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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1127/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2025 v.g. promossa da:
CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CUCU MIHAELA Controparte_2
MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori UŞ e UŞ contraevano matrimonio in CP_1 Controparte_2
ROMANIA il 29/08/2015.
Dal matrimonio è nato un figlio: UŞ nato a [...] il [...]. Persona_1
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale delle parti in Italia con il minore (cfr. doc. certificato di residenza in atti).
Quanto all'individuazione della legge applicabile, occorre fare riferimento al Regolamento UE n.
1259/2010 applicabile a far data dal 21 giugno 2012. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni (come provato in atti) – fatto espressa e congiunta richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, a norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro” che, a norma del successivo art. 374 “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
La normativa rumena richiamata è da ritenersi compatibile con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dall'art. 12 del Reg. UE 1259/2010 anche laddove non prevede che la pronuncia del divorzio debba essere preceduta da un periodo di separazione, così come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985). Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio
2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal
Regolamento siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Reg. UE 1111/2019, a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L.
31 maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo,
Cass. SU 19 gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore. Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016
(per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett.
a). Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore. Nella fattispecie concreta - poiché il minore risiede in Italia - risulta quindi applicabile la legge italiana.
Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d;
Corte di Giustizia n 479\2015: secondo la Corte di Giustizia qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una controversia sul vincolo coniugale e un altro sia chiamano sull'azione relativa alla responsabilità genitoriale, la domanda di natura alimentare relativa ai figli minori è accessoria a quella riguardante la responsabilità genitoriale, così dovendosi interpretare la nozione euro-unitaria di accessorietà derivante dalla lettura coordinata delle lett. c) e d) del Regolamento CE n.4 del 2009). Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del
Regolamento Ce n. 4/09, che richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenne (che è in Italia).
Vi è accordo economico;
il Collegio ritiene che le condizioni relative alla prole minorenne, formulate in applicazione della legge italiana, rispondano al prevalente interesse della stessa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione principale e residenza presso il padre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutti i beni ivi presenti al padre che vi abiterà insieme al minore;
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere il figlio previo accordi con l'altro genitore e, che in difetto di accordo potrà vederlo con le seguenti modalità:
a) due giorni infrasettimanali (indicativamente mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 21.30, quando il minore verrà riaccompagnato a casa del padre nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle 21.30, con accompagnamento a casa del padre, quando il figlio trascorrerà il weekend con la madre;
b) fine settimana alternati: il primo e il terzo del mese (e/o il quinto se presente) in ogni caso secondo il principio dell'alternanza, dal venerdì sera alle 18 alla domenica sera alle 18
c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 il figlio Persona_2 trascorrerà la Pasqua con la madre);
f) per le altre festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che la madre provveda a versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
DISPONE che la madre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che i coniugi potranno portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che la sig.ra riacquisterà il cognome avuto prima del matrimonio. CP_1 Pt_1 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1127/2025 v.g. promossa da:
CP_1
e
, entrambi con il patrocinio dell'avv. CUCU MIHAELA Controparte_2
MANUELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente. Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori UŞ e UŞ contraevano matrimonio in CP_1 Controparte_2
ROMANIA il 29/08/2015.
Dal matrimonio è nato un figlio: UŞ nato a [...] il [...]. Persona_1
Sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3 Reg. UE 1111/2019, sulla domanda di divorzio congiuntamente proposta dalle parti, attesa la residenza abituale delle parti in Italia con il minore (cfr. doc. certificato di residenza in atti).
Quanto all'individuazione della legge applicabile, occorre fare riferimento al Regolamento UE n.
1259/2010 applicabile a far data dal 21 giugno 2012. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, possa trovare applicazione la legge rumena sul divorzio in virtù dell'art. 5 del citato Reg. UE, avendone i coniugi – entrambi cittadini rumeni (come provato in atti) – fatto espressa e congiunta richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ciò posto, a norma dell'art. 373 del Codice Civile rumeno è ammesso il divorzio “per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro” che, a norma del successivo art. 374 “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
La normativa rumena richiamata è da ritenersi compatibile con i principi di ordine pubblico dell'ordinamento italiano secondo quanto previsto dall'art. 12 del Reg. UE 1259/2010 anche laddove non prevede che la pronuncia del divorzio debba essere preceduta da un periodo di separazione, così come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è sufficiente l'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi (Cass. 25.7.2006 n. 16978).
