Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione degli sgravi aggiuntivo e supplementare, secondo la disciplina dettata dall'art. 59 del Testo Unico di cui al d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione deve essere compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10055 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI SEGARIU S.R.L., TAGLIAFERRI ALESSANDRA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato FABIO PULSONI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 193/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 16/04/99 R.G.N. 4560/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato CORETTI;
udito l'Avvocato PULSONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con distinti ricorsi depositati in date 16 e 23 aprile 1994, la s.r.l. CP - Calcestruzzi Preconfezionati Segariu proponeva opposizione avverso i decreti emessi in data 19 marzo 1994 dal pretore di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che le aveva ingiunto di pagare all'INPS le rispettive somme di lire 1.236.779.943 e lire 422.434.050 per indebita applicazione di sgravi contributivi aggiuntivi e supplementari nel periodo dall'ottobre 1982 al febbraio 1993 per il settore produzione calcestruzzo e nel periodo dal febbraio 1989 al marzo 1993 per il settore lavori stradali, come da relativo verbale ispettivo dell'Istituto.
La società opponente assumeva di avere diritto agli sgravi applicati come azienda costituita ex novo nel dicembre 1980 per l'attività di produzione di calcestruzzo e operante dal febbraio 1989 anche nel settore lavori stradali, chiedendo perciò la revoca dei decreti.
Con successivo ricorso depositato il 28 dicembre 1996, la stessa società e l'ex amministratore FE AN proponevano opposizione, dinanzi allo stesso pretore, avverso l'ordinanza ingiuntiva emessa dall'INPS per il pagamento delle sanzioni relative agli addebiti contributivi suindicati.
L'INPS, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle opposizioni, deducendo che la CP non poteva definirsi come azienda di nuova costituzione, beneficiaria come tale degli sgravi c.d. incentivanti, in quanto diretta diramazione della ditta individuale TO FE in riferimento all'attività di produzione di calcestruzzo e della s.p.a. OG in riferimento all'attività di lavori stradali, per avere assorbito dalle predette imprese il personale e le attrezzature.
Il pretore, sulla base di prove documentali e testimoniali, respingeva le opposizioni.
La decisione pretorile, impugnata dalla società e dall'ex amministratore, veniva riformata dal tribunale di Cagliari, che revocava i decreti ingiuntivi e annullava l'ordinanza-ingiunzione, condannando l'INPS alle spese dei due gradi di giudizio. I giudici di appello ritenevano che, sotto il profilo soggettivo, la s.r.l. CP era un soggetto giuridico diverso e ben distinto dall'impresa individuale FE, essendo al riguardo irrilevante la comunanza di gestione e di sede;
sotto il profilo oggettivo, la medesima società non poteva considerarsi una mera derivazione della preesistente impresa individuale FE, ma una nuova azienda operativa dal 1983, con mezzi solo in parte acquistati dalla predetta impresa e con personale solo in parte assunto per passaggio diretto dalla stessa, peraltro a seguito di accordo sindacale inteso ad evitare per tale personale lo stato di disoccupazione, sicché la nuova iniziativa imprenditoriale nel settore in cui l'impresa FE aveva cessato l'attività per decozione aveva occupato complessivamente una ventina di lavoratori, di cui sette provenienti dalla predetta impresa;
ugualmente nuova e distinta dalla s.p.a. OG doveva considerarsi l'attività di lavori stradali, intrapresa nel 1989, ché anche in tale settore la CP aveva operato con personale solo in parte proveniente da tale società (quattro lavoratori su circa trenta), e con macchinari acquisiti non solo dalla OG ma anche sul libero mercato, tant'è che la preesistente società aveva continuato a svolgere la propria attività anche dopo che la CP aveva iniziato ad operare nel settore dei lavori stradali.
Avverso tale decisione l'INPS propone ricorso per cassazione deducendo un unico e composito motivo di impugnazione. La s.r.l. CP e l'ex amministratore FE AN resistono con controricorso.
