Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3008 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio r.g. n. 5854/98 ud. 03.11.2000 03.008 /0 1 dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 oggetto : assic 11 2 MOR 2001 --= IL CANCELLIERE REPUBBLICA ITALIANA Gion 6317Слой IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 169 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : LIRE 3000 CANCELLERE Coco , dott. Giovanni Silvio Presidente;
dott. Paolo VITTORIA ' Consigliere;
dott. Francesco SABATINI relatore " ' CG069131 dott. Michele VARRONE , " LIRE 3000 dott. Luigi Francesco DI NANNI " CANCELLERIA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto CG069132 da $ 'GLOBO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI in l.c.a. in persona del commissario liquidatore avv. Pietro Adragna , elett. dom. in Roma via Cirenaica n. 15 ' presso lo studio dell'avv. prof. Nicola Picardi che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso 1 1741 $ - ricorrente
contro
IB NG IB AT ' RB AT IB FR ' s.p.a. ( già CI PO ASSICURAZIONI Assicurazioni ) in nome del fondo di garanzia per ' le vittime della strada - intimati avverso la sentenza n. 822 in data 9.5. - 18.6.1997 della Corte di Appello di Torino ( r.g. n. 667/96 ) • Udita nella pubblica udienza del 3 novembre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini • E' comparso pr la ricorrente l'avv. Nicola Picardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Sentito il P.M. in persona del sost. ' procuratore generale dott. Raffaele Palmieri che ' ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso ' assorbito il secondo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 28 marzo 1978 , a seguito dello scontro tra le autovetture rispettivamente condotte da AT 2 BI e da AT ER morì AR Di ' moglie di quest'ultimo e dallo stesso Marco trasportata Il procedimento penale ' conseguentemente instaurato fu definito con sentenza di condanna del BI per il reato di 'omicidio colposo e con d.m. del 22 giugno 1983 assicuratrice del veicolo della società BO ' ' fu posta in liquidazione coatta medesimo amministrativa Il successivo giudizio di liquidazione del danno promosso con citazione del 24.5.1984 dal - ER in proprio e quale legale ' rappresentante della figlia minore NG , nonché - fu definito con sentenza da FR ER del 17 marzo 1989 del Tribunale di Torino il cui dispositivo è del seguente testuale tenore : " dichiara tenuto il commissario liquidatore della s.p.a. BO e condanna in solido BI ' in persona del AT nonché la s.p.a. CI legale rappresentante pro tempore quale impresa cessionaria della s.p.a. in nome dell'INA BO ' sezione autonoma del fondo di garanzia 1 quest'ultima peraltro nei limiti del massimale di legge rivalutati dal 21.9.1983 oltre interessi moratori su tale importo di lire 27.435.780 a 3 partire dalla costituzione di parte civile degli attori ) danni liquidati complessivamente in lire 175.156.207 oltre interessi legali su tale ultimo ' importo dalla data del fatto al saldo i il Tribunale liquidò quindi le spese di lite e dichiarò la sentenza provvisoriamente esecutiva nei soli confronti della CI . Tale decisione fu impugnata in via principale dalla società BO in l.c.a. ed in via incidentale , e nei confronti della società CI nella ' suddetta qualità anche dai ER . La conseguente sentenza del 5 giugno 1993 della Corte di Appello fu cassata con sentenza n. 11529 del 6.11.1995 di questa C.S. la quale rilevò che la Corte territoriale avrebbe dovuto ' a norma dell'art. 292 c.p.c.. assegnare termine per la ' notifica dell'appello incidentale agli appellati contumaci • Con la pronuncia ' 'ora gravata altra sezione ' giudice deldella stessa Corte territoriale rinvio in parziale riforma della decisione di ' primo grado ha dichiarato la BO in l.c.a. ' tenuta al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura già liquidata dal Tribunale oltre successiva rivalutazione secondo gli indici con decorrenza degli interessi dalla