Inoltre, la mancata trascrizione del matrimonio, celebrato all'estero, nei registri italiani dello Stato
Civile, non è elemento ostativo per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, poiché, per principio enunciato in tema di divorzio estensibile anche alla odierna controversia: "non vale ad escludere la giurisdizione del giudice italiano, in caso di domanda di divorzio tra cittadini stranieri, la circostanza che l'eventuale sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel territorio della Repubblica, perché non suscettibile di annotazione nei registri dello stato civile nei quali il matrimonio non è stato mai trascritto” (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. N. 5292 del 28.10.1985). Peraltro, con riferimento alla riconoscibilità dell'atto di matrimonio straniero non trascritto in Italia, si osserva che il 16 febbraio
2019 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 2016/1191 del 6 luglio 2016 che semplifica i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea (tra i quali vi è anche il certificato di matrimonio) che, in particolare, abolisce l'obbligo di legalizzazione, con la conseguenza che non è più necessario richiedere che i documenti pubblici emessi in uno Stato UE, previsti dal
Regolamento siano perfezionati con l'apposizione dell'apostille di cui alla Convenzione dell'Aja del
5 ottobre 1961.
Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della prole minorenne, comprendente l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, sussiste la giurisdizione italiana, in forza del disposto di cui all'art. 7 del Reg. UE 1111/2019, a mente del quale “le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi”. Con riferimento alla legge applicabile rileva il Collegio come, fermo il disposto dell'art. 36 della L.
31 maggio 1995, n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale alla legge nazionale del figlio), in aderenza alla più recente giurisprudenza (da ultimo,
Cass. SU 19 gennaio 2017 n. 1310), i provvedimenti incidenti sulla responsabilità dei genitori, perseguendo una finalità di protezione del minore, rientrino nel campo di applicazione dell'art. 42 della L. 31 maggio 1995, n. 218, il quale rinvia ancora alla precedente Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che attribuisce la competenza, per l'adozione delle misure in materia di protezione, alle autorità dello Stato di residenza abituale del minore. Peraltro, è nel frattempo intervenuta, ad opera della L. 18 giugno 2015, n. 101, la ratifica della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 "sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori", in vigore in Italia dal 1° gennaio 2016
(per effetto del deposito, in data 30.9.2015, dello strumento di ratifica, ai sensi dell'art. 61, par. 2, lett.
a). Gli artt. 16 e 17 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 rinviano direttamente, per quanto riguarda la disciplina dell'attribuzione e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, alla legge dello
Stato di residenza abituale del minore. Nella fattispecie concreta - poiché il minore risiede in Italia - risulta quindi applicabile la legge italiana.
Inoltre, la competenza a decidere sulla responsabilità genitoriale attrae la domanda di mantenimento per la prole minorenne, con la conseguenza che va ritenuta la giurisdizione italiana anche con riferimento a tale istanza (cfr. art. 3 Reg. CE n. 4 del 2009 sub lett. d;
Corte di Giustizia n 479\2015: secondo la Corte di Giustizia qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di una controversia sul vincolo coniugale e un altro sia chiamano sull'azione relativa alla responsabilità genitoriale, la domanda di natura alimentare relativa ai figli minori è accessoria a quella riguardante la responsabilità genitoriale, così dovendosi interpretare la nozione euro-unitaria di accessorietà derivante dalla lettura coordinata delle lett. c) e d) del Regolamento CE n.4 del 2009). Rispetto alle domande di mantenimento, la legge italiana risulta, infine, applicabile in base alle previsioni dell'art. 15 del
Regolamento Ce n. 4/09, che richiama il Protocollo dell'Aja del 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, che individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole minorenne (che è in Italia).
Vi è accordo economico;
il Collegio ritiene che le condizioni relative alla prole minorenne, formulate in applicazione della legge italiana, rispondano al prevalente interesse della stessa.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda. Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_2 motivazione.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minorenne venga affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocazione principale e residenza presso il padre;
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale con tutti i beni ivi presenti al padre che vi abiterà insieme al minore;
DISPONE che la madre potrà vedere e tenere il figlio previo accordi con l'altro genitore e, che in difetto di accordo potrà vederlo con le seguenti modalità:
a) due giorni infrasettimanali (indicativamente mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 21.30, quando il minore verrà riaccompagnato a casa del padre nella settimana in cui il figlio trascorrerà il fine settimana con il padre;
un giorno infrasettimanale (indicativamente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle 21.30, con accompagnamento a casa del padre, quando il figlio trascorrerà il weekend con la madre;
b) fine settimana alternati: il primo e il terzo del mese (e/o il quinto se presente) in ogni caso secondo il principio dell'alternanza, dal venerdì sera alle 18 alla domenica sera alle 18
c) una settimana nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) due settimane durante le vacanze estive in un periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
e) il giorno di Pasqua, dall'anno 2025, ad anni alterni (nel 2025 il figlio Persona_2 trascorrerà la Pasqua con la madre);
f) per le altre festività e per il giorno di compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
DISPONE che la madre provveda a versare al padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'importo di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese;
DISPONE che la madre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per il minore quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
DISPONE che i coniugi potranno portare all'estero il figlio minore senza autorizzazione dell'altro coniuge;
DÀ ATTO che i coniugi potranno, disgiuntamente, richiedere alle Autorità competenti il rilascio del passaporto e ogni documento d'identità del figlio minore;
DÀ ATTO che la sig.ra riacquisterà il cognome avuto prima del matrimonio. CP_1 Pt_1 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.