 5 gennaio 1994 n. 36. L'art. 24 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 258, "sopprimendo" le menzionate previsioni dell'art. 62 del precedente decreto legislativo, ha escluso ulteriori differimenti dell'efficacia dell'innovazione, rendendola operativa a partire dalla data dell'entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 258 del 2000 (3 ottobre 2000).
I riportati principi comportano, con l'accoglimento del primo motivo del ricorso, l'affermazione della giurisdizione del giudice tributario sulla domanda riguardante il canone di fognatura e di depurazione, in quanto la relativa pretesa ha ad oggetto ratione temporis un tributo comunale, non implica diretta impugnazione di provvedimenti generali di determinazione delle tariffe (per la quale sussisterebbe la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo;
cfr. Cass. s.u. 20 ottobre 1993 n. 10383), e, dunque, è inclusa in detta giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (anche nella vigenza del testo originario, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie disposto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448), essendo stata formulata dopo la data d'insediamento delle nuove commissioni (1^ aprile 1996).
I precedenti richiamati dal Giudice di pace a sostegno dell'affermazione della propria giurisdizione (v., in particolare, Cass. s.u. 5 febbraio 1999 n. 38) riguardano il diverso caso della domanda che sia stata proposta prima della citata data d'insediamento delle nuove commissioni, e sia di conseguenza soggetta alla previgente disciplina di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che includeva solo alcuni tributi locali, diversi da quello in questione, nella cognizione delle commissioni tributarie. La sentenza impugnata, pertanto, va cassata, senza rinvio, limitatamente a detto canone di fognatura e depurazione, tenendosi conto che la domanda inerente al canone per l'erogazione dell'acqua non si sottrae alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo i comuni criteri di collegamento, vertendosi in tema di posizioni di diritto soggettivo attinenti ad entrate patrimoniali non tributarie (v., da ultimo, Cass. s.u. 24 luglio 2000 n. 520). Per la decisione sugli altri motivi del ricorso, che restano influenti nella parte in cui riguardano il canone di erogazione dell'acqua, e per le pronunce consequenziali all'esito del giudizio di cassazione, gli atti devono essere rimessi alla competente Sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie sulla domanda inerente al canone di fognatura e di depurazione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato su tale domanda, e trasmette gli atti alla Sezione prima civile al fine della decisione sugli altri motivi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 7 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002