CASS
Sentenza 21 novembre 2023
Sentenza 21 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2023, n. 46828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46828 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 46828 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2023 Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. VI DA ricorre avverso l'ordinanza del 28 aprile 2023 del Tribunale di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5 luglio 2017 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 gennaio 2018, definitiva il 25 novembre 2020; 2) a più reati aggravati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), T.U. stup., commessi fino al 15 novembre 2015 in Milano, giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 17 maggio 2018, definitiva in data 1 giugno 2021; 3) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 27 maggio 2018 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza dell'Il luglio 2019, definitiva il 26 febbraio 2019; 4) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 17 ottobre 2017 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza dell'Il gennaio 2019, definitiva il 26 febbraio 2019; 5) a più reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi I'll febbraio, l'1, il 3 e il 27 maggio 2018 in Milano, giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 9 ottobre 2020, definitiva il 26 ottobre 2019; 6) a più reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi il 21, il 22 settembre e il 2 ottobre 2018 in Milano, riuniti dal vincolo della continuazione con i reati sub 5 e giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 28 ottobre 2020, definitiva il 18 novembre 2020. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 137, comma 2, e 188 disp. att. cod. proc. pen., e 81 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che, nel caso in cui - come in quello di specie - l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. 2 abbia a oggetto più reati giudicati anche (ma non solo) con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sarebbe necessario seguire la particolare procedura di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. quando il giudice di merito intenda accogliere parzialmente la domanda solo tra reati giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza. In particolare, nel ricorso si evidenzia che i reati sub 1 e 2 avevano a oggetto la medesima tipologia di sostanza stupefacente e che le relative condotte erano state poste in essere nel medesimo contesto territoriale. I reati sub 5 e 6, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, erano omogenei con il reato sub 4 e le relative condotte erano state poste in essere nel medesimo arco temporale. Il giudice dell'esecuzione, infine, sotto il profilo dello stato di tossicodipendenza del condannato, avrebbe omesso di valorizzare correttamente il fatto che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che lo stesso era soggetto dedito al consumo di sostanze stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El Azhary Chafiq, Rv. 281194); in motivazione, la Corte ha specificato che esso trova tuttavia applicazione in relazione al riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra i reati oggetto delle sole sentenze emesse in sede di patteggiamento. 3 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Il giudice dell'esecuzione, in modo ineccepibile ha argomentato la decisione impugnata sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il reato sub 4 era stato commesso quattro mesi prima dei reati sub 5 e 6 (già riuniti dal vincolo della continuazione tra loro) e che non vi era prova del fatto che il condannato, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse già preventivato di commettere gli altri reati. Il reato sub 2, poi, era stato commesso due anni prima del reato sub 1, il quale era stato commesso a distanza di un anno dal reato sub 3. Nell'ambito del reato commesso il 5 luglio 2017, inoltre, VI era stato arrestato in flagranza ed aveva subito una perquisizione nel suo domicilio, circostanze che non consentivano di supporre che, al momento della commissione del reato, lo stesso avesse già programmato di commettere l'ulteriore condotta di cessione di sostanza stupefacente, tra l'altro di diversa natura. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il dedotto stato di tossicodipendenza di VI non era stato in alcun modo dimostrato con idonei documenti dalla difesa, a nulla rilevando - sotto tale profilo - che in una delle sentenze di condanna il giudice della cognizione aveva dato atto del fatto che l'imputato aveva dichiarato di far uso di hashish e marijuana. D'altronde, lo stato di tossicodipendenza non è di per sé idoneo, da solo, a giustificare la richiesta: tale circostanza, infatti, integra solo un ulteriore dato positivamente valutabile da considerare, unitariamente agli ulteriori elementi sintomatici enucleati in via interpretativa, ai fini del riconoscimento dell'unicità del programma criminoso (Sez. 1, n. 31243 del 20/07/2016, Pistillo, non mass.). 