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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: ) del Foro di Milano presso il quale, C.F._2
Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
SI AN EL EL SS nata il [...] a [...] cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]; con l'Avv. Cinzia Comerio (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._4 presso il quale, Avv. Cinzia Comerio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_2 con i seguenti figli:
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...], cittadino italiano;
- (c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._6
Paternò n. 18, cittadina italiano;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
15.09.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento congiunto dei figli minori e : affidare congiuntamente Persona_1 Parte_2
i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Persona_1 Parte_2 residenza anagrafica dei figli stessi presso la madre nella casa familiare. Per l'effetto entrambi i genitori continueranno a provvedere alla cura, alla educazione e alla istruzione e formazione scolastica dei figli, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Assegnazione della casa familiare: assegnare la casa familiare sita in Milano (MI) via Paternò n.
18 unitamente al box, alla sig.ra SI IA TT RI CA, già proprietaria al 100%, abitazione, completa di arredi e corredi, che resta in uso alla ricorrente ed ai figli minori Persona_1
e . Parte_2
3.Pagamento delle spese relative alla casa familiare: a far tempo dal rilascio della casa familiare da parte del sig. la sig.ra SI IA TT RI CA provvederà al Parte_1 pagamento delle spese relative alla TARI e a tutte le utenze domestiche della casa familiare (in via esemplificativa e non esaustiva luce, gas, telefono, acqua potabile, etc.). La Sig.ra SI IA
TT RI CA provvederà, altresì, al pagamento integrale delle spese condominiali ordinarie e straordinarie legate all'uso di detto immobile;
4.Trasferimento di residenza del sig. : il signor in accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_1
SI IA TT RI CA ha già lasciato la casa familiare e prelevato i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà e ha trasferito la propria residenza nel Comune di Cesano
OS (MI) via Privata Baggio n.4 presso un'abitazione condotta in locazione al canone mensile di
€uro 750,00;
5.Ripartizione mensile delle giornate di convivenza con i figli minori: Ai fini dell'organizzazione dei rapporti interpersonali e del benessere dei minori, i genitori concordano la seguente ripartizione mensile delle giornate in cui tenere i figli minori, con alternanza regolare delle settimane di convivenza con i figli minori:
Prima settimana del mese:
• Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica: i minori staranno con la madre, con pernotto presso la residenza della stessa e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
• Mercoledì e giovedì: i minori staranno con il padre, con pernotto presso l'abitazione di residenza dello stesso e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Seconda settimana del mese:
• Mercoledì, venerdì, sabato e domenica: i minori staranno con il padre, con pernotto presso l'abitazione di residenza dello stesso e accompagnamento a scuola la mattina seguente
• Lunedì, martedì, giovedì: i minori staranno con la madre, con pernotto presso la residenza della stessa e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Tale ripartizione settimanale si alternerà ogni mese, seguendo lo schema di cui sopra, salvo modifiche concordate tra le parti in base ad esigenze particolari (es. vacanze, festività, eventi familiari, ecc.), sempre nell'interesse superiore dei minori. Ogni modifica al calendario stabilito sarà comunicata tempestivamente, con il consenso di entrambi i genitori, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità emotiva dei bambini.
Calendario natalizio
I genitori concordano la seguente ripartizione per le festività natalizie, con l'obiettivo di garantire il benessere dei minori. Ogni modifica dovrà essere concordata tra le parti, in accordo con l'interesse superiore dei bambini, e comunicata tempestivamente.
• Il 24 dicembre: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Il 25 dicembre:
- fino alle ore 17:00: i minori trascorreranno il giorno interamente con la mamma.
- dalle ore 17:00 in poi: i minori trascorreranno il periodo interamente con il papà.
• Il 26 dicembre: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• I minori, ad anni alterni dal 27 dicembre al 1° gennaio staranno con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio staranno con l'altro genitore. In entrambi i casi il passaggio dei minori da un genitore all'altro avverrà il 1° gennaio alle ore 17:00. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, per garantire una gestione serena e condivisa delle festività, nell'esclusivo interesse dei figli.
Calendario Pasqua In genere, il periodo di Pasqua comprende un ponte di 5 giorni, ad anni alterni i genitori seguiranno la seguente ripartizione a cominciare dalla S. Pasqua 2026:
• Venerdì: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Sabato: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Domenica (Pasqua): i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Lunedì (Pasquetta): i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• Martedì: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• Mercoledì: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
Lo scambio dei minori avverrà la mattina del Lunedì di Pasquetta alle ore 09:00, con il passaggio dei minori dal genitore con cui erano, all'altro genitore.