Motivi della decisione
L'INPS, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 e della successiva disciplina normativa in materia di sgravi contributivi incentivanti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione, lamenta che il tribunale non abbia qualificato la CP come derivazione parziale dalla impresa individuale FE e dalla società OG. Deduce, al riguardo, che una tale derivazione era emersa sia dal verbale ispettivo dell'Istituto sia dalle risultanze istruttorie acquisite in giudizio, che avevano evidenziato come l'originaria impresa individuale si fosse frazionata, alla fine del 1983, in distinte nuove società, tra cui la CP e la OG (già costituita, formalmente, sin dal 1977), ognuna operante per uno o più rami di attività prima unitariamente esercitati dall'impresa individuale;
in particolare, la CP aveva acquisito da quest'ultima tutte le maestranze specializzate nel settore produzione calcestruzzo ed i relativi impianti, sì da configurarsi il trasferimento della titolarità di beni aziendali già organizzati per specifici fini produttivi, mentre i nuovi investimenti, realizzati mediante acquisizioni aliunde, erano destinati al mero consolidamento di un'attività economica già esistente;
quanto all'attività nel settore dei lavori stradali, la CP aveva denunciato l'inizio di tale attività mediante assunzione di quattro dipendenti della OG, per passaggio diretto da quest'ultima, sicché anche in tal caso s'era verificato il frazionamento dell'originaria attività dell'impresa individuale in due società, l'una derivata parzialmente dall'altra;
in tale contesto, la CP avrebbe dovuto fornire la prova degli incrementi occupazionali con riferimento al personale precedentemente occupato, alle date di riferimento indicate dalle norme sugli sgravi incentivanti, presso le preesistenti aziende FE e OG. Il ricorso è infondato.
La disciplina generale degli sgravi contributivi in favore delle imprese operanti nelle aree depresse è contenuta nel corpus del Testo Unico degli interventi nel Mezzogiorno, approvato con d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale sono integrate - all'art. 59 - sia la normativa sullo sgravio generale ed aggiuntivo (art. 18 legge n. 10 89 del 1968), sia la normativa sullo sgravio supplementare (art. 1 legge n. 589 del 1971), sia infine la normativa sullo sgravio totale
(art. 14 legge n. 183 del 1976). La definizione dei tipi di sgravio che qui interessa si riferisce alla disciplina precedente alla data del luglio 1994, fissata come decorrenza iniziale della nuova normativa che ha introdotto l'unificazione degli sgravi (legge n. 21 del 1994;
parimenti ininfluenti ratione temporis sono, nella fattispecie in esame, le successive discipline dettate dagli art. 3, sesto comma, legge n. 448 del 1998 e 44, primo comma, legge n. 448 del 2001).
Anteriormente a tale epoca, i tipi di sgravio incentivante restano fissati nelle rispettive normative fondamentali, siccome integrate nel predetto T.U., secondo le seguenti diversificazioni: lo sgravio aggiuntivo di cui al quinto comma del citato art. 59 (già quarto comma dell'art. 18 legge n. 1089 del 1968) accede a quello generale e consiste in un ulteriore sgravio contributivo nella misura del dieci per cento delle retribuzioni corrisposte al personale assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori occupati alla data medesima;
lo sgravio supplementare di cui all'ottavo comma dello stesso art. 59 (già art. 1, primo comma, legge n. 589 del 1971) accede allo sgravio aggiuntivo e consiste nella elevazione di quest'ultimo dal dieci al venti per cento calcolato sulle retribuzioni del personale neo-assunto dopo la data del 31 dicembre 1970.