4 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 46828 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/09/2023 Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. VI DA ricorre avverso l'ordinanza del 28 aprile 2023 del Tribunale di Milano che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 5 luglio 2017 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza del 22 gennaio 2018, definitiva il 25 novembre 2020; 2) a più reati aggravati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73, comma 5, e 80, comma 1, lett. a), T.U. stup., commessi fino al 15 novembre 2015 in Milano, giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 17 maggio 2018, definitiva in data 1 giugno 2021; 3) al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., commesso il 27 maggio 2018 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza dell'Il luglio 2019, definitiva il 26 febbraio 2019; 4) al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, commesso il 17 ottobre 2017 in Milano, giudicato dal Tribunale di Milano con sentenza dell'Il gennaio 2019, definitiva il 26 febbraio 2019; 5) a più reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi I'll febbraio, l'1, il 3 e il 27 maggio 2018 in Milano, giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 9 ottobre 2020, definitiva il 26 ottobre 2019; 6) a più reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, d.lgs. n. 159 del 2011, commessi il 21, il 22 settembre e il 2 ottobre 2018 in Milano, riuniti dal vincolo della continuazione con i reati sub 5 e giudicati dal Tribunale di Milano con sentenza del 28 ottobre 2020, definitiva il 18 novembre 2020. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 137, comma 2, e 188 disp. att. cod. proc. pen., e 81 cod. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe in maniera errata affermato che, nel caso in cui - come in quello di specie - l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. 2 abbia a oggetto più reati giudicati anche (ma non solo) con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, sarebbe necessario seguire la particolare procedura di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. quando il giudice di merito intenda accogliere parzialmente la domanda solo tra reati giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza. In particolare, nel ricorso si evidenzia che i reati sub 1 e 2 avevano a oggetto la medesima tipologia di sostanza stupefacente e che le relative condotte erano state poste in essere nel medesimo contesto territoriale. I reati sub 5 e 6, già riuniti tra loro dal vincolo della continuazione, erano omogenei con il reato sub 4 e le relative condotte erano state poste in essere nel medesimo arco temporale. Il giudice dell'esecuzione, infine, sotto il profilo dello stato di tossicodipendenza del condannato, avrebbe omesso di valorizzare correttamente il fatto che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che lo stesso era soggetto dedito al consumo di sostanze stupefacenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale il disposto di cui all'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non opera nel caso in cui l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte sentenze emesse a seguito d'applicazione della pena su richiesta delle parti e in parte sentenze emesse a seguito di giudizio ordinario (Sez. 1, n. 16456 del 12/03/2021, El Azhary Chafiq, Rv. 281194); in motivazione, la Corte ha specificato che esso trova tuttavia applicazione in relazione al riconoscimento, anche parziale, della continuazione tra i reati oggetto delle sole sentenze emesse in sede di patteggiamento. 3 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale. Il giudice dell'esecuzione, in modo ineccepibile ha argomentato la decisione impugnata sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che il reato sub 4 era stato commesso quattro mesi prima dei reati sub 5 e 6 (già riuniti dal vincolo della continuazione tra loro) e che non vi era prova del fatto che il condannato, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse già preventivato di commettere gli altri reati. Il reato sub 2, poi, era stato commesso due anni prima del reato sub 1, il quale era stato commesso a distanza di un anno dal reato sub 3. Nell'ambito del reato commesso il 5 luglio 2017, inoltre, VI era stato arrestato in flagranza ed aveva subito una perquisizione nel suo domicilio, circostanze che non consentivano di supporre che, al momento della commissione del reato, lo stesso avesse già programmato di commettere l'ulteriore condotta di cessione di sostanza stupefacente, tra l'altro di diversa natura. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il ricorso non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che il dedotto stato di tossicodipendenza di VI non era stato in alcun modo dimostrato con idonei documenti dalla difesa, a nulla rilevando - sotto tale profilo - che in una delle sentenze di condanna il giudice della cognizione aveva dato atto del fatto che l'imputato aveva dichiarato di far uso di hashish e marijuana. D'altronde, lo stato di tossicodipendenza non è di per sé idoneo, da solo, a giustificare la richiesta: tale circostanza, infatti, integra solo un ulteriore dato positivamente valutabile da considerare, unitariamente agli ulteriori elementi sintomatici enucleati in via interpretativa, ai fini del riconoscimento dell'unicità del programma criminoso (Sez. 1, n. 31243 del 20/07/2016, Pistillo, non mass.). 4 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/09/2023