Calendario ponti e festività
I genitori concordano la seguente ripartizione delle festività e dei ponti, nell'interesse superiore dei minori:
• 30 aprile e 1° maggio (compleanno del papà): il periodo sarà trascorso sempre con il papà.
• 19 marzo (Festa del Papà): la giornata sarà trascorsa sempre con il papà.
• 25 aprile e relativo ponte: la giornata sarà trascorso sempre con la mamma.
• Seconda domenica di maggio (Festa della Mamma): la giornata sarà trascorsa sempre con la mamma.
• 2 luglio (compleanno della mamma): la giornata sarà trascorsa sempre con la mamma e se il compleanno della mamma cadrà nel week-end del papà, i bambini potranno restare con la mamma anche il giorno seguente.
Nei giorni festivi (e nei giorni contrassegnati in rosso nel calendario), i bambini staranno con il genitore di competenza, secondo il calendario mensile stabilito.
I ponti si alterneranno tra i genitori ogni anno e l'anno successivo l'alternanza verrà invertita. I ponti rilevanti sono i seguenti:
• 02 giugno (Festa della Repubblica): ad anni alterni tra i genitori.
• 1° novembre (Festa di Ognissanti): ad anni alterni tra i genitori.
• 07 dicembre (Sant'Ambrogio): ad anni alterni tra i genitori.
• 08 dicembre (Immacolata Concezione): ad anni alterni tra i genitori
Per tutti gli altri ponti non indicati, i bambini seguiranno il calendario mensile sopra indicato, salvo eventuali accordi diversi tra i genitori, sempre nell'interesse superiore dei minori.
Calendario mesi estivi
Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori due settimane consecutive o non, nei mesi estivi
(luglio/agosto), da concordare tra i genitori in forma scritta entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente, con sufficiente anticipo, l'indirizzo e i recapiti telefonici della località di villeggiatura.
6) Comunicazioni telefoniche: i genitori avranno il diritto di comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente. Tali comunicazioni dovranno avvenire in orari concordati, per rispettare il tempo e gli impegni di ciascuna parte.
7) Variazioni nel calendario: nel caso in cui gli impegni scolastici e le condizioni di salute dei figli, ovvero le condizioni di salute o gli impegni di lavoro dei genitori costringano a variazioni nel calendario di cui al precedente punto n. 5, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'impedimento, con congruo preavviso ove non improvviso, in modo da consentire la ripianificazione ed il recupero dei giorni, per far sì che venga rispettato il periodo di permanenza stabilito in origine.
8) Mantenimento, Assegno Unico Universale e Spese Straordinarie
L'attuale situazione economica di entrambe le parti, caratterizzata da condizioni comparabili di reddito e autonomia abitativa, rende maggiormente equo un sistema di mantenimento diretto dei minori.
Pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, sostenendone le spese.
L'importo dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico, oggi pari a € 278,00 per ciascun minore per un totale di €uro 556,00 (cinquecentocinquanta sei/00) verrà interamente percepito dalla madre
(100%), in qualità di genitore collocatario. Le parti dichiarano di condividere tale ripartizione in quanto coerente con l'equilibrio economico-familiare attuale.
Nel caso in cui l'importo dell'Assegno Unico Universale dovesse diminuire per effetto di modifiche normative o applicazione di regolamenti vigenti, le parti si impegnano a incontrarsi in buona fede per valutare congiuntamente la revisione della presente clausola, al fine di continuare a garantire il miglior interesse dei figli minori.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano
– aggiornamento giugno 2025, che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, con eventuali integrazioni condivise tra le parti.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario
Nazionale e farmaci da banco per patologie comuni (es. tachipirina, sciroppi ecc.).
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post-universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e cancelleria durante tutto l'anno scolastico;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica, ricariche telefoniche/internet, parrucchiere.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- Figli in Condizioni di Disabilità (ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024)
Le spese documentate per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo tra i genitori se riguardano le seguenti categorie:
a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c)abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
costi privati dei cani-guida;
Tutte le spese sopra indicate non necessitano di un accordo preventivo, salvo che le parti non abbiano specificamente concordato soluzioni più favorevoli per la prole.
- Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata del 50% o stabilita giudizialmente.
9) Gestione delle Somme per Indennità di Frequenza
Le somme erogate a titolo di indennità di frequenza per il minore resteranno, per il momento, Per_1 accantonate e gestite in modo condiviso dai genitori. Tali risorse dovranno essere impiegate esclusivamente per le esigenze del minore disabile, con previa valutazione comune da parte dei genitori sulla destinazione e l'utilizzo delle stesse. (doc. 13, 13.1, 13.2).
10) Rapporti con le Famiglie di Origine
I ricorrenti si impegnano a garantire il diritto dei figli e al mantenimento di frequenti Per_1 Pt_2 rapporti con le famiglie di origine dei rispettivi genitori, i quali potranno rendere visita ai nipoti previo contatto telefonico con i genitori, salvo diverso accordo.
11) Gestione dell'animale domestico
Il gatto resterà presso l'abitazione materna. Non sarà richiesto alcun contributo economico da parte del padre per le sue cure. Il padre conferma la propria disponibilità, durante le assenze della madre
(per vacanze o altri periodi di permanenza fuori casa), ad accudire l'animale domestico presso un'abitazione diversa da quella materna, purché con un preavviso non inferiore a una settimana.
Qualora, nei soli fine settimana o durante brevi periodi, il padre non fosse disponibile ad accudire l'animale per motivi lavorativi, le parti si impegneranno a concordare una soluzione di comune accordo per la gestione dell'animale.
12) Gestione delle Trasferte Lavorative
Qualora il padre fosse in trasferta per motivi di lavoro nei giorni di sua competenza, i bambini resteranno con la madre, che se ne occuperà direttamente, salvo casi di forza maggiore legati ad impegni già assunti, anche in relazione all'eventuale intempestività della comunicazione da parte dell'altro genitore.
Si richiede che la parte che dovrà essere in trasferta fornisca un preavviso tempestivo, e comunque non inferiore a 24 ore dalla ricezione della comunicazione ufficiale da parte del datore di lavoro, al fine di consentire un'adeguata organizzazione.
Eventuali recuperi dei giorni non fruiti dal padre a causa della trasferta avverranno previo accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze organizzative di entrambi i genitori.
13. Gestione terapie Per_1
Come già concordato da entrambi i genitori, al fine di garantire la continuità e regolarità del percorso terapeutico del minore , certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 e di evitare Per_1 disguidi organizzativi e salvaguardando il suo benessere, si stabilisce che: - il padre, o una persona da lui delegata, continuerà a occuparsi del trasporto del minore alle terapie durante i periodi scolastici, come già avvenuto finora.
- la madre, o una persona da lei incaricata, subentrerà nel caso in cui il padre o la persona da lui delegata per motivi personali o per sopravvenuta impossibilità, non possa accompagnare il minore alle terapie. In tal caso, la madre provvederà direttamente alla gestione delle stesse.
14. Cessione del veicolo di proprietà
Le parti concordano che l'autovettura Citroen C4 Cactus tg, FH565PJ intestata e di proprietà del sig. verrà ceduta senza ulteriori contributi alla sig.ra SI IA TT RI CA. Parte_1
La sig.ra SI IA TT RI CA si impegna a sostenere integralmente ogni onere relativo al passaggio di proprietà e, dalla data del trasferimento, ogni ulteriore onere connesso all'utilizzo e alla gestione del veicolo, inclusi assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria.
15. Rilascio e Rinnovo Passaporto e Documento di Identità per l'Espatrio
I ricorrenti si concedono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto con l'iscrizione dei figli minori su ciascuno esclusivamente per viaggi e soggiorni, preventivamente concordati, ritenuti da entrambi sicuri e non pericolosi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15.09.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...]; cittadino italiano;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]; con l'Avv. Filomena Calicchio (C.F.: ) del Foro di Milano presso il quale, C.F._2
Avv. Filomena Calicchio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_1
e
SI AN EL EL SS nata il [...] a [...] cittadina italiana;
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...]; con l'Avv. Cinzia Comerio (C.F.: ) del Foro di Milano C.F._4 presso il quale, Avv. Cinzia Comerio, ha eletto domicilio telematico pec:
Email_2 con i seguenti figli:
- (c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...], cittadino italiano;
- (c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...] C.F._6
Paternò n. 18, cittadina italiano;
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
15.09.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. Affidamento congiunto dei figli minori e : affidare congiuntamente Persona_1 Parte_2
i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Persona_1 Parte_2 residenza anagrafica dei figli stessi presso la madre nella casa familiare. Per l'effetto entrambi i genitori continueranno a provvedere alla cura, alla educazione e alla istruzione e formazione scolastica dei figli, tenuto conto di quelle che sono le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2. Assegnazione della casa familiare: assegnare la casa familiare sita in Milano (MI) via Paternò n.