Istat ma ' ' ha dichiarato 18.6.1978 al saldo data del inammissibile l'appello incidentale ed ha provveduto sulle spese come da dispositivo . Per quanto ancora rileva la Corte ha ritenuto che nei giudizi di cognizione in tema di sinistri stradali l'impresa assicuratrice in 1.c.a. è litisconsorte necessario e quindi passivamente ' a norma degli artt. 23 legge n. legittimata ' ed al 990/69 e 4 terzo comma legge n. 738/78 riguardo ha precisato che nei confronti della stessa era stata nella specie emessa sentenza di mero accertamento dell'obbligo di risarcire il danno ' opponibile una ' volta passata in giudicato ' alla procedura concorsuale i nel merito sussisteva la mala gestio della stessa ' ' giacché la dinamica dell'incidente rendeva a prima vista palese la responsabilità del conducente rilevava la sopravvenuta assicurato mentre non ' messa in 1.c.a. poiché non era provato che la BO avesse sollecitamente segnalato all'impresa assicuratrice designata dal FGVS l'esatta dinamica del sinistro onde consentirle la tempestiva liquidazione del danno 5 л с : Per la cassazione di tale decisione la società BO in 1.c.a. ha proposto ricorso affidato а ' due motivi Con ordinanza del 2 maggio 2000 la Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società RI e del BI , parti del giudizio di appello . Tale adempimento è stato tempestivamente eseguito . Nessun intimato ha svolto attività difensiva La ricorrente ha depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE 1 . Con il primo motivo del ricorso la ricorrente deduce con riferimento all'art. 360 n. ' violazione dell'art. 4 d.l. 26 3 c.p.c. la settembre 1978 n. 576 " convertito in legge 738 ', n. e sulla premessa che24.11.1978 legittimato passivo all'azione diretta proposta da soggetto danneggiato da sinistro stradale era a " in liquidazione coatta seguito della messa l'impresaricorrente amministrativa di essa ' cessionaria RI già CI ) , quale rappresentante per legge del fondo di garanzia per le vittime della strada ' addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente emanato la sua decisione unicamente nei confronti di essa ricorrente omettendo invece ogni pronuncia nei ' 6 confronti della RI ed aggiunge che la veste ' di litisconsorte necessario attribuita dal citato art. 4 al commissario liquidatore è soltanto diretta a rafforzare la posizione del fondo di garanzia , avverso la cui successiva domanda di ammissione al passivo della procedura concorsuale il commissario liquidatore non potrà più , per effetto della opponibilità della sentenza resa nel primo giudizio , sollevare contestazioni . Il motivo è frutto di evidente equivoco . Diversamente da quanto si pretende , la sentenza impugnata non ha affatto provveduto unicamente nei confronti della attuale ricorrente ma ha invece ' deciso come doveva nei soli limiti del ' devolutum : con la conseguenza che la condanna solidale al risarcimento dei danni - pronunciata questa sì , nei dal Tribunale unicamente ' confronti del BI e della impresa cessionaria CI - non essendo stata investita dall'appello è passata in giudicato Come la stessa ricorrente Osserva l'art. 4 ' terzo comma legge n. 738/78 dispone , per l'ipotesi da essa contemplata e ricorrente nella specie ' che l'azione diretta ( attribuita in via generale dal primo comma dell'art. 18 legge 24.12.1969 n. 7 990 al danneggiato nei confronti dell'assicuratore previsti ) si esercita nei casi e limiti da esso cessionaria in nome nei confronti dell'impresa dell'I.n.a. ' gestione fondo di garanzia per le vittime della strada e che nel relativo giudizio ' deve essere conveiluto anche il commissario liquidatore . puntualmente attenuti i A tale norma si sono ' i quali giudici del merito hanno tenuto distinte le posizioni dei convenuti e come ' hanno limitato la pronuncia di condanna detto ' ai soli danneggiante ed impresa cessionaria ' emettendo invece una decisione di mero accertamento nei riguardi dell'odierna ricorrente • E' vero che nel dispositivo della sentenza di