Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
In tema di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero introdottosi nel territorio dello Stato in assenza di controlli alla frontiera, spetta all'opponente fornire la prova della legittimità del suo ingresso per essere lo stesso in possesso dei necessari titoli legali (passaporto o equipollente; visto d'ingresso), non rilevando, all'uopo (come, per converso, erroneamente ritenuto dal giudice di merito), la prova delle modalità di accesso e delle modalità di controllo in concreto effettuate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5267 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno e Prefetto di SO, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
IC UR,
- intimata -
avverso il decreto del Tribunale di SO n. 3316 del 29.05.00;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.02.03 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F. Uccella che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso ed il rigetto del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16.5.2000 il Prefetto di SO disponeva l'espulsione dal territorio nazionale della cittadina extracomunitaria IC RJ ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A) del D.Leg. 28 6/98 per essere entrata in Italia con sottrazione ai controlli di frontiera. Si opponeva alla espulsione la IC e l'adito Tribunale di SO con decreto 29.5.2000 annullava l'espulsione affermando:
che l'esame dei profili di illegittimità dell'atto espulsivo era generale e non limitato ne' dalla discrezionalità amministrativa nè dalla domanda;
che non risultava agli atti in che modo fosse stato accertato il non lecito ingresso della IC e cioè la dedotta sottrazione ai controlli, essendo vaghe e non conducenti le difese della Prefettura;
che pertanto, mancando riscontri dell'illecito ingresso, veniva meno il contestato presupposto dell'espulsione.
Per la cassazione di tale decreto il Prefetto di SO (unitamente all'Amministrazione Centrale) ha proposto ricorso notificato il 13.07.01 con due motivi.
L'intimata non ha espletato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso, il Prefetto istante denunzia violazione dell'art. 13 del D.Leg. 286/98 per avere il Tribunale omesso di convocare la Prefettura alla fissata udienza camerale in tal guisa violando il contraddittorio. La doglianza è del tutto inconsistente, ed evidente frutto di travisamento dei fatti, posto che risulta dalla lettura degli atti del processo (oltre che dallo stesso decreto impugnato) che innanzi al Tribunale di SO il Prefetto ebbe a depositare il proprio fascicolo di documenti e che un delegato di tale Autorità ebbe a comparire, alla fissata udienza del 26.5.2000, proponendo a verbale le sue difese.
Con il secondo motivo del ricorso l'Avvocatura Generale lamenta la violazione della anzidetta normativa, là dove il Giudice del merito, a fronte di una contestazione afferente l'ingresso clandestino nel t.n., avrebbe sostanzialmente invertito l'onere di provare il titolo per una legittima permanenza nello Stato accollando alla Prefettura l'indebito onere di comprovare la condizione de qua e la sottrazione ai controlli che la aveva originata. La censura è fondata. Ed infatti, perché un cittadino extracomunitario od un apolide (art. 1 D.Leg. 286/98) possano fare legittimo ingresso in Italia, e di qui essere sottoposti all'obbligo di munirsi, nel breve termine di legge, del titolo di soggiorno (art. 5), occorre che quegli stranieri facciano legittimo ingresso nello Stato, sottoponendo, alla verifica da parte del personale addetto ai valichi di frontiera, la propria documentazione di accesso: passaporto od equipollente e visto di ingresso (art. 4). E di qui la previsione di espulsione di cui all'art. 13 comma 2 lett. A del Decreto Legislativo (non novellato dalla L. 189/02) correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera, e cioè a formula - come ripetutamente sottolineato da questa Corte (Cass. 13864/01 - 11870/00 - 9079/00) - non indicativa della rilevanza di una qualche modalità fraudolenta o subdola di accesso nel nostro Paese, ma, puramente e semplicemente, correlata al fatto dell'introduzione senza che lo straniero abbia sottoposto la sua regolare documentazione di accesso alla verifica del personale di Polizia addetto ai valichi. E di qui anche l'errore di diritto commesso dal Giudice del merito, e stigmatizzato in ricorso, per il quale avrebbe un qualche rilievo la prova delle modalità di accesso e delle modalità di "controllo" (prova che sarebbe stato onere del Prefetto addurre).
Una volta ricondotta la ipotesi espulsiva contestata non alla vicenda della concreta introduzione materiale in Italia dell'extracomunitario (non scorgendosi qual rilevanza possa mai avere l'accertamento del giorno, del luogo o del vettore della introduzione illegale) ma alla sua introduzione in difetto della ridetta documentazione d'ingresso e pertanto una volta chiarito che introduzione clandestina o con sottrazione vuoi dire entrata in Italia senza detta documentazione (o, come rammentato da questa Corte, con documentazione falsificata), ne discende che non spetterà al Giudice del merito accertare altro che la presenza nella disponibilità dell'espellendo (e con onere di documentazione a suo esclusivo carico) di tali titoli legali di ingresso. In difetto di tale disponibilità la ipotesi espulsiva contestata deve ritenersi perfettamente integrata senza che assuma alcuna rilevanza il quando, il dove od il come l'introduzione dello straniero sia avvenuta (essendo tale prova, per vero di natura "diabolica" ove imposta alla P.A., del tutto irrilevante). Cassato pertanto il decreto impugnato, in accoglimento del motivo proposto dall'Amministrazione della Prefettura, sarà onere del Giudice del rinvio decidere della opposizione di IC RJ facendo applicazione del teste richiamato principio di diritto e conclusivamente regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il primo ed accoglie il secondo motivo del ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di SO in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003