18 unitamente al box, alla sig.ra SI IA TT RI CA, già proprietaria al 100%, abitazione, completa di arredi e corredi, che resta in uso alla ricorrente ed ai figli minori Persona_1
e . Parte_2
3.Pagamento delle spese relative alla casa familiare: a far tempo dal rilascio della casa familiare da parte del sig. la sig.ra SI IA TT RI CA provvederà al Parte_1 pagamento delle spese relative alla TARI e a tutte le utenze domestiche della casa familiare (in via esemplificativa e non esaustiva luce, gas, telefono, acqua potabile, etc.). La Sig.ra SI IA
TT RI CA provvederà, altresì, al pagamento integrale delle spese condominiali ordinarie e straordinarie legate all'uso di detto immobile;
4.Trasferimento di residenza del sig. : il signor in accordo con la sig.ra Parte_1 Parte_1
SI IA TT RI CA ha già lasciato la casa familiare e prelevato i propri effetti personali e i beni di sua esclusiva proprietà e ha trasferito la propria residenza nel Comune di Cesano
OS (MI) via Privata Baggio n.4 presso un'abitazione condotta in locazione al canone mensile di
€uro 750,00;
5.Ripartizione mensile delle giornate di convivenza con i figli minori: Ai fini dell'organizzazione dei rapporti interpersonali e del benessere dei minori, i genitori concordano la seguente ripartizione mensile delle giornate in cui tenere i figli minori, con alternanza regolare delle settimane di convivenza con i figli minori:
Prima settimana del mese:
• Lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica: i minori staranno con la madre, con pernotto presso la residenza della stessa e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
• Mercoledì e giovedì: i minori staranno con il padre, con pernotto presso l'abitazione di residenza dello stesso e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Seconda settimana del mese:
• Mercoledì, venerdì, sabato e domenica: i minori staranno con il padre, con pernotto presso l'abitazione di residenza dello stesso e accompagnamento a scuola la mattina seguente
• Lunedì, martedì, giovedì: i minori staranno con la madre, con pernotto presso la residenza della stessa e accompagnamento a scuola la mattina seguente.
Tale ripartizione settimanale si alternerà ogni mese, seguendo lo schema di cui sopra, salvo modifiche concordate tra le parti in base ad esigenze particolari (es. vacanze, festività, eventi familiari, ecc.), sempre nell'interesse superiore dei minori. Ogni modifica al calendario stabilito sarà comunicata tempestivamente, con il consenso di entrambi i genitori, al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità emotiva dei bambini.
Calendario natalizio
I genitori concordano la seguente ripartizione per le festività natalizie, con l'obiettivo di garantire il benessere dei minori. Ogni modifica dovrà essere concordata tra le parti, in accordo con l'interesse superiore dei bambini, e comunicata tempestivamente.
• Il 24 dicembre: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Il 25 dicembre:
- fino alle ore 17:00: i minori trascorreranno il giorno interamente con la mamma.
- dalle ore 17:00 in poi: i minori trascorreranno il periodo interamente con il papà.
• Il 26 dicembre: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• I minori, ad anni alterni dal 27 dicembre al 1° gennaio staranno con un genitore e dal 1° gennaio al 7 gennaio staranno con l'altro genitore. In entrambi i casi il passaggio dei minori da un genitore all'altro avverrà il 1° gennaio alle ore 17:00. In ogni caso, i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, per garantire una gestione serena e condivisa delle festività, nell'esclusivo interesse dei figli.
Calendario Pasqua In genere, il periodo di Pasqua comprende un ponte di 5 giorni, ad anni alterni i genitori seguiranno la seguente ripartizione a cominciare dalla S. Pasqua 2026:
• Venerdì: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Sabato: i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Domenica (Pasqua): i minori trascorreranno la giornata interamente con la mamma.