Con riguardo alle ipotesi di aziende costituite ex novo dopo le date di riferimento indicate nelle anzidette fonti normative, per le quali l'incremento occupazionale sarebbe in re ipsa e inciderebbe su tutti i dipendenti, è principio consolidato che debba trattarsi di una azienda effettivamente nuova, dovendosi avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza che possano assumere rilievo tutte le eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, come nelle ipotesi di trasferimento, trasformazione o fusione di aziende, nelle quali si verifichi il mero passaggio di personale alla nuova impresa senza un effettivo incremento dei lavoratori occupati. E la giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in proposito, che non ricorre il presupposto per l'attribuzione degli sgravi suddetti, nell'ipotesi di una società che sia derivata da una ditta individuale di cui abbia rilevato attrezzature, dipendenti e sede sociale restando immutato il numero dei lavoratori occupati, anche se la derivazione sia stata parziale, nel senso che l'azienda individuale sia stata conferita in natura da uno dei soci per la costituzione di una impresa collettiva avente in parte un oggetto diverso e più ampio e in parte il medesimo oggetto di quella individuale (v. le sentenze n. 6285 del 1996, n. 7183 del 1996, n. 4343 del 1995, n. 256 del 2001). Ciò non significa, naturalmente, che un'impresa debba considerarsi comunque non nuova e derivata tutte le volte in cui abbia in comune con una preesistente impresa uno o più elementi aziendali, dovendosi invece accertare:
a) in primo luogo, la presenza o meno di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati: v. sul punto la sentenza di questa Corte n. 8537 del 2001), nonché la presenza o meno, altresì, di elementi di novità intervenuti nella struttura;
b) in secondo luogo, la sussistenza o meno di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa (v. in tal senso la citata sentenza n. 4343 del 1995, in motivazione), dato che solo in caso di una tale continuità può configurarsi la trasmigrazione degli elementi aziendali da un'impresa all'altra e, quindi, la derivazione, quantunque parziale, della neocostituita società dalla preesistente impresa individuale.
Ai delineati principi, osserva il Collegio, si è adeguato il giudice di merito allorché ha ritenuto la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei benefici suddetti alla società CP, per essersi verificata, nella specie, la costituzione di un'azienda effettivamente nuova.
Il tribunale ha accertato, in particolare, in base ad una verifica in fatto non sindacabile in questa sede, talune significative circostanze, idonee ad escludere in capo alla predetta società una mera prosecuzione dell'originaria impresa individuale FE, quanto al ramo produzione calcestruzzo, e della preesistente società OG, quanto al ramo lavori stradali. Si è accertato, in primo luogo, che la CP, divenuta operativa dal 1983-1984, assunse, sulla base di un accordo sindacale del marzo 1983, sette lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni dall'impresa FE (investita da una crisi produttiva e sostanzialmente cessata a decorrere dal dicembre dello stesso anno), continuando poi ad assumere il restante personale da altre imprese o tramite il collocamento, sino a raggiungere nel 1994 un organico di circa venti unità; sotto l'aspetto patrimoniale, poi, all'acquisizione dall'impresa FE dell'impianto per la produzione di calcestruzzo di Segariu e di altre attrezzature fecero riscontro notevoli e più cospicui investimenti mediante acquisizioni dal libero mercato.
In secondo luogo, quanto al settore lavori stradali, il tribunale ha accertato che solo una minore parte del personale iniziale della CP venne assunto dalla OG, mentre le relative attrezzature vennero acquisite non solo da quest'ultima ma anche sul libero mercato, restando peraltro distinta ed autonoma la gestione delle due imprese.
Da tali circostanze i giudici di merito hanno desunto che la CP, costituendo una nuova iniziativa imprenditoriale rispetto sia alla ormai cessata impresa FE e sia, successivamente, rispetto alla distinta e coesistente società OG, abbia effettivamente incrementato l'occupazione mediante tutte le assunzioni operate, nel tempo, nei due diversi settori di impresa. In tale ordine di idee, dunque, la decisione impugnata risulta coerente con le norme di previsione degli sgravi in questione ed immune dai denunziati vizi di violazione e falsa applicazione degli stessi (anche in relazione all'onere della prova circa l'incremento occupazionale), di guisa che il proprium dei dedotti profili di censura finisce per compendiarsi nel comune sostrato di denuncia della incongruità della motivazione, attraverso la quale i giudici del gravame sono giunti a configurare il novum aziendale della società CP.
