Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
L'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali discende solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, e non nasce, invece, nell'ipotesi in cui l'unicità del processo deriva da una connessione soggettiva o probatoria, ovvero da una mera opportunità processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2010, n. 32979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32979 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 03/06/2010
Dott. DI TOMMASI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1657
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 3866/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. BORASIO Roberto difensore di Massa Fabrizio, nato a [...]ì il 11.2.1966;
Avverso l'ordinanza n. 102/2009 della Corte d'Appello di Torino, del 16.11.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Mirella Cervadoro;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con ordinanza del 16.11.2009, la Corte d'Appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da Massa Fabrizio, tendente ad ottenere dalla Corte d'Appello quale Giudice dell'Esecuzione la statuizione che la condanna di tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali e l'efficacia e l'esecuzione della condanna medesima riguardasse, quanto a Massa Fabrizio, le sole spese processuali relative al reato di cui al capo i) per il quale esso era stato condannato nonché le sole spese effettivamente comuni relative ai reati non connessi per i quali è stata ugualmente pronunciata condanna. Ha ritenuto, infatti, la Corte territoriale che nel caso di specie la condanna del Massa in solido con i coimputati costituiva un capo della sentenza suscettibile di impugnazione ed era pertanto una delle statuizioni passate in giudicato, non contestando l'istanza in questione la sussistenza del titolo.
Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e), per errata interpretazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la statuizione della sentenza prevedeva che all'obbligo del pagamento delle spese fossero tenuti tutti i prevenuti in solido, senza specificare se la solidarietà dovesse riferirsi alle spese dei reati connessi, e che l'istanza era ammissibile e volta all'adozione da parte del giudice dell'esecuzione penale di un provvedimento che, senza intaccare il giudicato formatosi sulla statuizione, ne interpretasse e chiarisse la portata in modo che la liquidazione e il recupero delle spese potessero aver luogo in conformità alla statuizione stessa nel rispetto della norma codicistica.
Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va accolto.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di spese di giustizia, qualora venga contestata non soltanto la condanna al pagamento delle medesime, ma anche la stessa esecutività del titolo, la competenza a decidere spetta al giudice dell'esecuzione, pur a seguito dall'avvenuta abrogazione dell'art. 181 norme att. cod. proc. pen., per effetto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 299, dal momento che la possibilità di impugnare gli atti di esecuzione relativi alle spese di giustizia non esclude quella di contestare, ancor prima, la possibilità stessa di procedere ad esecuzione (v. Cass. Sez. 1^, sent. n. 2946/2007 Rv. 238653; Sez. 1^, sent. n. 45773/2008 Rv. 242573). Considerato che l'obbligo solidale al pagamento delle spese processuali deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata e non nasce invece nel caso in cui l'unicità del processo deriva da connessione soggettiva o probatoria ovvero da una mera opportunità processuale (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 12151/2006 Rv. 233887), che contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato il Massa ha contestato la sussistenza del titolo esecutivo in riferimento a tutte le altre spese non afferenti il capo i) della rubrica, l'ordinanza va annullata e gli atti vanno rimessi per nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'Appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 giugno 2010. Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2010