• Lunedì (Pasquetta): i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• Martedì: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
• Mercoledì: i minori trascorreranno la giornata interamente con il papà.
Lo scambio dei minori avverrà la mattina del Lunedì di Pasquetta alle ore 09:00, con il passaggio dei minori dal genitore con cui erano, all'altro genitore.
Calendario ponti e festività
I genitori concordano la seguente ripartizione delle festività e dei ponti, nell'interesse superiore dei minori:
• 30 aprile e 1° maggio (compleanno del papà): il periodo sarà trascorso sempre con il papà.
• 19 marzo (Festa del Papà): la giornata sarà trascorsa sempre con il papà.
• 25 aprile e relativo ponte: la giornata sarà trascorso sempre con la mamma.
• Seconda domenica di maggio (Festa della Mamma): la giornata sarà trascorsa sempre con la mamma.
• 2 luglio (compleanno della mamma): la giornata sarà trascorsa sempre con la mamma e se il compleanno della mamma cadrà nel week-end del papà, i bambini potranno restare con la mamma anche il giorno seguente.
Nei giorni festivi (e nei giorni contrassegnati in rosso nel calendario), i bambini staranno con il genitore di competenza, secondo il calendario mensile stabilito.
I ponti si alterneranno tra i genitori ogni anno e l'anno successivo l'alternanza verrà invertita. I ponti rilevanti sono i seguenti:
• 02 giugno (Festa della Repubblica): ad anni alterni tra i genitori.
• 1° novembre (Festa di Ognissanti): ad anni alterni tra i genitori.
• 07 dicembre (Sant'Ambrogio): ad anni alterni tra i genitori.
• 08 dicembre (Immacolata Concezione): ad anni alterni tra i genitori
Per tutti gli altri ponti non indicati, i bambini seguiranno il calendario mensile sopra indicato, salvo eventuali accordi diversi tra i genitori, sempre nell'interesse superiore dei minori.
Calendario mesi estivi
Ciascun genitore potrà trascorrere con i minori due settimane consecutive o non, nei mesi estivi
(luglio/agosto), da concordare tra i genitori in forma scritta entro il 31 marzo di ogni anno. I genitori si impegnano a scambiarsi reciprocamente, con sufficiente anticipo, l'indirizzo e i recapiti telefonici della località di villeggiatura.
6) Comunicazioni telefoniche: i genitori avranno il diritto di comunicare telefonicamente con i figli quotidianamente. Tali comunicazioni dovranno avvenire in orari concordati, per rispettare il tempo e gli impegni di ciascuna parte.
7) Variazioni nel calendario: nel caso in cui gli impegni scolastici e le condizioni di salute dei figli, ovvero le condizioni di salute o gli impegni di lavoro dei genitori costringano a variazioni nel calendario di cui al precedente punto n. 5, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro l'impedimento, con congruo preavviso ove non improvviso, in modo da consentire la ripianificazione ed il recupero dei giorni, per far sì che venga rispettato il periodo di permanenza stabilito in origine.
8) Mantenimento, Assegno Unico Universale e Spese Straordinarie
L'attuale situazione economica di entrambe le parti, caratterizzata da condizioni comparabili di reddito e autonomia abitativa, rende maggiormente equo un sistema di mantenimento diretto dei minori.
Pertanto, ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei figli nei periodi di permanenza presso di sé, sostenendone le spese.
L'importo dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico, oggi pari a € 278,00 per ciascun minore per un totale di €uro 556,00 (cinquecentocinquanta sei/00) verrà interamente percepito dalla madre
(100%), in qualità di genitore collocatario. Le parti dichiarano di condividere tale ripartizione in quanto coerente con l'equilibrio economico-familiare attuale.
Nel caso in cui l'importo dell'Assegno Unico Universale dovesse diminuire per effetto di modifiche normative o applicazione di regolamenti vigenti, le parti si impegnano a incontrarsi in buona fede per valutare congiuntamente la revisione della presente clausola, al fine di continuare a garantire il miglior interesse dei figli minori.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano
– aggiornamento giugno 2025, che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, con eventuali integrazioni condivise tra le parti.
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario
Nazionale e farmaci da banco per patologie comuni (es. tachipirina, sciroppi ecc.).