Anche sotto tali profili, nondimeno, le doglianze dell'Istituto ricorrente devono essere disattese.
Che i beni aziendali e le maestranze dell'impresa FE pertinenti al settore produttivo di quest'ultima siano state oggetto di acquisizione da parte della CP, è circostanza di cui il tribunale ha dato specifico conto, unitamente ad altri fatti, già evidenziati nella decisione di primo grado, quali la comunanza di sede ed utenza telefonica nonché la parziale identità di management, pervenendo ad escludere, peraltro, che tutte tali evenienze valessero a configurare la coincidenza delle due imprese od anche un fenomeno di derivazione;
ed una tale esclusione non risulta incongrua ne' illogica, alla stregua dei riferiti accertamenti in fatto, dal momento che, come s'è visto, ai fini della configurabilità della dedotta derivazione occorre verificare la sussistenza di un insieme di circostanze, tra le quali assume rilievo preminente la continuità dell'impresa, che i giudici di merito hanno invece escluso.
Ugualmente coerenti appaiono le argomentazioni del tribunale riguardo alla rilevanza degli investimenti esterni, posto che, come s'è visto, l'entità di tali acquisizioni concorre a determinare la novità o meno della struttura aziendale complessivamente considerata, nel senso che la presenza prevalente o comunque consistente di elementi nuovi, a fronte di una minore consistenza di quelli acquisiti dall'impresa preesistente, può valere ad evidenziare, in concreto, l'avvenuto mutamento dell'azienda; e, nella specie, il tribunale, accertata analiticamente l'entità delle acquisizioni esterne e di quelle provenienti dall'impresa FE, ha concluso, con argomento del tutto logico, che le prime fossero in prevalenza rispetto alle seconde, così implicitamente escludendo che gli investimenti sul libero mercato consistessero in un mero consolidamento di una struttura aziendale già acquisita mediante trasmigrazione dalla precedente ditta individuale.
Uguali considerazioni valgono per l'attività intrapresa dalla CP nel settore lavori stradali, per la quale il tribunale, in base agli accertamenti sopra riferiti, ha parimenti escluso la derivazione dalla società OG, tenuto conto della consistenza del personale e dei beni aziendali acquisiti aliunde;
in tal caso, poi, nella valutazione dei giudici di merito assume rilievo l'ulteriore circostanza, anch'essa puntualmente accertata, che la società OG continuò a svolgere la propria attività in coesistenza con quella intrapresa dalla CP ed in piena autonomia gestionale: circostanza, quest'ultima, la cui valorizzazione - contrariamente a quanto asserisce l'Istituto ricorrente - appare del tutto logica e pertinente, dal momento che è idonea ad evidenziare la carenza del dato fondamentale del fenomeno della derivazione, cioè la trasmigrazione di un'universitas aziendale da un'impresa all'altra. Deve rilevarsi, infine, che la vicenda aziendale qui in esame, ivi compresi i rapporti fra la ditta individuale FE e le società neo-costituite, è stata di recente esaminata da questa Corte, che, con sentenza n. 3907 del 2002, ha respinto un analogo ricorso dell'INPS, concernente l'applicazione di sgravi contributivi alla società OG. Le conclusioni contenute in tale decisione, per quanto si riferiscano direttamente ai rapporti fra l'impresa FE e la società OG, assumono rilevanza anche nel presente giudizio, in relazione alla avvenuta esclusione della dedotta ipotesi di derivazione ed alla configurazione di una complessiva vicenda imprenditoriale, caratterizzata dalla costituzione di distinte e nuove strutture societarie, comportanti, come tali, incrementi occupazionali suscettibili degli sgravi contributivi in questione.
Consegue, da tutto ciò, che il ricorso dell'INPS va respinto. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002