appello quest'ultima viene dichiarata tenuta al risarcimento dei danni nei confronti degli attori ' e , tuttavia trattasi di formulazione impropria ' come inequivocabilmente emerge dalla circostanza - pronunciato dal Tribunale che detto accertamento come è da intendere nei soli rapporti tra liquidazione coatta impresa cessionaria e fondo ' di garanzia fu appellato dagli attori - non danneggiati nonché dalla motivazione adottata 7 dalla Corte territoriale ' la quale ha osservato ( pag. 9 ) che l'accertamento produce il solo effetto di determinarne l'opponibilità alla : come anche il ricorrenteprocedura concorsuale deduce del tutto esattamente ( in motivazione ' ' Cass. sez. un. 12.6.1997 n. 5289 ) • Con il secondo motivo la ricorrente allega 2 . vizio di motivazione nei punti in cui la sentenza impugnata ha ravvisato responsabilità per mala gestio di essa ricorrente nel periodo tanto precedente che successivo alla propria messa in ' osservando riguardo al liquidazione coatta primo , che la ricostruzione dell'esatta dinamica era incerta , quanto meno fino al 19 aprile 1983 , e , relativamente al secondo che non era più ' ipotizzabile siffatta responsabilità . -La Corte premesso che non forma oggetto di ricorso l'affermazione ( del resto del tutto esatta : Cass. n. 4024/95 ) che incombe all'assicuratore l'onere della prova della non imputabilità a lui pregiudizio del ritardodel - osserva che ' riguardo al primo periodo , la Corte territoriale ha ritenuto decisivo in senso contrario alla tesi della parte ' il rapporto dei carabinieri : le giudizio di fatto motivato e pertanto insindacabile in questa sede di legittimità . $ Quanto al periodo successivo alla messa in liquidazione non v'è dubbio che di eventuale ' ritardo debba rispondere direttamente la società ' subentrata ormai nel rapporto cessionaria assicurativo Tanto precisato , deve rilevarsi che è implicito nella censura 'l'assunto che la somma complessivamente liquidata e per la quale è stata pronunciata l'anzidetta condanna comprende anche ' una quota riferibile alla mala gestio dell'impresa cessionaria così * Come è anche implicita la 'richiesta di ridurre l'importo dell'accertamento come detto operato nei confronti del commissario liquidatore , a somma depurata di tale quota : a 7 in definitiva minore di quella per la somma quale è stata pronunciata condanna a carico dell'impresa cessionaria e del danneggiante Orbene ribadito che sull'ammontare della ' condanna ' tra( e nei rapporti come detto danneggiati danneggiante ed impresa cessionaria ) ' si è formato il giudicato interno non è affatto irrazionale l'addebito mosso dalla sentenza impugnata all'attuale ricorrente di aver nondimeno concorso nella mala gestio della cessionaria La • messa in liquidazione coatta amministrativa non 10 produce infatti di per sé l'estinzione della società ( che ha ritualmente proposto ricorso avendone interesse ) , tant'è che il relativo decreto rinviava a successiva convenzione che doveva tra l'altro prevedere la possibilittà dell' impresa cessionaria di accedere ai locali della BO : possibilità dalla quale i giudici del merito hanno incensurabilmente tratto che quest'ultima doveva anche segnalare il sinistro in questione agli effetti della sua sollecita liquidazione •3 Il ricorso deve pertanto essere respinto Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati vittoriosi svolto attività difensiva .
p.q.m.
60000 La Corte 310000 rigetta il ricorso Nulla per le spese • Così deciso in Roma nella camera di consiglio 8065 30,94 о чн della Corte il 3 novembre 2000 . у Il Consigliere est. л Il Presidente France abution AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 CANCELLIERE 01 Али Registrate in data? MAG. 200 Serie 4Registratio Gi ambattista 14486venale €172,10அ Depositate in Cancelleria Couto CENTOSETTANTADUE 10 Oggi, 1 2 MAR. 2001 p. 11 Dirigente Aped Sarvis (Dott.ssa AR Prezia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio AL AJ (DM. RACQICHIY Gravanni pbattista 11