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post-universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica e cancelleria durante tutto l'anno scolastico;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica, ricariche telefoniche/internet, parrucchiere.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.);
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
- Figli in Condizioni di Disabilità (ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024)
Le spese documentate per i figli in condizioni di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo tra i genitori se riguardano le seguenti categorie:
a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c)abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
costi privati dei cani-guida;
Tutte le spese sopra indicate non necessitano di un accordo preventivo, salvo che le parti non abbiano specificamente concordato soluzioni più favorevoli per la prole.
- Modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata del 50% o stabilita giudizialmente.
9) Gestione delle Somme per Indennità di Frequenza
Le somme erogate a titolo di indennità di frequenza per il minore resteranno, per il momento, Per_1 accantonate e gestite in modo condiviso dai genitori. Tali risorse dovranno essere impiegate esclusivamente per le esigenze del minore disabile, con previa valutazione comune da parte dei genitori sulla destinazione e l'utilizzo delle stesse. (doc. 13, 13.1, 13.2).
10) Rapporti con le Famiglie di Origine
I ricorrenti si impegnano a garantire il diritto dei figli e al mantenimento di frequenti Per_1 Pt_2 rapporti con le famiglie di origine dei rispettivi genitori, i quali potranno rendere visita ai nipoti previo contatto telefonico con i genitori, salvo diverso accordo.
11) Gestione dell'animale domestico
Il gatto resterà presso l'abitazione materna. Non sarà richiesto alcun contributo economico da parte del padre per le sue cure. Il padre conferma la propria disponibilità, durante le assenze della madre
(per vacanze o altri periodi di permanenza fuori casa), ad accudire l'animale domestico presso un'abitazione diversa da quella materna, purché con un preavviso non inferiore a una settimana.
Qualora, nei soli fine settimana o durante brevi periodi, il padre non fosse disponibile ad accudire l'animale per motivi lavorativi, le parti si impegneranno a concordare una soluzione di comune accordo per la gestione dell'animale.
12) Gestione delle Trasferte Lavorative
Qualora il padre fosse in trasferta per motivi di lavoro nei giorni di sua competenza, i bambini resteranno con la madre, che se ne occuperà direttamente, salvo casi di forza maggiore legati ad impegni già assunti, anche in relazione all'eventuale intempestività della comunicazione da parte dell'altro genitore.
Si richiede che la parte che dovrà essere in trasferta fornisca un preavviso tempestivo, e comunque non inferiore a 24 ore dalla ricezione della comunicazione ufficiale da parte del datore di lavoro, al fine di consentire un'adeguata organizzazione.
Eventuali recuperi dei giorni non fruiti dal padre a causa della trasferta avverranno previo accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze organizzative di entrambi i genitori.
13. Gestione terapie Per_1
Come già concordato da entrambi i genitori, al fine di garantire la continuità e regolarità del percorso terapeutico del minore , certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 e di evitare Per_1 disguidi organizzativi e salvaguardando il suo benessere, si stabilisce che: - il padre, o una persona da lui delegata, continuerà a occuparsi del trasporto del minore alle terapie durante i periodi scolastici, come già avvenuto finora.
- la madre, o una persona da lei incaricata, subentrerà nel caso in cui il padre o la persona da lui delegata per motivi personali o per sopravvenuta impossibilità, non possa accompagnare il minore alle terapie. In tal caso, la madre provvederà direttamente alla gestione delle stesse.
14. Cessione del veicolo di proprietà
Le parti concordano che l'autovettura Citroen C4 Cactus tg, FH565PJ intestata e di proprietà del sig. verrà ceduta senza ulteriori contributi alla sig.ra SI IA TT RI CA. Parte_1
La sig.ra SI IA TT RI CA si impegna a sostenere integralmente ogni onere relativo al passaggio di proprietà e, dalla data del trasferimento, ogni ulteriore onere connesso all'utilizzo e alla gestione del veicolo, inclusi assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria.
15. Rilascio e Rinnovo Passaporto e Documento di Identità per l'Espatrio
I ricorrenti si concedono il reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo di documento di identità valido per l'espatrio e/o del passaporto con l'iscrizione dei figli minori su ciascuno esclusivamente per viaggi e soggiorni, preventivamente concordati, ritenuti da entrambi sicuri e non pericolosi.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 28.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai