Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11488
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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L'acquiescenza ad una sentenza, con conseguenti effetti preclusivi della sua impugnazione ai sensi dell'art. 329, primo comma, cod. proc. civ., presuppone che il comportamento posto in essere dall'interessato - dal quale sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il suo proposito di non voler contrastare gli effetti giuridici della pronuncia - si riferisca allo specifico rapporto oggetto dell'intervenuta sentenza. Ne consegue, pertanto, che l'acquiescenza tacita non è ravvisabile allorché il comportamento tenuto dall'interessato concerna pretese creditorie diverse, ossia rapporti autonomi con altri soggetti o con lo stesso soggetto ma per periodi diversi. (Nella specie, sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso il carattere univocamente indicativo della volontà di accettare la sentenza - con la quale il giudice aveva accolto la domanda di accertamento negativo del debito promossa da taluni utenti del servizio comunale di erogazione dell'acqua potabile e della depurazione delle acque reflue in relazione ad un determinato periodo di tempo - nel comportamento del Comune soccombente che, dopo la pubblicazione della sentenza e prima della notificazione dell'impugnazione, aveva sospeso tutti gli analoghi avvisi di pagamento inviati ad altri utenti del medesimo servizio nonché alle stesse parti del giudizio ma in relazione ad un periodo distinto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/08/2002, n. 11488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11488
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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